Sentenza n. 195/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 25/05/1987 · relatore Vincenzo Caianello
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Lombardia contro il
Presidente del Consiglio dei ministri, notificati il 20
ottobre e il 18 novembre 1983, il 22 ottobre 1984, l'11 gennaio e il
5 dicembre 1985 e il 22 aprile 1986, depositati in
Cancelleria il 5 novembre e il 6 dicembre 1983, il 10 novembre 1984,
il 28 gennaio e il 13 dicembre 1985 e il 9 maggio
1986, iscritti rispettivamente ai nn. 29 e 31 del Registro ricorsi
1983, n. 49 del Registro ricorsi 1984, nn. 8 e 53 del
Registro ricorsi 1985 e 22 del Registro ricorsi 1986, per conflitti
di attribuzione sorti a seguito: a) dei provvedimenti nn. 9544/10288
- 9545/10287 - 9546/10289 - 9548/10290 della Commissione di controllo
con i quali sono state annullate le deliberazioni della giunta
regionale nn. 28434 del 18 maggio 1983, 28269 dell'11 maggio 1983,
28427 del 18 maggio 1983 e 29233 del 15 giugno 1983; b) dei seguenti
provvedimenti della Commissione di controllo: n. 9554/10485 del 14
settembre 1983; 9553/10483 del 14 settembre 1983; 9547/10495 del 14
settembre 1983; 10529/11787 del 5 ottobre 1983; 10531/11784 del 5
ottobre 1983; 10526/11792 del 5 ottobre 1983; 10530/11785 del 5
ottobre 1983; 10532/11783 del 5 ottobre 1983; 10528/11787 del 5
ottobre 1983; 10527/11791 del 5 ottobre 1983; 10507/11793 del 5
ottobre 1983; 10506/11790 del 5 ottobre 1983; 10504/11788 del 5
ottobre 1983; 10932/12084 del 19 ottobre 1983; 10905/12077 del 19
ottobre 1983; 10906/12076 del 19 ottobre 1983; 10505/11789 del 5
ottobre 1983; c) dei decreti 27 luglio 1984 del Prefetto di Milano e
del Prefetto di Como concernenti la nomina di componenti del
Consiglio di Amministrazione della fondazione "Alessandro Durini"; d)
del provvedimento emesso dal Provveditore degli Studi di Bergamo in
data 9 marzo 1984, concernente la nomina del prof. Alberto Cattaneo a
componente del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia "Claudio
Zilioli" di Bergamo; e) del provvedimento emesso dal Prefetto di
Milano in data 30 settembre 1985, relativo alla nomina dell'Ing. Gian
Vittorio Casolo a componente del Consiglio di Amministrazione della
"Fondazione Attilio e Teresa Cassoni" operante nella provincia di
Milano; f) del provvedimento del Prefetto di Milano in data 14
febbraio 1986, relativo alla nomina del dott. Francesco Carlo Massari
a Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Opera Pia
"Monsignor Pietro Milani e Ing. Paolo Milani", operante nella
provincia di Milano per il quadriennio 1986-1990;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 24 marzo 1987 il Giudice relatore
Vincenzo Caianiello;
Uditi l'Avv. Maurizio Steccanella per la Regione Lombardia e
l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorsi notificati rispettivamente il 20 ottobre 1983 e
il 18 novembre 1983, la regione Lombardia ha sollevato conflitto di
attribuzione in relazione a ventuno provvedimenti di annullamento
della Commissione statale di controllo adottati con identica
motivazione nei confronti di altrettante deliberazioni della giunta
regionale con cui si disponeva la nomina di alcuni componenti dei
consigli di amministrazione di istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza operanti nel territorio regionale.
La regione aveva esercitato il potere di nomina ritenendolo di sua
competenza in virtù dell'art. 1 lett. a) del d.P.R. 15 gennaio 1972
n. 9 che contempla espressamente le funzioni amministrative,
concernenti le IPAB, esercitate dagli organi centrali e periferici
dello Stato, nonché della legge regionale 14 luglio 1972 n. 20 che,
recependo e disciplinando il contenuto del trasferimento, individua
nella Giunta l'organo competente a provvedere "alle nomine già
spettanti all'Amministrazione statale in ordine agli organi di
amministrazione delle istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza ai sensi degli statuti e delle tavole di fondazione"
(art.3).
Nella motivazione degli atti di annullamento, la Commissione di
controllo sostiene che se si considera la natura extrastatuale della
fonte attribuitiva del potere (gli statuti degli enti), garantita in
quanto espressione delle autonomie locali anche dall'art. 5 della
Costituzione, nonché l'esigenza che gli organi pubblici siano
investiti dei relativi poteri soltanto dalle leggi dello Stato, si
deve ritenere che l'effettuazione delle nomine non integri una
funzione di natura statale e non sia, pertanto, suscettibile di
trasferimento alle regioni.
D'altra parte il potere in questione, costituendo un'attività
strumentale al funzionamento dell'organo collegiale, ma estranea alla
materia nella quale quest'ultimo esercita le sue funzioni, non
rientrerebbe neanche nella materia della beneficenza pubblica essendo
ad essa riferibile soltanto per "esterna connessione".
2. - La ricorrente, nel chiedere l'annullamento dei predetti
provvedimenti in quanto lesivi della sfera di competenze trasferitele
dal d.P.R. n. 9 del 1972 in materia di pubblica beneficenza, ha
rilevato che la funzione oggetto del conflitto risulterebbe di sua
spettanza sia in base all'art. 1 lett. a) del citato decreto delegato
(che prevede espressamente il passaggio alle regioni delle funzioni
amministrative concernenti le istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza) sia in ragione dell'ulteriore norma di chiusura (lett.
i) dello stesso articolo) che sancisce il trasferimento di ogni altra
funzione amministrativa esercitata dai prefetti o altri organi
centrali e periferici dello Stato ad eccezione di quelle
espressamente riservate a quest'ultimo.
Per quanto concerne la tesi sostenuta dalla Commissione di
controllo secondo la quale nelle nomine in questione non sarebbe
ravvisabile una funzione statale, la ricorrente osserva che il potere
di nominare gli amministratori delle IPAB costituisce una forma di
controllo atipico e va pertanto assimilato ai controlli previsti ed
attribuiti agli organi dello Stato dalla legge 17 luglio 1890 n.
6972.
La regione sostiene inoltre che la fonte primaria di tale potere
va rinvenuta nella legge ed il suo esercizio attiene alle funzioni
che l'art. 22 del d.P.R. n. 616 del 1977 comprende nella materia
della beneficenza pubblica trasferita alle regioni, come si evince
anche dalla sentenza n. 173 del 1981 di questa Corte che
confermerebbe il trasferimento per tutti i poteri statali,
concernenti le IPAB, previsti dalla legge del 1890.
3. - Con identiche argomentazioni contenute in quattro successivi
ricorsi notificati rispettivamente in data 22 ottobre 1984, 11
gennaio 1985, 5 dicembre 1985, 22 aprile 1986 la stessa regione
Lombardia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti di
cinque provvedimenti emanati da organi periferici dello Stato (tre
dal Prefetto di Milano, uno dal Prefetto di Como, ed uno dal
Provveditore agli studi di Bergamo) con cui si disponeva la nomina di
altrettanti componenti dei consigli di amministrazione di alcune
IPAB.
4. - Costituendosi in giudizio, in tutti i citati conflitti, il
presidente del consiglio dei ministri, rappresentato e difeso
dall'avvocatura generale dello Stato, ha sostenuto che la fonte del
potere in contestazione va rinvenuta non tanto nella legge quanto nei
singoli statuti, così come dispongono gli artt. 4 e 9 della l. n.
6972 del 1890 che, per l'istituzione degli organi di amministrazione
e per la nomina e la rinnovazione dei singoli componenti,
espressamente rinviano alle norme contenute nelle tavole di
fondazione e negli statuti.
Tale rinvio (ribadito negli artt. 10 e 14) costituirebbe, poi,
l'espressione di un fondamentale principio della riforma contenuta
nella legge del 1890: si sarebbe infatti voluto, ad avviso di tutti i
commentatori della legge Crispi, da un lato, assoggettare a controlli
dell'autorità amministrativa le attività delle IPAB, e dall'altro,
affermare la necessità del rispetto della volontà del fondatore per
quanto riguarda il fine assegnato all'istituzione, nonché il modo
della sua organizzazione ed amministrazione, strumentalmente
essenziali, nella mente dell'istitutore, al raggiungimento del fine
desiderato.
È dunque nell'autonomia privata che andrebbe ricercata la fonte
del potere di nomina, e ciò anche se gli statuti delle IPAB, dai
quali (oltre che dalle tavole di fondazione) vanno desunte le regole
che disciplinano la formazione del consiglio di amministrazione, sono
soggetti ad approvazione dell'autorità amministrativa. A tale
provvedimento verrebbe infatti generalmente riconosciuto il valore di
mero controllo che non gli consentirebbe di trasformare lo statuto in
atto dello Stato.
L'avvocatura eccepisce poi l'inammissibilità del conflitto avendo
esso ad oggetto una competenza non attribuita o comunque garantita
dalla Costituzione. Il potere contestato troverebbe infatti la sua
fonte esclusiva nella libera volontà del fondatore il quale non è
tenuto ad osservare la distribuzione delle competenze amministrative
delineata nella costituzione.
Il ricorso risulterebbe poi, comunque, infondato: il rispetto
della volontà dei fondatori costituisce infatti un principio
fondamentale in materia di ipab e si deve pertanto ritenere che, in
occasione dell'attuazione dell'ordinamento regionale, le norme di
trasferimento abbiano rispettato il campo riservato, per principio
fondamentale e per lunga e mai smentita tradizione, all'autonomia
privata, limitando i loro effetti unicamente al campo riservato alla
disciplina pubblicistica.
L'avvocatura conclude infine osservando che anche quando si
vogliano ritenere inattuali o comunque non più coerenti con il nuovo
ordinamento regionale le scelte a suo tempo operate dal fondatore,
ciò potrebbe, in ipotesi, giustificare soltanto una riforma
statuaria (ammessa dalla giurisprudenza quando sussistono ragioni di
pubblico interesse) nelle forme previste dall'art. 62 della legge del
1890, e non anche l'automatica sostituzione degli organi regionali a
quelli statali. Considerato in diritto
1. - Come risulta dalla narrativa in fatto, la Regione Lombardia
ha sollevato, con vari ricorsi, conflitto di attribuzione in
relazione a provvedimenti di annullamento della Commissione statale
di controllo adottati nei confronti di deliberazioni della giunta
regionale con le quali era stata disposta la nomina di alcuni
componenti dei consigli di amministrazione di istituzioni pubbliche
di assistenza e beneficenza operanti nel territorio regionale.
Analogo conflitto la stessa ricorrente ha sollevato nei confronti di
una serie di provvedimenti con i quali il Prefetto di Milano, quello
di Como ed il Provveditore agli studi di Bergamo hanno disposto la
nomina di altri componenti delle predette istituzioni avvalendosi del
potere loro conferito dagli statuti delle stesse.
2. - Poiché con i ricorsi proposti vengono sollevati conflitti di
attribuzione che riguardano tutti la medesima questione, i relativi
procedimenti vanno riuniti per essere decisi con unica sentenza.
3. - La regione ricorrente rivendica il potere di nomina dei
componenti dei consigli di amministrazione delle istituzioni di
assistenza e beneficenza pubblica, non solo in virtù dell'art. 1
lett. a) del d.P.R. 15 gennaio 1972, n. 9 - che trasferisce alle
regioni, tra le altre, le funzioni amministrative esercitate dagli
organi centrali e periferici dello Stato concernenti le istituzioni
di assistenza e beneficenza previste dalla legge 17 luglio 1890, n.
6972 che operano nel territorio regionale - ma altresì in base allo
stesso art. 1, lett. i) il quale prevede, come norma di chiusura,
anche il trasferimento di ogni altra funzione amministrativa
esercitata dai prefetti e dagli altri organi centrali e periferici
dello Stato in materia di beneficenza pubblica.
Al riguardo sostiene la ricorrente che la legge del 1890 n. 6972
assoggettò tutte le istituzioni in parola (dette IPAB), a regime
pubblicistico consistente oltre che nell'imporre una serie di
controlli anche nella sottoposizione dei relativi statuti ad
approvazione governativa. Per effetto di questa normativa tutte le
funzioni esercitabili sulle IPAB sarebbero divenute statuali in
quanto inquadrate nel sistema di vigilanza e tutela dello Stato in
materia di beneficenza pubblica: tra tali funzioni rientrerebbe anche
la nomina dei componenti degli organi di amministrazione.
Inoltre, poiché soltanto la legge sarebbe in grado di conferire
potestà o facoltà ad organi dello Stato non potrebbe avere
fondamento la tesi, sostenuta dalla Commissione statale di controllo
sugli atti di annullamento, per cui il potere di nomina troverebbe la
sua fonte nell'autonomia statutaria degli enti, non senza considerare
che, talvolta, l' affidamento del potere di nomina ad organi dello
Stato è stato imposto alle IPAB con gli atti statali di
riconoscimento della personalità.
Quanto all'altra tesi, sostenuta dall'organo di controllo, secondo
cui il potere di nomina in parola non potrebbe ricomprendersi nella
materia della assistenza e beneficenza pubblica se non per "esterna
connessione", la regione rileva che invece proprio l'esistenza di una
autonomia statutaria consentirebbe di assimilare la funzione "per
così dire costituente" degli organi di amministrazione dell'ente
alle funzioni da esso esercitate.
Non avrebbe poi alcun fondamento sostenere che il potere di nomina
sarebbe stato attribuito dagli statuti degli enti non all'organo
dello Stato in sé ma alla persona fisica titolare dell'ufficio.
Difatti, il soggetto titolare di un ufficio non avendo nella sua
qualità di persona fisica alcuna giuridica rilevanza, non potrebbe
ricevere ed esercitare potestà o funzioni che non siano quelle
pubbliche proprie dell'organo o dell'ufficio.
Ritiene infine la ricorrente che anche dalla sentenza n. 173 del
1981 di questa Corte, si desumerebbe l'avvenuto trasferimento alle
regioni di tutti i poteri che la legge del 1890 prevede sugli enti di
assistenza e beneficenza pubblica.
4. - L'avvocatura generale dello Stato, nel contrastare in nome
del presidente del consiglio dei ministri le tesi della regione,
sostiene che la fonte del potere di nomina in contestazione va
rinvenuta non tanto nella legge, ma negli statuti e quindi
nell'autonomia privata, (anche se i primi sono soggetti ad
approvazione dell'autorità amministrativa che essendo atto di mero
controllo non trasforma lo statuto in atto dello Stato). Inoltre la
sentenza n. 173 del 1981 di questa Corte avrebbe ribadito il
principio del rispetto della volontà dei fondatori e quindi, fino a
quando non intervenga una legge che riformi il sistema assistenziale,
si deve escludere che la legislazione fin ad ora emanata, ed in
particolare il d.P.R. n. 9 del 1972 abbia potuto incidere sulle
disposizioni dettate dai fondatori. Da ciò l'inammissibilità dei
ricorsi, avendo essi ad oggetto una competenza non attribuita alle
regioni o comunque loro garantita dalla Costituzione.
In alternativa, tali argomentazioni condurrebbero, a detta del
resistente, all'infondatezza dei ricorsi, perché i provvedimenti
legislativi di trasferimento non avrebbero potuto incidere
sull'assetto degli enti quale determinato dagli statuti.
Escluso poi che il potere di nomina possa essere inquadrato nella
materia dei controlli, l'avvocatura conclude rilevando che qualora
l'attribuzione di tale potere ad organi dello Stato dovesse apparire
non più coerente con l'ordinamento regionale, ciò potrebbe al
massimo giustificare una riforma statutaria e non anche l'automatica
sostituzione nel potere stesso degli organi regionali a quelli
statali.
5. - Sulla base di quanto risulta degli atti è pacifico che, in
tutti i casi presi in considerazione nei provvedimenti impugnati,
l'attribuzione ad organi dello Stato del potere di nomina di qualcuno
dei componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni di
beneficenza, interessate dai provvedimenti impugnati, discende
direttamente da una norma dei rispettivi statuti.
Questa circostanza, a detta della regione ricorrente, non
escluderebbe tuttavia che il potere di nomina degli amministratori
trovi pur sempre la sua fonte nella legge.
Al riguardo osserva però la Corte che, secondo quanto risulta da
una secolare elaborazione giurisprudenziale e come anche la dottrina
più recente ha chiarito, caratteristica del regime giuridico delle
IPAB è l'intrecciarsi di una intensa disciplina pubblicistica con
una notevole permanenza di elementi privatistici, il che conferisce
ad esse una impronta assai peculiare rispetto ad altre istituzioni
pubbliche. Da una parte, dunque, una supervisione statale e,
dall'altra una larga autonomia funzionale, specie per quelle
istituzioni non amministrate dagli ECA, incentrata sul rispetto della
volontà dei fondatori, sul valore giuridico delle tavole di
fondazione e sulla capacità statutaria riconosciuta alle istituzioni
in parola. È stato così posto in risalto come questa autonomia
funzionale sia estremamente incisiva nel campo della composizione
degli organi e faccia assumere notevole rilievo ai caratteri
originari delle istituzioni in parola.
6. - È seguendo tale ordine di idee che, ad esempio, la legge di
riforma dell'assistenza ospedaliera n. 132 del 1968, nell'imprimere
un nuovo e diverso assetto alle strutture ad essa relative,
istituendo in modo uniforme la figura degli "Enti ospedalieri" nei
quali trasfuse strutture e compiti delle analoghe precedenti
istituzioni di beneficenza, tenne ben presente l'esigenza di
preservare le finalità perseguite dai fondatori, riservando appunto
una quota dei componenti dei consigli di amministrazione "agli
originari interessi dell'ente" (art. 9 n. 3).
Analogamente la commistione tra autonomia privata e disciplina
pubblicistica è tenuta ben presente dalla sentenza di questa Corte
n. 173 del 1981, che, allo scopo di dichiarare l'illegittimità
costituzionale, per eccesso di delega, di alcune norme del d.P.R. n.
616 del 1977 che intendevano sopprimere tutte le istituzioni
pubbliche di assistenza e beneficenza pubblica infraregionale,
trasferendone i compiti ed i beni ai comuni, ha affermato
testualmente che la realizzazione "di un simile intento avrebbe
richiesto un esame sia pure sommario dei criteri di superamento del
regime contenuto nella l. 17 luglio 1890 n. 6972". Soggiunge la
sentenza che "non poteva essere ignorato lo spessore storico delle
istituzioni disciplinate da questa legge organica, né si poteva
omettere una riconsiderazione dei principi fondamentali che la
ispirarono (rispetto della volontà dei fondatori, controlli
giustificati dal fine pubblico dell'attività svolta in situazioni di
autonomia). Inoltre, sarebbe stato motivo di riflessione la
pluralità di forme e di modi in cui l'attività assistenziale viene
prestata, differenze non prese come tali in considerazione della
legge Crispi, preoccupata di unificare sul piano delle figure
soggettive (al fine di sottoporle al controllo dell'autorità civile)
i vari tipi di opere pie formatesi nel corso di una vicenda di durata
ultrasecolare. Ma dopo l'entrata in vigore della Costituzione
repubblicana, intraprendere una riforma del sistema, come è
configurato dalla legge Crispi, comporta che si faccia debito conto
dei precetti contenuti negli artt. 18, 19, 33 e 38 Cost. e che sia
affrontato, alla luce dell'art. 38, ultimo comma, il tema del
pluralismo delle istituzioni in relazione alle possibilità di
pluralismo nelle istituzioni".
7. - Dai principi già affermati dalla Corte e testé riferiti
deve dunque arguirsi che, fino a quando il legislatore statale non
avrà provveduto ad una riforma organica dell'intero sistema,
l'assetto delle istituzioni sopravvissute per effetto della
richiamata sentenza n. 173 del 1981 è quello risultante dalla
normativa preesistente la quale attribuisce rilievo determinante con
specifico riferimento alla composizione degli organi di
amministrazione - alla volontà dei fondatori come è espressa nelle
tavole di fondazione e negli statuti.
In questo quadro non può perciò condividersi la tesi della
regione ricorrente, la quale - per sostenere, a norma dell'art. 1 del
d.P.R. n. 9 del 1972, l'avvenuto trasferimento agli organi regionali
del potere di nomina degli amministratori che gli statuti dell'ente
demandano ad organi dello Stato - riconduce alla legge del 1890 n.
6972 quel potere, con la conseguenza di considerarlo compreso nella
materia della beneficenza pubblica già di spettanza dello Stato e
quindi, come tale, oggetto di trasferimento alle regioni.
Le considerazioni svolte in precedenza circa la rilevanza dei
riflessi dell'autonomia privata in ordine alla struttura ed al
funzionamento delle IPAB, conducono perciò a conclusioni opposte
rispetto a quelle sostenute dalla ricorrente. Difatti è proprio per
rendere giuridicamente rilevante nell'ordinamento il momento
dell'autonomia, che la legge del 1890, tuttora vigente, rinvia agli
statuti, mostrando così di rimettersi - in ordine ai profili
considerati - alla volontà espressa nelle tavole di fondazione e,
una volta costituito l'ente, alla sua autonomia, che idealmente
costituisce la proiezione della originaria volontà dei fondatori.
Fonte del potere di nomina sono dunque gli statuti ed il mutamento
della titolarità di questo potere non potrebbe avvenire che tramite
la modifica di essi.
8. - In proposito non sembra comunque assumere rilevanza, ai fini
del decidere, la legge regionale n. 20 del 1972 che, all'art. 3 -
peraltro abrogato dalla successiva legge 23 gennaio 1986 n. 1 (art.
90) - attribuisce alla Giunta il potere di nomina dei componenti dei
consigli d'amministrazione delle IPAB.
È noto difatti - e su ciò, sembra convenire la stessa regione
ricorrente - come la legge regionale sia di per sé inidonea al
trasferimento di funzioni alle regioni ed è quindi, in ogni caso, ai
decreti di trasferimento che occorre riferirsi per individuare
l'ambito delle materie di competenza regionale.
9. - Da quanto precede risulta perciò che la ricorrente, nel
sostenere l'avvenuto trasferimento in suo favore del potere di nomina
in parola fa riferimento ad una funzione la cui attribuzione ad
organi dello Stato deriva dagli statuti, sia pure attraverso il
rinvio operato dalla legge statale. Questo risulta in modo
estremamente chiaro dall'art. 9 della legge del 1890 n. 6972 il quale
stabilisce che "la nomina e la rinnovazione degli amministratori di
una istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, che non sia
posta sotto l'amministrazione della congregazione di carità, si
fanno a termine delle tavole di fondazione e dei rispettivi statuti".
Nel caso di specie si è perciò al di fuori dell'ipotesi del
conflitto di attribuzione, rivendicandosi dalla ricorrente una
funzione che la Costituzione non poteva considerare nel riparto delle
materie fra Stato e regioni e che, pertanto, non poteva formare
oggetto di trasferimento ad opera del d.P.R. n. 9 del 1972. Come è
stato difatti chiarito da questa Corte nella più volte richiamata
sentenza n. 173 del 1981, sia pure con riferimento all'art. 25 del
successivo decreto di trasferimento n. 616 del 1977 che riguardava
espressamente la materia delle IPAB, una diretta incidenza delle
norme statali sulla struttura di tali istituzioni potrebbe conseguire
soltanto ad opera di una legge organica che tenga nel debito conto le
peculiarità del settore.
I proposti conflitti, perciò, concernendo funzioni che per la
loro natura (individuata in base alla fonte attributiva del potere)
non potevano costituire oggetto di trasferimento, devono essere
dichiarati inammissibili per difetto dei relativi presupposti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Previa loro riunione, dichiara inammissibili i ricorsi per
conflitto di attribuzione proposti dalla Regione Lombardia nei
confronti dello Stato per l'annullamento dei provvedimenti indicati
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: CAIANIELLO
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte