Sentenza n. 196/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1986 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 314legge 431/1967
- art. 4legge 431/1967
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 314/14, u.c.
codice civile, inserito con l'art. 4 della legge 5 giugno 1967 n. 431
(Modifiche al titolo VIII del libro del Codice civile "Dell'adozione"
ed inserimento del nuovo capo III con il titolo "Dell'adozione
speciale"), promosso con ordinanza emessa il 20 novembre 1980 dalla
Corte di Cassazione sul ricorso proposto da Pugliese Vita Giulia c/
Borgognoni Antonio ed altro, iscritta al n. 341 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 241
dell'anno 1981.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli;
udito l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Soccombente nel giudizio di appello innanzi la Corte di
Appello di Ancona avverso la sentenza del Tribunale per minorenni di
quel capoluogo che aveva respinto l'opposizione al decreto dichiarativo
dello stato di adottabilità del minore Blandina Davide emesso dallo
stesso giudicante, la signora Pugliese Vita Giulia, madre naturale di
detto minore, proponeva ricorso per cassazione L'impugnata sentenza era
stata pronunciata in data 12 luglio 1978, depositata in data 14
settembre 1978, e notificata alla ricorrente in data 2 dicembre 1978.
Il ricorso per cassazione veniva notificato al curatore speciale del
minore ed al Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di
Appello di Ancona in data 31 gennaio 1979, e successivamente depositato
presso la Cancelleria della S. C. in data 14 febbraio 1979. Restava
così inosservato il termine di 30 giorni fissato dall'art. 314/14,
terzo comma, cod. civ., introdotto dalla legge 5 giugno 1967 n. 431.
Eccepiva pertanto, preliminarmente, la soccombente, l'illegittimità
costituzionale di detta disposizione, nella parte in cui riduce a
trenta giorni l'ordinario termine di sessanta giorni previsto dall'art.
325 cod. proc. civ. per l'impugnazione con ricorso per cassazione.
Assumeva, a tanto, che violati sarebbero gli artt. 3 e 24 Cost.
Il primo, perché di regola genitori coinvolti nei procedimenti di
adozione speciale sarebbero in condizioni economiche e sociali tali da
incontrare gravi difficoltà nella presentazione del ricorso per
cassazione, sì che la riduzione alla metà dell'ordinario termine
sarebbe largamente ingiustificata. Il secondo, perché, attese le
suesposte osservazioni, il termine di giorni trenta risulterebbe
insufficiente ad assicurare l'adeguato esercizio del diritto di difesa.
Prospettava, poi, la ricorrente, eccezione di legittimità
costituzionale del complesso delle norme di cui alla legge n. 431 del
1967, per violazione degli artt. 2, 3, 30 e 31 Cost. Chiedeva, infine,
la riforma dell'impugnata sentenza per violazione di legge e per
omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.
2. - Con ordinanza in data 20 novembre 1980, la S. C. riconosceva
la non manifesta infondatezza della prima delle dette eccezioni,
sollevando questione incidentale di legittimità costituzionale
"dell'art. 314/14 ultimo comma del cod. civ. (inserito con l'art. 4
della legge 5 giugno 1967 n. 431) nella parte in cui dispone che nel
giudizio sull'opposizione alla dichiarazione sullo stato di
adottabilità la sentenza d'appello è impugnabile con ricorso per
cassazione nel termine ridotto di trenta giorni".
Ritiene il giudice a quo che il termine di trenta giorni non sia di
per sé tanto breve da impedire o rendere troppo difficile l'esercizio
del diritto di impugnazione, in ispregio dell'art. 24 Cost. Ragioni di
preminente interesse generale attinenti alla sollecita definizione di
certi tipi di procedimenti, giustificherebbero infatti la riduzione dei
comuni termini di impugnazione. Sul punto, il giudice a quo richiama le
sentenze di questa Corte nn. 57 e 58 del 1979, relative alla congruità
del termine di trenta giorni utile per l'opposizione al decreto sullo
stato di adottabilità, pur ricordando che la dottrina, commentando
tali sentenze, ha rilevato - all'opposto - l'eccessiva brevità di
detto termine, che si rivelerebbe in genere insufficiente, anche in
virtù del fatto che - per la classe economica alla quale in genere
appartengono - i soggetti chiamati ad usufruirne abbisognano non di
rado del gratuito patrocinio, che richiede tempi tecnici tali da
assorbire, talora, l'intero periodo concesso per la presentazione
dell'opposizione.
Il contrasto dell'impugnata disposizione con la Costituzione,
invero, sarebbe piuttosto prospettabile in riferimento all'art. 3 Cost.
A giudizio del giudice a quo, sussisterebbe una ingiustificata
parificazione di soggetti che si trovano in situazioni diverse: quella
di chi vuole ricorrere per cassazione in materia di adozione speciale,
e quella di chi vuole opporsi al decreto dichiarativo dello stato di
adottabilità, ovvero impugnare la sentenza del Tribunale a seguito
dell'opposizione stessa.
La maggiore difficoltà della proposizione del ricorso per
cassazione, rispetto all'interposizione di appello, sarebbe infatti
argomentabile dallo stesso art. 325 c.p.c., che riconosce la necessità
di un termine per ricorrere per cassazione maggiore di quello per
proporre appello. Da un lato, la trasformazione del giudizio da
giudizio di cognizione piena a giudizio di puro annullamento renderebbe
più difficili la definizione e la prospettazione dei motivi invocati
in favore dell'annullamento. Dall'altro, la necessità di mutare, come
spesso avviene, il difensore, onde far sì che si tratti di avvocato
patrocinante in Cassazione, richiederebbe pur essa un certo dispendio
di tempo. Le difficoltà, inoltre, sarebbero ancor più gravi per
soggetti che fossero sfavoriti dal punto di vista economico, sociale e
culturale. Tali, appunto, sarebbero in genere genitori interessati alla
definizione di procedimenti in materia di adozione speciale, per quali
pertanto a maggior ragione dovrebbe valere il maggior termine previsto
dalla norma generale, piuttosto che quello inferiore stabilito
dall'impugnata norma derogatoria.
La violazione del precetto di cui all'art. 3 Cost. verrebbe poi
confermata dal fatto che al giudizio di appello ex art. 314/ 14, primo
comma, cod. civ., si applica la procedura speciale prevista dall'art.
314/13 per il giudizio di opposizione in Tribunale. Si tratta di
procedura assai rapida e semplificata, eppertanto in quella sede
sarebbe stata ben giustificata una riduzione del comune termine di
impugnazione. Tale termine è invece rimasto immutato, e ciò per il
giudice a quo renderebbe ancor meno giustificabile la riduzione del
termine per ricorrere per cassazione, atteso che il giudizio innanzi
alla S. C., al contrario di quello di merito, non subisce nella specie
alcuna altra modificazione rispetto al rito ordinario.
Inoltre, per il giudice rimettente sarebbe sorprendente il fatto
che la riduzione del termine di impugnazione sia stata disposta proprio
per il ricorso per cassazione, che, al contrario dell'opposizione e
dell'appello, per quali è sufficiente il deposito nella cancelleria
del giudice adi'to, richiede, prima del deposito, la tempestiva
notifica alle controparti, che comporta ulteriore dispendio di tempo.
Infine, rileva il giudice a quo che le speciali ragioni di
celerità, che avrebbero potuto pur giustificare una riduzione dei
termini utili per l'appello, non sussistono nel caso del ricorso per
cassazione, che non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata
(artt. 337 e 373 cod. proc. civ.).
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato. Rileva
l'Avvocatura che, dall'ordinanza di rimessione, emergerebbe che la
norma costituzionale - parametro non sarebbe l'art. 24, bensì l'art. 3
Cost., che si assumerebbe violato non tanto per la brevità del termine
in sé e per sé, quanto per il mancato rispetto della proporzione fra
termini delle impugnazioni in appello e per cassazione stabilita
dall'art. 325 cod. proc. civ.
A giudizio dell'Avvocatura, il rapporto fra termini non sarebbe
determinato solo in relazione alle diverse difficoltà tecniche dei
vari mezzi di impugnazione, ma anche in ragione delle diverse esigenze
sottese ai singoli procedimenti. Il maggior termine previsto dall'art.
325 cod. proc. civ., invero, sarebbe stabilito non solo in
considerazione della maggiore difficoltà della proposizione del
ricorso per cassazione, ma anche in ragione della minore intensità
dell'esigenza di consolidare gli effetti della sentenza di appello,
che, al contrario di quella di primo grado, ha di regola efficacia
esecutiva. La disposizione di cui all'art. 325 cod. proc. civ. non
sarebbe comunque in sé inderogabile, ed in effetti il legislatore in
vari casi avrebbe adottato soluzioni diverse (sarebbero significativi,
a tal proposito, ad esempio, gli artt. 191. fallimentare; 597 codice
nav.; 28 e 361.1034 del 1971; 82/2 e 82/3 d.P.R. 570 del 1960).
Potrebbero, pertanto, sussistere esigenze tali da giustificare una
riduzione del termine per proporre ricorso per cassazione, senza per
questo imporre la parallela necessità di riduzione del termine per
presentare appello. Nella specie, l'interesse alla riduzione
dell'ordinario termine per ricorrere consisterebbe nella necessità di
non lasciare incerta per troppo tempo la qualità di adottabile del
minore una volta pronunciato lo stato di adottabilità.
Andrebbe, poi, contestata la particolare difficoltà che si
incontrerebbe nella proposizione del ricorso per cassazione, certo non
superiore a quella che si deve affrontare per opporsi al decreto
dichiarativo dello stato di adottabilità; d'altro canto, la notifica
del ricorso non richiederebbe un tempo significativamente più lungo di
quello necessario per il deposito in cancelleria.
Infine, dovrebbe osservarsi che irrilevante andrebbe ritenuto il
richiamo fatto dal giudice a quo agli artt. 337 e 373 cod. proc. civ.,
poiché, al contrario di quanto avviene di regola, nel procedimento di
adozione speciale gli effetti delle sentenze si producono solo quando
le stesse divengono definitive, e perciò quando sono scaduti termini
utili per l'appello o per il ricorso per cassazione. Considerato in diritto :
1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe la Corte di Cassazione ha
sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale
dell'art. 314/14 ultimo comma codice civile, inserito con l'art. 4
della legge 5 giugno 1967 n. 431, nella parte in cui dispone che nel
giudizio sulla opposizione allo stato di adottabilità la sentenza di
appello è impugnabile con ricorso per cassazione nel termine - ridotto
- di trenta giorni.
Secondo il giudice a quo tale norma contrasterebbe con l'art. 3
Cost., per l'ingiustificata equiparazione che dalla stessa sarebbe
operata tra soggetti che, nel procedimento di adozione speciale, si
troverebbero in situazioni obbiettivamente diverse: coloro, cioè, che
si oppongono al decreto dichiarativo dello stato di adottabilità
ovvero impugnano in appello la sentenza del Tribunale che respinge
l'opposizione, e coloro che propongono ricorso per cassazione avverso
la sentenza della Corte d'Appello che li abbia lasciati soccombenti.
2. - Va preliminarmente osservato che la questione, nonostante la
riforma introdotta dalla legge 4 maggio 1983 n. 184, è tuttora
rilevante. Tale legge, infatti, non ha modificato la norma impugnata,
né ha inciso - altro che con talune variazioni terminologiche - sulla
restante normativa relativa ai termini utili per presentare diversi
gravami nel procedimento di adozione. La questione, peraltro, non è
fondata.
3. - Ritiene per vero il giudice rimettente che la situazione di
colui che, nel procedimento di adozione speciale, ricorre per
cassazione, sia diversa da quella di chi si oppone al decreto
dichiarativo dello stato di adottabilità ovvero impugna la sentenza
del Tribunale resa a seguito dell'opposizione stessa, per la maggiore
difficoltà che, in via di principio, sarebbe propria della
proposizione del ricorso per cassazione. In particolare nei confronti
dell'appello, tale maggiore difficoltà sarebbe dimostrata dallo stesso
art. 325 c.p.c., che, stabilendo per la proposizione del ricorso per
cassazione un termine utile più ampio, implicitamente riconoscerebbe
il diverso e maggiore impegno richiesto da tale atto, per la redazione
del quale, poi, frequentemente è necessario mutare il difensore, per
far sì che si tratti di patrocinante in Cassazione. Sempre a parere
del giudice a quo, le attività connesse alla pro posizione del
ricorso per cassazione (tra le quali va poi annoverata anche la
notifica, non essendo sufficiente, come per l'appello, il deposito
nella cancelleria del giudice adìto) sarebbero inoltre particolarmente
gravose per soggetti in posizione di inferiorità culturale, economica
o sociale, quali in genere sono gli interessati alla definizione dei
procedimenti in materia di adozione speciale.
4. - In realtà, è costante giurisprudenza di questa Corte che il
diritto di agire e di difendersi in giudizio possa essere disciplinato
in conformità alle esigenze dei singoli procedimenti nei quali viene
esercitato, purché non ne siano pregiudicati lo scopo e le funzioni in
lesione dell'art. 24 Cost. Anche termini utili per le varie
impugnazioni, quindi, possono essere ridotti rispetto a quelli di cui
all'art. 325 c.p.c., ove ricorrano preminenti interessi generali ad
una sollecita definizione delle controversie.
Come riconosce la stessa ordinanza di rinvio, non è dubbio che nel
caso di specie tale preminente interesse generale vi sia, e si appunti
sulla necessità di definire rapidamente la posizione giuridica del
minore in istato di adottabilità, onde garantire allo stesso certezza
nei rapporti familiari (v. anche sent. 4 luglio 1979 n. 57), ciò che -
va aggiunto - può essere ottenuto solo con la decisione sul ricorso
per cassazione, ove questo sia stato promosso. Né può ritenersi - ed
anche questo riconosce ancora l'ordinanza di rimessione - che il
termine ridotto di trenta giorni per proporre ricorso per cassazione
sia in sé e per sé insufficiente o incongruo, sì che salvo resta
l'art. 24 Cost., che non a caso viene espressamente menzionato, ma non
invocato come utile parametro di raffronto dal giudice a quo.
Acclarata la piena - e dal rimettente incontestata - legittimità
della riduzione del termine utile per proporre ricorso per cassazione
in riferimento alla garanzia costituzionale del diritto di difesa, non
può ritenersi che la norma che tale riduzione prevede sia viziata da
illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 3 Cost.
Come esattamente ricorda nei suoi scritti difensivi l'Avvocatura
dello Stato, l'evenienza che, contrariamente a quanto previsto in via
generale dall'art. 325 c.p.c., il legislatore - come qui accade -
equipari termini per le diverse impugnazioni, non è ignota
all'ordinamento, tanto che va esclusa l'esistenza, nello stesso, di un
inderogato principio di proporzionalità fra termini utili per
presentare appello e quelli utili per proporre ricorso per cassazione.
Il processo di cassazione, d'altro canto, non può più considerarsi
conseguente ad un rimedio straordinario, ma va configurato anch'esso
come vero e proprio processo di impugnazione, come questa Corte ha già
avuto modo di precisare (v. sent. 25 marzo 1970 n. 50).
La parificazione dei termini di impugnazione finalizzata al
perseguimento di un interesse generale non può pertanto ritenersi
irrazionale. Né, come vorrebbe invece il giudice a quo, può
considerarsi nella specie sintomo di irrazionalità il fatto che il
legislatore abbia ridotto il solo termine utile per proporre ricorso
per cassazione e non anche quello utile per l'appello, nonostante che
al giudizio di appello ex art. 314/ 14, primo comma, cod. civ., si
applichi la - rapida e semplificata - procedura prevista dall'art.
314/13 per il giudizio di opposizione in Tribunale. Appare infatti
evidente che, mentre l'ampiezza del comune termine utile per il ricorso
per cassazione lasciava al legislatore consistenti margini di scelta
sull'an ed il quantum di una riduzione, la parallela riduzione dei
termini per le altre impugnazioni avrebbe potuto determinare una loro
compressione tale da restringere sensibilmente margini per un esercizio
adeguato del diritto di difesa.
Resta comunque fermo che la diversità di situazioni processuali -
specie in ordine alle esigenze di patrocinio - tra proponenti di
diversi mezzi di impugnazione, non ha rilievo di fronte all'interesse
perseguito, la cui preminenza rende non più necessaria la
differenziazione dei termini, una volta che si sia garantito, con la
congruità degli stessi, l'esercizio del diritto di difesa.
E ciò indipendentemente dal fatto che la diversità nella specie
denunziata appare quanto meno opinabile, sia in relazione alla
affermata maggiore necessità di tempo connessa alle particolari
difficoltà del ricorso per cassazione, sia in riferimento alla
maggiore gravosità dell'onere di effettuare la relativa notifica
rispetto alla maggiore semplicità del deposito del ricorso nella
cancelleria del giudice adìto. Quanto infatti a tale secondo profilo,
la maggiore gravosità della notificazione rispetto al deposito,
quand'anche fosse dimostrata, non potrebbe avere rilievo più che
marginale. Quanto invece alla ricerca di un eventuale nuovo difensore
per il giudizio per cassazione, essa può essere - con normale
diligenza - effettuata anche preventivamente dallo stesso difensore nel
giudizio di appello, così quanto meno attenuando - ai fini della
difesa - gli effetti della condizione di inferiorità culturale,
sociale ed economica delle parti coinvolte nei giudizi di
adottabilità: situazione che deve peraltro trovare una adeguata
considerazione in una ampia e urgente revisione degli istituti che
debbono assicurare la difesa giudiziaria dei cittadini meno abbienti.
Ogni diversità di situazione processuale è peraltro irrilevante
rispetto alla salvaguardia del diritto di difesa da un lato e alla
tutela dell'interesse del minore ad acquisire rapidamente certezza sul
suo stato: sì che la abbreviazione dei termini di ricorso per
cassazione nel giudizio di adottabilità, e la conseguente
equiparazione dei termini di impugnazione, garantendo appunto il
diritto di difesa e perseguendo concretamente la finalità di tutelare
l'interesse del minore, non sono costituzionalmente censurabili.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 314/14 ultimo comma codice civile, inserito con l'art. 4
della legge 5 giugno 1967 n. 431, sollevata con riferimento all'art. 3
Cost. dalla Corte di Cassazione, Sez. civile, con ordinanza 20 novembre
1980 (r.o. n. 341 del 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte