Corte costituzionale

Ordinanza n. 198/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1995 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30, comma 3,

del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 19

aprile 1994 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale

a carico di Rizzacasa Massimiliano iscritta al n. 449 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che a seguito della rimessione degli atti per competenza

da parte del Tribunale militare di Verona nel procedimento penale a

carico di Rizzacasa Massimiliano, imputato di lesione personale

aggravata, il Tribunale militare di Padova - rilevato un conflitto

negativo di competenza - ne ha ordinato la trasmissione in copia alla

Corte di cassazione e sollevato, in relazione agli artt. 101, secondo

comma, 24, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione,

questione di costituzionalità dell'art. 30, comma 3, del codice di

procedura penale, in quanto non consente la sospensione del

procedimento nel caso in cui sia il giudice rimettente a ritenere che

sussista, nella sua effettività, il conflitto;

che vi sarebbe comunque - ad avviso del giudice a quo -

l'obbligo di proseguire il giudizio e, quindi, il dovere di

sottostare alla decisione di un altro giudice, egualmente competente

per materia, sulla base di una interpretazione della legge effettuata

da "quel" giudice e divenuta vincolante e inderogabile; situazione

invero paradossale che integrerebbe una lesione dell'art. 101,

secondo comma, della Costituzione;

che, inoltre, non soltanto nell'ipotesi di conflitto positivo,

dove subisce ben tre procedimenti per uno stesso fatto (due dinanzi

ai giudici del conflitto e uno davanti alla Corte di cassazione ex

art. 669 del codice di procedura penale), ma anche in quello negativo

l'imputato deve difendersi contemporaneamente, per un medesimo fatto,

innanzi a più giudici;

che tanto costituirebbe lesione del diritto di difesa di cui

all'art. 24 della Costituzione, e determinerebbe inoltre spreco di

attività con effetti perversi di disorientamento e incertezza circa

l'esito del conflitto (di qui, la lesione del canone del buon

andamento dell'amministrazione di cui all'art. 97 della

Costituzione);

che lo stesso tribunale assicura di non ignorare la recente

decisione della Corte costituzionale - a seguito di un'ordinanza

pronunciata dallo stesso organo giurisdizionale sulla legittimità

costituzionale della disposizione nuovamente impugnata - e, tuttavia,

ha riformulato la questione di costituzionalità, già a suo tempo

prospettata in riferimento ad altri parametri costituzionali,

valorizzando quella parte della sentenza ov'è l'auspicio di un

intervento legislativo "volto ad approntare una disciplina idonea a

contemperare in modo diverso gli interessi in gioco" (che il giudice

a quo identifica, da un lato, nella necessità di impedire manovre

dilatorie mediante prospettazione di conflitti pretestuosi e,

dall'altro, nel diritto di difesa dell'imputato);

che, prendendo atto della mancata adozione, da parte del

legislatore, delle innovazioni auspicate da questa Corte, il giudice

rimettente prospetta un intervento manipolativo sulla norma impugnata

attraverso una sua declaratoria d'incostituzionalità "nella parte in

cui non prevede la sospensione del procedimento" se non "nel caso in

cui sia il giudice rimettente a ritenere fondata l'esistenza di un

conflitto";

che in tale ipotesi non potrebbe ravvisarsi, infatti, quella

temuta "fittizia manipolazione dilatoria" sui tempi del processo, da

riservarsi soltanto alle eccezioni delle parti, di cui al secondo

comma dell'art. 30 del codice di rito;

che, in tal caso, un effetto sospensivo automatico del

procedimento verrebbe a paralizzare il giudizio, in forza di un atto

di parte meramente potestativo e come tale passibile di abusi, mentre

l'equo contemperamento degli interessi sollecitato dalla sentenza n.

59 del 1993 sarebbe rinvenibile solo nella decisione del giudice

circa la fondatezza, o meno, dell'esistenza di un conflitto (rilevato

che sia dalle parti o dal giudice stesso);

che in siffatta ipotesi non sussisterebbe neanche il rischio di

effetti negativi prodotti dalla prescrizione, vigendo il disposto

dell'art. 159, comma 1, del codice di procedura penale, che produce

l'interruzione del processo nei casi o quando la sospensione è

imposta da una particolare disposizione di legge;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

concludendo per la infondatezza.

Considerato che la questione di costituzionalità dell'art. 30,

terzo comma, del codice di procedura penale, ha già formato oggetto

di esame da parte di questa Corte che, con la sentenza n. 59 del

1993, l'ha dichiarata non fondata in riferimento agli artt. 2, 3, 25,

76, 77, 97 e 103, terzo comma, della Costituzione;

che la questione ora ritorna, per violazione degli artt. 101,

secondo comma, 97, primo comma, e 24, secondo comma, della

Costituzione, per la parte in cui l'articolo impugnato dispone che la

denuncia del conflitto di competenza e la conseguente ordinanza non

hanno effetto sospensivo sui procedimenti in corso, sia perché

obbligherebbe il secondo giudice a sottostare alla decisione di un

altro giudice ugualmente competente per materia e all'interpretazione

(vincolante e inderogabile) della legge fornita da "quel" giudice;

sia perché appesantirebbe l'andamento dell'amministrazione

giudiziaria tanto in caso di conflitto positivo, quanto in quello

negativo, essendo chiamato l'imputato a rispondere più volte del

medesimo addebito avanti a più giudici; sia perché menomerebbe,

infine, il diritto di difesa, costringendo l'imputato a difendersi

contemporaneamente dinanzi a più giudici per un medesimo fatto;

che i profili indicati dal rimettente hanno già formato, nella

sostanza, oggetto di valutazione da parte di questa Corte che li ha

ritenuti non fondati - anche se con riferimento ad altri parametri

costituzionali - e che "l'inconveniente non trascurabile" segnalato

al legislatore dalla citata sentenza n. 59 (vale a dire "la

circostanza che nelle more della risoluzione del conflitto l'imputato

sia costretto a difendersi per lo stesso fatto innanzi a più

giudici"), pur non essendo ancora superato da un "intervento

legislativo volto ad approntare una disciplina idonea a contemperare

in modo diverso gli interessi in gioco", non può essere risolto

dalla pronuncia additiva sollecitata dal giudice a quo, stante la

possibilità di dare al problema altre soluzioni (a solo titolo

esemplificativo, l'estensione di alcuni istituti propri della

disciplina della rimessione, quale il divieto di pronunciare ex art.

47, comma 1, del codice di procedura penale, la sentenza ovvero la

possibilità di una sospensione del giudizio da parte della Corte di

Cassazione, ex art. 47, comma 2, del codice di procedura penale);

che, pertanto, si deve riaffermare l'esclusiva competenza del

legislatore, il cui intervento va ancora auspicato.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 30, comma 3, del codice di procedura penale,

sollevata in riferimento agli artt. 24, secondo comma, 97, primo

comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale

militare di Padova con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte