Sentenza n. 196/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 25/05/1987 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 12 della
legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della
maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), promosso
con ordinanza emessa il 24 settembre 1984 dal giudice tutelare di
Napoli, sulla richiesta proposta da Mangiapia Silvia, iscritta al n.
1236 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 71- bis dell'anno 1985.
Udito nella camera di consiglio del 25 marzo 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino.
Motivazione
Ritenuto in fatto Con ordinanza emessa il 24 settembre 1984 (R.O. n. 1236 del 1984)
il giudice tutelare di Napoli, nel procedimento promosso da Mangiapia
Silvia, ha proposto, in riferimento agli artt. 2, 3, 19 e 21 della
Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 9
e 12 della l. 22 maggio 1978 n. 194 (Norme per la tutela sociale
della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza) nei
limiti in cui tali disposizioni non consentono al giudice tutelare
medesimo di sollevare obiezione di coscienza relativamente alle
procedure di cui all'art. 12 ed in particolare in relazione al potere
di autorizzare la minore a decidere l'interruzione della gravidanza.
Il giudice a quo, dato atto che nella specie appaiono espletati i
compiti e le procedure di cui all'art. 5 della legge medesima e
rilevato che - in considerazione della volontà della minore, delle
ragioni da essa addotte, nonché delle risultanze della relazione
della struttura socio-sanitaria - sussistono gli estremi per
autorizzare l'interruzione della gravidanza, osserva che la legge in
questione consente l'esercizio dell'obiezione di coscienza solo al
personale sanitario od esercente le attività ausiliarie e non al
giudice tutelare che pur è chiamato dalla legge a svolgere
un'attività rilevante nella procedura abortiva.
Espresso "il proprio profondo e radicato convincimento, fondato su
motivi scientifici, filosofici e religiosi che con l'aborto viene
soppressa volontariamente la vita di un essere umano, tale dovendo
essere ritenuto il concepito, riconosciuto peraltro destinatario
della tutela costituzionale nella nota sentenza della Corte
costituzionale n. 27 del 1975", il giudice remittente afferma che "i
propri convincimenti trovano ampia tutela negli articoli 21 e 19
della Costituzione, che garantiscono i diritti di libertà di
coscienza e manifestazione del pensiero nonché il diritto di
libertà religiosa, indubbiamente da annoverarsi tra i diritti
inviolabili di cui all'art. 2 della Costituzione".
Anche a far rientrare l'attività in questione fra quelle tipiche
della funzione giudiziaria, secondo il remittente le libertà
sopramenzionate devono essergli riconosciute al pari di qualsiasi
altro cittadino; né è dato esigere dal giudice tutelare che, per
converso, rassegni le dimissioni e rinunci alle funzioni di
magistrato, con conseguente compressione della libera espressione
della sua personalità. Considerato in diritto
1. - L'art. 12, secondo comma, della legge 22 maggio 1978 n. 194
(Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione
volontaria della gravidanza) prevede che la richiesta di
interruzione, se fatta da minore, debba ottenere l'assenso di chi
esercita la patria potestà o la tutela. Tuttavia, nei casi che
impediscano o sconsiglino la consultazione dei predetti soggetti,
ovvero se questi rifiutino l'assenso ovvero esprimano pareri tra loro
difformi, il giudice tutelare competente può autorizzare la
richiedente a decidere l'interruzione medesima.
Il giudice tutelare di Napoli ravvisa, in presenza di tale
normativa, che ove sussista, per convincimento profondo e radicato in
lui contro l'aborto, "conflitto insanabile tra la propria coscienza e
gli obblighi derivantigli dalle funzioni" debba essergli accordata
facoltà di sollevare obiezione di coscienza; ma tanto non è
positivamente previsto, all'incontro di quanto disposto (art. 9) per
il personale sanitario (od esercente le attività ausiliarie) che
intervenga nelle procedure abortive.
In conseguenza, ha sollevato d'ufficio questione di legittimità
costituzionale dei predetti artt. 9 e 12 legge n. 194 del 1978, in
riferimento - oltre che all'art. 3 Cost. per disparità di
trattamento col personale sanitario e paramedico - agli artt. 2, 19 e
21, ritenuti complessivamente inerenti alla garanzia di tutela dei
propri diritti inviolabili, sia di professione di fede religiosa che
di libertà di manifestazione del pensiero.
2. - La questione non è fondata.
Occorre ricordare che la normativa dettata dalla legge in discorso
conferisce rilievo alla salute psico-fisica della gestante, essendo
la condizione di questa del tutto particolare (sent. n. 27 del 1975).
In presenza perciò, entro i primi novanta giorni, di "serio
pericolo" (art. 4) maggiore o minore di età che la donna sia,
secondo parametri ben individuati e circoscritti nella legge (stato
di salute, condizioni economiche, o sociali o familiari, circostanze
del concepimento, ovvero previsioni di anomalie nel concepito) viene
accordata facoltà alla richiedente di adire le esistenti strutture
socio-sanitarie (art. 5). Gli accertamenti necessari si concludono
col rilascio di un documento, di cui la gestante è resa
compartecipe, abilitante alla interruzione volontaria presso una
delle sedi all'uopo autorizzate.
Stante i richiamati scopi del contesto di legge, nessuna differenza
v'è nelle procedure suddette - né può ovviamente esservi - tra
donna maggiore o minore degli anni diciotto; tant'è che in caso di
urgenza, rivelandosi cioè "grave" pericolo per la salute
(connotazione ben più specifica ed incisiva del "serio" pericolo di
cui già si è detto) la posizione della minorenne viene parificata
in toto (art. 12, penultimo comma) con quella della gestante maggiore
d'età, nel senso che non è più richiesto assenso di sorta.
In ogni altro caso occorre per la donna minore l'assenso degli
aventi titolo: sostituibile da quella "autorizzazione a decidere",
disposta dal giudice tutelare e di cui si è più sopra riferito.
Ancorché sui generis sia perché fatto salvo da reclamo, così
come di regola previsto, invece, per effetto dell'art. 739 c.p.c.,
sia perché non decisorio bensì meramente attributivo della facoltà
di decidere, il menzionato provvedimento rientra pur sempre
nell'ambito degli schemi autorizzatori adversus volentem: unicamente
di integrazione, cioè, della volontà della minorenne, per i vincoli
gravanti sulla sua capacità d'agire (sent. n. 109 del 1981).
Dunque, esso rimane esterno alla procedura di riscontro, nel
concreto, dei parametri previsti dal legislatore per potersi
procedere all'interruzione gravidica. Ed una volta che i disposti
accertamenti siansi identificati quale antefatto specifico e
presupposto di carattere tecnico, al magistrato non sarebbe possibile
discostarsene; intervenendo egli, come si è chiarito, nella sola
generica sfera della capacità (o incapacità) del soggetto, tal
quale viene a verificarsi per altre consimili fattispecie (per gli
interdicendi, ad es., a sensi dell'art. 414 cod. civ.). Né potrebbe,
peraltro, indurre a diversa considerazione la dizione della norma
secondo cui il giudice "può" autorizzare la donna, poiché il
termine è piuttosto da riferire, in particolare, alla attività
sostitutiva, anche in presenza di rifiuto da parte della patria
potestà.
Tali essendo i ben circoscritti e non cospicui margini di
intervento del giudice tutelare (ed integre restando, comunque, le
successive valutazioni della gestante abilitata essa sola a decidere)
non sussiste disparità col personale sanitario, al quale soltanto -
come riconosce la stessa ordinanza di remissione - competono gli
accertamenti intesi alla previsione d'aborto: nessuna lesione,
perciò, per difetto di omogeneità nei differenti stadi della
procedura, ricorre nei confronti dell'art. 3 Cost.
3. - La questione si incentra così nell'assunto contrasto
dell'art. 12 della legge n. 194 del 1978 (l'art. 9 reca soltanto,
infatti, gli elementi per il precedente raffronto) con gli artt. 2,
19 e 21 Cost., venendo in rilievo la denunciata contrapposizione,
nella coscienza del remittente, dei suoi convincimenti interni
virtutis et vitiorum rispetto alla esistente doverosità di
satisfacere officio.
Gli invocati parametri indubbiamente rivestono in fattispecie una
connotazione unitaria, poiché se i principi di cui all'art. 2
assumono a valore primario i diritti inviolabili dell'uomo, le
garanzie di libertà della coscienza religiosa (secondo i contenuti
resi già ostensivi da questa Corte con sentenza n. 117 del 1979) e
di altrettanta libertà della manifestazione del pensiero (nei suoi
molteplici aspetti) restano avvinti da una complementarità
d'intenti.
A ben vedere, trattasi di comporre un potenziale conflitto tra
beni parimenti protetti in assoluto: quelli presenti alla realtà
interna dell'individuo, chiamato poi, per avventura, a giudicare, e
quelli relativi alle esigenze essenziali dello jurisdicere (ancorché
intra volentes).
Orbene, a parte i contenuti di doverosità presenti nell'art. 54,
secondo comma, Cost., un indice rimarchevole, sia pure a fronte della
libertà di associazione, emerge dal dettato del successivo art. 98,
terzo comma, là dove tale estrinsecazione di una fondamentale
libertà individuale soffre per il magistrato di limitazioni, avuto
riguardo al dover questi pronunciare, tra l'altro, proprio sulle
questioni familiari. È peraltro, ancora, l'inamovibilità garantita
al magistrato (art. 107) che come lo pone al riparo da qualsivoglia
interferenza ab externo, così comporta - salvi i casi ex artt. 51 e
52 c.p.c. di sopravvenuto difetto nella neutralità propria del
decidere - l'indeclinabile e primaria realizzazione della esigenza di
giustizia, interesse d'ordine generale il cui rilievo costituzionale
questa Corte ha ripetutamente riconosciuto (cfr. sentenza n. 1 del
1981).
Il magistrato è tenuto ad adempiere con coscienza appunto (art. 4
legge 23.12.1946, n. 478) ai doveri inerenti al suo ministero: si
ricompongono in tal modo, nella realtà oggettiva della pronuncia, e
i suoi convincimenti e la norma obiettiva da applicare. È propria
del giudice, invero, la valutazione, secondo il suo "prudente"
apprezzamento: principio questo proceduralmente indicato, che lo
induce a dover discernere - secondo una significazione già semantica
della prudenza - intra virtutes et vitia. Ciò beninteso in quei
moduli d'ampiezza e di limite che nelle singole fattispecie gli
restano obiettivamente consentiti realizzandosi, in tal guisa,
l'equilibrio nel giudicare.
E comunque a che siano evitate abnormi distorsioni all'enunciato
equilibrio, fisiologico al giudice, l'ordinamento appronta,
d'altronde, opportuni rimedi anche sul piano soggettivo
dell'esercizio delle funzioni: alla odierna fattispecie resta
estranea, tuttavia, ogni disamina del genere, interna alla
strutturazione giudiziaria, alla quale pure compete - nei casi di
particolare difficoltà - la possibile adozione di adeguate misure
organizzative (cfr. sentenza n. 57 del 1985).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 9 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la
tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della
gravidanza), sollevata, con riferimento agli artt. 2, 3, 19, 21 Cost.
dal giudice tutelare di Napoli con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 maggio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: BORZELLINO
Depositata in cancelleria il 25 maggio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte