Corte costituzionale

Ordinanza n. 196/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 19/05/1994 · relatore Giuliano Vassalli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 71, primo

comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa

l'11 giugno 1993 dal Pretore di Foggia - Sezione distaccata di Monte

Sant'Angelo nel procedimento penale a carico di Quitadamo Orazio

Antonio, iscritta al n. 775 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale,

dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 aprile 1994 il Giudice

relatore Giuliano Vassalli;

Ritenuto che il pretore di Foggia - Sezione distaccata di Monte

Sant'Angelo ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 71,

primo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui non

prevede che il giudice debba disporre la sospensione del processo

anche quando venga accertato che l'imputato non sia in grado di

partecipare coscientemente al processo per uno stato di infermità

mentale esistente al momento del fatto e perdurante nel corso del

processo, qualora tale stato non escluda la capacità di intendere e

di volere, pur riducendola grandemente;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata per le

considerazioni svolte in altro atto di intervento cui si è

integralmente riportato;

Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi su identica

questione, ha dichiarato, con sentenza n. 340 del 1992,

l'illegittimità costituzionale dell'art. 70, primo comma, del codice

di procedura penale, limitatamente alle parole "sopravvenuta al

fatto";

che alla stregua delle considerazioni svolte nell'ordinanza di

rimessione e alla luce dello stesso dispositivo del provvedimento,

emerge che la censura del giudice a quo, ancorché formalmente

riferita alla disciplina dettata dall'art. 71, primo comma, del

codice di procedura penale, è in realtà volta alla caducatoria

dell'art. 70, primo comma, del codice di rito, proprio nella parte in

cui tale norma, prima della sentenza di questa Corte, limitava il

rilievo della "incapacità processuale" alla sola ipotesi in cui

questa fosse dipesa da infermità mentale sopravvenuta al fatto;

e che pertanto, essendo stata espunta dall'ordinamento la

previsione che il rimettente ha inteso sottoporre a scrutinio di

costituzionalità, la questione ora proposta deve essere dichiarata

manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 71, primo comma, del codice di

procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della

Costituzione, dal Pretore di Foggia - Sezione distaccata di Monte

Sant'Angelo con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'11 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: VASSALLI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 19 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte