Sentenza n. 196/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1995 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 26legge 153/1969
- art. 3legge 30/1974
usata come parametro
citata
- art. 14-septieslegge 663/1979
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 26 della legge
30 aprile 1969, n. 153 (Revisione degli ordinamenti pensionistici e
norme in materia di sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3
del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16
aprile 1974, n. 114 (Conversione in legge, con modificazioni del
decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, concernente norme per il
miglioramento di alcuni trattamenti previdenziali ed assistenziali) e
dell'art. 14-septies, aggiunto al decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, dalla legge di conversione 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione
in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n.
663, concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio
sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle
pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285,
sull'occupazione giovanile), promosso con ordinanza emessa il 26
ottobre 1994 dal Pretore di Parma nel procedimento civile vertente
tra Balestrieri Maria e l'I.N.P.S., iscritta al n. 28 del registro
ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visti gli atti di costituzione di Balestrieri Maria e
dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 2 maggio 1995 il Giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi gli avv.ti Franco Agostini per Balestrieri Maria e Carlo De
Angelis per l'I.N.P.S.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di una controversia previdenziale vertente tra
Balestrieri Maria e l'I.N.P.S. per l'erogazione della pensione
sociale (negata in sede amministrativa poiché la ricorrente,
ultrasessantacinquenne dal 19 ottobre 1989, godeva di un reddito che,
cumulato con quello del marito, superava il limite di legge), il
Pretore di Parma, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato,
con ordinanza emessa il 26 ottobre 1994, questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38, primo comma, della
Costituzione, dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2
marzo 1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114
(Conversione in legge, con modificazioni del decreto-legge 2 marzo
1974, n. 30, concernente norme per il miglioramento di alcuni
trattamenti previdenziali ed assistenziali) e dell'art. 14-septies,
aggiunto al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla legge di
conversione 29 febbraio 1980, n. 33 (Conversione in legge, con
modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663,
concernente provvedimenti per il finanziamento del Servizio sanitario
nazionale nonché proroga dei contratti stipulati dalle pubbliche
amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285,
sull'occupazione giovanile), nella parte in cui, nell'indicare il
limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al
conseguimento della pensione sociale, non prevedono, per gli
ultrasessantacinquenni, il medesimo meccanismo di determinazione del
reddito individuale stabilito per la concessione dell'assegno mensile
agli invalidi parziali di cui all'art. 13 della legge 30 marzo 1971,
n. 118, indipendentemente dall'accertamento della effettiva
invalidità e solo in ragione dell'età.
Il Pretore a quo - operata una ricognizione dell'evoluzione
giurisprudenziale della Corte costituzionale contenuta nelle sentenze
n. 769 del 7 luglio 1988 e n. 88 del 9 marzo 1992 - sostiene che se
si assume (conformemente a quanto affermato nella sentenza n. 769 del
1988) la sussistenza di una sostanziale equivalenza fra la condizione
di inabilità dell'infrasessantacinquenne e lo stato di vecchiaia
(pure presumibilmente invalidante) dell'ultrasessantacinquenne, se ne
deve dedurre che non hanno ragion d'essere differenziazioni nella
individuazione delle condizioni di bisogno che danno titolo al
sostegno solidaristico della collettività; né ha senso che dopo
l'età suddetta (65 anni) si riconoscano stati di inabilità
superiore ai due terzi, che essa già di per sé presuntivamente
comporta.
Se, invece, si vuol distinguere (come chiarito dalla sentenza n.
88 del 1992), fra gli anziani ultrasessantacinquenni e coloro che
siano effettivamente invalidi, se ne dovrebbe dedurre - in
applicazione del principio di uguaglianza, ex art. 3 della
Costituzione, ed al fine di superare la incoerenza di tale ultima
pronuncia - che se l'ultrasessantacinquenne diventa anche invalido (e
non solo per l'età) ha diritto sì di richiedere la pensione
sociale, ma alle stesse condizioni reddituali previste per la
pensione sociale sostitutiva, in favore dell'invalido
ultrasessantacinquenne, già titolare di assegno ex art. 13, della
legge n. 118 del 1971. E se così è, non sembrerebbe ammissibile
demandare al legislatore o addirittura al giudice di operare le nuove
determinazioni del reddito cumulato.
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso
per l'inammissibilità o l'infondatezza della questione, assumendo
che la stessa Corte costituzionale, nel contesto della richiamata
sentenza n. 769 del 1988, ha espressamente affermato che spetta al
legislatore il compito di "realizzare l'omogeneizzazione, a parità
di condizioni, tra i livelli reddituali idonei ad individuare lo
stato di bisogno, così come il porre mano all'opportuno adeguamento
dei livelli di prestazione"; laddove, inoltre, "al paradigma del
principio di uguaglianza non si può fare ricorso quando le
disposizioni di legge ordinaria, dalle quali si pretende di trarre il
tertium comparationis, si rivelino derogatorie rispetto alla regola
desumibile dal sistema" come nel caso dell'art. 14-septies del
decreto-legge n. 663 del 1979, secondo quanto riconosciuto dallo
stesso remittente.
Afferma inoltre l'Avvocatura dello Stato - sul punto della
fondatezza - come debba farsi esclusivo riferimento alla sentenza n.
88 del 1992 (peraltro ritenuta non contrastante con la precedente
sentenza n. 769 del 1988), nella parte in cui pone in evidenza la
diversità di situazioni che possono rendere addirittura illegittima
la mancata previsione di meccanismi differenziati di valutazione.
3. - Si sono costituite entrambe le parti private: l'I.N.P.S.,
concludendo nel senso della inammissibilità o, comunque,
dell'infondatezza della questione, in base a considerazioni conformi
a quelle svolte dall'Avvocatura dello Stato, con l'ulteriore
precisazione che, nella fattispecie, la ricorrente risulta essere
anziana ma non invalida; la Balestrieri, concludendo per la
dichiarazione dell'illegittimità delle norme impugnate alla stregua
della motivazione contenuta nell'ordinanza di remissione, e
sottolineando - in una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza
- come non possa più essere ritenuto il carattere "derogatorio (e
temporaneo)" dello scostamento tra il limite di reddito individuale
previsto dall'impugnato art. 14-septies del decreto-legge n. 663 del
1979 ai fini della concessione dell'assegno di invalidità e quello
fissato per la pensione sociale, con conseguente utilizzabilità
della norma quale tertium comparationis, suscettibile di estensione
ai sensi degli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Parma ha sollevato questione di illegittimità
costituzionale dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 (come
modificato dall'art. 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30,
convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114) e dell'art.
14-septies, aggiunto al decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, dalla
legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui, nell'indicare il
limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al
conseguimento della pensione sociale, non prevedono, per gli
ultrasessantacinquenni, il medesimo meccanismo di determinazione del
reddito individuale stabilito per la concessione dell'assegno mensile
agli invalidi parziali ex art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva invalidità e solo
in ragione dell'età.
Ad avviso del remittente, le norme de quibus si pongono in
contrasto con gli artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, in
quanto - attesa la sostanziale equivalenza fra lo stato d'invalidità
parziale dell'infrasessantacinquenne e quello di vecchiaia
conseguente al superamento del sessantacinquesimo anno di età -
appare irragionevole la previsione di differenti regimi di
individuazione delle condizioni di bisogno che danno titolo al
sostegno solidaristico della collettività.
All'evidente scopo di rafforzare tale conclusione, il giudice a
quo prospetta l'alternativa conseguenziale alla eventuale
riaffermazione della necessità di un differente regime giuridico tra
gli ultrasessantacinquenni solamente anziani e coloro i quali siano
effettivamente invalidi (secondo quanto ritenuto da questa Corte con
la sentenza n. 88 del 1992, che ha dichiarato l'incostituzionalità
dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 e successive modificazioni,
nella parte in cui, nell'indicare il limite di reddito cumulato con
quello del coniuge, ostativo al conseguimento della pensione sociale,
non prevede un meccanismo differenziato di determinazione per gli
ultrasessantacinquenni divenuti invalidi). E sostiene come da codesta
distinzione si dovrebbe dedurre, proprio in applicazione del
principio di uguaglianza, sancito dall'art. 3 della Costituzione, che
se l'ultrasessantacinquenne diventa anche invalido (e non solo per
l'età) ha diritto sì di richiedere la pensione sociale, ma alle
stesse condizioni reddituali previste per la pensione sociale
sostitutiva in favore dell'invalido ultrasessantacinquenne già
titolare di assegno ex art. 13 della legge n. 118 del 1971:
altrimenti risultando viziato di incoerenza il sistema normativo.
2. - Va anzitutto rilevato che tale ultima prospettazione
alternativa risulta estranea rispetto alla fattispecie oggetto del
giudizio a quo e dunque - giusta l'eccezione sollevata dal costituito
I.N.P.S. - essa deve ritenersi priva della necessaria rilevanza; in
merito alla quale, d'altronde, il remittente non offre alcuna
motivazione.
Pertanto, l'esame della Corte va limitato al quesito se le norme
denunziate siano da ritenersi costituzionalmente illegittime - come
sospetta il giudice a quo - "nella parte in cui, nell'indicare il
limite di reddito cumulato con quello del coniuge, ostativo al
conseguimento della pensione sociale, non prevedono, per gli
ultrassessantacinquenni, il medesimo meccanismo di determinazione del
reddito individuale stabilito per la concessione dell'assegno mensile
agli invalidi parziali ex art. 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118,
indipendentemente dall'accertamento dell'effettiva invalidità e solo
in ragione dell'età".
3. - La questione non è fondata.
Già investita del vaglio di costituzionalità delle norme in
esame, questa Corte ha messo in luce - con la sentenza n. 769 del
1988, richiamata nell'ordinanza di remissione - la necessità di
porre rimedio, nel sistema dei requisiti reddituali fissati per il
conseguimento, rispettivamente, dei trattamenti di invalidità e
della pensione sociale, al difetto di coerenza provocato dall'art.
14-septies , anche ora in esame, a cagione sia del divario venutosi a
determinare riguardo ai limiti di reddito stabiliti per il
conseguimento del richiesto trattamento, sia dell'esclusione nel
relativo calcolo, rispetto ai soli invalidi civili, del cumulo con i
redditi del coniuge. Tuttavia la Corte ha, nel contempo,
ripetutamente affermato come siffatta opera vada effettuata dal
legislatore, poiché essa implica necessariamente una complessa
riconsiderazione dell'intero sistema nei suoi molteplici aspetti,
mediante l'elaborazione di criteri di determinazione dei limiti di
reddito capaci di riportare i vari trattamenti ad omogeneità (che
non si riduca ad una mera parificazione di singole previsioni
legislative), nella quale gli apporti di chi abbia specifici doveri
solidaristici e quello della collettività (presenti in una relazione
di integrazione reciproca), trovino un idoneo bilanciamento, a fronte
delle specifiche esigenze del soggetto bisognoso, derivanti, a
seconda dei casi, unicamente dall'età ovvero da una inabilità
totale o parziale, pregressa o sopravvenuta (v. in particolare, oltre
alla sentenza n. 88 del 1992, anche le sentenze nn. 75 del 1991 e 286
del 1990).
Orbene, va rilevato in questa sede che, alle reiterate
sollecitazioni della Corte, il legislatore ha risposto con
l'emanazione dell'art. 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, che
ha totalmente assimilato, a decorrere dal 1 gennaio 1992, il limite
di reddito individuale valevole per la concessione dell'assegno
mensile di invalidità parziale e quello stabilito per la pensione
sociale.
Vero è, peraltro, che il cumulo viene ancora mantenuto solo per
gli aspiranti alla pensione sociale diretta. Tuttavia, pur esprimendo
l'auspicio che anche con riguardo a tale punto il legislatore proceda
sulla via della sopra indicata omogeneizzazione dei sistemi, questa
Corte non può non escludere che gli inconvenienti lamentati dal
giudice a quo si risolvano nel denunciato vizio di legittimità
costituzionale.
Infatti, anche nella sostenuta tendenziale indistinguibilità
(quale condizione di fatto finale) fra lo stato di invalidità
parziale e quello di vecchiaia, non può certo ritenersi priva di
rilievo, onde razionalmente valutare gli elementi significativi per
la determinazione dello stato di bisogno, l'esistenza o meno nel
soggetto, prima del compimento del sessantacinquesimo anno di età,
di un impedimento derivante da pregresse patologie alla completa
idoneità a procurarsi, attraverso la propria attività lavorativa,
il reddito sufficiente per vivere nonché la piena garanzia
previdenziale per la vecchiaia. Situazione, codesta, evidentemente
implicante maggiori costi umani ed economici a carico del soggetto e
della sua famiglia, "rispetto a quella di colui la cui storia
personale non ha risentito di un simile impedimento" (come si
osserva, per un'ipotesi diversa ma parallela, nella sentenza n. 88
del 1992); così da indurre non irragionevolmente il legislatore a
non trasferire, in tali casi, dall'àmbito familiare a quello
statuale i relativi doveri assistenziali ex art. 38, primo comma,
della Costituzione.
Per cui, la lamentata disparità di trattamento - in quanto
riferita a situazioni fondate su differenti presupposti fattuali, che
per ciò stesso possono giustificare la discrezionale scelta
(ancorché essa non costituisca l'unica opzione costituzionalmente
legittima) di ricorrere rispettivamente alla solidarietà del coniuge
ovvero a quella della collettività - neppure risulta lesiva del
principio di uguaglianza.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153
(Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di
sicurezza sociale), come modificato dall'art. 3 del d.-l. 2 marzo
1974, n. 30, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 114
(Conversione in legge, con modificazioni del d.-l. 2 marzo 1974, n.
30, concernente norme per il miglioramento di alcuni trattamenti
previdenziali ed assistenziali) e dell'art. 14-septies del d.-l. 30
dicembre 1979, n. 663, introdotto con la legge 29 febbraio 1980, n.
33 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.-l. 30 dicembre
1979, n. 663, concernente provvedimenti per il finanziamento del
Servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti stipulati
dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1 giugno 1977, n.
285, sull'occupazionegiovanile), sollevata, con riferimento agli
artt. 3 e 38, primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Parma,
con ordinanza emessa il 26 ottobre 1994.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: RUPERTO
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:196 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte