Sentenza n. 197/1993
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/04/1993 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 15legge 55/1990
- art. 1legge 16/1992
citata
- art. 9legge 19/1990
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15, commi 4
septies e octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Nuove
disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e
di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale),
introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in
materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 9 luglio 1992 dal T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia sul ricorso proposto da Rampino Antonio contro il
Provveditorato agli Studi di Udine ed altro, iscritta al n. 684 del
registro ordinanze 1992 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;
2) ordinanza emessa il 15 luglio 1992 dal T.A.R. del Piemonte sul
ricorso proposto da Calabrese Giuseppe contro la U.S.S.L. Torino 1,
iscritta al n. 694 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visti l'atto di costituzione di Rampino Antonio, nonché gli atti
di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Con ordinanza del 9 luglio 1992, il T.A.R. del Friuli-Venezia Giulia ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 35 e
97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
"dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, così come modificato
dall'art. 1, comma quarto octies, della legge 18 gennaio 1992, n. 16,
nella parte in cui, nel caso di condanna passata in giudicato per uno
di questi reati di cui al precedente primo comma, prevede la
decadenza dal servizio dei pubblici dipendenti di cui al precedente
comma quarto septies.
Premesso che nei confronti del ricorrente, ausiliario presso una
scuola media statale di Udine, è stata disposta, con provvedimento
del Provveditore agli studi di Udine, la decadenza di diritto dal
servizio ai sensi della norma sopra citata per essere stato
condannato - con sentenza ex art. 444 del codice di procedura penale
divenuta irrevocabile - per il reato di cui all'art. 73, commi primo
e quinto, del d.P.R. n. 309/90, il giudice remittente dubita,
innanzitutto, della legittimità costituzionale della norma censurata
in riferimento all'art. 3 della Costituzione.
Osserva al riguardo che, con la disposizione menzionata, è stata
sostanzialmente reintrodotta, sia pure con la diversa denominazione
di decadenza, una fattispecie di destituzione di diritto del pubblico
dipendente per condanna penale e cioè una sanzione espulsiva
automatica che, al verificarsi del presupposto, costituito dal
passaggio in giudicato della relativa sentenza (o dalla definitività
del provvedimento di applicazione della misura di prevenzione), fa
venir meno, attraverso l'attività - vincolata in tal senso -
dell'autorità competente, il rapporto di pubblico impiego in atto
sussistente.
Una volta pertanto che, per uno dei reati indicati al primo comma
dell'art. 1 della legge n. 16 del 1992, sia intervenuta sentenza di
condanna passata in giudicato, all'autorità amministrativa è
preclusa qualsiasi valutazione, anche nella sua sede naturale,
costituita dal procedimento disciplinare, e qualsiasi gradualità
sanzionatoria, ma le è imposto dalla disposizione, della cui
costituzionalità si fa questione, di pronunciare in ogni caso la
decadenza del pubblico dipendente condannato.
In tal modo, considerato l'automatismo normativo così
predisposto, si sottopongono indiscriminatamente alla più grave
misura sanzionatoria comportamenti di assai diversa gravità.
Appaiono pertanto violati i criteri di coerenza e ragionevolezza
desumibili dall'art. 3 della Costituzione, così come evidenziati
dalla sentenza n. 971 del 1988 di questa Corte.
Ulteriore violazione dell'art. 3 della Costituzione, prosegue il
giudice a quo, deriva dal fatto di aver parificato, nelle condizioni
che determinano la decadenza, i pubblici dipendenti a coloro che
ricoprono cariche pubbliche. Ne è derivata la duplice irrazionale
conseguenza che a questi ultimi, nei confronti dei quali è forse
giustificato (per la natura fiduciaria del rapporto con il corpo
elettorale o con quello politico da cui derivano le funzioni
ricoperte) un particolare rigore in presenza di comportamenti
delittuosi, sono assimilati soggetti per i quali, in analoghe
ipotesi, la normativa previgente, emanata su impulso delle menzionate
pronunzie del giudice delle leggi, ha ritenuto sufficiente la
valutazione in sede disciplinare delle conseguenze amministrative dei
reati commessi; che inoltre, nel mentre i primi decadono solo dalla
carica ricoperta, i secondi, subendo ben più grave conseguenza,
decadono dal servizio.
Tale automatica risoluzione del rapporto d'impiego, anche per
reati di non rilevantissima entità, come nel caso de quo, appare
inoltre incompatibile sia con la tutela del lavoro, assicurato dagli
artt. 4 e 35 della Costituzione, sia con i criteri di imparzialità e
buon andamento, cui, ai sensi del successivo art. 97, deve essere
ispirata l'attività delle pubbliche amministrazioni, per la
sproporzione che può determinarsi tra fatto commesso ed estrema
gravità della sanzione, concretantesi nella perdita dei mezzi di
sussistenza.
In tal modo, conclude il remittente, viene inoltre tolto al
pubblico dipendente colpito dalla decadenza il diritto di esporre le
sue ragioni e difese all'amministrazione in sede di procedimento
disciplinare prima che gli venga irrogata la sanzione, con
conseguente violazione dell'art. 24, secondo comma, della
Costituzione.
1.2. - Si è costituito nel giudizio dinanzi a questa Corte il
ricorrente nel giudizio a quo Rampino Antonio, ma fuori termine.
1.3. - È intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza delle questioni.
Osserva, innanzitutto, l'Avvocatura dello Stato, in ordine alla
pretesa violazione degli artt. 4, 24, 35 e 97 della Costituzione, che
al riguardo è sufficiente rilevare che il diritto al lavoro sancito
dall'art. 4 - norma di valenza esclusivamente programmatica - non è
certamente identificabile con un diritto al mantenimento del posto di
lavoro; che il principio generale di tutela del lavoro e dei
lavoratori contenuto nell'art. 35 rappresenta una semplice
applicazione dell'art. 4 ed è il criterio ispiratore delle
disposizioni contenute nel titolo III della Costituzione, rispetto
alle quali ha una funzione puramente introduttiva; che la lesione del
diritto di difesa non è configurabile, essendo questo pienamente
esercitato nel giudizio penale di condanna e non essendo instaurato
alcun procedimento in sede disciplinare; che, infine, la decadenza
non risulta in contrasto con il principio di imparzialità e di buon
andamento della pubblica amministrazione, essendo legata la
cessazione del rapporto di lavoro alla esistenza di un illecito
correttamente accertato ed essendo quindi sufficientemente
giustificata la disciplina, sotto questo riflesso, dalla
particolarità della situazione e dell'obiettivo specifico perseguito
dal legislatore.
Più delicato, invece, prosegue l'Avvocatura, appare l'ulteriore
profilo di contrasto individuato, vale a dire quello concernente
l'asserita violazione dell'art. 3, per l'impossibilità di adeguare
la reazione ordinamentale al caso concreto e di operare una effettiva
graduazione fra le varie fattispecie oggetto di esame in relazione
alla loro obiettiva gravità.
Tuttavia, se la situazione in esame è certamente analoga a quella
già esaminata dalla Corte nella sentenza n. 971 del 1988, le due
fattispecie non sono affatto coincidenti, trattandosi nella prima di
ipotesi destitutoria, che rappresenta la sanzione disciplinare
massima - il che giustifica l'esigenza di una valutazione modulare
del fatto e del potere di graduazione della sanzione da parte
dell'organo giudicante - e di ipotesi decadenziale nella seconda,
basata sulla necessità di assicurare alla pubblica amministrazione i
presupposti indispensabili per una adeguata credibilità nel corpo
sociale.
Sotto questo riflesso, dunque, la ratio della norma non è tanto
la gravità della pena, bensì l'essere i reati in esame espressione
sintomatica di una personalità che esclude nel reo, secondo la
valutazione tipica effettuata dal legislatore, l'ulteriore idoneità
all'esercizio del pubblico ufficio, sicché la scelta normativa
operata non appare priva di logica e razionalità e non è,
conseguentemente, in contrasto con il dettato costituzionale.
2.1. - Con ordinanza del 15 luglio 1992, il T.A.R. del Piemonte
ha, a sua volta, sollevato, in riferimento agli artt. 3, 4, 35 e 97
della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 15, commi 4 septies ed octies , della legge 19 marzo 1990,
n. 55, introdotti dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
Premesso che nei confronti del ricorrente, operatore professionale
coordinatore-tecnico di laboratorio in servizio presso l'u.s.l.
Torino I, è stata disposta, con provvedimento dell'amministratore
straordinario della u.s.l., la destituzione dall'impiego a seguito
della definitiva condanna - con sentenza del 16 dicembre 1989 della
Corte di cassazione - per il reato di cui agli artt. 71 e 74 della
legge n. 685 del 1975, il giudice remittente (ritenuto altresì di
escludere che le norme in esame siano applicabili esclusivamente in
caso di reati verificatisi successivamente alla loro entrata in
vigore, o per i quali sia intervenuta la condanna definitiva dopo
tale data) osserva, innanzitutto, che nella legge n. 16 del 1992
l'equiparazione dei dipendenti degli enti pubblici ai pubblici
amministratori appare quasi frutto di una scelta estemporanea, di cui
è indizio assai significativo la circostanza che la tecnica
legislativa utilizzata è quella del semplice rinvio, senza che sia
stata minimamente valutata la diversa natura dei rapporti di servizio
presi in considerazione, e dopo che, meno di due anni prima, con
l'art. 9 delle legge 7 febbraio 1990, n. 19, si era affermato il
principio che il pubblico dipendente non può essere rimosso di
diritto a seguito di condanna penale.
Ora, gli amministratori sono ordinariamente soggetti legati agli
enti da un rapporto di servizio onorario, che ha per sua natura
carattere temporaneo e comporta un compenso di tipo indennitario, e
sono, inoltre, responsabili delle fondamentali scelte politiche e di
alta amministrazione dell'ente, per cui la loro decadenza ex lege
appare più che giustificata. Al contrario, i dipendenti sono legati
all'Amministrazione da un rapporto di tipo professionale, che viene
assunto come abituale e normalmente principale attività lucrativa;
inoltre, essi possono avere nell'ente una posizione affatto
marginale.
L'eguale trattamento di categorie così differenziate di soggetti
appare, pertanto, ad avviso del remittente, costituire di per sé
violazione del principio costituzionale di uguaglianza, di cui
all'art. 3, primo comma, della Costituzione, che si esprime, come ben
noto, anche nella necessità di differenziare la disciplina normativa
di situazioni tra loro non assimilabili.
Inoltre, pare non appropriato parlare, per i pubblici dipendenti,
nelle fattispecie de quibus, di "decadenza" dal rapporto d'impiego.
Infatti, le pur eterogenee ipotesi qualificate come tali, cui
l'ordinamento ricollega l'estinzione del rapporto d'impiego, trovano
un'elencazione e generale disciplina nell'art. 127 del d.P.R. 10
gennaio 1957, n. 3 (t.u. imp. civili dello Stato).
Orbene, nessuna di queste può essere assimilata alle ipotesi di
decadenza previste dalla legge 16/92: i fatti di reato ivi elencati
corrispondono piuttosto, in gran parte, a quelli per cui il
previgente art. 85 del predetto d.P.R. prevedeva la sanzione della
destituzione di diritto, e possono, comunque, essere tutti ricondotti
alle infrazioni disciplinari per le quali l'art. 84 del d.P.R.
medesimo commina la sanzione della destituzione.
Sembra, pertanto, di poter concludere - prosegue il giudice a quo
- che la decadenza de qua altro non sia che una destituzione ex lege
irrogata al dipendente autore di determinati tipi di reato.
Ma non si può allora mancare di ricordare che l'art. 85 precitato
fu dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza 14 ottobre
1988, n. 971, nella parte in cui non prevedeva, in luogo del
provvedimento di destituzione di diritto, l'apertura del procedimento
disciplinare.
Così, appare in contrasto con gli artt. 3, primo comma, e 97,
primo comma, della Costituzione l'automatica cessazione di un
rapporto di pubblico impiego senza che sia possibile valutare,
adeguando la sanzione al caso specifico, la gravità del reato
commesso, la rilevanza di questo in rapporto con l'attività svolta
dal dipendente, il vantaggio che l'Amministrazione può ricavare dal
suo mantenimento in servizio.
Inoltre, la destituzione automatica appare altresì incompatibile
con l'esigenza di tutela del diritto al lavoro, costituzionalmente
riconosciuto dagli artt. 4 e 35 della Costituzione e che appare
troppo gravemente vulnerato dall'esclusione di ogni forma di difesa
in sede amministrativa, in cui possono e debbono essere presi in
esame elementi ed interessi diversi ed ulteriori da quelli
considerati dal giudice penale, innanzi al quale, indubbiamente, il
dipendente ha avuto possibilità di svolgere la propria difesa,
adeguata, tuttavia, all'esigenza di quel processo.
2.2. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, il quale ha concluso per l'infondatezza delle questioni
sollevate, svolgendo argomentazioni identiche a quelle sopra riferite
al punto 1.3. Considerato in diritto
1. - Con due ordinanze di contenuto in larga parte coincidente
(per cui va disposta la riunione dei relativi giudizi), il T.A.R. del
Friuli-Venezia Giulia e il T.A.R. del Piemonte sollevano questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4 octies , della
legge 19 marzo 1990, n. 55 - introdotto dall'art. 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16 -, nella parte in cui, mediante il richiamo al
comma 4-quinquies, prevede la decadenza di diritto del personale
dipendente delle amministrazioni pubbliche (compresi gli enti
indicati al comma 1) a seguito del passaggio in giudicato della
sentenza di condanna per taluno dei reati elencati nel comma 1
(ovvero della definitività del provvedimento applicativo di una
misura di prevenzione per appartenenza ad associazione di tipo
mafioso).
I giudici remittenti concordano nel ritenere che, al di là del
nomen iuris adoperato, la norma censurata altro non prevede in
realtà che una forma di destituzione ex lege del pubblico dipendente
a seguito di condanna penale per determinati reati, cioè una
sanzione espulsiva automatica, preclusiva di qualsiasi valutazione
dell'autorità amministrativa nella sede naturale del procedimento
disciplinare.
Ne deriverebbe, innanzitutto, la violazione del principio di
ragionevolezza e di coerenza di cui all'art. 3 della Costituzione,
per gli stessi motivi che condussero questa Corte a dichiarare, con
la sentenza n. 971 del 1988, l'illegittimità costituzionale
dell'art. 85 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, nella parte in cui non
prevedeva, in luogo del provvedimento di destituzione di diritto,
l'apertura e lo svolgimento del procedimento disciplinare.
Il medesimo art. 3 della Costituzione sarebbe ulteriormente
violato, ad avviso dei remittenti, in quanto la norma impugnata
parifica irrazionalmente, sotto il profilo del trattamento
sanzionatorio, i pubblici impiegati da un lato e i pubblici
amministratori (titolari di cariche elettive o di altri assimilabili
incarichi) dall'altro, prevedendo per entrambe dette categorie di
soggetti - che rivestono invece posizioni ben differenziate - la
conseguenza, al verificarsi dei presupposti sopra menzionati, della
decadenza dall'impiego o dalla carica.
Infine, la norma censurata si porrebbe in contrasto anche con il
diritto al lavoro (artt. 4 e 35 della Costituzione), con il diritto
di difesa del pubblico impiegato in sede di procedimento disciplinare
(art. 24 della Costituzione), e con il principio di buon andamento e
di imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 della
Costituzione).
2. - Il nucleo centrale delle censure prospettate dai giudici a
quibus è costituito, come detto, dal rilievo che il legislatore, nel
dettare la norma impugnata, ha sostanzialmente reintrodotto
l'istituto della destituzione di diritto del pubblico dipendente a
seguito di condanna penale, così incorrendo nella medesima
violazione dell'art. 3 della Costituzione che indusse questa Corte ad
espungere tale istituto dall'ordinamento con la sentenza sopra
citata, cui fece seguito l'intervento del legislatore, il quale, con
la legge 7 febbraio 1990, n. 19 (artt. 9 e 10), adeguandosi a detta
sentenza, ha dettato una generale ed uniforme disciplina - anche
transitoria - della materia.
Sotto tale profilo la questione è fondata.
Già nella sentenza n. 270 del 1986, questa Corte - pur pervenendo
allora ad una pronuncia di inammissibilità della questione per la
ritenuta spettanza al legislatore delle scelte relative ai possibili
rimedi - ebbe modo di affermare che anche nel campo della potestà
disciplinare, come nell'area punitiva penale, sussiste l'esigenza
della esclusione di sanzioni rigide, cioè della "adozione di criteri
normativi idonei alla commisurazione delle misure sanzionatorie
conseguenti alla irrevocabile condanna penale", e ciò "quale
esigenza - ex art. 3 della Costituzione - di adeguatezza tra illecito
e irroganda sanzione".
Con la successiva menzionata sentenza n. 971 del 1988 la Corte
addivenne alla dichiarazione di illegittimità costituzionale
dell'art. 85, lett. a), del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 - nella
parte in cui non prevedeva, in luogo del provvedimento di
destituzione di diritto, l'apertura e lo svolgimento del procedimento
disciplinare -, nonché di altre disposizioni di analogo contenuto ex
art. 27 della legge n. 87 del 1953, osservando che "l'indispensabile
gradualità sanzionatoria, ivi compresa la misura massima
destitutoria, importa .. che le valutazioni relative siano
ricondotte, ognora, alla naturale sede di valutazione: il
procedimento disciplinare, in difetto di che ogni relativa norma
risulta incoerente, per il suo automatismo, e conseguentemente
irrazionale ex art. 3 della Costituzione".
A tale decisione hanno fatto seguito ulteriori pronunce dello
stesso segno in ordine ad analoghe fattispecie di destituzione de
iure relative ad altre categorie di impiegati o di professionisti
(sentt. nn. 40 e 158 del 1990, 16 del 1991), nelle quali si è
costantemente ribadito che il profilo essenziale di contrasto con
l'art. 3 della Costituzione consisteva nell'automatismo della massima
sanzione disciplinare, prevista, senza alcuna distinzione, per una
molteplicità di possibili comportamenti, con conseguente offesa del
"principio di proporzione" che è alla base della razionalità che
domina il principio di eguaglianza, e che postula sempre
l'adeguatezza della sanzione al caso concreto.
3. - Il surriferito costante orientamento di questa Corte non può
non condurre ad identica conclusione anche in ordine alla normativa
ora in esame.
Essa, invero, - come esattamente rilevano i giudici remittenti -
in deroga alla disciplina dettata non molto tempo prima con la sopra
citata legge n. 19 del 1990 (la quale in linea generale afferma -
all'art. 9, primo comma - che "il pubblico dipendente non può essere
destituito di diritto a seguito di condanna penale. È abrogata ogni
contraria disposizione di legge"), prevede, per il personale
dipendente indicato nel comma 4 septies , l'automatica sanzione della
destituzione dall'impiego - escluso, pertanto, il procedimento
disciplinare - a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di
condanna per uno dei reati indicati nelle lettere a), b), c) e d) del
comma 1 (o della definitività del provvedimento applicativo di una
misura di prevenzione di cui alla lettera f) del medesimo comma 1).
Al riguardo basta osservare che tali disposizioni contemplano una
numerosa e variegata serie di fattispecie delittuose, di diversa
natura e gravità, e con possibilità, quindi, di irrogazione in
concreto di pene notevolmente differenziate, alcune delle quali
certamente non elevate. In taluni casi, inoltre, i reati non sono
individuati specificamente (cfr. lett. d), ed in altri risultano
analoghi a quelli già previsti nell'art. 85 del d.P.R. n. 3 del
1957, poi dichiarato illegittimo da questa Corte (cfr. lett. b).
È ben vero - come questa Corte ha affermato nella sentenza n. 407
del 1992 e intende qui ribadire - che la legge n. 16 del 1992 nel suo
complesso, iscrivendosi nel filone della cosiddetta legislazione
antimafia, persegue le finalità della salvaguardia dell'ordine e
della sicurezza pubblica, della tutela della libera determinazione
degli organi elettivi, del buon andamento e della trasparenza delle
amministrazioni pubbliche, allo scopo di fronteggiare una situazione
di grave emergenza nazionale. Ma, a prescindere dal fatto che la
legge in esame dispone comunque l'"immediata sospensione
dell'interessato dalla funzione o dall'ufficio ricoperti" (v. citato
comma 4-septies) a seguito di condanna anche non definitiva (o, in
alcuni casi, di semplice rinvio a giudizio), le anzidette finalità,
di indubbio rilievo costituzionale, non valgono tuttavia a superare
lo specifico rilevato profilo di incostituzionalità della norma in
esame, sulla base, ripetesi, dell'enunciato costante orientamento di
questa Corte in materia. Tale norma concerne una particolare
categoria di soggetti, in ordine alla quale deve, in definitiva,
ribadirsi l'esigenza che la valutazione della compatibilità del
comportamento del pubblico dipendente con le specifiche funzioni da
lui svolte nell'ambito del rapporto di impiego va ricondotta - al
fine di garantire la necessaria adeguatezza e gradualità
sanzionatoria in rapporto al caso concreto e quindi il rispetto
dell'art. 3 della Costituzione - alla naturale sede del procedimento
disciplinare, il quale, del resto, ben può concludersi con la
irrogazione della sanzione destitutoria.
Assorbita ogni altra questione, deve, pertanto, essere dichiarata
l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 4-octies, della
legge 19 marzo 1990, n. 55, introdotto dall'art. 1 della legge 18
gennaio 1992, n. 16, nella parte in cui, mediante il rinvio al comma
4-quinquies , prevede, nei casi ivi indicati, la destituzione di
diritto, anziché lo svolgimento del procedimento disciplinare, ai
sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.
4. - È appena il caso di rilevare, infine, che la presente
decisione (così come le precedenti sopra ricordate) non riguarda
minimamente, com'è ovvio, l'ambito applicativo e gli effetti
dell'istituto della pena accessoria della interdizione dai pubblici
uffici, disciplinato dalle vigenti norme del codice penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara l'illegittimità costituzionale
dell'art. 15, comma 4 octies, della legge 19 marzo 1990, n. 55,
introdotto dall'art. 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16 (Norme in
materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali),
nella parte in cui, mediante rinvio al comma 4-quinquies, prevede la
destituzione di diritto, anziché lo svolgimento del procedimento
disciplinare ai sensi dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: FERRI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:197 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte