Corte costituzionale

Ordinanza n. 199/1995

Questione dichiarata infondata · depositata il 26/05/1995 · relatore Francesco Guizzi

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 446 e 448 del

codice di procedura penale promosso con ordinanza emessa il 13 luglio

1994 dal Pretore di Bassano del Grappa nel procedimento penale a

carico di Alberti Pier Giorgio iscritta al n. 562 del registro

ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1994;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 aprile 1995 il Giudice

relatore Francesco Guizzi;

Ritenuto che a seguito del rigetto dell'istanza di applicazione

della pena concordata fra imputato e pubblico ministero, il pretore

di Bassano del Grappa - dichiaratosi incompatibile a giudicare del

merito, ai sensi dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura

penale, come modificato dalla sentenza n. 186 del 1992 di questa

Corte - rimetteva gli atti ad altro magistrato dello stesso ufficio

giudiziario;

che, all'udienza fissata per la celebrazione del dibattimento,

il diverso magistrato della Pretura di Bassano del Grappa, incaricato

della trattazione dibattimentale - richiesto dell'applicazione della

stessa pena, già indicata nella prima domanda di "patteggiamento",

con la sola esclusione della sostituzione della sanzione detentiva in

luogo di quella pecuniaria - con ordinanza del 13 luglio 1994,

sollevava questione di costituzionalità delle disposizioni di cui

agli artt. 446 e 448 del codice di procedura penale;

che, ad avviso del rimettente, la Corte di cassazione, con

orientamento pressoché consolidato, assicurerebbe alle parti la

facoltà di reiterare l'istanza di "patteggiamento" sino alla

dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, senza

considerare se la nuova domanda risulti uguale o difforme dalla

precedente;

che ne conseguirebbe, per la illegittimità costituzionale

dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale dichiarata con

la sentenza n. 186 del 1992, la trasmigrazione del processo dinanzi

ad altrettanti e diversi giudici quante sono le pronunce di reiezione

della richiesta concordemente formulata dalle parti, fino a quando

non si pervenga all'auspicata applicazione della pena (e ciò in

contrasto con gli articoli 25, primo comma, e 97, primo comma, della

Costituzione);

che, in particolare, il complesso delle disposizioni impugnate,

alla luce delle modifiche intervenute nell'ambito dell'art. 34 del

codice di rito, comporterebbe una lesione del principio del giudice

naturale, in quanto ne consentirebbe la scelta ad opera delle parti,

con ulteriore violazione del canone di buon andamento della pubblica

amministrazione, non inibendo la molteplicità di reiterazioni delle

istanze (in teoria sino all'infinito) contro ogni buon senso, e non

solo in considerazione delle ridotte dimensioni degli uffici

giudiziari;

che vi sarebbe anche una lesione dell'art. 25, primo comma,

della Costituzione, in rapporto all'art. 591, lett. b), del codice di

procedura penale, in quanto con il meccanismo delle richieste a

catena si configurerebbe un'impugnazione vera e propria del giudizio

negativo precedentemente formulato da un altro magistrato,

impugnazione non prevista dalla legge e devoluta a un giudice non

precostituito a tal fine (come lo è invece il giudice d'appello);

che la questione sarebbe rilevante, dal momento che il

giudicante dovrebbe finalmente pronunciarsi sul merito del processo,

qualora potesse - in contrasto con l'interpretazione della Corte di

cassazione - dichiarare inammissibile la nuova istanza di

applicazione della pena su richiesta delle parti;

che la questione di costituzionalità, così sollevata, verrebbe

pertanto a riguardare sia l'art. 446 del codice di procedura penale,

come interpretato dalla Corte di cassazione - vale a dire nel senso

di consentire alle parti di reiterare la richiesta di applicazione

della pena - sia l'art. 448, del pari non correttamente interpretato

nel senso che non permetterebbe ugualmente al giudice di dichiarare

inammissibile la nuova richiesta di applicazione della pena già

rigettata dal primo giudice (dichiaratosi incompatibile ai sensi

dell'art. 34 del codice di rito);

che il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha concluso - nell'atto

di intervento - per l'inammissibilità o l'infondatezza della

sollevata questione, avendo il giudice a quo riproposto il problema

già definito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 439 del

1993.

Considerato che con tale decisione, questa Corte ha già chiarito

che è errato il presupposto interpretativo dell'ordinanza di

rimessione (vale a dire la possibilità, per le parti, di reiterare

indefinitamente la medesima richiesta di "patteggiamento"); non

recando l'ordinanza del pretore di Bassano elementi nuovi rispetto al

quadro considerato con la sentenza n. 439 del 1993, tali da far

rivedere l'orientamento già espresso nei termini della non

fondatezza.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli articoli 446 e 448 del codice di procedura

penale, sollevata in riferimento agli artt. 25, primo comma e 97,

primo comma, della Costituzione, dal Pretore di Bassano del Grappa

con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.

Il Presidente: BALDASSARRE

Il redattore: GUIZZI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1995.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1995:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte