Sentenza n. 199/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1999 · relatore Francesco Guizzi
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30d.lgs. 196/1995
- art. 3legge 216/1992
- art. 64legge 744/1938
- art. 30legge 468/1939
usata come parametro
citata
- art. 3legge 468/1939
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 64 del regio
d.-l. 3 febbraio 1938, n. 744 (Norme sul reclutamento ed avanzamento
dei sottufficiali e militari di truppa, nonché sullo stato dei
sottufficiali della regia aeronautica), convertito nella legge 16
febbraio 1939, n. 468, e dell'art. 30 del decreto legislativo 12
maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo
1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli, modifica alle norme
di reclutamento, stato ed avanzamento del personale non direttivo
delle Forze armate), promosso con ordinanza emessa il 14 ottobre 1997
dal Consiglio di Stato, sul ricorso proposto da Elmi Giovanni contro
il Ministero della difesa, iscritta al n. 151 del registro ordinanze
1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11,
prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di costituzione di Elmi Giovanni;
Udito nell'udienza pubblica del 9 marzo 1999 il giudice relatore
Francesco Guizzi;
Udito l'avvocato Orazio Lupini per Elmi Giovanni.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Un aviere, arruolatosi volontariamente, veniva sorpreso ad
assumere sostanze stupefacenti, e in conseguenza di tale infrazione
alla disciplina militare era dapprima punito con la consegna di
rigore per quattro giorni, e quindi "prosciolto dalla leva".
Detto provvedimento veniva impugnato dinanzi al tribunale
amministrativo regionale, con la denuncia, fra l'altro, della
illegittimità del procedimento con cui era stata irrogata la
sanzione del proscioglimento, a causa dell'omessa previa
contestazione dell'addebito. La sentenza di rigetto del tribunale
amministrativo regionale era appellata dinanzi al Consiglio di Stato
che rilevava, in fatto, non essere mai stato formalmente contestato
all'aviere l'addebito nell'ambito del procedimento finalizzato alla
sanzione espulsiva, non essendo sufficiente a tal fine la
contestazione orale da parte della Commissione che aveva provveduto,
contestualmente, a irrogare la consegna di rigore. In proposito il
Consiglio di Stato osservava, in diritto, che il "proscioglimento
dalla leva" costituisce una sanzione, la quale incide sullo status di
militare, soggiungendo che all'epoca dei fatti (luglio 1990)
l'ordinamento non prevedeva alcun obbligo di previa contestazione.
2. - Così ricostruita la fattispecie astratta di riferimento, il
giudice a quo dubita della legittimità costituzionale sia dell'art.
64 del regio d.-l. 3 febbraio 1938, n. 744 (Norme sul reclutamento ed
avanzamento dei sottufficiali militari di truppa nonché sullo stato
dei sottufficiali della regia aeronautica), convertito nella legge 16
febbraio 1939, n. 468, nella parte in cui non prevede che la
cessazione dalla leva per motivi disciplinari debba essere preceduta
dalla contestazione degli addebiti, sia dell'art. 30 del decreto
legislativo 12 maggio 1995, n. 196 (Attuazione dell'art. 3 della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di riordino dei ruoli,
modifica delle norme di reclutamento, stato ed avanzamento del
personale non direttivo delle Forze armate), nella parte in cui non
estende ai volontari di truppa dell'Aeronautica in ferma breve l'art.
64 della legge 31 luglio 1954, n. 599 (Stato dei sottufficiali
dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica), il quale a sua volta
prevede la previa contestazione degli addebiti nel procedimento
preordinato alla irrogazione di sanzioni disciplinari di stato.
Tali norme sarebbero in contrasto con l'art. 3 della Costituzione
per violazione del principio di uguaglianza, essendo previsto
l'obbligo della previa contestazione per l'irrogazione di sanzioni di
status a carico di sottufficiali e militari di truppa
dell'aeronautica in servizio permanente; dei militari di truppa della
guardia di finanza e dei carabinieri; dei sottufficiali
dell'esercito, della marina e dell'aeronautica; nonché per
l'irrogazione di sanzioni di corpo a carico dei militari di truppa
dell'aeronautica in servizio volontario. L'esclusione dei volontari
di truppa in ferma breve dalla garanzia della contestazione
dell'addebito non sarebbe, perciò, sorretta da alcuna ragionevole
giustificazione.
Le norme sopra indicate sarebbero altresì in contrasto con il
combinato disposto degli artt. 52, terzo comma, 2 e 24 della
Costituzione, dovendo i procedimenti disciplinari dei militari essere
circondati da garanzie volte a tutelare, anche all'interno
dell'ordinamento militare, i diritti fondamentali della persona, fra
i quali rientra quello alla difesa che risulterebbe leso nell'ipotesi
di omissione della previa contestazione degli addebiti.
Con riguardo alla rilevanza, il rimettente osserva che la mera
convocazione dell'incolpato dinanzi al consiglio di disciplina non
poteva, nel caso di specie, configurarsi quale contestazione formale
dell'addebito, con ciò mostrando, implicitamente, di ritenere che il
motivo d'appello basato sull'omessa contestazione si paleserebbe
fondato qualora venissero dichiarate illegittime le norme denunciate.
Nel giudizio innanzi a questa Corte si è costituita la parte
privata, facendo proprie le argomentazioni contenute nell'ordinanza
di rimessione. Considerato in diritto
1. - Il Consiglio di Stato dubita, in riferimento all'art. 3 e al
combinato disposto degli artt. 52, 2 e 24 della Costituzione, della
legittimità costituzionale dell'art. 64 del regio d.-l. 3 febbraio
1938, n. 744, convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, e
dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, nella
parte in cui non prevedono la previa contestazione degli addebiti nel
procedimento tendente all'irrogazione di sanzioni disciplinari di
status a carico di militari di truppa in servizio volontario
nell'Aeronautica.
2. - La questione sollevata con riferimento all'art. 30 del decreto
legislativo n. 196 del 1995 è inammissibile. Le disposizioni in esso
contenute sono infatti applicabili a decorrere dal 1 settembre 1995
(art. 42 di detto decreto legislativo), con la conseguenza che l'art.
30 in esame non poteva, né avrebbe potuto, trovare applicazione nel
giudizio a quo essendo divenuto efficace successivamente ai fatti che
diedero origine alla controversia sottoposta alla cognizione del
Collegio rimettente. Tale articolo è inoltre censurato nella parte
in cui non prevede l'applicazione d'una norma procedurale, qual è
quella della previa contestazione degli addebiti, che per definizione
non è suscettibile di retroattività, salvi i casi in cui questa sia
espressamente stabilita dal legislatore. In assenza di una simile
previsione nel decreto legislativo n. 196 del 1995, si deve ritenere
che tutte le norme processuali ivi contenute - o richiamate
attraverso la relatio alla legge n. 599 del 1954 - non siano
suscettibili di applicazione retroattiva, secondo il principio tempus
regit actum.
3. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 64 del
regio d.-l. n. 744 del 1938 è invece infondata con riferimento a
tutti i parametri invocati.
Questa Corte ha già affermato, in più occasioni, che il diritto
di difesa è indefettibile, anche nei procedimenti finalizzati a
irrogare ai militari sanzioni disciplinari sia di status (sentenze
nn. 240 del 1997, 126 del 1995, 197 del 1994, 17 del 1991) sia di
corpo (sentenza n. 32 del 1992). Tuttavia, l'illegittimità
costituzionale della disposizione censurata potrebbe essere
dichiarata, nel caso di specie, soltanto se mancasse nell'ordinamento
una norma che imponga all'amministrazione della difesa di contestare
previamente gli addebiti al militare di truppa dell'Aeronautica in
servizio volontario. Ma questa lacuna non esiste.
Il giudice a quo ha accertato che - al momento della commissione
dell'illecito da cui è scaturita l'irrogazione della sanzione di
stato - l'incolpato aveva, ai sensi dell'art. 11, quarto comma, della
legge n. 212 del 1983, lo status di militare di truppa in servizio
volontario. In proposito va rilevato come l'art. 35, quinto comma,
della legge n. 958 del 1986, stabilisca che "per il proscioglimento
della ferma volontaria contratta si applicano le specifiche norme di
cui al titolo III della legge 31 luglio 1954, n. 599, e successive
modifiche, nonché quelle previste dalla legge 10 maggio 1983, n.
212, per gli allievi sottufficiali"; e va sottolineato come nello
stesso articolo siano disciplinati, al primo comma, la domanda di
commutazione della leva in ferma prolungata e al secondo comma
l'arruolamento volontario. Ciò induce a ritenere che il quinto
comma, sopra trascritto, abbia portata generale e si applichi a tutte
le ipotesi in cui un rapporto di servizio del militare di truppa,
volontariamente iniziato, sia prodromico all'assunzione del grado di
sottufficiale, tanto in servizio permanente, quanto in ferma
prolungata.
Il richiamo al titolo III della legge n. 599 del 1954, contenuto
nell'art. 35, quinto comma, della legge n. 958 del 1986, fa sì che
al militare di truppa - arruolatosi volontariamente con la
prospettiva di conseguire il grado di sottufficiale alla scadenza del
dodicesimo mese di servizio - si applichi l'art. 40 della legge n.
599 del 1954, il quale statuisce che la cessazione dalla ferma
volontaria, o dalla rafferma, se disposta per motivi disciplinari,
debba essere preceduta da inchiesta formale. E questa "comporta la
contestazione degli addebiti con facoltà al sottufficiale di
presentare le sue discolpe" (art. 64 della legge n. 599 del 1954).
Ne consegue che, contrariamente all'avviso del Collegio rimettente,
non sussiste nell'ordinamento la denunciata lacuna, perché si
prevede espressamente, attraverso un rinvio, l'obbligo della previa
contestazione dell'addebito per tutti i casi di proscioglimento dalla
ferma volontaria. Sebbene tale rilievo abbia carattere assorbente,
mette conto ricordare altresì che l'obbligo della previa
contestazione, nel procedimento finalizzato all'irrogazione d'una
sanzione disciplinare di status è principio generale
dell'ordinamento, desumibile dall'art. 15 della legge n. 382 del
1978, su cui si è già espressa la giurisprudenza amministrativa,
sostenendo che la previa contestazione dell'addebito sottende
un'esigenza comune a tutti i procedimenti disciplinari che (pur in
assenza di norme espresse) si ricollega al diritto di difesa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara:
a) inammissibile la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 30 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196
(Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia
di riordino dei ruoli, modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate),
sollevata, con riferimento all'art. 3 e al combinato disposto degli
artt. 52, 2 e 24 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con
l'ordinanza in epigrafe;
b) non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 64 del regio d.-l. 3 febbraio 1938, n. 744 (Norme sul
reclutamento ed avanzamento dei sottufficiali e militari di truppa,
nonché sullo stato dei sottufficiali della regia aeronautica),
convertito nella legge 16 febbraio 1939, n. 468, sollevata, con
riferimento all'art. 3 e al combinato disposto degli artt. 52, 2 e
24 della Costituzione, dal Consiglio di Stato con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Guizzi
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte