Sentenza n. 198/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 16/06/2000 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, comma 8,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle
disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), promosso con ordinanza emessa il
26 novembre 1998 dal Pretore di Modena nel procedimento civile tra
Igbinobaro Grace Igbiniken e il Prefetto di Modena, iscritta al
n. 104 del registro ordinanze 1999 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 10, prima serie speciale, dell'anno
1999;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 2000 il giudice
relatore Francesco Guizzi.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Una cittadina extracomunitaria proponeva, ai sensi
dell'art. 13 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero), un reclamo tardivo avverso
il decreto prefettizio di espulsione, sostenendo che la copia
notificatale, contrariamente a quanto previsto da tale disposizione,
non era accompagnata dalla traduzione in una lingua a lei nota.
Circostanza, questa, che le aveva impedito di conoscere nel suo
esatto contenuto il provvedimento, e di proporre tempestivo reclamo.
L'opponente chiedeva quindi di essere rimessa in termini, e il
Pretore di Modena ha sollevato, in riferimento agli artt. 24 e 113
della Costituzione, questione di legittimità del citato art. 13,
nella parte in cui non consente il reclamo tardivo, allorché il
destinatario non abbia potuto rispettare il termine di legge per caso
fortuito, forza maggiore o, come nella specie, per l'omessa
traduzione del provvedimento stesso in una lingua conosciuta dal
destinatario.
In proposito il giudice a quo osserva che i termini perentori, ai
sensi dell'art. 153 del codice di procedura civile, non sono
prorogabili e che nella vicenda al suo esame non è possibile la
rimessione in termini, poiché nel sistema del processo civile essa
è prevista dall'art. 184-bis del codice di rito soltanto per le
decadenze incolpevoli che si verificano all'interno della singola
fase processuale.
Nel motivare sulla rilevanza, il Pretore riconosce che
l'opponente aveva diritto alla notifica del provvedimento espulsivo
corredato dalla traduzione in lingua inglese e sostiene che la norma
oggetto di censura violerebbe gli artt. 24 e 113 della Costituzione,
poiché rende eccessivamente difficoltosa la tutela dei diritti del
cittadino extracomunitario, precludendogli la possibilità del
reclamo anche quando il mancato rispetto del termine non implichi
colpa.
2. - Si è costituito il Presidente del Consiglio dei Ministri,
con il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato, la quale ha concluso
per l'infondatezza della questione, affermando che il rimettente
avrebbe potuto superare in via interpretativa i dubbi di
costituzionalità. La difesa del Governo ricorda che la remissione in
termini per errore scusabile costituisce "principio generalissimo" e
soggiunge che la decadenza non si verifica quando l'atto non sia
compiuto legittimamente: nel caso di specie, la mancata traduzione
avrebbe pertanto impedito il decorso del termine per l'impugnativa. Considerato in diritto
1. - Il Pretore di Modena dubita della legittimità
costituzionale dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo n. 286
del 1998, nella parte in cui non consentirebbe l'opposizione tardiva
avverso il decreto prefettizio di espulsione dello straniero quando
questi non abbia avuto conoscenza, senza colpa, del suo esatto
contenuto.
2. - La questione non è fondata.
In base alla prospettazione del rimettente, il termine di cinque
giorni, fissato per il reclamo dal citato art. 13, comma 8, si
consumerebbe anche nel caso in cui il decreto di espulsione non sia
portato a conoscenza dell'interessato ovvero gli sia comunicato in
modo non intelligibile, perché - come si verifica nella vicenda de
qua - privo di traduzione.
Così interpretata, la norma lederebbe l'art. 24 della
Costituzione. Ma questa lettura della disciplina, dalla quale muove
il rimettente, non è l'unica consentita.
Al riguardo si deve premettere che l'art. 2, comma 1, del decreto
legislativo n. 286 dispone che "allo straniero comunque presente alla
frontiera o nel territorio dello Stato sono riconosciuti i diritti
fondamentali della persona umana previsti dalle norme di diritto
interno, dalle convenzioni internazionali in vigore e dai principi di
diritto internazionale generalmente riconosciuti". Anche allo
straniero deve quindi essere riconosciuto il pieno esercizio del
diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione e tutelato
altresì dal Patto internazionale sui diritti civili e politici
stipulato a New York il 19 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo
con la legge 25 ottobre 1977, n. 881, ove all'art. 13 si stabilisce
che "uno straniero che si trovi legalmente nel territorio di uno
Stato parte del presente Patto non può esserne espulso se non in
base a una decisione presa in conformità della legge e, salvo che vi
si oppongano imperiosi motivi di sicurezza nazionale, deve avere la
possibilità di far valere le proprie ragioni contro la sua
espulsione, di sottoporre il proprio caso all'esame dell'autorità
competente, o di una o più persone specificamente designate da detta
autorità, e di farsi rappresentare innanzi ad esse a tal fine".
Principio analogo è poi ribadito nell'art. 1 del Protocollo n. 7
alla convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle
libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984,
ratificato e reso esecutivo con la legge 9 aprile 1990, n. 98.
È da considerare, altresì, che il diritto a un riesame del
provvedimento di espulsione, con piena garanzia del diritto di
difesa, spetta non soltanto agli stranieri che soggiornano
legittimamente in Italia, ma anche a coloro che sono presenti
illegittimamente sul territorio nazionale, come testimonia la lettera
dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo n. 286 del 1998, ov'è
ripresa la formula, contenuta nell'art. 2, comma 1, dello straniero
"comunque presente [...] nel territorio dello Stato".
Il pieno esercizio del diritto di difesa da parte dello straniero
presuppone, dunque, che qualsiasi atto proveniente dalla pubblica
amministrazione, diretto a incidere sulla sua sfera giuridica, sia
concretamente conoscibile. Ciò vuol dire, con specifico riferimento
al decreto di espulsione, che questo deve essere redatto anche nella
lingua del destinatario ovvero, se non sia possibile, in una di
quelle lingue che - per essere le più diffuse - si possano ritenere
probabilmente più accessibili dal destinatario. A tali principi si
è del resto conformato il legislatore, statuendo, all'art. 13, comma
7, che "il decreto di espulsione [...] nonché ogni altro atto
concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati
all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di
impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta,
ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese o
spagnola".
3. - Lo straniero (anche irregolarmente soggiornante) gode di
tutti i diritti fondamentali della persona umana, fra i quali quello
di difesa, il cui esercizio effettivo implica che il destinatario di
un provvedimento, variamente restrittivo della libertà di
autodeterminazione, sia messo in grado di comprenderne il contenuto e
il significato.
Ora, va ricordato il principio - che si rinviene nel sistema e
ispira le singole disposizioni positive - secondo cui ogni qual volta
la legge fissa un termine perentorio, prevedendone la decorrenza dal
compimento di un determinato atto, è necessario che quest'ultimo sia
effettivamente compiuto, non contenga vizi e sia portato a conoscenza
di colui che è onerato dal rispetto di esso.
La traduzione del decreto di espulsione è dunque preordinata ad
assicurare la sua effettiva conoscibilità; e questa è presupposto
essenziale per l'esercizio del diritto di difesa, di cui gode anche
lo straniero irregolarmente presente sul territorio nazionale.
4. - Ciò premesso, è devoluta alla giurisdizione di merito la
valutazione se nella vicenda in esame possa considerarsi conseguito
lo scopo dell'atto, che è quello di consentire al destinatario il
pieno esercizio del diritto di difesa: ciò postula che il
provvedimento di espulsione sia materialmente portato a conoscenza
dell'interessato, o gli sia comunicato con modalità che ne
garantiscano in concreto la conoscibilità. Sarà il giudice a quo in
particolare, a valutare se l'omessa traduzione impedisca, ai sensi
dell'art. 13, comma 7, il decorso del termine perentorio di cinque
giorni per l'impugnazione, o se l'espellendo, malgrado la mancanza di
traduzione, abbia comunque avuto tempestiva conoscenza del
provvedimento, secondo quanto dimostrato, in ipotesi, dalla pubblica
amministrazione.
Risulta chiaro da quanto si è detto che l'art. 13, comma 8, non
deve essere letto necessariamente nel senso proposto dal rimettente.
Infatti, l'esigenza primaria di non vanificare il diritto di azione
fa sì che nell'ipotesi di ignoranza senza colpa del provvedimento di
espulsione - in particolare per l'inosservanza dell'obbligo di
traduzione dell'atto - debba ritenersi non decorso il termine:
possibilità interpretativa, questa, che non è esclusa dal tenore
letterale della disposizione in esame. Onde non vi è lesione degli
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 13, comma 8, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
(Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
sollevata, con riferimento agli articoli 24 e 113 della Costituzione,
dal Pretore di Modena con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente e Redattore: Guizzi
Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:198 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte