Sentenza n. 199/1972
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/12/1972 · relatore Costantino Mortati
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
- art. 656Codice penale
- art. 1legge 374/1939
- art. 8legge 374/1939
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 656
del codice penale; dell'art. 112 del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza); degli art. 1, primo e terzo
comma, e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374 (norme per la consegna
obbligatoria di esemplari degli stampati e delle pubblicazioni),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 febbraio 1970 dal pretore di Recanati nel
procedimento penale a carico di Adamo Attilio, iscritta al n. 101 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 89 dell'8 aprile 1970;
2) ordinanza emessa il 9 marzo 1970 dal pretore di Firenze nel
procedimento penale a carico di Cioni Graziano, iscritta al n. 138 del
registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 143 del 10 giugno 1970;
3) ordinanza emessa il 16 settembre 1970 dal tribunale di Venezia
nel procedimento penale a carico di Moisio Francesco, iscritta al n.
336 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 299 del 25 novembre 1970;
4) ordinanza emessa il 7 ottobre 1970 dal pretore di Recanati nel
procedimento penale a carico di Palestrini Stefano e Porreca Giorgio,
iscritta al n. 339 del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1970;
5) ordinanze emesse il 25 e l'8 aprile 1971 dal pretore di Recanati
nei procedimenti penali a carico di Simboli Renato e di Baiocco
Marcello, iscritte ai nn. 194 e 195 del registro ordinanze 1971 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 163 del 30
giugno 1971;
6) ordinanze emesse l'8 aprile 1971 dal pretore di Recanati nei
procedimenti penali a carico di Piergiacomi Lino e di Ombrelli
Giuseppe, iscritte ai nn. 231 e 232 del registro ordinanze 1971 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 184 del 21
luglio 1971;
7) ordinanza emessa il 13 novembre 1971 dal pretore di Ronciglione
nel procedimento penale a carico di Patricelli Elena ed altri, iscritta
al n. 485 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 50 del 23 febbraio 1972;
8) ordinanza emessa il 6 aprile 1972 dal giudice istruttore del
tribunale di Perugia nel procedimento penale a carico di Spaccini
Giovanni ed altri, iscritta al n. 187 del registro ordinanze 1972 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 165 del 28
giugno 1972.
Visto l'atto di costituzione di Palestrini Stefano;
udito nell'udienza pubblica dell'8 novembre 1972 il Giudice
relatore Costantino Mortati.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso di un procedimento penale a carico di Attilio Adamo
imputato della contravvenzione di diffusione di notizie tendenziose
atte a turbare l'ordine pubblico, il pretore di Recanati, con ordinanza
emessa il 18 febbraio 1970, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 656 del codice penale in riferimento all'art.
21 della Costituzione.
Secondo il pretore, la disposizione denunziata, con particolare
riguardo all'ipotesi di diffusione di notizie tendenziose, oggetto del
giudizio a quo, sembra contrastare con la norma costituzionale sulla
libertà di pensiero che, a suo dire, fonda, come primario ed
inviolabile diritto di libertà, il diritto di critica, con i soli
limiti del buon costume (equivalente al pudore ed alla pubblica
decenza) e della sicurezza pubblica, intesa quale protezione dei
cittadini da ogni violenza attuale o potenziale.
Aggiunge il giudicante di non ignorare che la questione proposta
formò oggetto della sentenza n. 19 del 1962 della Corte costituzionale
e che essa fu ritenuta infondata nella considerazione, da un lato, che
la formula contenuta nella disposizione denunciata "notizie false,
esagerate o tendenziose" non doveva interpretarsi come se configurasse
tre distinte ipotesi incriminatrici, ma come una sorta di endiedi con
la quale veniva indicata ogni specie di notizie che, in qualche modo,
rappresentino la realtà in modo alterato, e che lo stesso art. 656
c.p. appariva finalizzato alla tutela dell'ordine legale su cui poggia
la convivenza sociale, armonizzandosi con uno dei limiti che la Corte
ebbe a ravvisare nell'art. 21 della Costituzione.
Ritiene, tuttavia, che l'eccezione sollevata possa oggi meritare
accoglimento in considerazione della successiva giurisprudenza della
Corte costituzionale in ordine alla libertà di pensiero e di quella
dei giudici ordinari sull'art. 656 del codice penale.
Dopo aver rilevato, relativamente a quest'ultimo punto, che la
sentenza n. 19, nonostante il tipo di dispositivo adottato, può
definirsi interpretativa di rigetto, perché indica un significato
dell'art. 656 c.p. diverso da quello comunemente assunto dai giudici
penali, il pretore di Recanati osserva che la magistratura ordinaria ha
peraltro continuato ad interpretare l'art. 656 c.p., come contenente
tre distinte ipotesi di reato, onde la norma penale viene ad essere
applicata sia a coloro che hanno diffuso notizie false in senso
stretto, sia a coloro che hanno diffuso notizie esagerate, e cioè
false solo in senso lato o latissimo, sia infine a coloro che hanno
diffuso notizie semplicemente tendenziose, e cioè non false, né in un
senso né nell'altro: come appunto nel caso sottoposto al suo esame.
Quanto al secondo punto, il giudice a quo sottolinea che nel codice
penale ed in particolare agli artt. 654-658 pare essere stata accolta
una concezione formale dell'ordine pubblico, un'accezione cioè che lo
apparenta alla quiete e tranquillità pubblica, ma che si assume
contrastante con una democrazia avanzata alla quale, viceversa, sarebbe
consona esclusivamente una nozione sostanziale o costituzionale
dell'ordine pubblico (come del resto la Corte avrebbe ritenuto nella
più volte citata sentenza n. 19 del 1962 e nelle successive nn. 120
del 1968 e 84 del 1969) ispirata al principio fondamentale del ripudio
della violenza e, conseguentemente, della punizione degli istigatori e
persuasori di violenze.
Dinanzi a questa concezione, non sembra al giudice a quo che le
fondamenta dello Stato democratico repubblicano siano o possano essere
mai minacciate dalla diffusione di qualsivoglia notizia. Credere nella
democrazia si identificherebbe al contrario, con il credere nella
verità non abbisognevole di tutela penale. Ne conseguirebbe che l'art.
656 c.p., essendo chiaramente ispirato alla tutela del più restrittivo
modo di intendere l'ordine pubblico nei confronti delle libertà
fondamentali: modo tuttavia corrente (nell'intero sistema della legge
penale vigente, e di conseguenza nella comune interpretazione
giurisprudenziale) che risale ad un diverso reggimento statuale e ad un
diverso ordinamento costituzionale, non è più compatibile con la
lettera né - soprattutto - con lo spirito della Carta.
2. - Analoga questione veniva sollevata dal pretore di Firenze nel
procedimento penale a carico di Graziano Cioni, con ordinanza emessa il
9 marzo 1970.
Anche questo giudice, con riguardo all'ipotesi di notizie
tendenziose, rileva che l'art. 656 contiene tre distinte ipotesi
incriminatrici e che, secondo l'interpretazione della norma in esame,
comunemente accolta in dottrina ed in giurisprudenza, devesi
qualificare come tendenziosa anche una notizia che, pur vera, sia
presentata e commentata in modo non obiettivo, onde propagandare -
attraverso una interpretazione di parte - determinate correnti di idee
o l'affermazione di determinati principi o interessi. Secondo il
pretore, il divieto di un siffatto modo di interpretare la notizia
sembra non conforme ad un orientamento pluralistico, basato sulla
libera dialettica delle idee e delle diverse componenti
politico-sociali, cosicché si pone un serio problema di contrasto con
il diritto di libera manifestazione del pensiero proclamato nell'art.
21 della Costituzione. Ed il contrasto sarebbe tanto più serio, ove si
consideri che la repressione penale di un fatto qualificabile come
"manifestazione di pensiero in materia privilegiata", viene
condizionata dalla norma al semplice "pericolo" di un turbamento
dell'ordine pubblico, e che inoltre, dato il carattere
contravvenzionale del reato, risulta irrilevante l'indagine
sull'esistenza del dolo.
Il pretore di Firenze fa poi riferimento alla sentenza n. 19 del
1962 della Corte, osservando che la particolare nozione dell'ordine
pubblico e l'interpretazione restrittiva del concetto di tendenziosità
ivi accolte, equivalgono ad un implicito giudizio di
incostituzionalità delle contrarie tesi interpretative. Queste ultime,
però, ad avviso del giudicante, sarebbero le più aderenti alla ratio
legis, tanto da rendere opportuna una sentenza della Corte di
accoglimento o di rigetto tale da eliminare le perplessità avanzabili
a seguito della precedente sentenza interpretativa.
3. - La stessa questione, in termini pressoché identici, è stata
sollevata dal tribunale di Venezia nel procedimento penale a carico di
Francesco Moisio, con ordinanza emessa il 16 settembre 1970.
In particolare, il tribunale rileva che il concetto di ordine
pubblico delineato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 19 del
1962, nel senso di "bene inteso alla preservazione delle strutture
giuridiche della convivenza sociale, instaurata mediante le leggi, da
ogni attentato a modificarle od a renderle inoperanti mediante l'uso o
la minaccia illegale della forza", non trova adesione nella corrente
esegesi dottrinaria e giurisprudenziale dell'art. 656 c.p., la quale,
per vero, identifica l'ordine pubblico come "sicurezza, tranquillità
pubblica, materiale ed esteriore": esegesi - questa - che, per quanto
attiene al sistema penalistico vigente, troverebbe puntuale riscontro
nella relazione al codice penale nonché nelle specifiche previsioni
dei delitti contro l'ordine pubblico, alla stregua delle quali l'ordine
in parola tende a coincidere con gli interessi della prevenzione della
delinquenza individuale ed organizzata, e, più in generale, della
salvaguardia dell'incolumità e della quiete collettiva. Si paleserebbe
pertanto un evidente contrasto tra il dettato dell'art. 21 della
Costituzione e la norma incriminata interpretata alla stregua dei
suindicati criteri ermeneutici in tema di ordine pubblico.
4. - Con ordinanza emessa il 7 ottobre 1970 nel corso del
procedimento penale a carico di Stefano Palestrini e Giorgio Porreca,
imputati di aver diffuso volantini, omettendo la consegna degli
esemplari di legge alle autorità, e contenenti notizie tendenziose
atte a turbare l'ordine pubblico, il pretore di Recanati ha proposto la
questione di legittimità costituzionale degli artt. 656 c.p. e 1,
comma primo e terzo, della legge 2 febbraio 1939, n. 374, in
riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Richiamatosi alla prima propria ordinanza del 18 febbraio 1970 per
quel che riguarda la prima eccezione, il giudice a quo ritiene non
manifestamente infondato il contrasto tra l'art. 21 Cost. e l'altra
disposizione denunciata, concernente l'obbligo di consegna preventiva
degli stampati, in base alle seguenti considerazioni.
Rileva, in primo luogo, che la difesa del diritto inviolabile di
cui all'art. 21 Cost. deve essere intesa in senso del tutto pregnante,
di guisa che una violazione della tutela costituzionale della Carta va
ravvisata tutte le volte che il funzionamento di meccanismi necessitati
da leggi ordinarie rischi di porre praticamente ostacolo, nella realtà
effettuale delle cose, al dispiegarsi dell'ampia tutela costituzionale:
tutte le volte, cioè, che adempimenti o formalità burocratiche,
imposti sotto minaccia di pena, rischino di praticamente ostacolare la
libera diffusione del pensiero manifestato.
Ora, secondo il pretore, l'estensione dell'obbligo di consegna
all'ipotesi di "volantinaggio", di cui si giovano di regola coloro che
vogliono esprimere il proprio pensiero in relazione ad un avvenimento
improvviso, non essendo dotati di mezzi economici per realizzare
diverse forme di propaganda, non può non apparire intollerabilmente
ostativa al diritto costituzionale garantito, e pertanto contrastante
con l'art. 21 della Costituzione.
5. - Con quattro ordinanze, identicamente motivate, in data 8 e 25
aprile 1971, nei procedimenti penali a carico di Renato Simboli,
Marcello Baiocco, Lino Piergiacomi e Giuseppe Ombrelli, il pretore di
Recanati ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, in relazione agli artt. 8 e 9 della legge 2 febbraio 1939,
n. 374, e dell'art. 112 t.u.l.p.s. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773) nella
parte in cui punisce il mettere in circolazione scritti, immagini,
disegni e oggetti di qualsiasi specie contrari agli ordinamenti
politici, sociali ed economici costituiti nello Stato o lesivi del
prestigio dello Stato o offensivi al sentimento nazionale, in
riferimento all'art. 21 della Costituzione.
Richiamata l'ordinanza emessa il 7 ottobre 1970, per quel che
riguarda l'art. 1 della legge n. 374 del 1939, in relazione all'art.
112 t.u.l.p.s. ritiene il pretore che, pur volendo ritenere inerente
alla libertà costituzionale garantita di manifestazione del pensiero
il limite della salvaguardia dell'ordine istituzionale del regime
vigente, inteso in buona sostanza come costituzione in senso materiale
dello Stato repubblicano o come fondamento della civile convivenza dei
cittadini nell'assetto democratico di tale Stato, non sembra dubbio che
a tale limite implicito sia del tutto estranea la previsione penalmente
sanzionata dalla norma di legge ordinaria in esame della contrarietà
degli scritti, disegni, immagini od altri oggetti, da essa vietati,
"agli ordinamenti politici sociali od economici costituiti, al
prestigio dello Stato o dell'autorità, ovvero al sentimento
nazionale". Sarebbe infatti chiaro che, mentre la salvaguardia
dell'ordine istituzionale nello Stato repubblicano e democratico
richiede semplicemente che le civili istituzioni che lo reggono siano
difese da ogni attentato e da ogni violenza (in senso, come si vuole,
comprensivo anche dell'istigazione alla violenza), del tutto diversa
nella sua indiscriminata ampiezza è la previsione repressiva della
norma in esame. Attraverso tale norma, la quale reca indelebile lo
stigma del regime non libero né democratico a difesa del quale venne
introdotta, risulterebbe possibile ogni tipo di attentato alla libertà
di manifestazione del pensiero che, secondo la costante giurisprudenza
della Corte costituzionale, costituisce uno dei cardini fondamentali
dello stesso regime democratico, proprio quando si concreta in libera
critica del complesso delle istituzioni, del modo di essere dello
Stato, del comportamento delle autorità e dello stesso "sentimento
nazionale" (che ha, in ogni caso, limiti ben precisi).
6. - Anche il pretore di Ronciglione, con ordinanza emessa il 13
novembre 1971, nel procedimento penale a carico di Elena Patricelli ed
altri, ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli
artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, in riferimento agli
artt. 21, 42 e 53 della Costituzione.
Secondo il pretore, il contrasto con l'art. 21 deriverebbe dalla
circostanza che, in virtù della legge 2 febbraio 1939, si procede, di
fatto, al sequestro di ben cinque esemplari degli stampati, e tale
sequestro (eseguibile ai sensi del secondo comma dell'art. 8 perfino
d'ufficio) può avvenire, date le genericità della formulazione
legislativa, non solo senza atto motivato dall'autorità giudiziaria,
ma anche senza che si incorra in delitto o in violazione delle norme
per l'indicazione dei responsabili.
L'art. 42, terzo comma, sarebbe violato poiché con la legge 1939,
n. 374, il proprietario degli stampati viene espropriato dei cinque
esemplari senza ricevere alcun indennizzo. Il che può avere la sua
rilevanza economica nel caso di pubblicazioni costose, tanto che la
legge stessa rimette alla discrezionalità dell'Esecutivo la
possibilità di evitare l'ingiusto danno, senza peraltro dare in
proposito alcuna seria ed obbiettiva garanzia.
Vi sarebbe infine violazione del primo e del terzo comma dell'art.
53, poiché la ragione principale che milita a favore del mantenimento
della legge del 1939 consiste nel fatto che con il meccanismo da essa
predisposto vengono rifornite le più importanti biblioteche, venendosi
in tal modo a far gravare la spesa (o parte di essa) per il
mantenimento delle biblioteche indiscriminatamente su tutti i cittadini
che abbiano qualcosa da dire per iscritto senza tener conto né della
loro capacità contributiva, né del criterio di progressività, né
della circostanza che gli stessi usufruiscono del servizio al quale
contribuiscono.
7. - Questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della
legge n. 374 del 1939 in riferimento all'art. 21 Cost. è stata
sollevata, infine, anche dal giudice istruttore del tribunale di
Perugia, nel corso del procedimento penale a carico di Giovanni
Spaccini, con ordinanza emessa il 6 aprile 1972.
Il giudice istruttore si richiama all'ordinanza del pretore di
Ronciglione per sostenere la non manifesta infondatezza della questione
prospettata.
8. - Tutte le ordinanze sono state regolarmente comunicate,
notificate e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale. Nessuno si è
costituito nei vari giudizi, all'infuori di quello avanti al pretore di
Recanati di cui è parte Palestrini Stefano. Nell'interesse di questi,
l'avvocato Gianfilippo Benedetti ha prodotto delle deduzioni, ribadendo
le considerazioni svolte nell'ordinanza di rimessione del 7 ottobre
1970 e chiedendo la dichiarazione di illegittimità costituzionale
delle norme denunciate. Considerato in diritto :
1. - Le dieci ordinanze sottopongono questioni in parte analoghe ed
in parte connesse sicché si rende opportuna la loro riunione per la
decisione con unica sentenza.
Un primo gruppo di sette ordinanze solleva la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 656 del codice penale, nella
considerazione che, configurando esso quale reato la pubblicazione o
diffusione di notizie false, esagerate o tendenziose atte a turbare
l'ordine pubblico, viene a porsi in contrasto con l'art. 21 della
Costituzione, che alla manifestazione del pensiero non pone altri
limiti che non siano quelli del buon costume e della protezione dalla
violenza.
La sentenza n. 19 del 1962 che le ordinanze richiamano ha rigettato
le censure di illegittimità costituzionale sollevate in ordine
all'art. 656 cod. pen., in quanto ha ritenuto che la tutela
costituzionale dei diritti, come quello cui ha riguardo l'art. 21, ha
sempre un limite non derogabile nell'esigenza che attraverso il loro
esercizio non vengano sacrificati beni anche essi voluti garantire
dalla Costituzione, e che tale deve ritenersi non solo la tutela del
buon costume, cui l'articolo stesso fa espresso riferimento, ma anche
il mantenimento dell'ordine pubblico, che è da intendere come ordine
legale su cui poggia la convivenza sociale. Ora non sembra contestabile
che anche la diffusione di notizie comunque consapevolmente inventate o
alterate, così da non corrispondere alla realtà effettuale, deve
ritenersi suscettibile di compromettere l'ordine che si vuole
proteggere, allorché, in considerazione del contenuto delle medesime o
delle circostanze di tempo e di luogo della diffusione stessa,
risultino idonee a determinare un turbamento consistente
nell'insorgenza di un completo ed effettivo stato di minaccia
dell'ordine stesso.
La Corte ritiene che non sussistono motivi per discostarsi dalla
precedente pronuncia, che pertanto deve essere confermata in ogni sua
parte. Spetta poi al giudice di merito valutare in concreto la
sussistenza dei requisiti prima specificati necessari alla
perseguibilità del reato di cui all'art. 656.
2. - Fondata deve invece ritenersi la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 112 t.u. leggi di p.s. n. 773 del 1931, nella
parte in cui fa divieto di mettere in circolazione scritti, disegni,
immagini contrari agli ordinamenti costituiti dello Stato, o lesivi del
prestigio dello Stato o dell'autorità, o offensivi del sentimento
nazionale. Tale disposizione, pur se privata della sanzione del
sequestro degli oggetti colpiti dal divieto, quale era previsto
dall'ultimo suo comma, in virtù del r.d.l. 31 maggio 1946, n. 561, è
tuttavia protetta dalla disposizione generale dell'art. 17 dello stesso
testo unico, che commina pene per ogni contravvenzione alle sue
disposizioni.
L'affermato contrasto con l'art. 21 della Costituzione appare
palese quando si consideri che l'art. 112 conferisce un potere
assolutamente discrezionale di vietare svariate manifestazioni del
pensiero, sempre che queste non configurino fattispecie previste dalle
leggi penali, per le quali, quando ricorressero, sarebbe sufficiente a
reprimerle la denunzia alla autorità giudiziaria. La semplice e
generica contrarietà agli ordinamenti costituiti non può essere
titolo sufficiente a giustificare il divieto in uno Stato democratico,
che non solo consente la critica alle istituzioni vigenti, ma anzi da
essa trae alimento per assicurare, in una libera dialettica delle idee,
l'adeguamento delle medesime ai mutamenti intervenuti nella coscienza
sociale. Analogamente devono farsi rientrare nella stessa facoltà di
critica le manifestazioni suscettibili di offendere il prestigio delle
pubbliche autorità, fino a quando non varchino la soglia, oltre la
quale ricadono nel vilipendio.
Nei riguardi poi dell'offesa al sentimento nazionale è da rilevare
che, se deve ritenersi affetta da incostituzionalità la pena per la
propaganda lesiva del sentimento stesso, qual'era disposta dall'art.
272 cod. pen., secondo quanto ha ritenuto la Corte con la sentenza n.
87 del 1966, con più forti ragioni la censura di illegittimità deve
colpire la parte della disposizione in esame che vieta comportamenti
meno gravi di quelli in cui si sostanzia la propaganda.
3. - Passando infine ad un altro gruppo di ordinanze che denunciano
gli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374, in quanto,
obbligando ogni stampatore a consegnare un certo numero di esemplari
delle pubblicazioni da lui effettuate, sarebbero in contrasto o solo
con l'art. 21 o anche con gli artt. 42 e 53 Cost., se ne deve
dichiarare la manifesta infondatezza. Infatti, in ordine alla dedotta
violazione dell'art. 21, è da ricordare che già la Corte, con la
sentenza n. 115 del 1957, ha dichiarato l'infondatezza della questione
in un caso assimilabile a quello della consegna delle copie,
riguardante le affissioni murali di scritti in copia unica per i quali
la consegna è sostituita dal previo avviso all'autorità di pubblica
sicurezza. È ora da confermare che anche l'obbligo della consegna, non
inducendo nessun potere di autorizzazione o di censura da parte
dell'autorità stessa, in nessun modo contrasta con l'articolo 21.
A diversa conclusione non può giungersi anche in presenza delle
nuove prospettazioni che della questione danno il pretore di Recanati e
quello di Ronciglione. Infatti non può ritenersi ostacolo
apprezzabile alla diffusione del pensiero la consegna d'un esiguo
numero di stampati (tenuto anche conto delle esenzioni dall'obbligo
considerate nell'art. 7), e tanto meno essa può venirsi ad equiparare
al sequestro, poiché tale provvedimento, vietato dall'art. 21,
riguarda il complesso della tiratura di ogni pubblicazione, mentre
nella specie, anche nel caso dell'esecuzione di ufficio prevista
dall'art. 8, la sottrazione coattiva alla disponibilità dello
stampatore rimane limitata alle copie d'obbligo. Analoghe
considerazioni sono da invocare per contestare la fondatezza
dell'allegata violazione dell'art. 42. Un'ipotesi di espropriazione
senza indennizzo potrebbe, se mai, riscontrarsi nel caso, che non
ricorre nella specie, di pubblicazioni di costo elevato (per le quali
peraltro il cit. art. 7 prevede la dispensa); ma, ove essa si
verifichi, l'interessato potrà trovare sufficienti garanzie del
proprio diritto attraverso l'esperimento dei comuni rimedi contro
l'attività discrezionale della pubblica Amministrazione.
Ad eguale conclusione di infondatezza deve giungersi con
riferimento alla denuncia di violazione dell'art. 53, poiché, a parte
l'inesattezza di quanto si afferma circa la ratio della disposizione in
esame, è da negare che l'obbligo di cui si tratta possa incidere sulla
capacità contributiva.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 112 del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con r.d. 18 giugno
1931, n. 773, nella parte relativa al divieto di pubblicazioni
contrarie agli ordinamenti dello Stato o al prestigio delle autorità e
lesive del sentimento nazionale;
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 656 del codice penale, sollevata, in riferimento all'art. 21
della Costituzione, con le ordinanze dei pretori di Recanati e di
Firenze e del tribunale di Venezia, indicate in epigrafe;
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 1 e 8 della legge 2 febbraio 1939, n. 374,
sollevata, in riferimento agli artt. 21, 42 e 53 della Costituzione,
con le ordinanze dei pretori di Recanati e di Ronciglione e del giudice
istruttore del tribunale di Perugia, indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 dicembre 1972.
GIUSEPPE CHIARELLI - COSTANTINO
MORTATI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI
BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO PAOLO
BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE
MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI
- GIULIO GIONFRIDA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1972:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte