Sentenza n. 199/1971
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 16/12/1971 · relatore Giuseppe Verzì
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 49r.d.l. 1827/1935
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 49, terzo
comma, e allegata tabella B, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, sul
perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale,
convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155,
promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1969 dal tribunale di Parma
nel procedimento civile vertente tra Nugara Rosalia, Curli Romilda e
l'Istituto nazionale della previdenza sociale, iscritta al n. 363 del
registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 269 del 22 ottobre 1969.
Visto l'atto di costituzione di Nugara Rosalia;
udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1971 il Giudice relatore
Giuseppe Verzì;
uditi gli avvocati Paolo Barile e Franco Agostini, per la Nugara.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nugara Rosalia, premesso:
a) di aver prestato lavoro quale domestica per non meno di quattro
ore giornaliere alle dipendenze di Curli Romilda e che questa non aveva
adempiuto agli obblighi contributivi omettendo di applicare le marche
previdenziali sulla tessera assicurativa;
b) che sia l'I.N.P.S., sia, successivamente, il Comitato esecutivo
del medesimo, avevano respinto la denuncia e il ricorso presentato da
essa Nugara contro la datrice di lavoro, rilevando la insussistenza,
nella specie, "di un rapporto di lavoro domestico con caratteristiche
di orario e di disciplina tali da renderlo soggetto all'obbligo
assicurativo di legge";
citava in giudizio avanti il tribunale di Parma sia la Curli, sia
l'I.N.P.S. chiedendo che fosse dichiarato intercorso un siffatto
rapporto con la conseguente condanna della Curli al versamento dei
contributi e dell'I.N.P.S. all'accreditamento dei medesimi.
Subordinatamente, sollevava la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 37, primo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n.
1827, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38, secondo comma,
della Carta, "per la parte in cui, secondo l'interpretazione della
Corte di cassazione, esclude i domestici ad ore dalla assicurazione
obbligatoria".
Il tribunale, con ordinanza 9 maggio 1969, ritenuta intercorsa tra
l'attrice e la Curli una prestazione di lavoro inferiore a quattro ore
giornaliere, condividendo, nella sostanza, l'assunto di illegittimità
costituzionale della Nugara, ma individuando non già nell'art. 37, ma
nell'art. 49 dello stesso decreto n. 1827 e nella tabella B ad esso
allegata le disposizioni che, consentendo la suddetta esclusione,
sarebbero in contrasto con i ripetuti articoli della Carta, ha per
queste sollevato la questione di legittimità costituzionale, sotto il
profilo prospettato dall'attrice.
Nel presente giudizio si è costituita la Nugara. Non è
intervenuto il Presidente del Consialio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - La questione di legittimità costituzionale sollevata dal
tribunale di Parma riguarda la tutela previdenziale dei prestatori di
lavoro domestico continuativo di durata inferiore alle quattro ore
giornaliere. Costoro sono esclusi dalla assicurazione generale
obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia perché l'art. 49,
terzo comma, del r.d.l. 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito nella legge
6 aprile 1936, n. 1155, determina, nella tabella B ad esso allegata, i
contributi per i domestici "a servizio intero" e per quelli "a mezzo
servizio", e la Corte di cassazione ha interpretato l'espressione
"servizio intero" come servizio di otto o più ore giornaliere, e
"mezzo servizio" come servizio dalle quattro alle otto ore al giorno;
deducendo altresì, in base ad argomentazioni tratte dalle leggi 18
gennaio 1952, n. 35, e 2 aprile 1958, n. 339, che, per quanto concerne
l'obbligo delle assicurazioni previdenziali ed il regolamento del
rapporto stesso, il legislatore ha voluto tutelare soltanto i
lavoratori domestici che prestino non meno di quattro ore di lavoro al
giorno.
Secondo l'ordinanza di rimessione, la norma dell'art. 49
sopraindicata, così come è stata interpretata, sarebbe in contrasto
con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, in quanto la esclusione
si baserebbe soltanto su una diversità di condizioni personali e
sociali, e con l'art. 38, secondo comma, per il quale tutti i
lavoratori hanno diritto a che siano preveduti ed assicurati mezzi
adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia,
invalidità, vecchiaia e disoccupazione involontaria.
2. - La questione è inammissibile.
L'art. 49, terzo comma, del r.d.l. n. 1827 del 1935, e la relativa
tabella B sono stati abrogati espressamente dall'art. 6 del r.d.l. 14
aprile 1939, n. 636. Pertanto, non è consentito proporre alcuna
questione di legittimità costituzionale per fatti verificatisi - come
nella specie - successivamente alla data in cui tale norma ha cessato
di avere vigore.
Dopo l'abrogazione della norma legislativa è subentrata, per il
personale addetto ai lavori familiari, una nuova disciplina, atteso che
il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, sentite le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro, può -
con propri decreti - per particolari categorie di lavoratori ed anche
per limitate zone del territorio nazionale, stabilire le tabelle di
retribuzioni medie agli effetti del calcolo del contributo, e fissare
altresì i periodi medi di attività lavorativa (art. 6 del r.d.l. n.
636 del 1939, modificato dalla legge 4 aprile 1952, n. 218). E dal 1939
ad oggi si sono succeduti vari decreti del genere.
In considerazione di siffatti poteri del Ministro, si dimostrano
prive di consistenza le affermazioni della ordinanza di rimessione che
l'opera dello stesso risulti limitata "all'adeguamento dei criteri di
determinazione del contributo", e che la norma di legge impugnata sia
rimasta in vigore, malgrado l'espressa abrogazione, per quanto riguarda
la distinzione fra domestici a "servizio intero" e "domestici a mezzo
servizio". E, per questa ultima parte, è da notare in modo particolare
che, allorché si debbano stabilire retribuzioni medie, si deve
necessariamente tenere conto della differenza di salario a seconda che
si tratti di servizio intero o di mezzo servizio, sicché la
distinzione in esame deriva da una realtà di fatto e non dalla norma
di legge abrogata.
Ciò posto, non può disconoscersi che l'asserita disparità di
trattamento e la connessa mancanza di assistenza previdenziale
dipendono se mai dalla disciplina disposta con i sopracennati decreti
ministeriali. E poiché questi non sono atti aventi forza di legge
sfuggono al sindacato di questa Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 49, terzo comma, (e della allegata tabella B) del r.d.l. 4
ottobre 1935, n. 1827 (sul perfezionamento e coordinamento legislativo
della previdenza sociale), convertito con modificazioni nella legge 6
aprile 1936, n. 1155, questione sollevata in riferimento agli artt. 3,
primo comma, e 38, secondo comma, della Costituzione con ordinanza del
tribunale di Parma del 9 maggio 1969.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 1971.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte