Sentenza n. 197/1986
Questione dichiarata infondata · depositata il 18/07/1986 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 79 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 (Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori), promosso con ordinanza emessa il 15
ottobre 1984 dal Tribunale per minorenni di Torino sul ricorso proposto
da Santanera Francesco ed altri, iscritta al n. 6 del registro
ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 125 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione di Santanera Francesco ed altri
nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il Giudice relatore
Ugo Spagnoli,
uditi l'avv. Bianca Guidetti Serra per Santanera Francesco ed altri
e l'Avvocato dello Stato Ignazio Francesco Caramazza per il Presidente
del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Decidendo sul ricorso dell'11 gennaio 1984 con cui coniugi
Santanera Francesco e Gilardi Maria avevano chiesto che nei confronti
delle proprie figlie Elisabetta e Annamaria, adottate nel 1968 con
adozione speciale (di cui alla legge 431/ 1967) venisse disposta
l'estensione degli effetti della adozione, come disciplinata dalla
legge 4 maggio 1983, n. 184, il Tribunale per minorenni di Torino -
premesso che nella specie sussistevano requisiti di fatto previsti per
tale estensione dall'art. 79 della citata 1. 184/83 - osservava che,
peraltro, detta norma la prevede espressamente per soli "affiliati o
adottati ai sensi dell'art. 291 C.C." e non anche per gli adottati ex
1. 431/1967.
Il Tribunale escludeva, in via interpretativa, che tale omessa
menzione potesse essere determinata da un'automatica estensione
all'adozione speciale (ex l. 431/1967) degli effetti della "nuova
adozione" osservando che se è vero "che l'adozione prevista dalla
legge n. 184/1983 si pone come perfezionamento e compimento della
"adozione speciale" senza alcuna soluzione di continuità con essa" "è
vero del pari che - in assenza di esplicite disposizioni in tal senso -
non è consentito all'interprete (oltre che di dubbia legittimità
costituzionale) ricollegare ad un istituto giuridico, al di fuori della
volontà degli interessati, conseguenze diverse e ulteriori rispetto a
quelle previste dalla norma nel momento in cui di tale istituto si è
fatta applicazione".
Ciò posto, il Tribunale, con ordinanza del 15 ottobre 1984 (r.o.
6/85), sollevava, in riferimento all'art. 3 Cost., una questione di
legittimità costituzionale del citato art. 79, assumendo che la
diversità di trattamento riservata agli adottati ex lege n. 431/1967
rispetto agli afflliati e agli adottati ex art. 291 del c.c. -
nonostante che primi godessero, prima dell'entrata in vigore della
legge 184/1983, di una disciplina più favorevole - sarebbe priva di
razionale giustificazione: basterebbe, a dimostrarlo, la circostanza
"che affiliati ed adottati ex art. 291 del c.c., una volta esperita la
procedura di cui all'art. 79 della legge n. 184/1983, assumono in toto
lo status di figli legittimi, mentre questa possibilità è preclusa
agli adottati ex lege n. 431/ 1967, quali - pur avendo assunto sin ab
initio lo stato di figli legittimi - restano nella impossibilità di
estendere questo status anche ai rapporti con parenti collaterali degli
adottanti (vds. art. 314/26, primo comma, seconda parte del c.c.)".
Tale disciplina si tradurrebbe, inoltre, in una insufficiente (e
comunque comparativamente ridotta) tutela accordata ai minori inseriti
in una famiglia in forza di adozione speciale ex lege n. 431/1967: il
che, oltre a sottolineare ulteriormente la violazione del principio di
uguaglianza, darebbe luogo, ad avviso del Tribunale, ad un autonomo
profilo di incostituzionalità, sub sp cie di violazione degli artt.
30, terzo (rectius: secondo) comma e 31, secondo comma Cost.. In punto
di rilevanza, il giudice a quo escludeva, infine, che l'estensione
degli effetti dell'adozione ex 1. 184/1983 nei confronti degli adottati
ex 1. 431/1967 potesse essere ritenuta in via interpretativa ai sensi
dell'art. 12, secondo comma, preleggi: "e ciò per difetto non della
"somiglianza" tra l'ipotesi de qua e quelle contemplate nell'art. 79,
primo comma (sussiste certamente sotto questo profilo l'eadem ratio) ma
del coessenziale presupposto della "impossibilità di decidere la
controversia con una precisa disposizione" (l'art. 79 è infatti
disposizione suscettibile di applicazione al caso di specie; il suo
vizio non riguarda la precisione ma la - sospetta - legittimità
costituzionale)".
2. - Intervenendo nel giudizio così instaurato in rappresentanza
del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato
osservava che, se è vero che l'impugnato art. 79 è inapplicabile alla
fattispecie in questione, è anche vero che la "nuova adozione speciale
prevista dalla legge 184/83" sostituisce integralmente l'adozione
speciale prevista dalla precedente 1. 431/1967 (abrogata ai sensi
dell'art. 67 1.184/83); non introduce cioè un nuovo istituto, ma
conserva il vecchio istituto dell'adozione speciale, modificandone
disciplina ed effetti.
Ne consegue che gli effetti della adozione speciale effettuata
secondo la previgente disciplina devono ritenersi integralmente
disciplinati dalla nuova normativa; sicché gli adottati ex 1. 4311
1967 hanno lo status disciplinato dall'art. 271.184/1983, senza che sia
necessario alcun procedimento di estensione degli effetti dell'adozione
ex art. 79 stessa legge.
3. - Le parti private Santanera Francesco, Elisabetta ed Annamaria
e Gilardi Maria - costituitesi a mezzo degli avv.ti Bianca Guidetti
Serra e Giuseppe Mattina - sostenevano che un'interpretazione
teleologica dell'impugnato art. 79, anche alla luce delle norme
costituzionali richiamate e dello stesso art. 12 preleggi, avrebbe
dovuto condurre il Tribunale a ritenere che la norma, "laddove usa il
termine di "adottati", pur accompagnato dalla locuzione "a sensi
dell'art. 291 c.c.", debba intendersi come una indicazione di genere (e
cioè tutti gli istituti adottivi così come regolati dalle vecchie
leggi), e pertanto estendersi nella sua efficacia anche alla "adozione
speciale"". In subordine chiedevano che la proposta questione venisse
accolta. Considerato in diritto :
1. - Il Tribunale per minorenni di Torino dubita, in riferimento
agli artt. 3,30, terzo (rectius: secondo) comma e 31, secondo comma
Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 79, primo comma,
della legge 4 maggio 1983, n. 184 recante la "Disciplina dell'adozione
e dell'affidamento dei minori", in quanto tale disposizione, stabilendo
che "entro tre anni dall'entrata in vigore" della legge medesima possa
essere - a determinate condizioni - dichiarata "l'estensione degli
effetti dell'adozione nei confronti degli affiliati o adottati ai sensi
dell'art. 291 del codice civile, precedentemente in vigore" (c.d.
adozione ordinaria), non prevede che analoga estensione degli effetti
della adozione ex lege 184/1983 possa avvenire nei confronti di coloro
che sono stati adottati ai sensi della legge 5 giugno 1967, n. 431
(adozione speciale).
2. - Nel sollevare la questione, il Tribunale rimettente muove
esplicitamente dal presupposto secondo cui non sarebbe possibile
ritenere che gli effetti dell'adozione disciplinata dalla legge n. 184
del 1983 siano automaticamente applicabili ai rapporti adottivi insorti
nel vigore della legge n. 431 del 1967. Tale presupposto interpretativo
è peraltro erroneo; e, di conseguenza, la questione sollevata va
dichiarata non fondata.
3. - Al riguardo, occorre innanzitutto rilevare che l'adozione,
quale disciplinata dalla legge 184/1983, non è istituto nuovo rispetto
all'adozione c.d. speciale di cui alla legge 431/ 1967. Il legislatore,
al contrario, nel fondato convincimento che la disciplina dell'adozione
dei minori contenuta in tale legge corrispondesse, in linea generale
alle direttive costituzionali in materia (cfr. in tal senso, la sent.
n. 11/1981), ha inteso mantenerla in vita nei suoi tratti fondamentali,
elevandola a modello generale di adozione e prevedendo discipline
diverse solo per taluni casi particolari, tassativamente indicati.
Afferma significativamente, al riguardo, la relazione al Senato sul
testo unificato: "L'adozione già definita come "speciale" assume la
denominazione di adozione, essendo essa ormai nella cultura e nel
costume considerata e vissuta come tale". Il legislatore ha così
provveduto a redigere un testo organico comprensivo di tutta la materia
(ivi compresa la nuova disciplina dell'adozione internazionale),
nell'ambito del quale, al titolo secondo, è stata integralmente
trasfusa, salvo rettifiche e adattamenti, la previgente disciplina
dell'adozione speciale; e correlativamente, il capo III del titolo VIII
del libro del codice civile, in cui tale disciplina era stata inserita,
è stato espressamente abrogato con l'art. 67 1. cit..
4. - Per quanto in particolare attiene alla disciplina, che qui
interessa, degli effetti dell'adozione, il legislatore, ispirandosi
alla fondamentale esigenza di tutela dell'interesse del minore, ha
mantenuto la scelta già operata nel 1967 di garantire il diritto dello
stesso ad avere un'unica famiglia, ove risulti necessario sostituirne
una nuova a quella d'origine. Tale scelta, corrispondente alle
direttive di cui agli artt. 30, secondo comma, e 31, terzo comma Cost.,
è stata anzi rafforzata e perfezionata: sia nel senso di sancire la
definitiva parificazione dello status del figlio adottivo a quella del
figlio legittimo a titolo originario, sia nel senso di recidere residui
legami del minore adottato con la famiglia di origine. Sotto il primo
profilo, è stata perciò soppressa, nell'art. 27, primo comma, la
disposizione - contenuta nel corrispondente primo comma dell'art.
314/26, cod. civ. - che limitava l'acquisizione di un pieno status di
figlio legittimo escludendo l'instaurazione di rapporti di parentela
tra l'adottato ed parenti collaterali degli adottanti. Sotto il secondo
profilo, col terzo comma del medesimo art. 27 è stata esclusa la
rilevanza del vincolo dell'adottato con la famiglia di origine per
quanto attiene agli effetti penali previsti dall'art. 540 c.p.,
eliminando il rinvio alle "norme penali fondate sul rapporto di
parentela" contenuto nel secondo comma del citato art. 314/26 e
lasciando inalterata solo per divieti matrimoniali la rilevanza di tale
rapporto. La tutela del diritto del minore ad avere un'unica famiglia
è stata, poi, ulteriormente rafforzata sia attraverso una più
appropriata formulazione della disciplina delle certificazioni
attinenti al rapporto adottivo (art. 281.184/1983, modificativo e
integrativo dell'art. 314/28 c.c.), sia attraverso la configurazione
di un'apposita previsione incriminatrice per qualsiasi rivelazione di
notizie concernenti lo status di figlio legittimo per adozione (art.
73).
5. - Il Tribunale per minorenni di Torino, pur ammettendo che
"l'adozione prevista dalla legge n. 184/1983 si pone come
perfezionamento e compimento della "adozione speciale" senza alcuna
soluzione di continuità con essa", fonda la tesi dell'inapplicabilità
della suesposta normativa ai rapporti adottivi sorti nel vigore della
legge n. 431/1967 sull'assunto che - "in assenza di esplicite
disposizioni in tal senso - non è consentito all'interprete (oltre che
di dubbia legittimità costituzionale) ricollegare ad un istituto
giuridico, al di fuori della volontà degli interessati, conseguenze
diverse e ulteriori rispetto a quelle previste dalla norma nel momento
in cui di tale istituto si è fatta applicazione".
Tale tesi, però, non tiene conto né della natura e funzione della
normativa disciplinante l'adozione dei minori, né delle
caratteristiche del fenomeno di successione di leggi verificatosi nella
specie.
6. - Sotto il primo aspetto, l'assunto secondo cui la piena
espansione dello status di figlio legittimo dell'adottato ex lege
431/1967 non potrebbe verificarsi "al di fuori della volontà degli
interessati", suppone evidentemente una concezione privatistica
dell'istituto dell'adozione che non solo è sfornita - nella
motivazione dell'ordinanza - di qualsiasi aggancio normativo o supporto
argomentativo, ma contrasta nettamente con la funzione pubblicistica
che a tale istituto va assegnata (cfr. esplicitamente, in tal senso, la
già citata relazione al Senato sul testo unificato).
Questa Corte invero ha già avuto modo di sottolineare, nella
sentenza n. 11 del 1981, che dai principi costituzionali di cui agli
artt. 2 e 30, primo e secondo comma, Cost., discende che l'adozione
deve trovare nella tutela dei fondamentali interessi del minore il
proprio centro di gravità; il che significa, tra l'altro, che a questi
interessi vadano subordinati tanto quelli degli adottanti (o aspiranti
tali) quanto quelli della famiglia di origine.
La connotazione pubblicistica dell'istituto trovava già
sostanziale riconoscimento nella legge 431/1967, come nella stessa
sentenza non si mancò di evidenziare; ed ora essa è stata per più
versi accentuata e rafforzata con la disciplina introdotta con la legge
184/1983.
Ora, è evidente che tra preminenti interessi del minore rientra,
innanzitutto, l'acquisizione dello status di figlio legittimo pleno
iure: sicché, sotto questo profilo, è quanto meno arduo comprendere -
né il giudice rimettente lo spiega - per quali motivi il conseguimento
di tale status per legge ed "al di là della volontà degli
interessati" sarebbe "di dubbia legittimità costituzionale".
Il rilievo, poi, che si pretende di attribuire alla volontà degli
interessati - ove per tali si intendano, come sembra, gli adottanti -
è in netta contraddizione con la struttura dell'istituto, quale
configurato sia nella legge 431/67 che nella legge 184/1983.
L'adozione, invero, pur traendo origine da un atto di autonomia degli
adottanti, non si perfeziona con la mera domanda dei medesimi, bensì
solo con un provvedimento giudiziario rispetto al cui contenuto il
rilievo attribuito alla volontà degli istanti soggiace alla preminente
considerazione dell'interesse del minore.
Inoltre, ed è ciò che più conta, le situazioni giuridiche che da
tale provvedimento discendono - cioè gli status, le potestà, diritti,
le facoltà, gli obblighi, ecc. degli interessati e dei terzi - sono
interamente predeterminate dalla legge. Il legislatore perciò, così
come è libero - nel rispetto dei principi costituzionali - di
configurare in un certo modo tali situazioni, altrettanto è libero -
sempre nel rispetto dei medesimi principi - di modificarle.
Ove, poi, per "interessati" il Tribunale rimettente abbia inteso
parenti collaterali degli adottanti, nei cui confronti l'adottato
acquisisce con la nuova legge un rapporto di parentela, è agevolmente
osservabile che essi, allo stesso modo in cui subiscono le conseguenze
dell'altrui filiazione legittima o naturale, non possono non subirle
ove trattisi di filiazione per adozione: tant'è che nessun ruolo
specifico è ad essi riservato nel relativo procedimento.
7. - Sotto il secondo degli aspetti considerati, occorre ricordare
che la legge 184 del 1983 ha non solo regolato l'intera materia già
disciplinata dalla legge 431/1967 ma ha, altresi, espressamente
abrogato, con l'art. 67, l'intera normativa posta con quest'ultima
(cfr. art. 15 preleggi).
A fronte di tale duplice fenomeno, - e tenuto conto che esso verte
in materia di status, regolati con una normativa ispirata ad esigenze
pubblicistiche - il dato che occorrerebbe desumere da esplicite
disposizioni legislative non è quello dell'attitudine della nuova
disciplina a regolare per il futuro gli effetti di rapporti
anteriormente insorti, bensì quello dell'idoneità in tal senso della
normativa abrogata, che comporterebbe una sorta di ultrattività di
essa.
A convincere che quest'ultimo fenomeno non si verifichi nel caso in
esame, basta considerare la singolarità - oltre che l'evidente
contrasto con l'intento legislativo - delle conseguenze implicate dalla
tesi prospettata dal Tribunale rimettente: la quale condurrebbe, ad
esempio, ad ipotizzare, in relazione all'epoca di insorgenza del
rapporto adottivo, un doppio regime di certificazione anagrafica e
differenti doveri al riguardo degli ufficiali di stato civile e di
anagrafe (cfr. art. 28 cit.); ed a ritenere la non configurabilità del
reato di cui al l'art. 73 1. 184/1983 ove le notizie e rivelazioni
vietate da tale disposizione concernano un minore adottato
anteriormente all'entrata in vigore di tale legge.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 79 della legge 4 maggio 1983,
n. 184 sollevata, in riferimento agli artt. 3, 30, terzo (rectius:
secondo) comma e 31, secondo comma, Cost. dal Tribunale per minorenni
di Torino con ordinanza del 15 ottobre 1984.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIUSEPPE SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte