Sentenza n. 195/1999
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 28/05/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 16legge 829/1973
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge
14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore
del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato),
promosso con ordinanza emessa il 27 novembre 1996 dal pretore di
Gorizia sul ricorso proposto da Loviscek Ines contro le Ferrovie
dello Stato s.p.a., iscritta al n. 104 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione delle Ferrovie dello Stato s.p.a.;
Udito nell'udienza pubblica del 27 aprile 1999 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Udito l'Avvocato Giulio Prosperetti per le Ferrovie dello Stato
s.p.a.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento civile - promosso dalla erede di
un dipendente delle Ferrovie dello Stato s.p.a., per ottenere il
pagamento della indennità di buonuscita dovuta al proprio fratello,
suo dante causa, deceduto in servizio in data 5 marzo 1994 - il
pretore di Gorizia, con ordinanza emessa il 27 novembre 1996, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 16 della
legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a
favore del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello
Stato), "nella parte in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari
ivi indicati, l'indennità di buonuscita maturata a favore del
dipendente, deceduto in attività di servizio, formi oggetto di
successione per testamento o, in mancanza, per legge".
Sottolinea il rimettente che la norma impugnata - applicabile
ratione temporis alla fattispecie - riconosce il diritto de quo ai
congiunti solo ove questi siano, al momento del decesso, a carico del
dipendente (ed, in particolare, alla sorella solo se convivente), con
ciò prevedendo, in deroga ai generali principi della successione
mortis causa, l'attribuzione dell'intera indennità esclusivamente in
favore di determinati soggetti (coniuge, discendenti e familiari
conviventi e/o a carico del de cuius), nei cui confronti si ritiene
che il decesso abbia influenza sui relativi mezzi di sussistenza.
Tuttavia, a giudizio del rimettente, tale disposto trova razionale
fondamento nella funzione previdenziale della buonuscita; fondamento
che viceversa viene meno in assenza dei soggetti tutelati,
allorquando acquista rilievo la concorrente natura retributiva di
detta indennità. Per il pretore a quo, pertanto, la disposizione
censurata - là dove, appunto, non prevede che essa indennità possa
formare oggetto di successione per testamento o per legge, mancando i
beneficiari privilegiati - si pone in contrasto: a) con l'art. 36
Cost., in quanto priva il lavoratore e i suoi aventi causa del
corrispettivo della prestazione dell'attività lavorativa già
entrato nel patrimonio del lavoratore stesso; b) con l'art. 3 Cost.,
per l'evidente disparità di trattamento tra i dipendenti delle
Ferrovie dello Stato e le altre categorie di lavoratori dipendenti,
nei cui confronti opera la normale trasmissibilità del trattamento
di fine rapporto o di buonuscita.
2. - Si è costituita nel giudizio la Società "Ferrovie dello
Stato-Società di Trasporti e Servizi per Azioni", la quale ha
concluso preliminarmente chiedendo la declaratoria di
inammissibilità per irrilevanza della sollevata questione nel
giudizio a quo. In proposito ha dedotto che il giudice a quo non
potrebbe nuovamente pronunciarsi sulla domanda, avendone già
precedentemente rigettata un'altra proposta dalla stessa ricorrente
(ugualmente diretta ad ottenere la corresponsione della medesima
indennità) ma nella quale non era stata sottolineata dalla istante
la propria qualità di erede del dipendente defunto. Secondo la
deducente, il giudice a quo sarebbe infatti tenuto a dichiarare
l'inammissibilità o l'improcedibilità della nuova domanda, per
violazione del divieto del ne bis in idem, con ciò verificandosi
un'ipotesi di evidente carenza di potere giurisdizionale del
rimettente stesso.
Nel merito, la società Ferrovie dello Stato ha concluso per la
declaratoria d'infondatezza della sollevata questione, rilevando che
la tendenziale equiparazione dei trattamenti di fine rapporto nei
settori pubblico e privato, agli effetti della trasmissibilità iure
hereditatis delle indennità, in mancanza dei soggetti diversamente
individuati nelle varie normative di settore aventi titolo iure
proprio, trova la sua ratio nel riconoscimento - quando la funzione
strettamente previdenziale del trattamento venga meno - della sua
natura di retribuzione differita, acquisibile, al pari di ogni altra
erogazione d'ordine economico, al patrimonio del de cuius nel momento
del decesso, in dipendenza della cessazione del rapporto di lavoro,
con conseguente trasmissibilità agli eredi.
Peraltro, secondo la parte, il suddetto carattere di retribuzione
differita - certamente sussistente nel regime privatistico (in
ragione del graduale accantonamento delle somme in corso di rapporto,
commisurato alle retribuzioni via via maturate), ma già attenuato
rispetto alle altre indennità nei settori pubblico e del parastato -
viene del tutto meno nel sistema assistenziale dei dipendenti
dell'Ente Ferrovie dello Stato, preesistente alla privatizzazione, in
cui l'OPAFS (Opera di Previdenza a favore del personale dell'Azienda
autonoma delle ferrovie dello Stato) gestiva, alimentandole con le
proprie risorse, oltre le indennità de quibus, numerose altre
prestazioni (quali assegni integrativi per malattia al personale in
servizio; assegni previdenziali al personale esonerato dal servizio
senza diritto a pensione, poiché riconosciuto inidoneo, ed ai
superstiti; assegni temporanei agli orfani; sussidi scolastici;
sussidi funerari; sussidi soggiorno vacanze in favore dei figli dei
ferrovieri). Da ciò, la predominanza dell'aspetto specificamente
mutualistico, previdenziale e assistenziale di tale sistema chiuso,
caratterizzato, oltre che da specifiche modalità di finanziamento,
anche dal particolare tipo di prestazione erogata e dalla
insussistenza di un fondo autonomo destinato alla buonuscita dei
dipendenti, nonché dalle peculiari modalità di liquidazione della
stessa.
Tali specificità, secondo la parte privata costituita, rendono
inconfigurabili i prospettati dubbi di costituzionalità, sia sotto
il profilo della disparità di trattamento rispetto agli altri
diversi sistemi di attribuzione ai superstiti del trattamento in
oggetto, sia sotto quello della tutela del diritto del lavoratore ad
una retribuzione proporzionata alla quantità di lavoro prestato e
comunque sufficiente ad assicurare i mezzi di sostentamento per sé
ed il proprio nucleo familiare, non essendo esclusa dalla
Costituzione una disciplina differenziata del trattamento di fine
rapporto. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Gorizia dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 16 della legge 14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera
di previdenza a favore del personale dell'Azienda autonoma delle
ferrovie dello Stato), "nella parte in cui esclude che, nell'assenza
dei beneficiari ivi indicati, l'indennità di buonuscita maturata a
favore del dipendente, deceduto in attività di servizio, formi
oggetto di successione per testamento o, in mancanza, per legge".
Secondo il rimettente, la norma impugnata si pone in contrasto: a)
con l'art. 36 Cost., in quanto priva il lavoratore e i suoi eredi del
corrispettivo della prestazione dell'attività lavorativa già
entrato nel patrimonio del lavoratore stesso; b) con l'art. 3 Cost.,
per la disparità di trattamento tra i dipendenti dell'Ente Ferrovie
dello Stato e le altre categorie di lavoratori subordinati, nei cui
confronti opera invece la normale trasmissibilità ereditaria del
trattamento di fine rapporto o di buonuscita.
2. - In via preliminare, va esaminata l'eccezione di
inammissibilità per irrilevanza, proposta dalla costituita parte
privata sull'assunto che il pretore rimettente (se non a costo di
incorrere nella violazione del divieto del ne bis in idem) non
potrebbe comunque pronunciarsi, neanche all'esito del presente
incidente di costituzionalità, sulla domanda azionata nel giudizio a
quo avendone egli già precedentemente rigettata un'altra -
ugualmente diretta ad ottenere la corresponsione della medesima
indennità -, proposta a suo tempo dalla stessa ricorrente in
qualità di sorella del de cuius.
In proposito va ricordato che, secondo la costante giurisprudenza
di questa Corte, la valutazione della rilevanza spetta in via
principale al giudice a quo, e può essere disattesa solo se
palesemente incongrua o non plausibile, ovvero contraddetta dagli
atti: non essendo dato trasferire nel giudizio di costituzionalità
valutazioni che trovino, viceversa, appropriata sede nel processo
principale (cfr. sentenze n. 227 del 1998, n. 340 e n. 2 del 1996).
D'altronde, emerge dal contesto dell'ordinanza di rimessione, dove è
evidenziato che la ricorrente agisce in qualità di erede, e dalla
stessa memoria di costituzione della Società Ferrovie dello Stato,
l'insussistenza, nella specie, di un'identità di domande (le quali
appaiono palesemente diverse quanto a causae petendi) e, quindi,
l'inconfigurabilità delle asserite eventuali ipotesi alternative di
già intervenuto giudicato o di litispendenza.
L'eccezione d'inammissibilità è pertanto da disattendere.
3. - Nel merito, la questione è fondata.
3.1. - Giova rammentare che, all'esito di una complessa fase di
evoluzione giurisprudenziale, questa Corte è definitivamente
pervenuta al superamento dell'iniziale affermazione del carattere
meramente previdenziale dei vari trattamenti di fine rapporto nel
settore pubblico, dei quali - così come in precedenza era avvenuto
per quelli del settore privato - è stata infine esplicitamente
riconosciuta l'essenziale natura di retribuzione differita, pur se
legata ad una concorrente funzione previdenziale (v. sentenze n. 243
e n. 99 del 1993). Trattasi infatti di indennità che costituiscono
una porzione del compenso dovuto per il lavoro prestato, la cui
corresponsione è differita - appunto in funzione previdenziale - al
fine di agevolare la soluzione di eventuali difficoltà economiche
che possano insorgere nel momento in cui viene meno la retribuzione.
Ben si comprende, allora, perché e come sia stato ritenuto che la
corrispondente percentuale di indennità, nel caso di decesso del
lavoratore in servizio, faccia già parte integrante del patrimonio
del de cuius; e che qualunque forma di devoluzione di essa a quei
determinati soggetti indicati dalle varie normative, in quanto
anomala, possa trovare razionale fondamento e giustificazione
esclusivamente nella concorrente funzione previdenziale
dell'indennità medesima. Funzione che, infatti, torna ad assumere
rilievo in ragione della peculiare integrazione di quei soggetti nel
nucleo familiare del de cuius, dal quale essi ricevevano un
sostentamento, venuto a cessare in tutto o in parte dopo la sua morte
(v. sentenza n. 243 del 1997).
Ma altrettanto evidente appare, ed è stato ritenuto, che in
assenza dei soggetti stessi - a favore dei quali opera una riserva
legale di destinazione - la menzionata concorrente funzione
previdenziale perde codesta rilevanza tipica, espandendosi in tutta
la sua portata la natura retributiva dell'indennità; con la
conseguenza che la devoluzione mortis causa di questa deve rimanere
soggetta alle generali regole successorie (v. la già citata sentenza
n. 243 del 1997, nonché la sentenza n. 106 del 1996, richiamata dal
rimettente).
3.2. - Riaffermata la connotazione unitaria, per natura e per
funzione, di tutte le indennità di fine rapporto - la quale non
risente dell'esistenza di specifiche regolamentazioni riguardanti i
particolari meccanismi di provvista, i soggetti gravati dall'onere
contributivo e quelli tenuti ad erogare il trattamento, nonché le
differenti modalità di erogazione (che non ne fanno venir meno la
richiamata omogeneità quanto a natura e funzione) - è sufficiente
in questa sede ribadire che essa comporta la generale applicabilità
a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro subordinato, dei relativi
principi informatori della materia e, in particolare, delle
disposizioni sulla successione ereditaria.
E dunque, identica essendo la ratio decidendi rispetto a tutte le
già intervenute pronunce d'illegittimità costituzionale delle
analoghe normative disciplinanti l'attribuzione ai superstiti nella
forma indiretta delle diverse indennità di fine rapporto nei settori
privati e pubblici (v. sentenze n. 243 del 1997, n. 106 del 1996, n.
319 del 1991, n. 471 del 1989 e n. 8 del 1972), va dichiarata, in
riferimento all'art. 3 Cost., l'illegittimità costituzionale anche
del denunciato art. 16 della legge n. 829 del 1973, nella parte in
cui esclude che, in assenza dei beneficiari ivi indicati,
l'indennità di buonuscita maturata a favore del dipendente, deceduto
in attività di servizio, formi oggetto di successione per testamento
o, in mancanza, per legge.
Restano assorbiti gli ulteriori profili legati all'altro parametro
evocato dal rimettente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge
14 dicembre 1973, n. 829 (Riforma dell'opera di previdenza a favore
del personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato),
nella parte in cui esclude che, nell'assenza dei beneficiari ivi
indicati, l'indennità di buonuscita formi oggetto di successione per
testamento o, in mancanza, per legge.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:195 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte