Sentenza n. 199/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1986 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
dichiarata illegittima
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 76 della
legge 4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e
dell'affidamento dei minori") promosso con l'ordinanza emessa il 16
marzo 1985 dalla Corte di cassazione a Sezioni Unite Civili sui ricorsi
riuniti proposti da Giacomo Tanzi ed altra c/ Ana Diazul Nogueira ed
altri, iscritta al n. 310 del registro ordinanze 1985 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 220 bis dell'anno 1985.
Visto l'atto di costituzione di Tanzi Giacomo ed altra, nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 22 aprile 1986 il Giudice relatore
Francesco Paolo Casavola;
uditi l'avv. Ezio Adami per Tanzi Giacomo ed altra e l'Avvocato
dello Stato Ignazio F. Caramazza per il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Le Sezioni Unite Civili della Corte di cassazione con
ordinanza del 16 marzo 1985 rimettono a questa Corte giudizio di
legittimità costituzionale dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n.
184, nella parte in cui esclude che la nuova normativa sulla disciplina
dell'adozione e dell'affidamento dei minori in genere e gli artt. 29 e
37 in particolare possano applicarsi alle procedure relative
all'adozione di minori stranieri "in corso" al momento dell'entrata in
vigore della legge stessa.
2. - Il caso riguarda la bambina Stefania Bruna, nata in Uruguay il
24 ottobre 1980 e subito data dalla madre naturale nubile Ana Diazul
Nogueira ai coniugi italiani Fabio Pavan e Flavia Zuin che la
condussero in Italia, nel comune di Jesolo, come propria figlia
legittima. Nel 1981 il Tribunale per minorenni di Venezia sospese
coniugi Pavan dall'esercizio della patria potestà, nominò alla
bambina un tutore, ne dispose l'affidamento provvisorio ai coniugi
Giacomo Tanzi e Vera Ardito. Nel 1983 lo stesso Tribunale ne dichiarò
la adottabilità sul presupposto dello stato di abbandono, essendo
passata in giudicato la dichiarazione del Tribunale ordinario di
Venezia circa la insussistenza del rapporto di filiazione con la coppia
Pavan - Zuin e ne dispose l'affidamento preadottivo ai coniugi Tanzi -
Ardito.
Nel frattempo il vero status della bambina veniva formalmente
accertato sia in Uruguay sia in Italia in base all'atto di nascita
redatto in quello Stato e trascritto nel Comune di Jesolo, per cui la
Stefania Bruna falsamente attribuita Pavan, poi cognominata Agnolini
quale figlia di ignoti, veniva ad assumere il cognome della madre
Nogueira.
Contro la decisione del Tribunale per minorenni proponeva
opposizione la madre Ana Diazul Nogueira ed essendo stata detta
opposizione dichiarata inammissibile dal Tribunale, in mancanza di atti
che avessero allora efficacia in Italia comprovanti la qualità di
madre della opponente, costei interpose gravame alla Corte di appello
di Venezia, Sezione per minorenni, la quale annullò il decreto di
adottabilità del Tribunale per erronea applicazione dell'art. 314/7
anziché 314/8 cod. civ., essendo nota ed esistente la madre della
bambina; ritenne ammissibile l'intervento in causa dei coniugi Tanzi -
Ardito; rigettò l'eccezione di difetto di giurisdizione proposta dalla
Nogueira e dagli interventori ad adiavandam Eduardo Francisco Fernandez
Dovat funzionario del Ministero Pubblico e procuratore del dipartimento
di Rivera (Uruguay) e di Maria Ester Guerra de Bianchi, console
generale della Repubblica orientale dell'Uruguay in Italia.
La Corte veneziana invitava il Tribunale a svolgere ex novo la
procedura al fine di valutare se lo stato di adottabilità potesse
essere dichiarato a norma degli artt. 12 e 15 della legge 4 maggio
1983, n. 184 sopravvenuta nelle more del giudizio di appello.
Contro la sentenza della Corte di appello di Venezia tutte le parti
proponevano ricorso per cassazione.
3. - Le Sezioni Unite della Corte di cassazione non condividono la
commistione operata dalla Corte di appello di Venezia tra la normativa
anteriore e quella sopravvenuta in tema di adozione di stranieri
mirante ad affermare la giurisdizione italiana nella procedura di
adottabilità e ad applicare per le nuove indagini commesse al
Tribunale per minorenni dopo la dichiarata nullità del decreto di
adottabilità del 9 febbraio 1983, gli artt. 12 e 15 della sopravvenuta
legge 184.
Le S. U. non ritengono che tra le vecchie e le nuove norme possa
esservi mera successione di leggi nel tempo, colmando la nuova legge
quasi una lacuna dell'ordinamento in tema di adozione internazionale
con finalità non riducibili soltanto al prevalente interesse dei
minori, ma da estendersi ai rapporti tra gli Stati sul piano del
diritto internazionale privato, nonché alla posizione degli adottanti
e dei genitori dell'adottando. Diventa pertanto rilevante la questione
di costituzionalità dell'art. 76. La giurisdizione del giudice
italiano sarebbe indubitabile nell'applicazione della nuova normativa,
sulla base della quale valutare se la situazione effettiva della minore
come successivamente emersa concretasse lo stato di abbandono
presupposto dell'adottabilità.
Sempre secondo le S. U. l'art. 76, escludendo dalla nuova normativa
le procedure in corso, sembra in contrasto con il principio di
eguaglianza sancito dall'art. 3 della Costituzione inducendo disparità
di trattamento: a) tra minori stranieri, alcuni ammessi altri esclusi
per ragioni cronologiche dalla più penetrante ed organica tutela della
nuova legge; b) nonché tra adottanti cittadini italiani.
4. - Sono state presentate due memorie per coniugi Tanzi - Ardito.
Nella prima si obietta alle S. U. della Corte di cassazione la
irrilevanza della sollevata questione di costituzionalità non
condividendosi la premessa della insussistenza della giurisdizione del
giudice italiano prima dell'entrata in vigore della legge 184. In
subordine si sostiene che l'art. 76 debba essere interpretato nel senso
che le nuove norme si riferiscono alla procedura di adozione vera e
propria, dopo l'affidamento.
Vi si chiede, in ipotesi di infondatezza delle precedenti
obiezioni, che sia dichiarata la incostituzionalità dell'art. 76 per
la parte in cui escluda l'applicabilità delle nuove disposizioni più
favorevoli alla condizione del minore.
Seguono analitiche osservazioni sui principii della procedura di
adozione legittimante, sull'adozione di minori stranieri, sulla
giurisdizione per applicazione immediata e necessaria delle norme sui
minori in stato di abbandono, sulla giurisdizione per
l'inapplicabilità dell'art. 4 c.p.c., sulla giurisdizione ex art. 5
della legge 5 giugno 1967, n. 431, nonché sulla retta interpretazione
dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184.
Nella seconda memoria si argomenta sullo stato di abbandono che
qualora configurabile a sufficienza secondo una consolidata
giurisprudenza con il volontario affidamento del minore a terzi
estranei condurrebbe ad applicarsi l'art. 37 della nuova normativa
comunque, persistendo tuttora l'abbandono sul detto presupposto.
Si sostiene che il problema della giurisdizione non doveva essere
neppure sollevato per la natura sostanzialmente amministrativa della
dichiarazione di adottabilità. Si ribadisce la lettura restrittiva del
termine adozione nell'art. 76, con conseguente applicabilità dell'art.
37 nei riguardi di minori stranieri dichiarati adottabili prima
dell'entrata in vigore della legge 184.
5. - Per la Presidenza del Consiglio dei ministri, l'Avvocato
Generale dello Stato ritiene infondata per erroneità sillogica la
questione sollevata dalle S. U. della Corte di cassazione, non essendo
il discrimine per l'esclusione della nuova normativa meramente
cronologico, essendo al contrario la norma derogatrice rivolta a
produrre maggiore tutela e garanzia dei soggetti interessati al
rapporto adozionale.
La preventiva dichiarazione di idoneità all'adozione infatti
rilasciata dal giudice minorile italiano, come richiesto dalla nuova
legge all'art. 32, in assenza della norma derogatrice dell'art. 76,
farebbe ostacolo a procedure già in corso.
In base ad una interpretazione logico - sistematica complessiva del
corpus normativo della legge 184 l'Avvocato Generale dello Stato
ritiene immune dal vizio di irragionevolezza la norma denunciata, e
chiede pertanto la declaratoria di infondatezza della questione di
legittimità costituzionale. Considerato in diritto :
1. - La questione sollevata dalle Sezioni Unite Civili della Corte
di cassazione investe il fenomeno della successione nel tempo della
legge 5 giugno 1967, n. 431 sull'adozione speciale e della legge 4
maggio 1983, n. 184 sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento
dei minori.
La Corte di cassazione nella propria ordinanza afferma che: "non
può neppure ritenersi sussistente, nella fattispecie in esame, il
fenomeno di una normale successione di leggi nel tempo, in quanto prima
della nuova disciplina non esisteva, nel nostro sistema, una specifica
regolamentazione dell'adozione internazionale.
Soltanto con la legge n. 184 del 1983 è stato infatti introdotto
nell'ordinamento italiano un sistema compiuto della detta adozione
(alla quale è dedicato l'intero titolo III, suddiviso in due capi),
mentre in precedenza non esisteva una espressa previsione legislativa e
si faceva ricorso, con criteri non sempre uniformi, alle disposizioni
regolanti la delibazione o la validità di sentenze o di altri atti
emessi all'estero".
Che la precedente legge 431/67 fosse affatto priva della previsione
anche se non espressa di una disciplina dell'adozione internazionale
sarebbe in verità opinabile per tre ordini di ragioni:
a) perché, come già ebbe modo di rilevare questa Corte (sent. n.
11 del 29 gennaio 1981; cfr. già sent. n. 234 del 22 ottobre 1975) è
"unanime in giurisprudenza ed in dottrina, il riconoscimento che la
legge n. 431 del 1967 rappresenta un esempio di legge chiaramente
ispirata a precetti costituzionali". Tra questi, oltre gli artt. 3 e
30, primo e secondo comma, l'art. 2, nonché l'art. 8 n. 2 della
Convenzione europea, ratificata e resa esecutiva con legge 22 maggio
1974, n. 357, ma firmata a Strasburgo già prima dell'entrata in vigore
della legge 431/67. In particolare l'art. 2 Cost., riconoscendo e
garantendo diritti inviolabili dell'uomo, è norma di tutela non solo
del cittadino ma anche dello straniero. Dal combinato disposto di tali
precetti costituzionali e del citato art. 8 n. 2 della Convenzione
europea la quale esige che l'adozione procuri al minore "un foyer
stable et harmonieux", discendono principi informatori della legge
431/67, primo fra tutti quello del favor minoris, superando l'antico
equilibrio tra interessi dell'adottando e degli adottanti. Risulta
evidente che nella indicata prospettiva di valore ha una sua
particolare rilevanza la protezione del minore in stato d'abbandono,
sia esso cittadino sia straniero;
b) un dato testuale segnala la previsione dell'adozione
internazionale nella legge 431/67; esso è costituito dall'art. 5: "Il
minore di nazionalità straniera che sia legittimato per adozione da
coniugi di cittadinanza italiana acquista di diritto tale
cittadinanza". Un orientamento della dottrina di diritto internazionale
privato ritiene addirittura che discenda dall'art. 5 che la legge
italiana si applichi a tutti minori italiani e stranieri in stato di
abbandono sul territorio nazionale. Ma anche la considerazione
dell'art. 5 come norma sull'acquisto della cittadinanza e non
sull'applicazione esclusiva della legge italiana dell'adozione
legittimante condurrebbe a non escludere che l'adozione si realizzi sia
in base alle norme di una legge straniera sia in base alle norme della
lex fori;
c) la diffusa utilizzazione da parte di giurisprudenza di merito
della classificazione delle norme sull'adozione speciale come "di
applicazione necessaria" per conseguire il fine della protezione del
minore prescindendo dalla sua cittadinanza.
Può tuttavia ragionevolmente dirsi che la disciplina della legge
431/67 nei riguardi del minore straniero faceva dubitare se il minore
in stato di abbandono in Italia fosse adottabile in qualunque caso o
soltanto a condizione che tale istituto fosse previsto dalla sua legge
nazionale. Solo con l'art. 37 della successiva legge 184/83 ogni
controversia interpretativa e incertezza applicativa cadono di fronte
all'espresso disposto: "A1 minore straniero in stato di abbandono che
si trovi nello Stato, si applica la legge italiana in materia di
adozione, di affidamento e di provvedimenti necessari in caso
d'urgenza".
2. - L'art. 76 della legge 184/83, disponendo "Alle procedure
relative all'adozione di minori stranieri in corso o già definite al
momento di entrata in vigore della presente legge continuano ad
applicarsi le disposizioni vigenti alla data medesima", è regola di
raccordo entro il sistema normativo intertemporale costituito dalle due
leggi 431/67 e 184/83. Essa vale a) a confermare che l'adozione
internazionale era già - anche se non con esplicita e speciale
disciplina - ricompresa nel nostro ordinamento dalle disposizioni della
legge 431/67; b) a funzionare come clausola di salvezza delle procedure
e degli atti posti in essere con la legge precedente allo scopo di non
ritardare il più sollecito e definitivo inserimento del minore nella
famiglia adottiva.
3. - L'art. 76, peraltro, nella ipotesi in cui le disposizioni
della legge 431/67 non potessero essere applicate a minore straniero,
perché eccepita la carenza di giurisdizione del giudice italiano, come
nel caso di specie, o per essere richiamata dalle regole di conflitto
la legge straniera, sancendo la irretroattività della nuova disciplina
dell'art. 37, sottrae alla protezione della legge italiana il minore
straniero abbandonato in Italia prima della entrata in vigore della
legge 184/83.
Si verifica qui un valnus innanzi tutto dei valori costituzionali
di cui all'art. 2 Cost., che non può non essere implicitamente
richiamato come norma di garanzia dei diritti umani operante anche nei
confronti dello straniero. Una lettura dell'art. 5 della legge 431/67,
norma sull'acquisto della cittadinanza da parte del minore straniero
per adozione legittimante, adeguata ai valori dell'art. 2 Cost.,
conduce a qualificare il minore infraottenne straniero in stato di
abbandono in Italia cittadino potenziale cui la protezione assicurata
con le procedure conducenti all'adozione legittimante preannuncia lo
status civitatis.
In tale prospettiva doveri inderogabili di solidarietà richiamati
dallo stesso art. 2 Cost. appaiono essere quelli dell'autorità
deputata dalle leggi ordinarie a dare effettiva tutela ed esercizio ai
diritti umani, tra cui, nella specie dell'abbandonato, il diritto alla
famiglia degli affetti in mancanza di quella del sangue. Il che conduce
al collegamento con la previsione generale dell'art. 2 di quella
specifica di cui all'art. 30, secondo comma, della Costituzione.
Impedito dall'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 il dispiegarsi
di un munus di tale rilevanza costituzionale da parte dell'autorità
giudiziaria italiana, si viene a determinare la violazione del
principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost. espressamente
richiamato dalla Corte di cassazione, limitandosi il favor minoris, a
cui entrambe le leggi si ispirano, solo al minore italiano e non anche
allo straniero in stato di abbandono in Italia, per il tempo precedente
l'entrata in vigore della legge recenziore.
4. - Così come innanzi prospettata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 76 della legge 4 maggio 1983, n. 184 risulta
dunque fondata. La scelta del legislatore, di non fare retroagire la
intera normativa della legge 184/83, per salvaguardare la sollocita
definizione o la definitività delle procedure di adozione in corso o
concluse sotto l'impero della precedente legge 431/67, è una scelta
razionale e comunque rientrante nella discrezionalità legislativa.
Anche in questo caso la Corte non può che ribadire il proprio
insegnamento (sent. n. 118 del 1957 e sent. n. 36 del 1985) che "nel
nostro ordinamento il principio della irretroattività della legge non
assurge, nella sua assolutezza, a principio costituzionale", salva
sempre la statuizione dell'art. 25, secondo comma, della Costituzione.
Pertanto è rimessa alla valutazione del legislatore la scelta tra
retroattività e irretroattività in ordine ai fini che intende
raggiungere, con il solo limite che non siano contraddetti principi e
valori costituzionali.
Tale contraddizione si stabilisce invece a causa della
irretroattività dell'art. 37 della legge 184/83, perché ne viene
frustrata la portata di eliminare ogni incertezza, anche per il tempo
precedente l'entrata in vigore della legge, sulla estensione della
giurisdizione e legge regolatrice italiana a minore straniero in stato
di abbandono in Italia.
Limitatamente all'art. 37 dunque la scelta del legislatore per la
irretroattività appare incongrua e non coordinata con il fine del
favor minoris cui pure essa è in ogni sua parte ispirata. Da tale
scelta di generale irretroattività espressa nell'art. 76 della legge
recenziore va escluso l'art. 37 proprio per restituire razionalità
all'intero corpus normativo di entrambe le leggi 431/67 e 184/83.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 76 della legge
4 maggio 1983, n. 184 ("Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori") nella parte in cui preclude l'applicazione dell'art. 37 alle
procedure già iniziate nei confronti di minore straniero in stato di
abbandono in Italia.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 1 luglio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO
CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -
FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO -
GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte