Sentenza n. 199/1975
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 10/07/1975 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 387 del
codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 7 giugno
1973 dal tribunale di Cosenza nel procedimento penale a carico di
D'Aiello Francesco, iscritta al n. 351 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 263 del 10
ottobre 1973.
Udito nella camera di consiglio del 22 maggio 1975 il Giudice
relatore Nicola Reale.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con ordinanza del 7 giugno 1973 il tribunale di Cosenza ha
sollevato, nel corso di procedimento penale a carico di D'Aiello
Francesco e in riferimento all'art. 24 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 387 c.p.p., nella parte concernente le
impugnazioni delle sentenze istruttorie di proscioglimento da parte del
pubblico ministero.
La norma suddetta - secondo il giudice a quo - non prevederebbe,
diversamente da quanto è disposto dall'art. 372, l'obbligo di
depositare gli atti prima della decisione. Di qui la violazione del
diritto di difesa.
L'ordinanza è stata ritualmente comunicata, notificata e
pubblicata ma nel giudizio non vi è stata costituzione di parte né
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :
1. - L'art. 387 c.p.p., che disciplina le impugnazioni delle
sentenze istruttorie di proscioglimento, non prevede, a differenza
dell'art. 372 stesso codice, l'obbligo del deposito degli atti e della
conseguente notificazione dell'avviso al difensore dell'imputato prima
della decisione della sezione istruttoria della Corte d'appello. Detta
norma è comunemente interpretata nel senso che tali adempimenti siano
tuttavia dovuti se sono stati compiuti ulteriori atti di istruzione.
Nell'ordinanza di remissione si prospetta il dubbio, con
particolare riferimento alla posizione dell'imputato e nel caso di
gravame del pubblico ministero, che la norma in questione, pur così
interpretata, contrasti con l'art. 24 Cost., che garantisce
l'inviolabilità del diritto di difesa in ogni stato e grado del
procedimento. Dopo aver rilevato che l'esigenza di assicurare un
esercizio pieno ed effettivo del diritto di difesa sussiste anche
quando la sezione istruttoria decida sulla impugnazione senza acquisire
ulteriori elementi di prova, il giudice a quo osserva, fra l'altro, che
essendo richiesta dall'art. 199 bis c.p.p. solo la notifica
all'imputato della dichiarazione di impugnazione del p.m. e non anche
dei motivi (i quali a norma dell'art. 201 c.p.p. possono essere
presentati successivamente, nel termine di 20 giorni) l'imputato
potrebbe non essere in grado di contrastare efficacemente le deduzioni
dell'accusa.
2. - La questione è fondata.
Secondo i principi costantemente affermati da questa Corte, il
diritto di difesa è, in primo luogo, garanzia di contraddittorio e
pertanto, pur potendo variamente atteggiarsi in funzione delle
peculiari caratteristiche dei diversi tipi di procedimento, può dirsi
assicurato solo quando l'interessato abbia la possibilità di
partecipare ad una effettiva dialettica processuale (sent. n. 190 del
1970 e 255 del 1974).
Orbene, alla stregua della norma impugnata, la possibilità di
conoscenza da parte dell'imputato e della sua difesa degli elementi sui
quali il giudice d'appello fonderà la propria decisione è seriamente
compromessa perché, come si è visto, nessun adempimento è prescritto
ad iniziativa e a carico dell'ufficio giudiziario in analogia con
quanto disposto dall'art. 372 del codice di procedura penale. Né
varrebbe osservare in contrario che alle parti private non è precluso
di acquisire la conoscenza degli elementi che non siano coperti da
segreto istruttorio e che spetta alla diligenza dell'imputato, cui è
stata notificata la proposizione del gravame, seguire, anche a mezzo
del difensore, il successivo iter Processuale ed il passaggio degli
atti dal giudice a quo al giudice ad quem, onde prendere visione dei
motivi presentati a sostegno dell'impugnazione, delle requisitorie del
p.m. d'appello e delle eventuali memorie e istanze delle altre parti.
Infatti, come si rileva nell'ordinanza di rimessione, proprio
perché dopo la notifica della dichiarazione di impugnazione non è
previsto alcun altro adempimento da parte dell'ufficio procedente, non
può escludersi che la decisione abbia luogo senza che l'imputato o il
suo difensore (anche per ragioni indipendenti dalla loro volontà e
comunque non ascrivibili alla loro negligenza) abbiano avuto la
possibilità di intervenire con piena cognizione di causa per
richiamare l'attenzione del giudice sugli elementi a discarico;
laddove, come si è visto, il rispetto dei principi sanciti dall'art.
24 Cost. esige che l'imputato sia posto in grado di esporre le proprie
ragioni prima della decisione.
Né vi è motivo di distinguere a seconda che la decisione debba
avvenire sulla base del materiale probatorio già acquisito in primo
grado, ovvero anche tenendosi conto di altri elementi risultanti da un
supplemento di istruttoria. Infatti, anche nel primo caso vi è un
incontestabile interesse dell'imputato a contrastare in tempo utile gli
argomenti dell'accusa onde evitare il rinvio a giudizio e le relative
conseguenze.
3. - La disciplina in esame è pertanto sicuramente manchevole
perché, non essendo prescritto, dopo la notifica della dichiarazione
di impugnazione, alcun adempimento diretto ad informare il difensore
dell'imputato sugli sviluppi dell'iter processuale, la effettiva
partecipazione della parte interessata al contraddittorio è rimessa
unicamente alla sua iniziativa. E ciò, per quanto si è detto, non è
compatibile con il precetto di cui all'art. 24 della Costituzione.
A garanzia della difesa deve pertanto estendersi all'ipotesi
esaminata la normativa di cui all'art. 372 c.p.p. e conseguentemente
ritenersi che, prima della decisione del giudice sull'appello, anche se
non preceduta da supplemento di istruttoria, debbano depositarsi in
cancelleria gli atti e i documenti del processo, dandone avviso al
difensore dell'imputato ai fini dell'esercizio delle facoltà di cui al
secondo comma del summenzionato art. 372 c.p.p., nel termine dalla
stessa norma fissato.
Ed in tali sensi va dichiarata l'illegittimità costituzionale
dell'art. 387 del codice di procedura penale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 387 del codice
di procedura penale, nella parte in cui non prevede che prima della
decisione del giudice sull'appello del pubblico ministero si proceda,
in tutti i casi, agli adempimenti di cui all'art. 372, primo e secondo
comma, dello stesso codice, ai fini dell'esercizio delle facoltà da
questa norma previste.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte