Corte costituzionale

Ordinanza n. 198/1983

Questione dichiarata infondata · depositata il 29/06/1983 · relatore Oronzo Reale

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 208 e 209

del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (Approvazione del testo unico delle

leggi sulle imposte dirette) e degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29

settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte

sul reddito), promosso con ordinanza emessa il 17 marzo 1976 dal

pretore di Voltri nel procedimento civile vertente tra Schembri Antonio

e l'Esattoria consorziale delle imposte dirette di Genova e il Comune

di Genova iscritta al n. 176 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 141 del 1977;

visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito, nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice

relatore Oronzo Reale.

Ritenuto che, con ordinanza in data 17 marzo 1976, il pretore di

Voltri ha sollevato questione incidentale di legittimità

costituzionale degli artt. 208 e 209 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n.

645, nonché degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

in relazione agli artt. 3, 24 e 113 della Costituzione, nella parte in

cui le norme suddette non consentono all'autorità giudiziaria

ordinaria di ordinare la sospensione dell'esecuzione esattoriale.

Considerato che questa Corte, con riferimento agli artt. 208 e 209

del d.P.R. n. 645 del 1958, ha dichiarato infondata analoga questione

con la sentenza n. 87 del 1962 e poi ha ribadito tale orientamento con

l'ordinanza n. 29 del 1963, con cui è stata dichiarata la manifesta

infondatezza della stessa questione, mentre, più di recente, tale

avviso è stato, sia pure indirettamente, confermato con la sentenza n.

63 del 1982;

che i ricordati artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel

sostituire i citati artt. 208 e 209, hanno riprodotto la medesima

disciplina relativamente al problema in questione;

che non vengono addotti motivi nuovi o diversi, tali da indurre la

Corte a modificare il ricordato orientamento giurisprudenziale;

visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi avanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 208 e 209 del d.P.R. 29 gennaio 1958, n.

645, nonché degli artt. 53 e 54 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,

sollevata con l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 giugno 1983.

F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO

- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO

ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO

BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO

MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -

VIRGILIO ANDRIOLI - GIOVANNI CONSO -

ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1983:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte