Sentenza n. 195/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/12/1972 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 38legge 810/1929
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del
Concordato 11 febbraio 1929 fra lo Stato italiano e la Santa Sede, reso
esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810, promosso con ordinanza
emessa il 26 novembre 1971 dal Consiglio di Stato in sede
giurisdizionale - sezione VI - sul ricorso di Cordero Franco contro il
Ministero della pubblica istruzione e l'Università Cattolica del Sacro
Cuore di Milano, iscritta al n. 51 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 12
aprile 1972.
Visti gli atti di costituzione di Cordero Franco, dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore e del Ministero della pubblica istruzione,
nonché l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica dell'11 ottobre 1972 il Giudice
relatore Luigi Oggioni;
uditi gli avvocati Paolo Barile, Giuseppe Guarino e Leopoldo
Piccardi, per il Cordero, gli avvocati Giorgio Balladore Pallieri,
Antonio Sorrentino e Carlo Lessona, per l'Università Cattolica, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas, per il
Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero della pubblica
istruzione.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Il prof. Franco Cordero, titolare della cattedra di diritto
processuale penale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di
Milano, impugnava a suo tempo avanti al Consiglio di Stato per eccesso
di potere e per violazioni di legge sull'istruzione superiore, sullo
stato giuridico ed economico dei professori universitari, nonché per
violazione del Regolamento generale universitario, il provvedimento con
cui il Rettore della stessa Università gli aveva comunicato il ritiro,
da parte della Sacra Congregazione per l'educazione cattolica, del
nulla osta già precedentemente concessogli a norma dell'art. 38 del
Concordato fra la Santa Sede e l'Italia, per entrare a far parte del
corpo docente della Università.
Con ordinanza del 26 novembre 1971, il Consiglio di Stato, in
conformità di analoga eccezione proposta dal ricorrente prof. Cordero,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 38
suddetto, il quale dispone che la nomina dei professori della
menzionata Università deve essere preceduta dal nulla osta della Santa
Sede, diretto ad assicurare che non vi sia alcunché da eccepire dal
punto di vista morale e religioso. Ciò dopo avere il Consiglio
interpretato l'art. 38 del Concordato nel senso che esso valga sia pel
caso di assunzione che pel caso di estromissione del docente, donde la
rilevanza in giudizio della questione.
Ha osservato il Consiglio di Stato, nella sua ordinanza di rinvio,
che il fatto che un docente in un istituto universitario italiano debba
subire un giudizio sul possesso dei requisiti morali e religiosi da
parte dell'autorità ecclesiastica, si presenterebbe come una
inammissibile soggezione dello Stato alla sovranità della Chiesa
cattolica nella materia dell'insegnamento, e si porrebbe quindi in
contrasto con l'art. 7 della Costituzione, il quale enuncia il
principio della reciproca indipendenza e sovranità dello Stato e della
Chiesa cattolica nell'ambito del proprio rispettivo ordine.
L'enunciata soggezione, inoltre, contrasterebbe specificamente con
la libertà d'insegnamento garantita dall'art. 33 della Costituzione,
perché, anche in vista della libertà di religione garantita dall'art.
19 Cost., non sarebbero ammissibili in materia limitazioni per motivi
confessionali, specie se imposte con provvedimenti di discrezionalità
illimitata, come quello impugnato, che sfuggirebbe ad ogni possibilità
di sindacato in quanto proveniente da un'autorità di un ordinamento
giuridico diverso da quello statuale, e attingerebbe a valutazioni
estranee alla sovranità dello Stato.
Infine, il descritto sindacato dell'autorità ecclesiastica sarebbe
altresì in contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3
della Costituzione, che esclude ogni discriminazione per motivi
religiosi.
Ciò posto, il Consiglio dopo avere motivato sulla rilevanza in
giudizio della detta questione di legittimità costituzionale, ha
sospeso il giudizio principale, rinviando gli atti a questa Corte per
le decisioni di competenza.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 97 del 12
aprile 1972.
Avanti a questa Corte si è costituito il prof. Cordero,
rappresentato e difeso dagli avvocati prof. Paolo Barile, prof.
Giuseppe Guarino e Leopoldo Piccardi, i quali hanno depositato
tempestivamente deduzioni difensive con cui ribadiscono le ragioni
svolte nell'ordinanza di rinvio a sostegno della illegittimità della
norma impugnata.
Si è altresì costituita l'Università Cattolica, in persona del
rettore prof. Giuseppe Lazzati, rappresentata e difesa dagli avvocati
prof. Giorgio Balladore Pallieri, prof. Feliciano Benvenuti, Gian
Galeazzo Bettoni, Carlo Lessona e Antonio Sorrentino, che hanno
depositato tempestivamente le proprie deduzioni difensive.
La difesa dell'Università Cattolica osserva che la "controversia
potrebbe essere risolta indipendentemente dall'esame della
costituzionalità dell'art. 38, apparendo senz'altro legittimi gli
artt. 1 e 25 dello Statuto dell'Università, che sono fonte immediata
del potere esercitato nel caso di specie". Ed al riguardo rileva che
l'art. 2 della Costituzione garantisce i diritti inviolabili dell'uomo
anche "nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità" il
che garantirebbe il diritto dei singoli di riunirsi in gruppi omogenei
per mentalità o tendenze, per il conseguimento di scopi non condivisi
da altri membri della comunità. E l'art. 33, terzo comma, Cost.
garantirebbe inoltre la libertà, sia di istituire scuole ed
istituzioni con particolari indirizzi ideologici o religiosi, sia di
attuare, nei confronti dei partecipanti, le conseguenti limitazioni, le
quali non investirebbero il diritto del singolo di manifestare la
propria opinione, ma gli impedirebbero solo di farlo in un determinato
ambiente. Né rileverebbe al riguardo la natura pubblica ma non
statale delle scuole o istituzioni, dato che la relativa qualifica
dipenderebbe solo da ragioni tecniche legate alla natura del servizio
ed alle esigenze del suo svolgimento. E ciò tanto più che non
potrebbe ritenersi in alcun modo illegittimo che lo Stato persegua i
suoi fini in materia, oltre che con i propri organi, aperti alla
generalità dei cittadini, anche per mezzo di enti che, se agiscono
entro più limitate sfere oggettive e soggettive, rappresenterebbero
comunque il concorso di taluni gruppi qualificati da particolari
ideologie all'esercizio della funzione pubblica, e si muoverebbero
quindi in armonia e non in disarmonia con il principio di eguaglianza.
Sarebbe pertanto infondato il timore che, attraverso l'articolo 38
del Concordato, si attui una violazione del principio della reciproca
indipendenza e sovranità dello Stato e della Chiesa, il che dovrebbe
in ogni modo escludersi, anche in vista della materia puramente morale
e religiosa su cui verte il sindacato dell'autorità ecclesiastica, ed
in analogia ai rinvii di natura similare accolti nel diritto
internazionale.
La difesa sostiene poi che, comunque, in conformità della
giurisprudenza della Corte, le norme del Concordato potrebbero essere
dichiarate illegittime solo "in casi estremi" tra i quali non sarebbe
da annoverarsi l'ipotesi in esame, che si riferirebbe ad una
istituzione particolare ed a un momento interno della medesima.
La difesa, tutto ciò premesso, conclude chiedendo dichiararsi
l'irrilevanza della questione ed in subordine dichiararsi la questione
stessa infondata.
Si sono regolarmente costituiti anche il Presidente del Consiglio
dei ministri e il Ministro per la Pubblica Istruzione pro tempore a
mezzo dell'Avvocatura di Stato, la quale osserva che l'esistenza ed il
riconoscimento dell'Università Cattolica rientrerebbe nell'ambito dei
principi di libertà ed autonomia delle scuole private garantiti
dall'art. 33 Cost. così come vi rientrerebbe in ipotesi il
riconoscimento di altre scuole informate a diversi principi religiosi.
Da ciò discenderebbe la piena legittimità anche delle disposizioni
che consentono il conseguimento e la conservazione del carattere
cattolico della detta Università, ivi comprese quindi le norme
concernenti i requisiti richiesti agli insegnanti, non potendosi
ammettere che in una scuola così caratterizzata venga impartito un
insegnamento contrario a quei presupposti di fede o siano ammessi
comunque ad insegnare docenti che professino principi contrari alla
religione ed alla morale cattolica secondo il giudizio della Santa
Sede, la quale, comunque, agirebbe nel caso come suprema autorità
religiosa, e non quale Stato straniero. D'altra parte l'Università
Cattolica sarebbe stata giuridicamente riconosciuta con il r.d. 2
ottobre 1924, n. 1661, cioè in epoca anteriore al Concordato, e
troverebbe quindi origine in un libero atto dello Stato, al di fuori di
qualsiasi impegno pattizio a carattere internazionale, il che
escluderebbe anche, sotto questo aspetto, qualsiasi limitazione della
sovranità dello Stato italiano.
L'Avvocatura rileva altresì che, secondo la giurisprudenza della
Corte, potrebbero fungere come parametro per il giudizio di
legittimità costituzionale solo i principi supremi dell'ordinamento
costituzionale dello Stato, i quali peraltro non potrebbero ritenersi
violati per effetto della norma impugnata, poiché gli invocati
precetti sulla eguaglianza, la libertà di insegnamento e la libertà
di religione non potrebbero essere intesi in modo da escludere il
perseguimento degli scopi spirituali e culturali della istituzione in
esame.
D'altra parte, il principio della reciproca indipendenza e della
sovranità dello Stato e della Chiesa cattolica nell'ambito del proprio
ordine enunciato dall'art. 7 Cost. significherebbe soltanto il
riconoscimento del carattere primario dell'ordinamento della Chiesa
cattolica al pari di quello che lo Stato medesimo realizza, con il
conseguente corollario che i Concordati non sarebbero pattuizioni di
diritto interno, ma accordi fra due ordinamenti primari. Da ciò
deriverebbe, anche, che non potrebbero considerarsi vietate quelle
limitazioni della sovranità dello Stato che appaiono necessarie per
permettere la specifica coesistenza e la compenetrazione dei due
ordinamenti, egualmente primari e sovrani. Onde anche sotto questo
profilo la questione sarebbe infondata. Ma se anche potesse ritenersi
che l'art. 38 del Concordato comporti una limitazione della sovranità
dello Stato, tratterebbesi comunque di limitazione talmente modesta da
non poter ledere i già richiamati principi supremi dell'ordinamento
costituzionale, e ciò tanto più che, secondo gli artt. 10 e 11 Cost.
sarebbe legittimo aderire con legge ordinaria a trattati che comportino
una limitazione della sovranità, e sarebbe altresì previsto
l'adattamento automatico del diritto interno ai principi di diritto
internazionale generalmente riconosciuto, i quali comportano
frequentemente limitazioni di sovranità. Onde a maggior ragione
dovrebbe ritenersi consentita, in forza del richiamo ai Patti
lateranensi di cui all'art. 7 Cost., la limitazione di sovranità che
si ritenesse derivare dall'art. 38 del Concordato.
Conclude, pertanto, chiedendo dichiararsi infondata la sollevata
questione.
La difesa del prof. Cordero ha depositato, nei termini, una memoria
illustrativa con cui contesta anzitutto l'eccezione preliminare
contenuta nelle deduzioni della Università Cattolica, secondo cui
fonte immediata del potere esercitato nel caso di specie sarebbero gli
artt. 1 e 25 dello Statuto e non già l'art. 38 del Concordato. Questa
ultima norma, infatti, alla quale l'articolo 25 dello Statuto fa
espresso riferimento, ne costituirebbe il presupposto di validità,
onde l'illegittimità costituzionale della norma primaria travolgerebbe
anche la norma secondaria. D'altronde, secondo la difesa, tale
questione farebbe parte integrante del giudizio di rilevanza,
chiaramente effettuato dal giudice a quo, e sfuggirebbe pertanto al
sindacato della Corte costituzionale.
Passando poi a sviluppare ampiamente le ragioni a sostegno della
fondatezza delle censure, e dopo avere riaffermato che l'Università
Cattolica sarebbe persona giuridica di diritto pubblico, svolge
un'ampia analisi della giurisprudenza di questa Corte secondo cui le
norme concordatarie sarebbero soggette al giudizio di legittimità in
questa sede solo per contrasto con i principi supremi dell'ordinamento
costituzionale dello Stato, e ne trae la conclusione che alla norma
stessa debba negarsi il potere di incidere sui diritti essenziali della
persona umana e sui supremi criteri informatori della struttura dello
Stato. Potrebbero, quindi, formare oggetto del giudizio della Corte
quelle norme concordatarie che violino i diritti di libertà o i
principi organizzativi generali cui ha dato vita la Costituzione.
Nel merito, afferma che il principio di sovranità dello Stato
risulterebbe eluso per la preminenza che, in virtù dell'art. 38 del
Concordato, verrebbe accordata agli interessi esclusivamente religiosi
della Chiesa, e ciò tanto più che, in coerenza col principio generale
di conservazione dei Trattati internazionali rebus sic stantibus ed in
virtù dei profondi mutamenti storici e sociali intervenuti in questo
ultimo periodo, il rispetto della sovranità dello Stato nei rapporti
con la sovranità della Chiesa dovrebbe oggi essere apprezzato con un
rigore assai maggiore di quanto poteva esserlo nel 1929. Di
conseguenza, anche a voler ammettere la legittimità della esistenza di
Università confessionali, non potrebbe comunque ritenersi legittimo
"qualsiasi" intervento della Santa Sede nel campo dell'istruzione
universitaria italiana a tutela di tale confessionalità, tutela che
comunque non dovrebbe necessariamente essere esercitata mediante
l'intervento di un soggetto della Comunità internazionale estraneo
allo Stato italiano.
La difesa contesta, poi, la fondatezza del richiamo agli artt. 10 e
11 della Costituzione contenuto nelle deduzioni dell'Avvocatura,
sostenendo che non ricorrerebbero nella specie le condizioni per
l'applicabilità di tali norme le quali sancirebbero, infatti, la
facoltà di introdurre limitazioni di sovranità solo quando "esse
siano necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace fra le Nazioni"
(art. 11) e comunque si riferirebbero, quanto alla automaticità
dell'adattamento del diritto interno a quello internazionale, solo al
diritto consuetudinario e non a quello pattizio (art. 10).
La difesa insiste poi nell'affermare che anche il principio di
eguaglianza non potrebbe non valere come termine di riscontro della
legittimità delle norme concordatarie; ribadisce la censura sollevata
sotto tale profilo nell'ordinanza di rinvio e svolge ampie
considerazioni a proposito della presunta violazione dell'art. 19
Cost., precisando che l'ingiusta limitazione dello status del prof.
Cordero costituirebbe una violazione del diritto del singolo di
autodeterminarsi in materia religiosa, diritto che corrisponderebbe ad
un interesse pubblico e andrebbe garantito dallo Stato in forza
dell'art. 7 Cost., che fa salva nei confronti della Chiesa cattolica la
sovranità dello Stato per le materie che rientrano nel proprio ordine.
Passando poi a svolgere le argomentazioni a sostegno della censura
sollevata in relazione all'art. 33 Cost., la difesa si richiama al
principio supremo della libertà di insegnamento che si sostanzierebbe
nella garanzia della libertà del docente quale svolgimento della
libertà di espressione del pensiero generalmente sancita dall'art. 21
della Costituzione. D'altra parte, prosegue la difesa, pur se si
volesse ritenere che la libertà della scuola ideologicamente
qualificata possa valere eccezionalmente come limite nei confronti
della libertà di insegnamento del singolo docente, ciò potrebbe
avvenire solo per la scuola privata, dato che quella pubblica
svolgerebbe un servizio nell'inteteresse della correttività e non
potrebbe di conseguenza avere qualificazioni ideologiche particolari,
il che escluderebbe la configurabilità di un conflitto ideologico fra
il docente e la scuola medesima. Ciò sarebbe vero particolarmente per
l'istruzione superiore, in forza dell'autonomia universitaria sancita
dall'ultimo comma dell'art. 33 della Costituzione.
Questi concetti sarebbero confermati dal diritto all'ufficio, dalla
libertà d'insegnamento e di ricerca scientifica e dalla inamovibilità
attribuiti ai professori universitari dalle norme in vigore (artt. 4 e
5 legge 18 marzo 1958, n. 311), le quali sarebbero applicabili anche ai
professori delle Università libere in virtù degli artt. 199 e 201
del t.u. delle leggi sull'istruzione superiore.
Il prof. Cordero, pertanto, non potrebbe essere assoggettato ad un
potere discrezionale di revoca dell'impiego al di fuori delle rigorose
procedure di dispensa e disciplinari all'uopo previste per i professori
universitari di ruolo. E ciò anche a prescindere dalle considerazioni
che potrebbero, sia pure indirettamente, trarsi a sostegno di tale
assunto dalle garanzie offerte dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, sui
licenziamenti individuali, e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300
(statuto dei lavoratori).
La violazione dell'art. 33 Cost. si evidenzierebbe inoltre anche
per effetto della assoluta discrezionalità del provvedimento di revoca
del "nulla osta" che non sarebbe subordinata ad alcuna specifica
condizione.
Subordinatamente, infine, la difesa prospetta una interpretazione
restrittiva dell'art. 38 impugnato, nel senso cioè che il potere di
concessione del "nulla osta" ivi contenuto non comprenda, diversamente
da quanto ritenuto dal Consiglio di Stato, anche la facoltà di revoca
del medesimo.
Secondo la difesa una consimile interpretazione, se condivisa dalla
Corte, potrebbe condurre ad una dichiarazione di irrilevanza della
questione sollevata.
Anche l'Università Cattolica ha depositato nei termini una memoria
illustrativa, con cui ribadisce, svolgendole, le considerazioni già
esposte nelle precedenti deduzioni.
In particolare, insiste nell'affermare la possibilità che la
libertà della scuola qualificata dal punto di vista ideologico si
ponga in funzione di limite nei confronti della libertà del docente di
manifestare nella scuola le sue condizioni ed il suo pensiero, perché
altrimenti verrebbe lesa la libertà di istituire scuole sancita
dall'art. 33 della Costituzione. E ciò sarebbe conforme alla retta
interpretazione della libertà di manifestazione del pensiero, la
quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sarebbe suscettibile
di quei limiti resi eventualmente necessari dall'esigenza di assicurare
l'armonica coesistenza del pari diritto di ciascuno o della tutela di
altri interessi costituzionalmente apprezzabili.
La difesa prosegue affermando che la lamentata discrezionalità del
provvedimento di revoca sarebbe, in sostanza, null'altro che una
manifestazione della menzionata libertà di istituire scuole garantita
dalla Costituzione, anzi una conseguenza necessaria di tale diritto
fondamentale, e come tale rientrerebbe nella garanzia costituzionale.
Anche la lamentata violazione della sovranità dello Stato
risulterebbe insussistente, dovendosi considerare la facoltà prevista
dalla norma impugnata come espressione non di un'ingerenza in un ambito
riservato allo Stato, bensì in una materia che la Costituzione (art.
33) dichiara suscettibile di iniziative autonome private, e ciò tanto
più che l'istruzione non dovrebbe considerarsi come una funzione
pubblica.
Infondata, infine, sarebbe anche la doglianza riferita all'art. 3
Cost., poiché la norma impugnata regolerebbe l'ammissione
all'insegnamento in un istituto privato, e non in una scuola dello
Stato, onde la discriminazione per motivi religiosi dovrebbe
considerarsi espressione della autonomia dei gruppi sociali, che
sarebbe uno dei caposaldi su cui poggerebbe tutta ia Costituzione.
Da ultimo la difesa osserva che il prof. Cordero, accettando di
essere chiamato ad insegnare presso l'Università Cattolica ben ne
conosceva il carattere confessionale.
La sua successiva evoluzione ideologica ed il conseguente contrasto
con i dettami della dottrina cattolica dovrebbero quindi logicamente
concludersi col suo allontanamento dall'Università stessa. Egli
invece, che, come espressamente si afferma nella memoria, in ossequio
alla inamovibilità, avrebbe conservato il suo status anche economico,
con esclusione dell'insegnamento ma non delle altre funzioni inerenti
allo status medesimo, pretenderebbe, singolarmente, di vedersi
riconosciuto il diritto di manifestare il suo dissenso rimanendo legato
all'Organizzazione, anziché avvalersi del diritto, che gli
competerebbe, di ottenere il ritorno nei ruoli statali.
La difesa Cordero, nelle deduzioni svolte alla fine dell'udienza,
ha sostenuto che l'art. 38 del Concordato violerebbe, oltre gli
articoli denunciati nell'ordinanza, anche gli artt. 1, 5, 24, 101, 113
Cost. ed ha chiesto che la Corte sollevi davanti a sé questione di
costituzionalità sotto i nuovi profili derivanti dal riferimento a
detti articoli. Considerato in diritto :
1. - Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza di rinvio (al fine di
accertare la rilevanza della questione sollevata dal prof. Franco
Cordero) premette l'interpretazione dell'art. 38 del Concordato, nel
senso che non solo le nomine dei professori dell'Università Cattolica,
ma anche la loro permanenza nelle funzioni, debbano intendersi
condizionate al "nulla osta" della Santa Sede (a mezzo della Sacra
Congregatio pro institutione catholica), di sua natura revocabile.
Ciò premesso, il Consiglio solleva questione di legittimità del
citato articolo del Concordato (reso esecutivo con legge n. 810 del
1929) prospettando quattro profili di violazione di norme
costituzionali.
Si assume che parrebbe violato l'art. 7 perché l'attribuzione
all'autorità ecclesiastica di un giudizio sul possesso dei requisiti
morali e religiosi da parte di chi sia chiamato ad insegnare in una
"Università italiana" si risolverebbe in violazione della sovranità e
indipendenza dello Stato in materia che non appartiene all'"ordine" in
cui opera tale sovranità.
Si assume, altresì, che l'art. 38 del Concordato contrasterebbe
con gli artt. 33 e 19 Cost. perché la libertà d'insegnamento,
tutelata dall'art. 33, verrebbe ad essere subordinata a predeterminate
direttive confessionali imposte (con discrezionalità illimitata e
mediante provvedimenti insindacabili) da autorità non statuale, in
contrasto anche col diritto di professare liberamene la propria fede
religiosa secondo l'art. 19 della Costituzione.
Si aggiunge, infine, che da quanto sopra deriverebbe anche la
violazione dell'art. 3 Cost. perché, a parità di presupposti,
verrebbe riservato all'Università Cattolica un trattamento
differenziato.
2. - L'Università Cattolica, nelle sue deduzioni difensive, ha
eccepito l'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza in
giudizio dell'invocato art. 38 del Concordato. Ciò in quanto,
indipendentemente da questo articolo, sarebbero sufficienti gli artt. 1
e 22 dello Statuto dell'Università ad attribuire ad essa, in
conformità degli artt. 2 e 33 della Costituzione, il potere di
strutturarsi in modo autonomo, con particolari indirizzi e scopi
ideologici e con particolari condizioni per l'insegnamento, il tutto
quale esercizio di diritti di libertà. E, pertanto, il giudizio
avrebbe potuto essere risolto sulla base di dette norme statutarie.
A sua volta, il prof. Cordero ha eccepito, ribadendo l'assunto già
prospettato davanti al Consiglio di Stato, che la irrilevanza della
questione deriverebbe dalla considerazione che l'art. 38 del
Concordato, contrariamente all'interpretazione contenuta nell'ordinanza
di rinvio, sarebbe operante soltanto nell'ipotesi di nomina del docente
e non anche nella ipotesi di revoca successiva del "nulla osta"
inizialmente accordato.
Entrambe le eccezioni non sono fondate.
Sulla prima eccezione, la Corte osserva che, davanti al Consiglio
di Stato, l'art. 38 del Concordato (dalla cui applicazione si è fatta
derivare, da parte dell'Università, formalmente e direttamente, la
sospensione del docente dalle sue funzioni) ha formato specifico e
precipuo oggetto di esame e di contestazione tra le parti, quale
elemento condizionante la legittimità delle norme statutarie che
risultano anch'esse oggetto d'impugnazione.
Sulla eccezione della difesa Cordero, la Corte, richiamati i propri
limiti di controllo circa la rilevanza ritenuta dal giudice di merito,
osserva che l'ordinanza di rinvio risulta sorretta da motivate
considerazioni interpretative della norma concordataria, sufficienti
per riconoscerne razionale l'operatività anche nel caso di revoca del
"nulla osta".
3. - Come si è riferito, l'art. 38 del Concordato risulterebbe,
secondo l'ordinanza di rinvio, in contrasto con gli artt. 3, 7, 19 e 33
della Costituzione.
La difesa del prof. Cordero, nelle deduzioni svolte all'udienza, ha
prospettato anche un contrasto con gli artt. 1, 5, 24, 101 e 113. Di
conseguenza, ha formalmente chiesto che la Corte sollevi d'ufficio
questione di costituzionalità dello stesso art. 38 del Concordato,
estendendola alla rilevazione di illegittimità, sotto il profilo
desumibile dalla violazione degli altri articoli succitati. Ciò,
soprattutto, per quanto concerne l'impedimento che dall'applicazione
dell'art. 38 del Concordato deriverebbe alla difesa, davanti
all'autorità giurisdizionale italiana, dei suoi interessi legittimi,
in relazione allo svolgimento di un rapporto di pubblico impiego.
L'istanza non è ammissibile.
L'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, segna l'oggetto e, nel
contempo, i limiti della proposizione di un giudizio di legittimità
costituzionale, sia ad istanza di parte che di ufficio, con riferimento
alle disposizioni della Costituzione che si assumono violate. Ed è
l'ordinanza di rinvio che, con preciso riferimento a queste
disposizioni, puntualizza e circoscrive i termini della questione.
Nel corso dei giudizi per conflitto di attribuzione, è tuttavia
consentito alla Corte, secondo giurisprudenza costante, di sollevare in
via incidentale, questione di legittimità di disposizioni legislative,
aventi carattere strumentale rispetto alla decisione sul conflitto.
Tale facoltà è stata, bensì, ritenuta estensibile (ordinanza 11
novembre 1965, n. 73) anche nei giudizi incidentali di legittimità
costituzionale, ma a condizione che si tratti di norme che si
presentino come pregiudiziali e strumentali rispetto alla definizione
della questione principale.
Tutto ciò non ricorre nell'attuale situazione, nella quale i nuovi
profili di legittimità prospettati dalla difesa Cordero vengono posti
in relazione alla stessa norma sottoposta al controllo della Corte
(cioè l'art. 38 del Concordato) e rappresentano solo una inammissibile
estensione dell'oggetto del giudizio, già deferito, nei suoi limiti,
alla Corte dal Consiglio di Stato.
4. - Superate queste eccezioni ed al fine di precisare i dati posti
a base delle proposte questioni, la Corte ritiene di premettere un
cenno sulla configurazione dell'Università Cattolica del Sacro Cuore.
L'Università, già canonicamente eretta con decreto della
Congregazione dei Seminari e delle Università degli studi, è stata
"istituita" dal r.d. 2 ottobre 1924, n. 1661, con riferimento agli
artt. 1 e 99 del r.d. 30 settembre 1923, n. 2102, sull'ordinamento
dell'istruzione superiore, ed al r.d. 6 aprile 1924, n. 674, contenente
il regolamento generale universitario: cioè, è stata "istituita" come
Università "libera" rientrante nella previsione e negli schemi di
detto ordinamento, con lo scopo di impartire istruzione superiore,
complementarmente a quella delle Università di Stato e col potere di
rilasciare titoli finali di studio aventi valore legale.
Nello schema generale figurano il riconoscimento di personalità
giuridica, l'autonomia amministrativa, didattica e disciplinare, sotto
la vigilanza dello Stato (art. 1, terzo comma, del citato r.d. 2102
del 1923, testualmente ripetuto nell'art. 1 del successivo testo unico
delle leggi sull'istruzione superiore di cui al r.d. 31 agosto 1933, n.
1592).
Con il r.d. n. 1661 del 1924, alla "istituzione" della Università
libera in esame, si è aggiunta l'approvazione del relativo Statuto, in
cui (art. 1) si legge che "scopo di essa è di contribuire allo
svolgimento degli studi e di preparare i giovani alle ricerche
scientifiche, agli uffici pubblici ed alle professioni liberali, con
una istruzione, adeguata ad una educazione morale, informata ai
principi del cattolicesimo".
Tale Statuto, rimanendo inalterato nelle sue linee, è poi stato
trasfuso nel successivo r.d. n. 1163 del 1939 nel quale, confermato il
resto, figura inserita nell'art. 22 la formulazione testuale dell'art.
38 del Concordato.
Una ulteriore precisazione si ha riguardo all'onere delle spese per
lo stipendio dei professori, che è posto a carico del bilancio delle
singole Università libere anziché a carico del bilancio dello Stato
(art. 100, secondo comma, r.d. n. 2102 del 1923 e art. 100, terzo
comma, t.u. del 1933): salvo, da parte dello Stato, la concessione di
un generico contributo facoltativo, come per tutte le università
libere, secondo l'articolo 14 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551).
5. - Si deduce nell'ordinanza, riguardo alla denunciata violazione
dell'art. 7 Cost. che, essendo lo Stato e la Chiesa cattolica, nel
rispettivo ordine, indipendenti e sovrani, la subordinazione al placet
dell'Autorità ecclesiastica in una materia (l'insegnamento) pertinente
in esclusiva all'ordine od ordinamento dello Stato, ne vulnererebbe la
sovranità.
La questione non è fondata.
Va considerato che i requisiti della indipendenza e della
sovranità, riconosciuti nell'art. 7 sia allo Stato che alla Chiesa,
riflettono il carattere originario dei due ordinamenti. Ma la
separazione e la reciproca indipendenza tra i due ordinamenti non
escludono che un regolamento dei loro rapporti sia sottoponibile a
disciplina pattizia, alla quale legittimamente può risalire la
rilevanza di atti promananti da una delle parti, purché questi non
siano tali da porre in essere nei confronti dello Stato italiano
situazioni giuridiche incompatibili con i principi supremi del suo
ordinamento costituzionale, ai quali le norme pattizie non possono
essere contrarie (sent. n. 30 del 1971).
Nella specie, dunque, si tratta di accertare se nell'art. 38 del
Concordato si ravvisino quelle violazioni degli artt. 33, 19 e 3 della
Costituzione che sono state denunziate.
6. - Viene per primo in considerazione l'art. 33 della
Costituzione, che detta i principi e le regole fondamentali che
disciplinano l'insegnamento.
È da rilevare, anzitutto, che, in base all'art. 33, lo Stato ha,
bensì, l'obbligo di provvedere alla pubblica istruzione, dettando le
norme relative ed apprestando i mezzi necessari (apertura di scuole di
ogni ordine e grado, ecc.) ma non ha l'esclusività dell'insegnamento.
Ché, anzi, contrariamente a quanto asserito nell'ordinanza di rinvio,
è lo stesso art. 33 a porre il principio del pluralismo scolastico,
che è conforme, d'altronde, a quello fondamentale, di cui al primo
comma, della libertà dell'arte e della scienza.
Non v'è dubbio che la libertà della scuola si estende a
comprendere le università, che sono previste nel contesto del medesimo
art. 33; e sarebbe, d'altronde, illogico che le garanzie di libertà
per la scuola in genere non fossero applicabili anche alle università
e agli istituti di istruzione superiore.
Accertato che non contrasta con l'art. 33 la creazione di
università libere, che possono essere confessionali o comunque
ideologicamente caratterizzate, ne deriva necessariamente che la
libertà di insegnamento da parte dei singoli docenti - libertà
pienamente garantita nelle università statali - incontra nel
particolare ordinamento di siffatte università, limiti necessari a
realizzarne le finalità.
Né vale la dedotta obiezione che l'Università Cattolica,
risultando inquadrata, a seguito dell'intervenuto riconoscimento, tra
le università dette "libere" sarebbe da considerarsi, ad ogni effetto,
come persona giuridica di diritto pubblico. Da questa considerazione e
dalla natura del predetto inquadramento, non consegue che
dell'Università Cattolica siano state attenuate la originaria
destinazione finalistica e la connessa caratterizzazione confessionale,
riaffermata, anzi, come si è ricordato, nel relativo Statuto
debitamente approvato. Invero, l'art. 33 garantisce "piena libertà" a
tutte "le scuole non statali che chiedono la parità": "non statale"
appunto, come è ritenuto anche nella più recente giurisprudenza del
Consiglio di Stato, deve considerarsi l'Università Cattolica del Sacro
Cuore.
Da quanto precede risulta di tutta evidenza che, negandosi ad una
libera università ideologicamente qualificata il potere di scegliere i
suoi docenti in base ad una valutazione della loro personalità e
negandosi alla stessa il potere di recedere dal rapporto ove gli
indirizzi religiosi o ideologici del docente siano divenuti
contrastanti con quelli che caratterizzano la scuola, si
mortificherebbe e si rinnegherebbe la libertà di questa, inconcepibile
senza la titolarità di quei poteri. I quali, giova aggiungere,
costituiscono certo una indiretta limitazione della libertà del
docente ma non ne costituiscono violazione, perché libero è il
docente di aderire, con il consenso alla chiamata, alle particolari
finalità della scuola; libero è egli di recedere, a sua scelta, dal
rapporto con essa quando tali finalità più non condivida.
7. - Le stesse ragioni valgono a dimostrare l'infondatezza della
addotta violazione dell'art. 19 della Costituzione. La legittima
esistenza di libere università, caratterizzate dalla finalità di
diffondere un credo religioso, è senza dubbio uno strumento di
libertà: ed anche qui giova ribadire che, ove l'ordinamento imponesse
ad una siffatta università di avvalersi e di continuare ad avvalersi
dell'opera di docenti non ispirati dallo stesso credo, tale disciplina
fatalmente si risolverebbe nella violazione della fondamentale libertà
di religione di quanti hanno dato vita o concorrano alla vita della
scuola confessionale. Nella specie - ma giova aggiungere che
l'argomentazione ha validità più generale - la libertà dei cattolici
sarebbe gravemente compromessa ove l'Università Cattolica non potesse
recedere dal rapporto con un docente che più non ne condivida le
fondamentali e caratterizzanti finalità. Invero, il docente che
accetta di insegnare in una università confessionalmente o
ideologicamente caratterizzata, lo fa per un atto di libero consenso,
che implica l'adesione ai principi e alle finalità cui quella
istituzione scolastica è informata.
8. - Si può perciò concludere che l'art. 38 del Concordato, in
quanto non costituisce un privilegio dell'Università Cattolica, ma è
specificazione di un principio immanente alla libertà della scuola ed
alla libertà religiosa - e tale da valere per qualsiasi scuola e per
qualsiasi religione o ideologia - non risulta contrastante con alcuna
delle norme costituzionali invocate a raffronto.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 38 del Concordato fra l'Italia e la Santa Sede, reso
esecutivo con legge 27 maggio 1929, n. 810, questione proposta, con
ordinanza 26 novembre 1971 del Consiglio di Stato, in riferimento agli
artt. 3, 7, 19, 33 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte