Sentenza n. 199/1985
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/07/1985 · relatore Giuseppe Ferrari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 823/1954
- art. 3legge 823/1954
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della
Convenzione tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federale di
Germania in materia di assicurazioni sociali, conclusa in Roma il 5
maggio 1953 e resa esecutiva con legge 17 luglio 1954, n. 823, promosso
con ordinanza emessa il 20 gennaio 1980 dal Pretore di Avellino nel
procedimento civile vertente tra Iantosca Felice e l'INAIL, iscritta al
n. 162 del registro ordinanze del 1981 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 172 dell'anno 1981.
Visto l'atto di costituzione dell'INAIL nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 maggio 1985 il Giudice relatore
Giuseppe Ferrari;
uditi l'avv. Carlo Monaco per l'INAIL e l'Avvocato dello Stato
Giorgio Zagari per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ordinanza in data 20 gennaio 1980 il Pretore di Avellino
esponeva che i genitori viventi a carico di un lavoratore italiano
deceduto nella Repubblica federale tedesca a seguito di infortunio sul
lavoro avevano convenuto in giudizio l'INAIL affinché, a norma della
legge 8 aprile 1976, n. 174, ripristinasse la rendita loro erogata dal
Comitato delle rendite della RFT sino al 25 giugno 1976. A tale data,
infatti, ogni versamento era stato sospeso sul presupposto
dell'avvenuta decadenza dal diritto ai sensi della legislazione
germanica, la quale prevede che nulla più sia dovuto ai genitori
superstiti dal giorno in cui il lavoratore deceduto avrebbe compiuto,
se fosse sopravvissuto, il trentacinquesimo anno di età. L'INAIL aveva
chiesto il rigetto della domanda deducendo, tra l'altro, che in virtù
del principio della territorialità della legislazione sociale - nella
specie previsto dall'art. 2 della Convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di
assicurazioni sociali, ratificata con legge 17 luglio 1954, n. 823 -
andava applicata la legge dello Stato nel cui territorio il lavoratore
si trovava.
Sulla scorta di tali premesse, il Pretore di Avellino, ritenuto che
in virtù dell'art. 2 della menzionata Convenzione e dell'art. 3 della
legge di ratifica n. 823 del 1954 "i cittadini italiani nella
Repubblica federale di Germania e i cittadini tedeschi nella Repubblica
italiana sono sottoposti alla legislazione dello Stato contraente nel
cui territorio si trovano" e che nella specie la legislazione tedesca
applicabile effettivamente escludeva il beneficio della rendita a
favore dei ricorrenti all'atto in cui il defunto avrebbe compiuto il
trentacinquesimo anno di età, mentre, per converso, la corrispondente
norma italiana di cui all'art. 85, n. 3, del d.P.R. 30 giugno 1965, n.
1124, prevede che la rendita venga liquidata ai genitori che vivevano a
carico del lavoratore deceduto per infortunio sul lavoro sino all'epoca
della loro morte, ha sollevato, su eccezione dei ricorrenti, in
riferimento agli artt. 3 e 35 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale "dell'art. 2 dell'allegato 2 alla legge 17
luglio 1954, n. 823 e art. 3 della stessa legge" nella parte in cui non
prevedono, in caso di infortunio mortale di un lavoratore italiano
all'estero, "l'applicazione a favore dei congiunti superstiti residenti
in Italia dell'eventuale legislazione sociale italiana che sia più
favorevole; e, partitamente, che per i genitori superstiti a carico
debba trovare applicazione il disposto dell'art. 85, n. 3, del d.P.R.
30 giugno 1965, n. 1124".
Ad avviso del giudice a quo, la circostanza che "due identiche
situazioni giuridiche e di fatto che vedono coinvolti cittadini
italiani siano disciplinate da diversa normativa" darebbe luogo ad
un'evidente disparità di trattamento in violazione del disposto di cui
all'art. 3 Cost. e non realizzerebbe pienamente quella tutela che
l'art. 35 (ultimo comma) Cost. prescrive per il lavoro italiano
all'estero.
2. - L'INAIL si è costituito in giudizio instando, senza peraltro
svolgere alcuna argomentazione, per la declaratoria "della irrilevanza
e della manifesta infondatezza" della sollevata questione di
legittimità costituzionale.
3. - L'Avvocatura dello Stato, intervenuta per il Presidente del
Consiglio dei ministri, ha chiesto che la questione venga dichiarata
infondata assumendo, in primo luogo, che le diverse norme in materia
non sono state poste entrambe dallo stesso legislatore italiano, al
quale solo la Costituzione evidentemente si rivolge, sicché
difetterebbero gli stessi presupposti per addurre una violazione del
principio di uguaglianza; in secondo luogo, che, comunque, la
denunziata disparità di trattamento si giustifica in base ad una
differenza di situazioni e di regimi previdenziali che non possono
riduttivamente valutarsi solo sotto l'aspetto considerato dal giudice a
quo; in terzo luogo, che sarebbe contrario ad ogni ragionevolezza
pretendere che la Repubblica federale tedesca assicuri ai superstiti
dei lavoratori italiani un trattamento più favorevole di quello
riservato ai propri cittadini; da ultimo, che l'art. 35 Cost. è
disposizione sicuramente programmatica che, in parte de qua, può
venire attuata solo attraverso gli accordi internazionali.
4. - L'INAIL, nell'imminenza della discussione, ha poi depositato
memoria istando per la declaratoria di inammissibilità per irrilevanza
e, in subordine, di infondatezza della sollevata questione di
legittimità costituzionale.
Quand'anche - si afferma in memoria - si pervenisse alla
conclusione che la norma esecutiva del trattato italo-germanico sia
incostituzionale, la disposizione di cui all'art. 13 del regolamento
della CEE n. 1408 del 1971 (che è immediatamente applicabile negli
Stati membri) disciplinerebbe comunque allo stesso modo il rapporto
previdenziale sottoposto all'esame del giudice a quo: in ogni caso,
cioè, dovrebbe ritenersi applicabile la legislazione previdenziale
tedesca.
Nel merito, si nega recisamente che la diversità di trattamento
fra situazioni di fatto profondamente differenti possa integrare alcuna
violazione del principio di uguaglianza; e si afferma, anzi, che
proprio in ottemperanza al disposto di cui all'art. 35 Cost. l'Italia
ha stipulato con la Germania federale la Convenzione del 1953, grazie
alla quale il rigore del principio della territorialità del regime
previdenziale è stato attenuato, garantendosi il pagamento delle
prestazioni dovute ai superstiti anche quando questi risiedano in uno
Stato diverso da quello nel cui territorio l'attività lavorativa fu
prestata.
5. - Alla pubblica udienza del 21 maggio 1985 le parti insistevano
per l'accoglimento delle rispettive conclusioni. Considerato in diritto :
1. - L'ordinamento previdenziale germanico prevede che, in caso di
infortunio mortale sul lavoro, ai superstiti a carico del lavoratore
sia corrisposta, anche se residenti in altro Stato, una rendita sino al
virtuale compimento del 35 anno del defunto. Tale disciplina si applica
anche ai lavoratori italiani in Germania per effetto dell'art. 2 della
Convenzione italo-tedesca (ratificata con la legge 17 maggio 1954, n.
823), il quale, infatti, stante la natura pubblicistica della normativa
sociale, su cui poggia il principio c.d. della "territorialità " della
normativa in parola, riconosciuto dai Paesi membri della CEE, sancisce
l'assoggettamento dei lavoratori alla legislazione dello Stato in cui
lavorano e subiscono l'infortunio. Nella specie, in seguito al decesso
per infortunio di tal Iantosca Carmine - il cui rapporto di lavoro,
alle dipendenze di una ditta tedesca, era sorto ed ebbe esecuzione in
Germania, ove pure avvenne l'evento mortale - , l'ente assicuratore
tedesco erogò ai genitori superstiti, residenti in Italia e già a
carico del deceduto, la prescritta rendita, ma solo sino al 25 giugno
1976. Da ciò, l'azione dei genitori superstiti dinanzi al Pretore di
Avellino quale giudice del lavoro, con richiesta all'INAIL di volere
ripristinare, a norma della legge 8 aprile 1976, n. 174, la rendita
della quale sino ad allora avevano goduto.
Il giudice a quo, dopo avere rilevato che per la identica
fattispecie, mentre la legislazione tedesca dispone la decadenza dalla
rendita al virtuale compimento del 35 anno del defunto lavoratore,
quella italiana, viceversa, ne dispone l'erogazione sino alla morte dei
superstiti a carico (art. 85, n. 3, d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124),
denuncia la violazione degli artt. 3 e 35 Cost., per disparità di
trattamento e non adeguata tutela del lavoro italiano all'estero, ad
opera dell'art. 2 dell'allegato 2 alla menzionata legge di ratifica
823/1954 e dell'art. 3 della stessa legge, "nella parte in cui non
prevede... l'applicazione dell'eventuale legislazione sociale italiana
che sia più favorevole...". È appena il caso di rilevare al riguardo
che l'impugnazione dell'inesistente art. 3 della legge di ratifica è
evidente errore materiale, dovendosi più esattamente ritenere
impugnato l'art. 3 della menzionata Convenzione.
2. - Una questione sostanzialmente affine - trattavasi della misura
di contributi per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e la
vecchiaia a favore di un lavoratore italiano in Olanda - è stata
giudicata irrilevante da questa Corte (sent. n. 122 del 1976) sulla
base della considerazione che "quand'anche... si pervenisse a
dichiarazione d'incostituzionalità della norma nazionale impugnata,
rimarrebbe sempre ferma la norma comunitaria a disciplinare
nell'identico modo il rapporto previdenziale". La riportata motivazione
vale a maggior ragione nel caso in esame, in cui il lavoratore italiano
era alle dipendenze di una ditta tedesca ed il rapporto di lavoro era
sorto ed ebbe svolgimento in Germania, sicché la questione dev'essere
dichiarata inammissibile.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 2 e 3 della Convenzione tra la Repubblica
italiana e la Repubblica federale di Germania in materia di
assicurazioni sociali, resa esecutiva con legge 17 luglio 1954, n. 823,
sollevata dal Pretore di Avellino, in riferimento agli artt. 3 e 35
della Costituzione, con ordinanza in data 20 gennaio 1980 (reg. ord. n.
162 del 1981).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 28 giugno 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte