Sentenza n. 195/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1995 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 86/1988
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 5, del
decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in materia previdenziale,
di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il
potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale), convertito nella legge 20 maggio 1988, n.
160, promosso con ordinanza emessa il 1 agosto 1994 dal Pretore di
Viterbo nel procedimento civile vertente tra Adriani Giuseppe e
l'INPS iscritta al n. 599 del registro ordinanze 1994 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie
speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore
Luigi Mengoni;
Uditi gli avv.ti Giacomo Giordano e Giuseppe Fabiani per l'INPS e
l'Avvocato dello Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio
dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso del giudizio promosso da Giuseppe Adriani per
ottenere l'accertamento negativo dell'obbligazione di restituire la
somma di 1.663.666 lire pretesa dall'INPS in quanto indebitamente
percepita a titolo di integrazione salariale straordinaria per il
periodo 8 febbraio 1989 - 31 marzo 1989, e la condanna dell'Istituto
a corrispondere le somme dovute al medesimo titolo per il periodo
successivo fino al dicembre 1989, il Pretore di Viterbo, con
ordinanza in data 1 agosto 1994, ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 8, comma 5, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86,
convertito nella legge 20 maggio 1988, n. 160, che prevede la
decadenza del lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione
salariale, qualora non abbia provveduto a dare preventiva
comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività lavorativa,
anche nel caso di occupazione temporanea o saltuaria.
2. - Ad avviso del giudice rimettente, la norma impugnata
contrasta: a) con l'art. 3 della Costituzione sotto il profilo del
giudizio di eguaglianza, perché tratta alla medesima stregua due
casi diversi, quali il caso del lavoratore che si rioccupa
stabilmente e il caso del lavoratore che, come nella specie, trova
un'occupazione temporanea di breve durata; b) ancora con l'art. 3
della Costituzione sotto il principio di ragionevolezza, perché
applica la stessa grave sanzione della revoca del trattamento sia
all'omissione che al semplice ritardo della comunicazione, e nel
secondo caso indipendentemente dalla possibilità dell'INPS di
detrarre tempestivamente dall'indennità le giornate lavorate e senza
tenere conto dello stato soggettivo del lavoratore inadempiente; c)
con l'art. 38, secondo comma, della Costituzione, perché per un
periodo più o meno lungo il lavoratore viene privato di mezzi
adeguati alle esigenze di vita. A sostegno di tali ragioni
l'ordinanza ritiene infine richiamabili le argomentazioni della
sentenza di questa Corte n. 78 del 1988.
3. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito l'INPS chiedendo una dichiarazione di infondatezza della
questione.
Secondo l'Istituto la ratio della disposizione impugnata è quella
di sanzionare la violazione dell'obbligo di comunicazione preventiva
dello svolgimento di attività lavorativa, per la potenzialità
dannosa che essa ha rispetto all'interesse pubblico alla corretta
gestione dell'intervento di integrazione salariale. Sotto questo
profilo le due situazioni distinte dal giudice a quo si identificano
invece in un medesimo tipo di trasgressione, e quindi richiamano la
stessa misura sanzionatoria indipendentemente dalla durata
dell'attività lavorativa non tempestivamente comunicata.
D'altra parte, la prospettazione dell'ordinanza, che nel caso di
occupazione temporanea vorrebbe sostituire alla sanzione della revoca
del trattamento la semplice sospensione per il periodo di ripresa del
lavoro, equivale in realtà ad abolizione di ogni sanzione, con
conseguente ingiustificata equiparazione dei lavoratori che hanno
trascurato l'obbligo di comunicazione all'INPS a quelli che tale
obbligo hanno rispettato.
Non pertinente infine, ad avviso dell'INPS, è il richiamo della
sentenza n. 78 del 1988, relativa a tutt'altra materia, le
prestazioni di malattia, per le quali i controlli sulla persistenza
del presupposto del diritto, cioè lo stato di morbilità, sono molto
più agevoli.
4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata manifestamente infondata con argomenti sostanzialmente
analoghi a quelli svolti dall'INPS. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Viterbo mette in dubbio, in riferimento agli
artt. 3 e 38 della Costituzione, la legittimità costituzionale
dell'art. 8, comma 5, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86, convertito
nella legge 20 maggio 1988, n. 160, che prevede la decadenza del
lavoratore dal diritto al trattamento di integrazione salariale
straordinaria, qualora non abbia provveduto a dare preventiva
comunicazione all'INPS dello svolgimento di attività lavorativa,
anche nel caso di occupazione temporanea o saltuaria.
2. - La questione non è fondata.
La norma impugnata non accomuna nella medesima previsione
sanzionatoria due ipotesi diverse, quella del lavoratore collocato in
Cassa integrazione guadagni, il quale trova un nuovo impiego a durata
indeterminata e a tempo pieno e quella del lavoratore che trova
soltanto offerte di lavori temporanei o saltuari. L'art. 8, comma 5,
del d.-l. n. 86 del 1988 si riferisce alla seconda ipotesi, la sola
compatibile con la continuazione dello stato di sospensione
dell'originario rapporto di lavoro, che è il presupposto del
trattamento di integrazione salariale.
Nella prima ipotesi il nuovo impiego a tempo pieno e senza
prefissione di termine, alle dipendenze di un diverso datore di
lavoro, comporta la risoluzione del rapporto precedente e, quindi,
non già la sanzione della decadenza comminata dal comma 5, bensì la
perdita del diritto al trattamento di integrazione salariale per
cessazione del rapporto di lavoro che ne costituiva il fondamento. Al
nuovo datore di lavoro incombe l'obbligo di comunicare l'assunzione
del lavoratore all'INPS.
Non appropriato è il richiamo dell'ordinanza di rimessione alla
sentenza n. 78 del 1988 di questa Corte, concernente tutt'altra
materia, la quale sanziona con la decadenza dal diritto alla
prestazione previdenziale un comportamento impeditivo del controllo
dell'INPS successivo, non anteriore (nella forma di una comunicazione
preventiva) al fatto in ordine al quale il controllo deve essere
eseguito.
3. - Inconsistente è pure l'altra censura, rivolta alla norma
impugnata ancora in riferimento all'art. 3 della Costituzione, di non
distinguere tra omissione e ritardo della comunicazione. Poiché la
norma esige una comunicazione "preventiva", i due casi rifluiscono in
un medesimo tipo di comportamento omissivo.
4. - Non è violato nemmeno l'art. 38, secondo comma, della
Costituzione. Il diritto dei lavoratori sancito da questo precetto
costituzionale spetta in concreto in quanto sussistano tutte le
condizioni stabilite dalla legge. Comunque il lavoratore decaduto dal
diritto all'integrazione salariale straordinaria per inosservanza
dell'obbligo di comunicazione previsto dall'art. 8, comma 5, del
d.-l. n. 86 del 1988, può ottenere, concorrendone i requisiti, il
trattamento ordinario di disoccupazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8, comma 5, del d.-l. 21 marzo 1988, n. 86 (Norme in
materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del
lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del
Ministero del lavoro e della previdenza sociale), convertito nella
legge 20 maggio 1988, n. 160, sollevata, in riferimento agli artt. 3
e 38 della Costituzione, dal Pretore di Viterbo con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte