Sentenza n. 195/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 15/07/1986 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 4legge 217/1983
- art. 6legge 217/1983
- art. 7legge 217/1983
- art. 11legge 217/1983
- art. 12legge 217/1983
- art. 3legge 217/1983
- art. 5legge 217/1983
- art. 1legge 217/1983
- art. 8legge 217/1983
- art. 9legge 217/1983
- art. 10legge 217/1983
- art. 13legge 217/1983
- art. 14legge 217/1983
- art. 15legge 217/1983
- art. 2legge 217/1983
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale della legge 17 maggio
1983, n. 217 recante: "Legge quadro per il turismo e interventi per il
potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica", promossi con
ricorsi delle Province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni
Sardegna, Emilia - Romagna e Friuli - Venezia Giulia, notificati
rispettivamente il 24 e il 22 giugno 1983, depositati in cancelleria il
30 giugno e il 2 luglio 1983 ed iscritti ai nn. 28,29,30,31 e 32 del
registro ricorsi 1983.
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il giudice relatore
Antonio La Pergola;
uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province di Trento e Bolzano e
per la Regione Sardegna, l'avv. Valerio Onida per la Regione Emilia -
Romagna, l'avv. Gaspare Pacia per la Regione Friuli - Venezia Giulia e
l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ricorso notificato il 24 giugno 1983, la Provincia
autonoma di Trento ha promosso questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, quarto comma, 4, primo comma, 13, primo comma, 14, primo
e quarto comma, e 15, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217
(Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica), pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 141 del 25 maggio 1983, in riferimento agli artt. 8, nn. 1
e 20,16 e 78 dello statuto speciale della Regione Trentino - Alto Adige
(d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) e alle relative norme di attuazione in
materia di turismo e industria alberghiera di cui al d.P.R. 22 aprile
1974, n. 278.
La ricorrente, premesso che la legge 25 maggio 1983, n. 217, è
diretta, in primo luogo, a definire i principi fondamentali, vincolanti
per le Regioni a statuto ordinario in base all'art. 117 Cost., in
materia di turismo e industria alberghiera, ferme restando le
competenze previste dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 (art. 1, primo
comma); e, inoltre, stabilisce che "sono fatte salve le attribuzioni in
detta materia delle Regioni a statuto speciale e delle Province
autonome di Trento e Bolzano previste nei rispettivi statuti e norme di
attuazione" (art. 1, terzo comma), ritiene la legge stessa, e in
particolare alcune sue disposizioni, gravemente lesive delle proprie
attribuzioni, sulla base delle seguenti considerazioni.
a) L'art. 4 della legge stabilisce, al primo comma, che per
l'espletamento delle attività di promozione e propaganda delle risorse
turistiche locali, nonché di informazione e di accoglienza, "le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alla
costituzione di "Aziende di promozione turistica" (APT), quali
organismi tecnico - operativi e strumentali muniti di autonomia
amministrativa e di gestione". Pur a voler considerare tale
disposizione un "principio fondamentale" (anche se di ciò potrebbe
dubitarsi, dato il carattere puntuale della disciplina ivi prevista),
in ogni caso essa non potrebbe riguardare la Provincia ricorrente, in
quanto la istituzione delle Aziende in questione è materia
integralmente ricompresa nelle sue competenze esclusive in materia di
turismo e di ordinamento degli uffici provinciali e del loro personale
(artt. 8, nn. 1 e 20, e 16 dello statuto speciale; art. 2 del d.P.R. n.
278/74). Inoltre, la materia è stata già disciplinata dalla Provincia
con legge n. 54 del 1975.
b) L'art. 1, ultimo comma, della legge n. 217/83 dispone che il
Governo esercita nella materia de qua le funzioni di indirizzo e
coordinamento "avvalendosi degli organismi di cui agli artt. 2 e 3
della presente legge", e cioè: il Comitato di coordinamento per la
programmazione turistica (art. 2), e il Comitato consultivo (art. 31.
Nel caso che la norma in esame dovesse ritenersi applicabile alla
Provincia ricorrente (come induce a ritenere il fatto che del Comitato
di coordinamento fanno parte i Presidenti delle giunte provinciali),
essa sarebbe incostituzionale, in quanto pretende di estendere alla
Provincia la disciplina della funzione di indirizzo e coordinamento
nella materia in esame, mentre a detta funzione, in relazione alle sue
attribuzioni primarie, essa non può essere soggetta, tanto meno in
modo implicito. Soltanto lo statuto speciale e le relative norme di
attuazione potrebbero sottoporre, purché lo facciano espressamente, la
Provincia ricorrente alla funzione di indirizzo e coordinamento del
Governo.
In via subordinata, nell'ipotesi cioè che dovesse ritenersi
legittima la previsione di una funzione di indirizzo e coordinamento
statale nei confronti della Provincia, ad avviso di quest'ultima
sarebbe comunque incostituzionale la concreta disciplina di tale
funzione contenuta nella legge impugnata, per violazione del principio
di legalità (sentenza n. 150 del 1982): non risulterebbero, infatti,
individuate dal legislatore le esigenze unitarie che sollecitano
l'esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento, né stabiliti
i criteri in base ai quali l'indirizzo e coordinamento possa essere
realizzato mediante atti degli organi governativi.
c) Circa gli aspetti finanziari, l'art. 13, primo comma, della
legge censurata stabilisce che ai fini dello sviluppo e del
riequilibrio territoriale delle attività di interesse turistico,
nonché per favorire l'ammodernamento e la qualificazione delle
strutture ricettive esistenti e dei servizi turistici e dei centri di
vacanza, lo Stato "conferisce alle Regioni e alle Province autonome di
Trento e Bolzano contributi ripartiti secondo le modalità e i criteri
di cui all'art. 14". Quest'ultimo dispone, al primo comma, che "il 70
per cento delle risorse di cui al precedente art. 13 è ripartito
annualmente, sentito il Comitato di coordinamento di cui all'art. 2,
tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano secondo i
seguenti criteri: un terzo in base alla popolazione residente quale
risulta dai dati dell'ultimo censimento, un terzo in base alla
superficie del territorio ed un terzo in base agli indici di
utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale". Il quarto comma
aggiunge che restano ferme le procedure previste dall'art. 78 dello
statuto per l'erogazione di fondi a favore delle Province autonome.
Infine, l'art. 15, secondo comma, stabilisce che le somme comunque
non utilizzate dalle Regioni e Province autonome entro l'esercizio
successivo a quello per il quale lo stanziamento è destinato, vengono
nuovamente ripartite tra tutte.
Ciò premesso, l'art. 14, nonostante l'affermazione contenuta nel
quarto comma, viola, al primo comma, l'art. 78 dello statuto speciale,
sia in quanto, ai criteri della popolazione e del territorio ivi
previsti, aggiunge l'ulteriore parametro degli "indici di utilizzazione
del patrimonio ricettivo regionale"; sia perché prevede che la quota
spettante alla Provincia ricorrente venga calcolata sulla base del solo
70 per cento del finanziamento globale e non invece di tutto il
finanziamento previsto dalla legge, comprensivo della quota del 30 per
cento stabilita dal secondo comma dello stesso art. 14.
L'art. 15, secondo comma, è palesemente incostituzionale, per
violazione non solo dell'art. 78, ma anche dell'art. 8, nn. 1 e 20,
dello statuto: l'autonomia finanziaria, di bilancio e contabile
riconosciuta alla Provincia dallo statuto quale naturale conseguenza
del riconoscimento dell'autonomia legislativa per materie di propria
competenza (cfr. sentenza n. 107 del 1970), comporta che le somme
devolute dallo Stato alla Provincia, una volta che ciò sia avvenuto,
sono e restano nella piena ed autonoma disponibilità della Provincia
stessa ed è quindi inammissibile ogni condizionamento da parte dello
Stato, anche in relazione ai tempi di utilizzazione delle somme. Ancor
più evidente, prosegue la ricorrente, appare l'incostituzionalità
della norma in esame là dove essa presuppone l'applicabilità anche
alla Provincia ricorrente della legge 10 maggio 1976, n. 335
(espressamente richiamata nel primo comma dell'art. 21), mentre la
detta legge è applicabile alle sole Regioni a statuto ordinario.
Rileva, infine, la Provincia che essa ha esercitato la propria
competenza legislativa in materia di bilancio e contabilità emanando
la legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7, il cui art. 30 stabilisce
che "tutti i fondi assegnati a qualsiasi titolo dallo Stato o dalla
Regione alla Provincia affluiscono al bilancio provinciale senza
vincolo a specifiche destinazioni".
1.2. - È intervenuto nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, concludendo per la infondatezza delle questioni sollevate.
Per quanto riguarda l'art. 4 censurato, l'Avvocatura afferma che
l'organizzazione turistica regionale attiene alla funzione
programmatoria spettante allo Stato anche nei confronti delle Regioni a
statuto speciale, per l'evidente esigenza di assicurare l'uniformità
di tale organizzazione, destinata ad essere utilizzata da soggetti
provenienti da tutte le Regioni d'Italia e da paesi esteri. Inoltre, la
competenza statale è legittimata anche dalla necessità di determinare
i fondamentali caratteri di organismi destinatari di entrate
tributarie. Peraltro, la norma censurata riserva largo margine
all'intervento regionale, regolato ai commi secondo, terzo, quarto e
quinto. Il settimo comma, infine, costituisce, ad avviso
dell'Avvocatura, applicazione di un principio dettato direttamente
dall'VIII disposizione transitoria della Costituzione.
Passando alla censura concernente l'art. 1, ultimo comma, della
legge n. 217/83, l'Avvocatura rileva che le funzioni statali di
indirizzo e coordinamento rappresentano il "risvolto positivo del
limite generale del rispetto dell'interesse nazionale e di quello di
altre Regioni" (sent. n. 39/71), ma tale rispetto costituisce limite
non solo della potestà normativa concorrente delle Regioni a statuto
ordinario, bensì anche di quella esclusiva delle Regioni a statuto
speciale.
Il problema dell'ammissibilità di funzioni statali di indirizzo e
coordinamento nei confronti delle Regioni a statuto speciale, prosegue
l'Avvocatura, va risolto non in via generale ed astratta, ma in
concreto, valutando se nelle singole fattispecie normative quelle
funzioni siano rimaste allo Stato. Nel caso in esame le funzioni in
discorso sono attribuite al Governo con formulazione significativamente
ridotta rispetto a quella dell'art. 3 della legge n. 382/75 e
praticamente corrispondente a quella dell'art. 43 del d.P.R. n.
902/75, "per il raggiungimento degli obiettivi della programmazione
economica nazionale e settoriale": tali obiettivi costituiscono limite
legittimo delle potestà, normativa ed amministrativa, delle Regioni ad
autonomia differenziata, come affermato in alcune sentenze precedenti
all'istituzione delle Regioni a statuto ordinario (n. 12 del 1963, n. 4
del 1964, n. 20 del 1970). La funzione programmatoria, espressamente
prevista dagli artt. 41, terzo comma e 119, terzo comma, Cost., non
sopporta per sua stessa natura i confini delle Regioni a statuto
speciale.
Anche il principio di legalità, di cui alla sentenza n. 150 del
1982, risulta, ad avviso dell'Avvocatura, nel caso di specie ampiamente
soddisfatto, essendo precisati gli strumenti (organismi e mezzi
finanziari) per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo e
coordinamento statale.
Circa, infine, le disposizioni di natura finanziaria censurate nel
ricorso, l'Avvocatura rileva che l'art. 13 prevede un "intervento
finanziario aggiuntivo dello Stato" per provvedere a scopi specifici
espressamente determinati nella legge stessa: il contributo statale
così stabilito chiaramente si distingue dalle entrate provinciali
previste dallo statuto regionale (in particolare dall'art. 78) per lo
svolgimento delle normali funzioni delle Province, trattandosi di un
contributo speciale, previsto dal terzo comma dell'art. 119 Cost.,
assegnato alle Regioni e alle Province autonome "per provvedere a scopi
determinati".
Pertanto, alla ripartizione del contributo in questione tra tutte
le Regioni a statuto ordinario o speciale e le Province autonome non si
applica l'art. 78 dello statuto T.A.A., che concerne i criteri di
ripartizione tra le due Province autonome delle quote di alcune entrate
tributarie che si realizzano nel territorio regionale. E proprio gli
"scopi determinati" dell'intervento statale rendono logica anche
l'aggiunta, ai due consueti parametri di ripartizione (territorio e
popolazione), del terzo parametro costituito dall'indice di
utilizzazione del patrimonio ricettivo. Inoltre, è conforme al dettato
costituzionale (art. 119, terzo comma, Cost.) e alla precisazione
contenuta nell'art. 13 della legge impugnata la riserva del 30 per
cento del contributo in esame alla valorizzazione delle attrezzature
turistiche nelle aree del Mezzogiorno. Infine, la speciale natura e
destinazione del contributo statale giustificano anche il disposto
dell'art. 15 della legge.
2.1. - Con ricorso notificato il 24 giugno 1983, anche la Provincia
autonoma di Bolzano ha promosso questione di legittimità
costituzionale di numerose disposizioni della legge 17 maggio 1983, n.
217: la censura investe l'intera legge "nel suo complesso" e in
particolare gli artt. 1, ultimo comma, 4, primo, sesto ed ultimo comma,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15, in riferimento agli artt. 3, terzo
comma; 8, nn. 1, 5, 19 e 20; 9, n. 7; 16, primo comma; 78 e 79 dello
statuto speciale per il T.A.A. e alle relative norme di attuazione.
a) Il ricorso della Provincia di Bolzano, sia nella premessa di
fatto che nella parte in diritto, è in buona parte sostanzialmente
identico a quello della Provincia di Trento; in particolare, identiche
sono le argomentazioni poste a sostegno delle censure concernenti gli
artt. 1, ultimo comma, 13, 14 e 15, in riferimento agli artt. 8, nn. 1
e 20, 16, 78 e 79 dello statuto
Vi è solo da rilevare che in questo caso la censura investe
specificamente anche il secondo comma dell'art. 14, secondo il quale
il rimanente 30 per cento delle risorse di cui al precedente art. 13 è
ripartito, con gli stessi criteri indicati al primo comma, tra le
Regioni che comprendono nel proprio territorio le aree del Mezzogiorno,
con esclusione quindi della Provincia ricorrente. Ciò costituisce, ad
avviso di quest'ultima, patente violazione dell'art. 79 dello statuto,
che equipara alle Regioni le Provincie autonome per ciò che riguarda
l'assegnazione da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 119, terzo
comma, Cost., dei contributi per la valorizzazione del Mezzogiorno e
delle isole. Qualora dovesse poi ritenersi, aggiunge la ricorrente, che
l'esclusione delle Province autonome derivi dall'applicazione dell'art.
1 del d.P.R. 6 marzo 1978, n. 218 - richiamato dalla norma censurata -
che non contempla le Province di Trento e Bolzano nella sfera di
applicazione delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, anche
quest'ultima disposizione sarebbe incostituzionale: si chiede,
pertanto, che la Corte sollevi innanzi a se stessa la questione di
legittimità di detta norma, in riferimento all'art. 79 statuto.
b) In un unico motivo di censura vengono, poi, coinvolti gli artt.
4, primo, sesto e settimo comma, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12 della legge,
per violazione della potestà legislativa primaria, ed amministrativa,
della Provincia in materia di turismo ed industria alberghiera,
ordinamento degli uffici e del personale, urbanistica e piani
regolatori, assunzione diretta di servizi pubblici e loro gestione a
mezzo di aziende speciali (artt. 3, terzo comma; 8, nn. 1, 5, 19 e 20;
9, n. 7; 16 statuto e norme d'attuazione).
In particolare:
- dell'art. 4 sono censurati, oltre al primo comma (con
argomentazioni identiche a quelle svolte dalla Provincia di Trento), il
sesto e settimo comma, che prevedono lo sciogli mento degli enti
provinciali per il turismo e delle aziende di cura, soggiorno e
turismo, e regolano l'inserimento del relativo personale "nel ruolo
unico regionale", nonché la destinazione con legge regionale delle
entrate degli enti disciolti, e del relativo personale, agli organismi
cui sono state attribuite o delegate le relative funzioni. Si tratta,
ad avviso della ricorrente, di materia integralmente ricompresa nelle
sue competenze esclusive;
- gli artt. 6, 7 e 12, che contengono la definizione e la
classificazione delle strutture ricettive in genere e degli alberghi in
specie, vertono anch'essi su materie riservate alla Provincia e in
relazione alle quali la Provincia stessa ha già esercitato la sua
potestà legislativa primaria con le leggi provinciali 12 agosto 1978,
n. 39, 18 giugno 1981, n. 15, 15 gennaio 1982, n. 3,7 giugno 1982, n.
22;
- l'art. 8 regola la sottoposizione - con legge regionale - a
vincolo di destinazione delle strutture ricettive, l'individuazione da
parte dei comuni delle aree da destinare ad attività turistiche e
ricettive, l'adeguamento da parte dei comuni dei relativi strumenti
urbanistici e l'individuazione in essi delle aree destinate agli
insediamenti turistici produttivi che a tal fine sono vincolati: la
norma viola, afferma la ricorrente, oltre la competenza primaria
provinciale in materia di turismo, anche quella, pure primaria, in
materia di urbanistica e piani regolatori (art. 8, n. 5, Statuto T.A.A.
e d.P.R. 22 marzo 1974, n. 381), già esercitata con l'emanazione del
d.P.G.P. 23 giugno 1970, n. 20 (testo unico delle leggi provinciali
sull'ordinamento urbanistico) e della legge provinciale 20 settembre
1973, n. 38 (modifiche al suddetto testo unico);
- anche gli artt. 9 e 10 della legge - che disciplinano
rispettivamente le agenzie di viaggi e turismo, e le associazioni
turistiche senza scopo di lucro - ricadono nella competenza primaria
della Provincia nella materia de qua, in quanto, in materia di agenzie
di viaggio, l'unico "ritaglio" operato dal d.P.R. n. 278/74 concerne il
nullaosta statale per le licenze rilasciate a persone fisiche e
giuridiche straniere e, quanto alle associazioni turistiche, trattasi
di un settore già ampiamente disciplinato con legge provinciale n. 41
del 1976 (artt. 15 ss.);
- l'art. 11, inoltre, che disciplina le "attività professionali"
attinenti al turismo, lede anch'esso le attribuzioni primarie della
ricorrente in materia, specie per il fatto che queste ultime
comprendono - ai sensi dell'art. 8, n. 20, dello statuto e dell'art. 1
del d.P.R. n. 278 del 1974 - la disciplina delle guide, dei portatori
alpini e dei maestri di sci, professioni regolate con leggi provinciali
24 agosto 1978, n. 54 e 30 aprile 1982, n. 17. La norma in questione,
pertanto, è incostituzionale, conclude la ricorrente, sia nel suo
complesso che, in particolare, nei commi primo, settimo, ottavo e nono;
- gli artt. 7 e 11 della legge, infine, vengono censurati anche
sotto altro profilo: l'estrema analiticità della disciplina in essi
contenuta lederebbe anche la competenza concorrente della Provincia di
Bolzano in materia di esercizi pubblici (art. 9, n. 7, dello statuto e
d.P.R. 1 novembre 1973, n. 686).
2.2. - È intervenuto anche nel presente giudizio il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale
dello Stato, che conclude per l'infondatezza delle questioni
prospettate. L'Avvocatura, oltre a svolgere argomentazioni identiche a
quelle contenute nell'atto di intervento nel giudizio introdotto col
ricorso della Provincia di Trento, aggiunge, relativamente alle censure
concernenti gli artt. da 6 a 12 della legge n. 217, le seguenti
deduzioni.
Sulla delimitazione dei poteri dello Stato e delle Regioni - a
statuto speciale e ordinario - relativamente alla classificazione
alberghiera, la Corte costituzionale si è pronunziata con le sentenze
nn. 15 del 1956 e 70 del 1981. Mentre con la prima fu respinto un
ricorso della Regione Trentino - Alto Adige, con la seconda vennero,
invece, rigettati alcuni ricorsi dello Stato avverso disegni di legge
di Regioni a statuto ordinario, che stabilivano criteri di
classificazione alberghiera diversi da quelli previsti nelle leggi
statali: tuttavia la Corte, sostiene l'Avvocatura, ebbe cura di
chiarire espressamente che la pronunzia trovava la sua ragione nel
diverso quadro normativo nel quale si iscriveva. Ciò indusse la Corte
ad affermare che "qui ed ora" i principi ricavabili dalla legislazione
consistevano in criteri generalissimi che non risultavano contraddetti
dalla allora impugnata normativa regionale: ma la Corte, prosegue
l'Avvocatura, ha voluto espressamente riaffermare il potere statale di
intervenire al fine di soddisfare le esigenze di sostanziale
corrispondenza tra le classificazioni adottate nelle varie Regioni e
anche nei vari paesi, tanto che l'argomento forma oggetto di trattative
ed accordi in sede internazionale.
Quanto alla censura avente ad oggetto l'art. 8, rileva l'Avvocatura
che la norma è stata dettata dall'esigenza di colmare il vuoto
normativo conseguente alla sentenza n. 4 del 1981: nessun dubbio esiste
sulla competenza statale in materia, trattandosi di normativa che
incide notevolmente su rapporti privatistici (sentenza n. 15/56), è
riconducibile ai programmi e ai controlli che la legge statale
determina, ai sensi dell'art. 41, terzo comma, Cost., per indirizzare
l'attività economica, pubblica o privata, e coordinarla ai fini
sociali e pone un limite, del tipo prefigurato dall'art. 42, secondo
comma, Cost., che serve a garantire ed attuare la funzione sociale
della proprietà (sentenza n. 4/81).
Quanto agli artt. 9 e 10, l'Avvocatura osserva: la normativa posta
dall'art. 9 sulle agenzie di viaggio rappresenta l'adempimento di un
obbligo internazionale assunto dallo Stato con la ratifica della
Convenzione internazionale relativa al contratto di viaggio (legge 27
dicembre 1977, n. 1084); l'art. 10 disciplina le sole associazioni
operanti a livello nazionale per finalità ricreative, culturali,
religiose o sociali e trova la sua ragione nella necessità di porre
fine al fenomeno dell'abusivismo.
L'art. 11, poi, soddisfa l'esigenza della necessaria cautela con
cui devono essere riguardate le professioni in questione, della
necessità che siano adottati criteri omogenei per l'ammissione
all'esercizio di alcune attività professionali (legge 21 dicembre
1978, n. 845), e della opportunità di conservare un patrimonio di
conoscenze tecniche, di esperienza e di prestigio acquistato con
impegno, studio e sacrificio degli operatori.
Quanto, infine, all'art. 7, l'Avvocatura conclude affermando che
anche se le disposizioni in esso contenute potessero intendersi quali
principi fondamentali da osservarsi dalla ricorrente nell'esercizio
della sua competenza concorrente in materia di esercizi pubblici, la
censura sarebbe ugualmente infondata, limitandosi la norma a stabilire
pochi ed essenziali requisiti minimi ai fini della classificazione e
non ponendo certamente una disciplina analitica tale da comprimere la
competenza provinciale.
3.1. - Con ricorso notificato il 24 giugno 1983, la Regione
Sardegna ha, a sua volta, promosso questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 15
della legge n. 217 del 1983, in riferimento agli artt. 116 Cost., 3,
lett. a), f) e p), 4, lett. a), 6 e 56 dello statuto speciale per la
Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) e alle relative
norme di attuazione (d.P.R. nn. 250/49, 1531/ 65, 480/75, 348/79).
La Regione, oltre a svolgere argomentazioni sostanzialmente
analoghe a quelle contenute nei ricorsi delle Province autonome,
deduce, quale nuova censura, che anche l'art. 5 della legge, che
disciplina le imprese turistiche, è illegittimo, perché viola
anch'esso la competenza primaria regionale in materia di industria
alberghiera; ma anche se si volesse ipotizzare, in via subordinata, che
tale disciplina ricade invece nella competenza concorrente della
Regione in materia di industria e commercio (art. 4, lett. a),
statuto), la norma sarebbe ugualmente incostituzionale per il suo
carattere di estrema analiticità.
3.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, svolge, a
sostegno dell'infondatezza delle questioni proposte, argomentazioni
sostanzialmente identiche a quelle già esaminate; quanto, poi, alla
censura concernente l'art. 5, rileva l'Avvocatura che la norma non
incide sulla competenza esclusiva della ricorrente in materia di
turismo, ma su quella concorrente in materia di commercio e non
costituisce disposizione di dettaglio tale da comprimere indebitamente
l'autonomia regionale.
4.1. - Con ricorso notificato il 22 giugno 1983, la Regione Friuli
- Venezia Giulia ha proposto questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1, quarto comma, 2, primo comma, e 4 della legge n. 217/83,
in riferimento all'art. 4, nn. 1 e 10, dello statuto speciale della
Regione (1. cost. 31 gennaio 1963, n. 1) e alle relative norme di
attuazione (titolo III del d.P.R. n. 1116 del 1965. modificato dal
titolo VII del d.P.R. n. 902 del 1975), che stabiliscono la competenza
esclusiva della ricorrente in materia di turismo e di ordinamento degli
uffici e degli enti dipendenti dalla Regione.
L'art. 2, in particolare, è censurato sotto il profilo che, là
dove esso prevede che il Comitato di coordinamento indica le "finalità
prioritarie" in relazione alle quali le Regioni stabiliscono criteri e
modalità di utilizzo dei finanziamenti, le dette finalità, assegnate
alle Regioni speciali, vengono stabilite da un organismo in cui le
Regioni ordinarie hanno la maggioranza assoluta: ne deriverebbe una
"sottordinazione istituzionale, funzionale ed operativa" delle Regioni
a statuto speciale rispetto a quelle a statuto ordinario, in una
materia in cui le prime hanno competenza esclusiva.
Per il resto, la Regione Friuli non svolge deduzioni dissimili, nei
limiti dell'impugnativa proposta, da quelle contenute né ricorsi già
esaminati.
4.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto per
tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, conclude per
l'infondatezza delle questioni, con deduzioni analoghe a quelle
relative agli altri giudizi. Quanto al particolare profilo di censura
dell'art. 2 sopra evidenziato, l'Avvocatura afferma che "data la natura
nazionale degli interessi perseguiti e la estensione indiscriminata,
alle Regioni ad autonomia differenziata ed ordinaria, dei limiti
derivanti dalla programmazione, non è configurabile né tanto meno
tutelabile una posizione privilegiata delle Regioni a statuto speciale:
non ha perciò giuridico rilievo il fatto che queste, di minor numero,
assommino un minor numero di rappresentanti nel comitato in questione".
5.1. - Con ricorso notificato il 24 giugno 1983, la Regione Emilia
- Romagna ha proposto questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1, primo comma, 5, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 10,
primo comma, 11, dodicesimo comma, 13, 14 e 15 della legge n. 217/83,
in riferimento agli artt. 5, 117, 118 e 119 Cost..
a) L'art. 1, primo comma, è censurato là dove afferma che la
legge in esame "definisce i principi fondamentali in materia di turismo
e industria alberghiera": questa dichiarazione, in astratto corretta,
si traduce, per la ricorrente, in una illegittima violazione
dell'autonomia legislativa regionale nel momento in cui eleva al rango
di principi inderogabili anche disposti normativi (come quelli
contenuti nelle norme successivamente impugnate) i quali dettano,
invece, discipline dettagliate e minuziose, in violazione dell'art. 117
Cost.;
b) l'art. 5, secondo e terzo comma, stabilisce che i titolari o
gestori delle imprese turistiche sono tenuti ad iscriversi "in una
sezione speciale del registro istituito ai sensi della legge 11 giugno
1971, n. 426" (cioè il registro degli esercenti il commercio
all'ingrosso e al minuto e l'attività di somministrazione al pubblico
di alimenti o bevande) e che per ottenere l'iscrizione debbono
presentare domanda alle Camere di commercio. Ad avviso della
ricorrente, "è difficile sfuggire all'impressione" che il legislatore
abbia disposto l'iscrizione dei titolari delle imprese turistiche nello
stesso registro nel quale sono iscritti i titolari delle imprese
commerciali - pur essendo le due categorie di imprese nettamente
distinte - allo scopo di sottrarre alle Regioni e conservare,
attraverso le Camere di commercio, allo Stato la disciplina e la
gestione del registro degli esercenti delle imprese turistiche. In ogni
modo, la censurata previsione legislativa invade illegittimamente
l'a'mbito di competenza regionale, in quanto attribuisce alle Camere di
commercio, anziché alle Regioni, la titolarità e la gestione del
registro in questione, e riserva implicitamente allo Stato (secondo
l'interpretazione più probabile e comunque possibile dell'art. 5) la
disciplina del registro stesso e dei procedimenti di iscrizione e di
accertamento dei requisiti richiesti, nonché la nomina dei componenti
della relativa commissione. Sarebbe di conseguenza illegittimo anche il
quarto comma dell'art. 5, là dove prevede quale requisito per
l'iscrizione l'"aver superato un esame di idoneità all'esercizio
dell'attività di impresa", se lo si interpreta nel senso che detto
esame debba essere superato davanti ad una commissione costituita
presso la Camera di commercio e soggetta a disciplina statale.
È, infine, illegittimo, prosegue la ricorrente, il quinto comma
dell'art. 5, che prevede senz'altro il diritto a ottenere l'iscrizione,
a domanda, nel registro dei soggetti che alla data di entrata in vigore
della legge esercitavano imprese turistiche;
c) l'art. 10, primo comma, è censurato nella parte in cui limita
alle associazioni operanti "a livello nazionale" per finalità
ricreative, culturali, religiose o sociali la facoltà di esercitare
attività turistiche per i propri associati: tale limitazione si
traduce, ad avviso della ricorrente, in una violazione della competenza
regionale in quanto sembra escludere che la Regione possa disciplinare
le medesime attività svolte da associazioni operanti a livello
regionale e locale;
d) l'art. 11, dodicesimo comma, è censurato in quanto prescrive
che le capacità professionali dei maestri di sci, guide alpine e
speleologiche, istruttori di alpinismo e di sci alpino siano accertate
alla stregua dei criteri didattici elaborati per i vari gradi di
professionalità dai competenti enti ed associazioni nazionali: ciò si
traduce, afferma la ricorrente, in una palese violazione della
competenza regionale, oltre che in una indebita attribuzione di
efficacia erga omnes a decisioni e criteri elaborati da enti e
associazioni che non sempre hanno carattere pubblicistico, ma piuttosto
di associazioni private. Infatti le Regioni non potrebbero definire
nella propria normativa i criteri cui attenersi nell'accertamento, e
nemmeno attribuire rilevanza a criteri e parametri tecnici elaborati
dalle associazioni professionali operanti in sede regionale;
e) gli artt. 13, 14 e 15, infine, vengono censurati in quanto
prevedono "l'ennesimo fondo settoriale che viene a complicare
ulteriormente il sistema di finanziamento delle Regioni e la cui
disciplina viene a comprimere ulteriormente la loro autonomia di spesa,
in contrasto con il principio generale stabilito nell'art. 21, primo
comma, della legge n. 335 del 1976".
La legge censurata crea, infatti, un fondo di settore, ripartito in
base a parametri settoriali e rigidamente e specificamente vincolato
alla sua destinazione (artt. 13, primo comma, 14, quinto e sesto comma,
15); gestito con modalità anche contabili speciali e derogatorie
rispetto alla normativa generale sulla contabilità statale e regionale
(si veda la riassegnazione dei fondi - art. 15, secondo comma - e la
speciale rendicontazione, non coordinata con la disciplina dei conti
consuntivi delle Regioni - art. 15, terzo comma): la disciplina, in
conclusione, è lesiva dell'autonomia finanziaria, di spesa e contabile
delle Regioni.
5.2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri è intervenuto in
giudizio per tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato e conclude
per l'infondatezza delle questioni proposte.
In particolare l'Avvocatura sostiene:
a) il richiamo dell'art. 5 alla legge n. 426 del 1971 è forse
superfluo, ben potendosi ritenere che le imprese turistiche, quali sono
definite dal primo comma dello stesso art. 5, rientrino tra gli
esercizi commerciali previsti appunto dalla citata legge n. 426 o, in
genere, tra i pubblici esercizi di cui al capo II del titolo III del
r.d. n. 773 del 1931. Non sussiste, perciò, la denunciata violazione
della competenza regionale in materia di turismo e industria
alberghiera, che non esclude l'applicabilità della disciplina in
materia di commercio, che è di competenza statale, salva l'ampia
attribuzione di funzioni alle Regioni contenuta nella stessa legge n.
426/71.
In ogni caso, prosegue l'Avvocatura, l'art. 5 risponde certamente
ad un interesse generale di pubblicizzazione dell'esistenza di imprese
turistiche e costituisce il principio fondamentale che la legge dello
Stato ben può stabilire quale limite della potestà legislativa
regionale. D'altra parte, che il registro degli esercenti le imprese
turistiche non costituisce, come adombra la ricorrente, un espediente
per sottrarre alle Regioni la disciplina delle imprese stesse, è
dimostrato dal fatto che le Camere di commercio non sono organi dello
Stato. Infine, l'ultimo comma dell'art. 5 risponde all'esigenza di
salvaguardare i diritti di coloro che con l'attività finora
legittimamente svolta hanno già mostrato di possedere la
qualificazione necessaria;
b) l'eccezione, contenuta nell'art. 10 censurato, al generale
divieto di esercizio di attività turistiche e ricettive da parte delle
associazioni diverse dalle imprese commerciali elencate negli articoli
precedenti, è limitata alle associazioni senza scopo di lucro che
operano a livello nazionale per finalità ricreati ve, culturali,
religiose o sociali a causa della accertata esistenza di valide
organizzazioni turistiche di emanazione sindacale operanti a livello
nazionale;
c) l'art. 11 della legge n. 217/83 applica esattamente i principi
affermati dalla Corte costituzionale sulla delimitazione della sfera di
competenza statale e regionale in materia di valutazione attitudinale
ai fini della concessione dell'abilitazione all'esercizio di
un'attività professionale con le sentenze nn. 58 e 216 del 1976, 89
del 1977 e 9 del 1979. L'art. 11" dodicesimo comma, prescrive infatti
alle Regioni, per le professioni di maestro e istruttore di sci ed
alpinismo e di guida alpina e speleologica, di accertare il possesso di
requisiti che non possono dirsi d'interesse strettamente turistico,
come già previsto dagli artt. 237 e 238 del regolamento approvato con
r.d. 6 maggio 1940, n. 645; Si tratta di prescrizioni imposte in
considerazione dei pericoli all'incolumità personale che sono
connaturali alle attività alpine o di alta montagna. Questa
considerazione sposta notevolmente dal lato dell'interesse - extra -
regionale - della tutela dell'incolumità personale e della prevenzione
degli infortuni, la comparazione ponderale già compiuta dalla Corte in
relazione alle diverse professioni di guida, interprete e corriere
turistico (sentenza n. 9/79): a tutela specifica di questo interesse
ben possono, conclude l'Avvocatura, essere posti, ai sensi dell'art.
117 Cost., coerenti limiti all'autonomia regionale;
d) quanto, infine, agli artt. 13, 14 e 15 censurati, rileva
l'Avvocatura che il contributo statale in essi previsto si distingue
chiaramente dalle entrate regionali di cui all'art. 119, secondo
comma, Cost., destinato allo svolgimento delle normali funzioni della
Regione: si tratta, invece, di un contributo speciale dello Stato,
previsto dal terzo comma dell'art. 119 Cost., assegnato alle Regioni e
alle Province autonome "per provvedere a scopi determinati". Ciò
esclude l'applicabilità a simile contributo del principio di cui
all'art. 21 della legge n. 335 del 1976, in forza della deroga prevista
nell'ultima parte del primo comma di detta norma relativa al
finanziamento dei "programmi ulteriori di sviluppo".
La speciale natura e destinazione del contributo statale in
questione giustifica anche il disposto dell'art. 15.
6. - In prossimità dell'udienza pubblica hanno depositato memorie
aggiuntive le Regioni Friuli - Venezia Giulia ed Emilia - Romagna,
insistendo per la fondatezza delle questioni sollevate.
7. - All'udienza pubblica del 22 aprile 1986, il giudice La Pergola
ha svolto la relazione e le difese delle ricorrenti e l'Avvocato dello
Stato hanno ribadito le conclusioni già adottate. Considerato in diritto :
1. - La legge 17 maggio 1983, n. 217 ("Legge quadro per il turismo e
interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta
turistica"), disciplina il turismo e l'offerta alberghiera sotto vario
riguardo. Tale normativa viene in rilievo ai fini dell'attuale
decisione sostanzialmente nella sua interezza. Giova tuttavia
all'indagine rimessa alla Corte distinguere due serie di disposizioni e
prenderle partitamente in considerazione nel tracciare il quadro delle
impugnative.
I ricorsi sono stati esperiti dalle Regioni Friuli - Venezia Giulia
e Sardegna, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dalla Regione
Emilia - Romagna e prospettano questioni identiche o connesse. I
giudizi promossi davanti alla Corte possono quindi essere riuniti e
congiuntamente decisi.
2.1. - Alcune delle norme censurate (artt. 1, 2, 3) definiscono in
via generale gli scopi perseguiti dal legislatore e organizzano
l'esercizio dell'indirizzo e coordinamento del Governo anche in
relazione al regime previsto per la ripartizione fra lo Stato, le
Regioni e le Province autonome dei fondi stanziati con la stessa legge
n. 217, nonché per le modalità e i controlli della relativa
utilizzazione (artt. 13 - 15). Precisamente, è stabilito nell'art. 1,
che la legge n. 217, emanata in attuazione dell'art. 117 Cost., pone "i
principi fondamentali della materia", in modo da garantire
l'equilibrato sviluppo delle attività turistiche e di quelle connesse,
in considerazione della loro rilevanza economica e sociale. Son fatte
salve le previsioni del d.P.R. n. 616 del 1977 (cfr., per il settore in
discorso, gli artt. 56 - 60) e le attribuzioni che, sempre con riguardo
al turismo e all'attività alberghiera, spettano, secondo gli statuti
speciali e le corrispondenti norme di attuazione, alle Regioni a regime
differenziato e alle Province autonome (art. 1). E altresì previsto
che il Governo eserciti la funzione di indirizzo e coordinamento per
perseguire gli obiettivi della programmazione nazionale e settoriale,
avvalendosi di due organismi: il comitato di coordinamento, nominato
dal Presidente della Repubblica e composto dal Presidente del Consiglio
dei ministri o dal ministro da lui delegato, che lo presiede, dai
Presidenti delle Giunte regionali e delle Giunte provinciali di Trento
e Bolzano, ovvero dai componenti delle Giunte a tal fine delegati (art.
2); il comitato consultivo nazionale, nominato con decreto del Ministro
del Turismo e dello Spettacolo, che lo presiede, e composto dai
rappresentanti delle organizzazioni sindacali ed associazioni ivi
indicate e da esperti del settore (art. 3). Compete al comitato di
coordinamento indicare le finalità prioritarie, in relazione alle
quali le Regioni stabiliscono criteri e modalità di utilizzazione dei
finanziamenti previsti, nel titolo secondo, dagli artt. 13 - 15 della
stessa legge. Tali ultime disposizioni contemplano, dal canto loro,
l'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato, destinato da un lato
allo sviluppo e al riequilibrio territoriale delle attività di
interesse turistico, con specifico riferimento alle aree del
Mezzogiorno e delle zone interne e montane, dall'altro
all'ammodernamento e alla riqualificazione delle strutture ricettive
esistenti, dei servizi turistici e dei centri di vacanza (art. 13).
Apposite norme sono dirette a coordinare piani e programmi di sviluppo,
adottati ai sensi del d.P.R. n. 616/ 77, con il perseguimento degli
scopi indicati nell'art. 13 (art. 14).fondi stanziati ammontano
complessivamente a Lit. 300 miliardi e sono annualmente distribuiti tra
le Regioni e Province autonome, sentito l'anzidetto comitato di
coordinamento, secondo i seguenti criteri: il 70% delle risorse va
ripartito, un terzo in base alla popolazione residente, un terzo in
base alla superficie del territorio, un terzo in base agli indici di
utilizzazione del patrimonio ricettivo regionale; il rimanente 30% è
ripartito con gli stessi criteri fra le Regioni che comprendono nel
proprio territorio le aree del Mezzogiorno, quali definite dall'art. 1
del d.P.R. n. 218/78 (art. 14). Restano ferme le procedure previste
dall'art. 78 dello statuto del Trentino - Alto Adige per l'erogazione
di fondi a favore delle Province di Trento e Bolzano. Le Regioni
possono stabilire i criteri e le modalità di accesso ai finanziamenti,
nel rispetto delle destinazioni indicate nell'art. 13, e prevederne
altresì la gestione unitaria ed integrata. Le somme comunque non
utilizzate dalle Regioni e dalle Province di Trento e Bolzano entro
l'esercizio successivo a quello per il quale lo stanziamento è
destinato sono nuovamente ripartite fra tutte (art. 15). A tal fine,
Regioni e Province autonome devono entro il termine all'uopo prescritto
produrre il rendiconto annuale, debitamente documentato, di tutte le
iniziative, pubbliche o private, che risultino finanziate con i
contributi erogati a norma dell'art. 13 (art. 15, ultimo comma).
2.2. - La normativa fin qui descritta è impugnata, com'è
precisato in narrativa, sotto molteplici profili. Le Regioni Friuli -
Venezia Giulia e Sardegna e le Province di Trento e Bolzano deducono,
in primo luogo, che l'esercizio dell'indirizzo e coordinamento è stato
illegittimamente previsto nei loro confronti, ricadendo la specie sotto
la competenza primaria delle ricorrenti, che concerne così il turismo,
come l'ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla Regione o
Provincia.
In via subordinata, e perciò nell'ipotesi che la Corte ritenga
legittima la previsione dell'indirizzo e coordinamento statale anche
nei riguardi delle Regioni a statuto speciale e delle Province
promotrici della presente controversia, le anzidette ricorrenti
deducono che la disciplina di tale funzione, com'è qui configurata,
vulneri il principio di legalità (cfr. sent. n. 150/ 82): il
legislatore non avrebbe individuato le esigenze unitarie che
giustificano l'esercizio dell'indirizzo e coordinamento, né stabilito
i criteri secondo i quali esso può essere attuato dagli organi
governativi. La Regione Emilia - Romagna, per parte sua, censura l'art.
1, primo comma, dove è detto che la legge in esame "definisce i
principi fondamentali in materia di turismo e industria alberghiera".
Tale dichiarazione sarebbe corretta solo in astratto, ma nella specie
si risolverebbe in una illegittima compressione dell'autonomia
regionale, elevando a rango di principi inderogabili anche i
dettagliati precetti delle altre norme impugnate.
La Regione Friuli - Venezia Giulia censura la disciplina
dell'indirizzo e coordinamento sotto l'ulteriore profilo, che il
comitato di coordinamento, al quale spetta di indicare le finalità
prioritarie per l'utilizzazione dei finanziamenti, risulta composto, su
base paritaria, oltre che dal Presidente del Consiglio o dal Ministro
da lui delegato, dalle Province autonome e da tutte le Regioni.
Quest'organismo sarebbe configurato in modo che le Regioni a statuto
ordinario costituiscono la maggioranza del collegio, mentre, rispetto
ad esse, quelle a statuto speciale verrebbero, in materie pur riservate
alla loro competenza primaria, a versare in "una sottordinazione
istituzionale, funzionale ed operativa".
2.3. - Altre questioni investono le disposizioni concernenti il
regime dei finanziamenti aggiuntivi, disposto nel titolo secondo della
legge, ed impugnato come lesivo dell'autonomia, finanziaria e di spesa,
delle ricorrenti.
Gli artt. 13, 14 e 15 della legge sono censurati, com'è descritto
in narrativa, oltre che dalla Regione Sardegna e dalle Province di
Trento e Bolzano, dalla Regione Emilia - Romagna.
La normativa impugnata avrebbe ingiustificatamente creato un
ennesimo fondo di settore, rigidamente vincolato nella sua
destinazione, e gestito con modalità anche speciali e derogatorie
rispetto al comune regime della contabilità statale e regionale.
L'impugnativa coinvolge l'art. 15, censurato anche dalla Regione Emilia
- Romagna. La disposizione in parola è quella che prevede che le
somme comunque non utilizzate nel termine all'uopo prescritto siano
nuovamente ripartite fra tutte le Regioni (e Province).principi
dell'autonomia esigerebbero che i fondi stanziati con la legge in esame
restino nella piena ed autonoma disponibilità delle ricorrenti. Di
qui, appunto, si fa discendere l'illegittimità del vincolo che
circonda i tempi della spesa. Analogo ordine di considerazioni dovrebbe
altresì valere per la destinazione dei finanziamenti, fissata dalla
legge in conformità degli scopi perseguiti dall'art. 13, che si assume
incompatibile con il margine di apprezzamento garantito all'ente
autonomo.
Le Province di Trento e Bolzano lamentano, in particolare, la
violazione degli appositi criteri fissati nell'art. 78 dello statuto
speciale del Trentino - Alto Adige, sia in quanto l'art. 14 avrebbe ad
essi indebitamente sovrapposto l'ulteriore parametro, che ha riguardo
agli indici del patrimonio ricettivo regionale, sia perché la quota
spettante all'una e all'altra ricorrente va calcolata in riferimento
soltanto al 70% del finanziamento complessivo, invece che all'intero
ammontare dello stanziamento previsto dalla legge, comprensivo della
quota del 30% contemplata nel secondo comma dell'art. 14.
La Provincia autonoma di Bolzano deduce, altresì, la lesione
dell'art. 79 dello statuto. La norma di raffronto sarebbe appositamente
dettata per equiparare Province autonome e Regioni, per quanto riguarda
l'assegnazione, da parte dello Stato, ai sensi dell'art. 119 Cost., dei
contributi diretti a valorizzare Mezzogiorno e Isole. Altra istanza è
formulata in subordine, per l'ipotesi che l'esclusione della Provincia
ricorrente dall'erogazione dei contributi in questione derivi dal
disposto dell'art. 1 del d.P.R. n. 218/78, richiamato dalla norma
censurata, il quale non include le Province di Trento e Bolzano nella
sfera di applicazione delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno. In
tal caso, anche quest'ultima previsione normativa andrebbe ritenuta
incostituzionale: si chiede pertanto che la Corte sollevi dinanzi a se
stessa, in riferimento all'art. 79 dello statuto, la relativa questione
di legittimità.
2.4. - I rimanenti motivi di ricorso investono, secondo i casi,
come, anche qui, si precisa in narrativa, singoli aspetti o disposti
della legge n. 217. Le censure concernono, infatti, la disciplina
prevista per l'organizzazione turistica regionale, le strutture
ricettive e la relativa classificazione, anche in relazione alle norme
transitorie dell'art. 12, il vincolo di destinazione, le agenzie di
viaggio e turismo, le associazioni senza scopo di lucro, le attività
professionali. Tutto il contestato assetto della materia risulterebbe
aver violato le norme costituzionali, quelle di attuazione o di
trasferimento delle attribuzioni invocate dalle ricorrenti, nel settore
del turismo e dell'industria alberghiera o in altri di loro competenza,
ora primaria, ora concorrente. La legge in esame non porrebbe principi,
né configurerebbe altre idonee limitazioni dei poteri di autonomia,
scadendo al piano di una normazione di dettaglio, lesiva dei criteri
che governano la ripartizione delle competenze fra Stato, Regioni e
Province autonome.
Le Province di Trento e Bolzano, come le altre ricorrenti a statuto
speciale, adducono, inoltre, in relazione a quasi tutte le ipotesi in
cui è intervenuta la legge statale, di avere, nell'esercizio della
propria autonomia, già prodotto una disciplina del settore, che
sarebbe illegittimamente intaccata dalla normativa in esame. Questa
seconda serie di censure va, dunque, considerata tenendo conto di ogni
singolo disposto, su cui grava l'impugnativa nell'ordine in cui le
previsioni dedotte in giudizio si trovano contenute nella legge.
3. - Venendo ora all'esame delle impugnative sopra richiamate,
s'impone subito qualche precisazione.
La Regione Emilia - Romagna, censura, di questo primo gruppo di
disposizioni, oltre a quelle in materia di spesa, che saranno esaminate
più avanti, l'art. 1, in quanto è ivi detto che la legge in esame
pone i "principi generali della materia", mentre tali non sarebbero,
per avere dettato una disciplina di dettaglio, le altre previsioni
impugnate. Così formulato, il motivo di ricorso non può essere,
tuttavia, preso in autonoma considerazione. L'esame demandato alla
Corte va invece condotto, nel debito luogo, sulle disposizioni che
avrebbero ecceduto i legittimi confini della legislazione di principio.
Quanto ai ricorsi prodotti dalle Regioni Friuli - Venezia Giulia e
Sardegna, e dalle Province di Trento e Bolzano, le previsioni ora
considerate - e così le norme concernenti l'esercizio dell'indirizzo e
del coordinamento statale - sono ivi censurate sull'assunto che esse
ledono la sfera delle ricorrenti, in quanto si riferiscono alle Regioni
a regime differenziato e alle Province autonome, pur dove difetti
un'espressa statuizione del legislatore in tal senso. L'assunto è
peraltro condiviso dalla difesa dello Stato nel dedurre l'infondatezza
dei ricorsi. Così prospettandosi la controversia, occorre ricordare la
ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale la
funzione di indirizzo e coordinamento trova il supporto dei principi
costituzionali e può essere prevista dalla legge ordinaria dello Stato
nei confronti di tutte le Regioni, indipendentemente dal grado o tipo
di autonomia a queste riconosciuto. Nessun fondamento ha quindi la
pretesa, avanzata in via preliminare dalle ricorrenti, di sentir
dichiarare la illegittimità costituzionale delle disposizioni che
consentono l'esercizio di detta funzione nei loro riguardi. Sempre alla
stregua della pregressa giurisprudenza, la disciplina posta dal
legislatore deve tuttavia soddisfare i requisiti indispensabili perché
l'indirizzo e coordinamento costituisca un legittimo titolo di
ingerenza degli organi centrali nella sfera garantita all'autonomia
speciale, e alla conseguente competenza primaria, di cui è nel
presente caso dedotta la violazione. Ma la normativa censurata non
travalica dalla corretta configurazione del fenomeno sotto alcuno dei
profili censurati. Depongono per tale conclusione i rilievi di seguito
svolti.
3.1. - Va avvertito, in primo luogo, che, diversamente da come
assumono le ricorrenti, non risulta violato il principio di legalità,
qual è definito nella sentenza n. 150/82. L'indirizzo e il
coordinamento sono, infatti, demandati al Governo sulla base dei
criteri che il legislatore, considerata l'indubbia incidenza degli
interessi nazionali sulla materia in esame, ha appositamente
prestabilito. L'anzidetta funzione è esercitata mediante atto
governativo nella sfera della programmazione economica nazionale e
settoriale. È qui che il Governo deve avvalersi dei due appositi
organismi, il comitato di coordinamento per la programmazione turistica
ed il comitato consultivo, composti come si è sopra visto: il primo
dei quali ha la specifica competenza di indicare le finalità
prioritarie che si perseguono con i finanziamenti previsti nel titolo
secondo della legge. Basta, dunque, riflettere sulle disposizioni
dedicate all'intervento finanziario dello Stato, per fugare il sospetto
che il principio di legalità non sia stato osservato. Il legislatore
è intervenuto, come doveva, con il supporto delle esigenze unitarie,
giustificative della funzione di indirizzo e coordinamento,
configurando l'attività programmatoria che è svolta in quella sede,
alla quale si riconnettono programmi e piani regionali di sviluppo, ai
sensi del secondo e terzo comma dell'art. 13. L'art. 13 traccia, dal
canto suo, gli scopi che il sostegno dell'attività turistica serve a
realizzare. Così è delimitato l'àmbito delle scelte consentite al
competente comitato nell'indicare quali finalità prioritarie vincolano
l'utilizzazione degli stanziamenti. Il riparto dei fondi è poi operato
secondo i criteri e gli indici puntualmente predisposti dalla stessa
legge.
Detto ciò, la novità istituzionale introdotta nel caso in esame -
quella di deferire l'esercizio dell'indirizzo e coordinamento, non ai
soli organi centrali, ma al comitato composto dai presidenti o dai
delegati delle giunte regionali o provinciali - esce indenne dalle
censure formulate dalla Regione Friuli - Venezia Giulia. L'aver
configurato un organismo composto su base paritaria dagli organi dello
Stato e da tutte indistintamente le Regioni e Province non integra
offese all'autonomia di alcun rango, e perciò nemmeno allo statuto
speciale di cui gode la ricorrente. La soluzione sancita nella legge n.
217 è, al contrario, diretta a coinvolgere Regioni e Province
nell'esercizio di un potere che - beninteso nei limiti in cui
l'indirizzo e coordinamento statale si concilia con il rispetto delle
competenze loro garantite - spetterebbe, secondo le norme poste in via
generale per regolare l'esercizio di questa funzione, alla esclusiva ed
unilaterale determinazione degli organi centrali. Va, piuttosto,
precisato che il criterio oggetto di censura trae giustificazione
dall'avere la legge in esame collegato, anzi circoscritto, l'indirizzo
ed il coordinamento al perseguimento degli obiettivi della
programmazione nazionale e settoriale. In questa prospettiva, la
complessa materia del turismo e dell'industria alberghiera s'inquadra
nella funzione programmatoria, della quale è investito il comitato
previsto dall'art. 2. Quest'organismo si atteggia, allora, come uno
strumento istituzionale idoneo a comporre le istanze unitarie con
quelle dell'autonomia, anche differenziata, sia in attuazione dei
principi che presiedono alla corretta strutturazione dell'indirizzo e
coordinamento, sia in conformità del generale precetto dell'art. 11
del d.P.R. n. 616/77, secondo cui lo Stato determina gli obiettivi
della programmazione "con il concorso" delle Regioni.
3.2. - Le ragioni da ultimo dette soccorrono, altresì, per
ritenere l'infondatezza delle questioni che vertono sulla ripartizione
ed utilizzazione dei fondi (artt. 14 e 15).vincoli di destinazione
della spesa e l'onere di utilizzare le somme entro il termine
prescritto, con il conseguente obbligo di rendiconto delle iniziative
finanziate a norma dell'art. 13, si giustificano, essi pure, perché,
nella specie, si tratta di previsioni strumentalmente connesse con il
tipo, e l'attività collegiale dell'organismo, al quale la legge
riserva l'indicazione prioritaria delle spese. La disciplina ora
considerata vuol garantire l'osservanza, da parte di ogni singola
Regione o Provincia, degli adempimenti derivanti dalla disciplina
procedurale, grazie alla quale la programmazione si concreta
nell'indirizzo e coordinamento dello Stato. La strutturazione
collegiale e paritaria del comitato di coordinamento, di cui fanno
parte le Regioni e le Province, costituisce in questo senso il
razionale e legittimo presupposto del regime dell'impiego dei fondi e
del relativo controllo: in particolare della norma, in forza della
quale le somme non utilizzate, entro l'esercizio successivo a quello
per il quale lo stanziamento è destinato, sono nuovamente ripartite
fra tutti gli enti autonomi rappresentati nell'organismo anzidetto.
D'altra parte, l'intervento finanziario aggiuntivo dello Stato, del
genere qui considerato, trova uno specifico addentellato nelle
previsioni dell'art. 119 Cost. (cfr. sent. n. 357/85). Le testé
richiamate disposizioni del testo fondamentale demandano, per vero,
alla legge di coordinare l'autonomia finanziaria delle Regioni e
Province con la finanza dello Stato. La fonte legislativa statale è
per questa via abilitata a produrre la disciplina occorrente
all'utilizzazione dei fondi, che si aggiungono, come nel presente caso,
al gettito erariale riservato alla Regione. La conclusione ora
enunciata vale dunque, nella specie, anche con riguardo all'aliquota
dello stanziamento che interessa l'intera cerchia degli enti autonomi e
non le sole aree del Mezzogiorno, come definite dal d.P.R. n. 218 del
1978. Nella pronunzia testé ricordata si è detto, è vero, e va ora
ribadito, che il regime dei finanziamenti, pur dove esso è disposto
dallo Stato sulla base dell'art. 119 Cost., deve comunque risultare
compatibile con le esigenze dell'autonomia, e qui, peraltro, con il suo
rango speciale. Ma nel presente giudizio non si ravvisa alcuna indebita
compressione delle attribuzioni garantite alle ricorrenti anche sul
versante della spesa. Il vincolo di destinazione del fondo erogato è
posto, nell'art. 13, in relazione agli scopi che la legge persegue nel
suo complesso, lasciando al comitato di coordinamento di individuare
gli obiettivi prioritari, nell'àmbito delle prescritte finalità.
Quest'organismo è stato, del resto, opportunamente introdotto per
adattare la funzione programmatoria alle esigenze del decentramento.
Così, anche il residuo regime, che concerne modalità, procedure e
controlli dell'utilizzazione dei fondi, non eccede la sfera risenata
alla legge statale nel sistema dell'art. 119 Cost..
3.3. - Il risultato al quale la Corte è pervenuta esige un cenno
di sviluppo, in ordine alle questioni sollevate dalle Province di
Trento e Bolzano per dedurre l'inossenanza degli artt. 78 e 79 dello
statuto del Trentino - Alto Adige.
Va, infatti, aggiunto che i criteri stabiliti nell'art. 14 della
legge n. 217 in ordine alla ripartizione dei fondi non ledono, per
alcun verso, nemmeno le invocate disposizioni statutarie. Quanto
all'art. 78 dello statuto, la Corte ha in altre pronunzie precisato
(cfr. sentenze 356 - 357/85) che esso concerne soltanto la
determinazione della quota del gettito erariale riservato alle Province
di Trento e Bolzano, limitatamente ai tributi in detta norma indicati.
Le modalità procedurali ed i criteri contemplati nell'art. 78 possono
quindi essere invocati dalla Provincia, non di fronte ad una singola
legge di stanziamento, come accade nell'attuale giudizio, bensì in
rapporto all'arco di tempo e al relativo flusso delle spese, ai quali
va necessariamente riferito l'accordo tra il Governo e il Presidente
della Giunta provinciale, che definisce annualmente l'ammontare del
gettito erariale spettante, in quella sede, all'una e all'altra
ricorrente.
Dopo di che, la disposizione del quarto comma dell'art. 14,
secondo la quale "restano ferme le procedure previste dall'art. 78
dello Statuto speciale per l'erogazione di fondi a favore delle
Province autonome di Trento e Bolzano", deve essere così intesa: lo
stanziamento previsto nella legge con riguardo a tutte le Regioni e
Province, ammontante al 70 % delle risorse complessive, quali risultano
dall'art. 13, integra gli estremi di un intervento generale dello
Stato, "disposto", com'è detto nell'art. 78 dello statuto, "nella
restante parte del territorio nazionale, e negli stessi settori di
competenza delle Province": e perciò di una spesa che, ai sensi della
norma statutaria, rientra fra quelle di cui si deve tener conto
nell'anzidetto accordo annuale tra Governo e Presidente della Giunta
provinciale. La guarentigia dell'autonomia provinciale, che la legge n.
217 fa salva, potrà dunque operare nei termini testé precisati.
Va disatteso, infine, l'assunto della Provincia di Bolzano, secondo
cui le previsioni dell'art. 14 vulnerano l'art. 79 dello statuto
speciale, in quanto escludono la ricorrente dalla ripartizione di
quella quota del fondo, pari al 30% del complessivo conferimento di 300
miliardi, che è riservata alle Regioni comprendenti nel proprio
territorio le aree del Mezzogiorno, come indicate nell'art. 1 del
d.P.R. n. 218 del 1978. L'invocata norma di raffronto stabilisce
infatti che l'art. 119, terzo comma, della Costituzione, si applica
anche nelle Province autonome di Trento e Bolzano: e questo soltanto.
Lo Stato può dunque assegnare mediante legge e a singole Regioni,
contributi speciali, "per provvedere a scopi determinati e
particolarmente per valorizzare Mezzogiorno e Isole". Il che, però,
non significa che ciascun contributo speciale di cui fruiscono il
Mezzogiorno, e le Isole, o alcun'altra Regione, debba, come vorrebbe la
ricorrente, essere, secondo Costituzione, necessariamente assegnato
anche alle due Province del Trentino - Alto Adige. Se così è, i
criteri di ripartizione del fondo, sanciti nell'art. 14, rispondono
agli scopi dell'intervento finanziario aggiuntivo, fra i quali figura,
in primo luogo, lo sviluppo e riequilibrio di attività di interesse
turistico, con particolare riferimento alle aree del Mezzogiorno. Quel
che più importa, poi, è che la norma impugnata si conforma al regime
dei contributi speciali delineato nel terzo comma dell'art. 119 Cost..
Ciò conferma che l'art. 79 dello statuto speciale non è
correttamente invocato nella specie. Di conseguenza, è manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del
d.P.R. n. 218/78, sollevata dalla Provincia di Bolzano in via -
subordinata, sempre in riferimento all'anzidetto parametro statutario.
3.4. - Le residue censure investono disposizioni di vario contenuto
e vanno puntualmente esaminate, come si è premesso.
3.4.1. - L'art. 4, concernente l'organizzazione turistica
regionale, è impugnato da tutte le ricorrenti a statuto speciale come
incompatibile con la competenza primaria loro riconosciuta, nella sfera
su cui incide la legge statale. La norma prevede, al primo comma, un
tipo uniforme di strutture: le aziende di promozione turistica
(A.P.T.), "quali organizzazioni tecnico - operative e di gestione", che
provvedono, previo nullaosta della Regione ad istituire uffici di
informazione e di accoglienza, denominati IAT. Questa, e le altre
disposizioni del medesimo articolo, avrebbero invaso l'autonomia
spettante alle Regioni differenziate e alle Province autonome in
materie di loro attribuzione, quali il turismo e l'ordinamento degli
uffici. Il legislatore statale avrebbe ingiustificatamente interferito
nei due settori anche con il disporre che, una volta sciolti gli enti
provinciali del turismo e delle aziende autonome di cura, soggiorno e
turismo, il relativo personale confluisce nel ruolo unico regionale.
Il primo punto da chiarire, di fronte al problema così
prospettato, è che la disciplina dedotta in controversia va ricondotta
allo schema della normativa di indirizzo e coordinamento. Resta da
vedere se essa ubbidisca ai criteri che valgono per il legittimo
esercizio di tale funzione, quando si versi, come nella specie, in
materie coperte dalla guarantigia dell'autonomia speciale. Con le
precisazioni che seguono, la questione non è fondata.
La disciplina censurata non scade certo al piano di capillari o
penetranti interferenze nei settori di competenza delle ricorrenti.
Essa lascia alla legge regionale, o a quella provinciale, un congruo
margine, compatibile anche con il rango dell'autonomia speciale, dal
momento che l'assetto dell'organizzazione turistica è rimesso a tali
fonti sotto vari profili: l'individuazione degli àmbiti territoriali
in cui opera il nuovo organismo, gli strumenti e le modalità per
attuare il loro collegamento funzionale con gli enti locali
territoriali, la disciplina di compiti, funzioni e forme di
coordinamento delle aziende. La struttura dell'A.P.T. è allora
tratteggiata con una norma, per così dire, di base, il cui titolo
giustificativo risiede, come esige la funzione di indirizzo e di
coordinamento, nella sottostante rilevanza della materia, che non si
lascia ridurre alla dimensione territoriale, e al conseguente
apprezzamento, dell'ente autonomo. Ciò non significa, va tuttavia
avvertito, che, se le ricorrenti hanno già regolato la materia, ed
adottato un tipo di organizzazione turistica divergente dallo schema
dell'art. 4, le norme da esse poste debbano ora intendersi caducate. La
pregressa disciplina regionale e provinciale del settore va invece
adeguata, fin dove occorre, all'uniforme schema strutturale disegnato
dal legislatore statale. Lo Stato potrà del resto giovarsi dei suoi
poteri di indirizzo e coordinamento per regolare tale adempimento nel
rispetto dell'autonomia speciale.
Altro rilievo esige la censura che ha per oggetto il penultimo
comma dell'art. 4. La norma in questione dispone il passaggio del
personale degli enti del turismo e delle aziende di cura al ruolo unico
regionale. Trattandosi di una disposizione di indirizzo e
coordinamento, essa opera nell'implicito presupposto che le Regioni a
statuto differenziato, e le due Province di Trento e Bolzano, adottino
lo schema delle aziende di promozione turistica senza ulteriori
qualificazioni, rispetto a quella dell'organismo tecnico - operativo ed
autonomo, qual è indicato nella legge statale. In questo caso,
infatti, il passaggio nel ruolo unico regionale costituisce una
soluzione obbligata, prevista nel contesto dell'art. 4, con una
formula, deve ritenersi, ricognitiva della competenza regionale o
provinciale.
Ma alle ricorrenti non è precluso - in ragione delle attribuzioni
loro riservate dallo statuto speciale e dalle connesse norme attuative
- di strutturare le aziende di promozione turistica, arricchendo lo
schema di base dell'art. 4 con attributi che giustifichino altra forma
di inquadramento del relativo personale da parte della Regione,
rispetto a quella del ruolo unico. In questo senso, l'autonomia delle
ricorrenti non è lesa.
3.4.2. - La questione che concerne l'art. 5 è sollevata, dalle
Regioni Sardegna ed Emilia - Romagna, per impugnare il regime afferente
all'iscrizione obbligatoria dei titolari o gestori delle imprese
turistiche, quali risultano dalla definizione che di esse è data nel
primo comma dello stesso articolo, in una sezione speciale del registro
delle imprese, istituito ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.
Il nucleo della censura sta in ciò, che, mentre le previsioni
dell'iscrizione in apposito registro dei titolari o gestori delle
imprese in parola è principio o criterio normativo che non offende, in
quanto tale, l'autonomia delle ricorrenti, sarebbe invece
incostituzionale l'avere assimilato il trattamento di tali soggetti a
quello dei titolari o gestori delle altre imprese, tenuti
all'iscrizione nel registro. Questo, si dice, con la conseguenza che la
materia è necessariamente attratta nella competenza dello Stato,
sebbene essa spetti, in quanto si tratta di turismo, alla Regione.
Così sarebbe stato implicitamente disposto che compete allo Stato
regolare le modalità dell'esame di idoneità all'esercizio
dell'attività di impresa (previsto al punto d) del quinto comma
dell'art. 5 fra i requisiti che il richiedente deve aver soddisfatto
per ottenere l'iscrizione nell'apposita sezione del registro), ivi
inclusa la composizione della relativa commissione giudicatrice. Altra
illegittima conseguenza della disciplina contestata sarebbe quella di
affidare alle Camere di commercio, e perciò di sottrarre alla Regione,
la tenuta del registro, anche per quanto riguardo la sezione riservata
ai titolari o gestori di imprese turistiche.
Ma non è nei termini ora descritti che va intesa la normativa in
esame. Essa non contiene alcuna disposizione che impedisca alla legge
regionale di dare attuazione ai criteri posti dall'art. 5, secondo
Costituzione, sul piano dei principi o dell'indirizzo e coordinamento.
La competenza dello Stato a regolare gli esami di idoneità potrà
essere, allora, esplicata in quanto, e fino a quando, non sia
intervenuta la disciplina prodotta al riguardo dalla Regione
nell'esercizio della sua autonomia legislativa. Analoga conclusione
vale in ordine alla tenuta del registro da parte delle Camere di
commercio, per quanto concerne l'iscrizione dei titolari o gestori
delle imprese qui considerate. La competenza della Regione a
quest'ultimo proposito discende, peraltro, dal disposto del terzo comma
dell'art. 64 del d.P.R. n. 616/77, le cui previsioni, occorre
ricordare, sono espressamente lasciate ferme dall'art.della legge 217.
Va infine avvertito che la censura mossa all'ultimo comma dell'art.
5 non può essere condivisa. La disposizione in esame deroga al
criterio dell'esame di idoneità solo a favore di chi, all'entrata in
vigore della legge 217, risulti esercitare le attività di gestione di
strutture ricettive e di annessi servizi turistici. Questa disposizione
tien conto delle aspettative degli esercenti del settore e
dell'esperienza da loro già acquisita. Se il legislatore statale ha
ritenuto di dover esonerare tali soggetti dall'esame di idoneità, esso
non ha per questo vulnerato la sfera dell'autonomia regionale.
3.4.3. - Vanno ora esaminate le censure mosse dalla Provincia di
Bolzano all'art. 6 e le altre, di questa ricorrente e della Regione
Sardegna, che concernono l'art. 7. La tipologia delle strutture
ricettive, e la relativa classificazione, sono, vien dedotto,
incompatibili, per il grado di concretezza al quale sarebbe scesa la
legge statale, con l'invocata sfera dell'autonomia speciale. L'assunto
non merita accoglimento. Siamo, anche qui, di fronte a norme di
indirizzo e coordinamento, sorrette dall'esigenza di un assetto e
classificazione uniforme delle strutture, sulle quali si fa affidamento
per salvaguardare, e promuovere, il flusso delle attività turistiche.
Non vi è dubbio che, pure sotto quest'aspetto della materia, vengano
in giuoco interessi ultra regionali (cfr. sent. 70/81). A ciò si
aggiunge che la legge statale, dove si occupa delle strutture ricettive
e ne configura i tipi, non trascura di adottare un criterio di
salvaguardia dell'autonomia regionale. Recita infatti l'ultimo comma
dell'art. 6: "In rapporto alle specifiche caratteristiche ed esigenze
locali le Regioni possono individuare e disciplinare altre strutture
destinate alla ricettività turistica". Le norme statali di indirizzo e
coordinamento vengono nel presente caso a predisporre una disciplina
che si applica, immediatamente e per intero, in assenza di disposizioni
del legislatore regionale. Le norme prodotte dalla Regione o dalla
Provincia, non importa se prima dell'entrata in vigore della legge n.
217 o successivamente, non devono, d'altra parte, essere
necessariamente ritenute illegittime. Esse non lo sono, infatti, sia
quando prevedono altre strutture ricettive, in aggiunta a quelle
tipizzate dall'art. 6, come è del resto testualmente stabilito, sia
quando adattano le previsioni dell'art. 6 alle peculiari esigenze del
turismo nell'àmbito dell'ente autonomo, secondo le scelte di
quest'ultimo, che la legge statale, in definitiva, presuppone. Il
regime dettato negli artt. 6 e 7 va invece, in forza del sottostante,
ed assorbente, interesse ultraregionale, considerato come inderogabile
dalle Regioni e Province autonome in quei casi, in cui sono fissati
requisiti minimi, ai fini della classificazione demandata alla legge
regionale. In difetto di tali requisiti, l'indirizzo legislativo
impresso al settore dall'intervento dello Stato sarebbe, per vero,
compromesso. Allo stesso titolo, sono inderogabili le norme concernenti
la distinzione degli alberghi, e delle altre strutture ricettive, in
diverse categorie, graduate, anche agli effetti della normativa
tributaria (cfr. art. 12), con un numero di stelle decrescenti, secondo
gli standards prescritti come uniformi. Rivestono, precisamente, il
carattere ora delineato le previsioni del nono comma dell'art. 6 e
quelle dell'art. 7, queste ultime insieme con le disposizioni
transitorie dell'art. 12. La precisazione andava fatta per stabilire in
qual senso la questione ora considerata è priva di fondamento.
3.4.4. - Ancora secondo la Regione Sardegna, e la Provincia di
Bolzano, l'autonomia speciale sarebbe lesa dal vincolo di destinazione
posto nell'art. 8. Così non è, tuttavia. Il primo comma della
disposizione impugnata stabilisce che le Regioni, con specifiche leggi,
sottopongono a vincolo di destinazione le strutture ricettive indicate
dall'art. 6. Il vincolo è instaurato ai fini della conservazione del
patrimonio che si vuol tutelare, ma solo in quanto "rispondente alle
finalità di pubblico interesse e dell'utilità sociale". Per questa
via è fatto salvo il discrezionale apprezzamento del legislatore
regionale: il quale, se decide di porre sotto vincolo le strutture
ricettive, dovrà soltanto adeguarsi alle prescrizioni del quinto comma
in tema di rimozione del vincolo stesso, neppur esse in alcun senso
lesive delle competenze garantite alle ricorrenti, fermo restando il
non contestato divieto di sottoporre al regime vincolistico gli alloggi
rurali, quelli gestiti da affittacamere e le case gli appartamenti per
le vacanze (cfr. il primo comma dell'art. 8). Va altresì escluso, per
le ragioni ora dette, che le attribuzioni delle ricorrenti in materia
urbanistica siano intaccate dalle previsioni del secondo, terzo e
quarto comma. Queste ultime disposizioni impongono ai Comuni gli
adempimenti necessari per adeguare i propri strumenti urbanistici
all'avvenuta instaurazione del vincolo da parte della Regione, o della
Provincia, perciò sempre sulla base e nel rispetto delle autonome
determinazioni di queste ultime.
3.4.5. - Le censure mosse dalla Provincia di Bolzano e dalla
Regione Sardegna all'art. 9, che riguarda le agenzie di viaggio, vanno
respinte per un duplice ordine di considerazioni. In primo luogo, le
previsioni in esame non sconfinano dal legittimo esercizio
dell'indirizzo e coordinamento in via legislativa, come risulta, a
tacer d'altro, dalle attribuzioni demandate alle Regioni nel secondo
comma. A parte ciò, la definizione delle agenzie di viaggio e turismo
è data nel primo comma in conformità di un accordo internazionale -
la convenzione sul contratto di viaggio - reso esecutivo in Italia con
la legge 27 dicembre 1977, n. 1084. Ecco un ulteriore ed idoneo
supporto per l'intervento del legislatore statale, nei limiti in cui
esso ha provveduto a disciplinare la materia, che le due ricorrenti
assumono riservata alle rispettive sfere di attribuzioni.
3.4.6. - Altra questione, questa volta promossa dalla Provincia di
Bolzano, dalla Regione Sardegna, e dalla Regione Emilia - Romagna,
grava sull'art. 10. La disposizione censurata si occupa delle
associazioni senza scopo di lucro operanti a livello nazionale per
finalità ricreative, culturali, religiose e sociali e le autorizza,
soltanto per i propri associati, ad esercitare attività turistiche e
ricettive. E altresì stabilito che la legge regionale fissi i
requisiti minimi omogenei e le modalità di esercizio delle attività
sopra menzionate. Spetta all'organo legislativo della Regione
assicurare che le attività medesime siano esercitate nei rispettivi
àmbiti associativi. Conviene aggiungere che, ai sensi dell'ultimo
comma dell'art. 11, la fonte legislativa regionale è competente anche
per la disciplina dell'attività non professionale di quanti operano
nel settore del turismo e del tempo libero a favore dei soci ed
assistiti dalle associazioni contemplate nell'art. 10.
Ora, le ricorrenti si dolgono del fatto che le attribuzioni
legislative loro riconosciute, dove le associazioni senza scopo di
lucro siano di livello nazionale, non vengano previste anche con
riguardo alle omologhe associazioni infra - regionali. Senonché, così
ragionando, si trascura che la norma di favore, grazie alla quale le
associazioni in parola sono autorizzate direttamente dalla legge a
svolgere attività turistiche e ricettive, ben poteva essere posta
dalla legge statale, perché si tocca la sfera, ad essa riservata, di
un diritto individuale consacrato in Costituzione; e non è un corretto
motivo di censura che il legislatore statale abbia contemplato il solo
caso in cui il fenomeno associativo assurge a quella dimensione
nazionale, da cui dipende il rilievo ad esso qui attribuito. Del resto,
la stessa norma impugnata investe le leggi regionali, sotto i vari
profili sopra richiamati, della normativa di attuazione e svolgimento
dei precetti in essa contenuti. Lungi dall'invadere la sfera della
Regione, essa lascia all'autonomia delle ricorrenti così larghe
possibilità di intervento, nel settore delle associazioni operanti a
livello nazionale, che, se mai, risulta suscettibile di sviluppo,
mediante altra e più concreta disciplina di indirizzo e coordinamento,
da emanarsi per legge, o nelle altre vie in cui questa funzione è
esercitata dallo Stato. In quella sede potrà essere risolto il
problema se, e a quali condizioni, i poteri conferiti in questa materia
a Regioni e Province comprendono quello di regolare l'attività delle
associazioni limitate al territorio dell'ente autonomo. La questione,
com'è posta alla Corte, non è quindi fondata.
3.4.7. - Va da ultimo considerata la questione che riguarda l'art.
11, prospettata dalla Provincia di Bolzano e dalla Regione Sardegna e,
limitatamente a talune previsioni del terz'ultimo comma, anche dalla
Regione Emilia - Romagna, come si è a suo tempo precisato. Detto
articolo contiene definizioni e tipologia delle attività
professionali. Ad acclararne l'infondatezza valgono le considerazioni
svolte sopra, in merito alle analoghe disposizioni degli artt. 6 e 7.
Non è fondata, va avvertito, neanche la specifica censura avanzata
dalla Regione Emilia - Romagna, la quale lamenta che le capacità
professionali dei maestri di sci e gli altri esercenti le attività
professionali ivi indicate debbano essere accertate dalla Regione
esclusivamente alla stregua - così asserisce la ricorrente - di
criteri didattici elaborati da mal definiti enti ed associazioni
nazionali. In effetti, il censurato comma, nell'investire la Regione
degli accertamenti in discorso, altro non stabilisce, se non
un'indicazione delle categorie di enti ed associazioni, da cui vanno
predisposti i criteri didattici per la formazione professionale dei
maestri, delle guide e degli istruttori in detta disposizione
contemplati. Ma con ciò resta fermo che spetta alla Regione sia
individuare gli enti e le associazioni competenti per l'elaborazione
dei criteri didattici, sia valutare la congruità dei criteri così
elaborati rispetto all'accertamento, ad essa rimesso, per i vari gradi
di professionalità, delle adeguate capacità dei soggetti interessati.
Va quindi esclusa la dedotta violazione dei poteri di autonomia.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le
questioni di legittimità costituzionale:
a) degli artt. 4, 6,7,11 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217
("Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la
qualificazione dell'offerta turistica"), sollevate, in riferimento agli
artt. 3, terzo comma; 8 nn. 5,19 e 20; 9, n. 7; e 16 dello statuto
speciale per il Trentino - Alto Adige, dalle Province autonome di
Trento e Bolzano con i ricorsi in epigrafe;
b) degli artt. 4,5,11 e 12 della legge 17 maggio 1983, n. 217,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, lett. a) e p); 4, lett. a); 6 e
56 dello statuto speciale per la Sardegna, dalla Regione Sardegna con
il ricorso in epigrafe;
c) dell'art. 4 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevata in
riferimento all'art. 4, nn. 1 e 10 dello statuto speciale per il Friuli
- Venezia Giulia, dalla Regione Friuli - Venezia Giulia con il ricorso
in epigrafe;
d) degli artt. 5 e 11 della legge 17 maggio 1983, n. 217,
sollevate, in riferimento agli artt. 5, 117 e 118 Cost., dalla Regione
Emilia - Romagna con il ricorso in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità
costituzionale:
a) degli artt. 1, 8,9,10,13,14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n.
217, sollevate, in riferimento agli artt. 3, terzo comma; 8, nn. 5,19 e
20; 9, n. 7; 16,78 e 79 dello statuto speciale per il Trentino - Alto
Adige, dalle Province autonome di Trento e Bolzano con i ricorsi in
epigrafe;
b) degli artt. 1, 2,3,8,10 e 15 della legge 17 maggio 1983, n. 217,
sollevate, in riferimento agli artt. 3, lett. a), f) e p); e 6 dello
statuto speciale per la Sardegna, dalla Regione Sardegna con il ricorso
in epigrafe;
c) degli artt. 1 e 2 della legge 17 maggio 1983, n. 217, sollevate,
in riferimento all'art. 4, n. 10 dello statuto speciale per il Friuli -
Venezia Giulia, dalla Regione Friuli - Venezia Giulia con il ricorso in
epigrafe;
d) degli artt. 1, 10, 13, 14 e 15 della legge 17 maggio 1983, n.
217, sollevate, in riferimento agli artt. 5, 117, 118 e 119 Cost.,
dalla Regione Emilia - Romagna con il ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIUSEPPE SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - GABRIELE PESCATORE
- UGO SPAGNOLI - FRANCESCO PAOLO
CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte