Sentenza n. 2/1957
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/01/1957 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 156Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 285r.d. 773/1931
- art. 286r.d. 773/1931
Epigrafe
ha pronunziato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 156
del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D.
18 giugno 1931, n. 773, e degli artt. 285 e 286 del regolamento,
promossi con le seguenti ordinanze:
1) Ordinanza 9 febbraio 1956 del Pretore di Regalbuto nel
procedimento penale a carico di Russo Michele, Monaco Natale, Milici
Giuseppe, Stella Francesco, Milici Carmelo, Picardi Antonino, Privitera
Prospero, Gulisano Prospero, Spampinato Vito, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 77 del 30 marzo 1956 ed iscritta al n. 47
del Reg. ord. 1956;
2) Ordinanza 30 marzo 1956 del Pretore di Soave nel procedimento
penale a carico di Maistrello Marino, Schio Luigi, De Battisti Livio e
Tomello Alfredo, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 141 del 9 giugno 1956 ed iscritta al n. 183 del Reg. ord. 1956.
Udita nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1956 la relazione del
Giudice Biagio Petrocelli;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Dario Foligno per
il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
La questione di legittimità costituzionale, che forma oggetto dei
due giudizi promossi con le ordinanze sopra indicate, è unica, e fu
sollevata nel corso di due procedimenti penali per trasgressione al
precetto dell'art. 156 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, per
avere gli imputati effettuato raccolta di fondi - alcune per il
giornale "Avanti" ed altre per il giornale "Unità" - senza essere
muniti della prescritta autorizzazione.
Dinanzi al Pretore di Regalbuto la questione fu sollevata dal
Pubblico Ministero, per il motivo che le disposizioni contenute
nell'art. 156 della legge di pubblica sicurezza, e quindi anche quelle
contenute negli artt. 285 e 286 del relativo regolamento, sarebbero in
contrasto con le norme contenute negli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 35,
39, 45 e 49 della Costituzione. Dinanzi al Pretore di Soave la
questione fu sollevata dalla difesa degli imputati, la quale eccepì
che l'art. 156 della legge di pubblica sicurezza, se applicato alla
ipotesi di raccolta di fondi effettuata da un partito politico per lo
svolgimento della propria attività, verrebbe a trovarsi in contrasto
"con la lettera e lo spirito della Costituzione della Repubblica e in
particolare con gli artt. 21 e 49 di essa".
Con le due ordinanze sopra indicate fu disposta la sospensione dei
procedimenti penali e la trasmissione degli atti a questa Corte, ai
sensi dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
In quella del Pretore di Regalbuto i termini e i motivi
dell'istanza con cui fu sollevata la questione di legittimità
costituzionale vengono cosi riferiti:
1) Lo svolgimento di qualsiasi attività, il cui libero esercizio
sia garantito dalla Costituzione, sarebbe praticamente impossibile
senza la disponibilità di mezzi economici adeguati. E, dal punto di
vista della morale, non sembra condannabile l'operato di coloro che,
con contributi economici individuali anche modestissimi, riuniscano le
proprie forze per perseguire un fine lecito. Poiché però non tutte le
attività consentite dalla Costituzione perseguono scopi patriottici o
scientifici ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni,
la raccolta di fondi, per molte di esse, non potrebbe essere effettuata
nemmeno con la autorizzazione del questore;
2) Il sindacato preventivo e l'ampiezza dei poteri discrezionali
attribuiti all'autorità di pubblica sicurezza circa i fini cui è
diretta qualsiasi raccolta di fondi, potrebbe dar modo al Governo di
consentire, attraverso le questure, solo determinate raccolte, e di
vietarne altre, dirette ai fini leciti ma non graditi al potere
esecutivo. Determinate raccolte, anche se formalmente consentite,
potrebbero poi concretamente essere ostacolate, ove i questori si
avvalessero del potere ad essi consentito dall'art. 286 del regolamento
di pubblica sicurezza, di subordinare cioè il rilascio della licenza
al versamento di congrua cauzione;
3) Prevedendo che anche le raccolte di fondi effettuate a mezzo
della stampa siano soggette alla preventiva licenza del questore,
l'art. 156 della legge di pubblica sicurezza consentirebbe alla
autorità di polizia un controllo preventivo su tutto quanto può
formare, in materia, oggetto di pubblicazione: tale articolo si
troverebbe perciò in particolare antinomia con l'art. 21 della
Costituzione, secondo cui la stampa non può essere soggetta ad
autorizzazioni o censure.
Nell'ordinanza del Pretore di Soave, viene osservato che la dedotta
questione di legittimità costituzionale dell'art. 156 della legge di
pubblica sicurezza non può dirsi manifestamente infondata in quanto i
diritti garantiti dalla Costituzione, di riunirsi in associazioni
politiche (art. 49) e di manifestare attraverso la stampa il proprio
pensiero (art. 21), difficilmente potrebbero essere esercitati se
partiti politici e stampa non godessero di una notevole libertà nel
procurarsi i mezzi economici necessari alla loro attività; e il
frequente ricorso alle raccolte di fondi fra gli iscritti e i
simpatizzanti in favore di partiti e giornali politici dimostrerebbero
appunto l'esistenza di una convinzione ormai diffusa circa la liceità
di un simile mezzo di finanziamento.
Le due ordinanze sono state regolarmente notificate e comunicate ai
Presidenti delle due Camere del Parlamento e pubblicate nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica.
Non vi è stata costituzione delle parti, ma è intervenuto, in
entrambi i giudizi, il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato, il quale ha
eccepito:
in linea principale, che l'eventuale incompatibilità tra norme
della Costituzione e norme anteriori alla Costituzione non dà luogo a
questione di legittimità costituzionale, ma può portare soltanto alla
conseguenza che le norme anteriori debbano ritenersi abrogate dalla
Costituzione, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi: ciò che deve
essere accertato dal giudice dei rapporti e delle situazioni e non dal
supremo giudice delle leggi;
subordinatamente, nel merito, che le norme della legge e del
regolamento di pubblica sicurezza in tema di questua e colletta hanno
scopo ed oggetto del tutto diversi da quelli delle norme della
Costituzione che si riferiscono alla libertà di pensiero, di culto, di
insegnamento, di associazione, ecc. , e che perciò non è
configurabile alcun contrasto fra le prime norme e le seconde; che
sarebbe arbitrario desumere, per astrazione, dalle norme
costituzionali che consentono il libero esercizio di determinate
attività, l'esistenza di un'altra norma, implicita, che consenta di
reperire liberamente i mezzi economici necessari a chi intenda svolgere
alcuna di quelle attività; che comunque il concreto esercizio dei
diritti che costituiscono lo status libertatis, attributo della
personalità umana, può e deve essere disciplinato dalla legge
ordinaria, per la tutela dei corrispondenti diritti delle altre
persone.
Le predette considerazioni sono state ribadite dal rappresentante
dell'Avvocatura dello Stato nella discussione orale.
Il Presidente, avvalendosi della facoltà prevista dall'art. 15
delle Norme integrative per i giudizi davanti a questa Corte, ha
disposto che le due cause promosse con le sopra indicate ordinanze e
chiamate alla stessa udienza siano congiuntamente discusse. Considerato in diritto :
La Corte ha ravvisato l'opportunità della riunione delle due cause
per la loro decisione con unica sentenza, dato che identico è, in
sostanza, l'oggetto della questione di legittimità costituzionale che
è stata sollevata.
È innanzi tutto da respingere la eccezione preliminare sollevata
dall'Avvocatura generale dello Stato circa la competenza della Corte
costituzionale a giudicare della legittimità delle leggi anteriori
alla Costituzione. Su tale questione si è già pronunciata questa
Corte con la sentenza n. 1 del 1956.
Nel merito è da rilevare che non sussiste il contrasto fra l'art.
156 del T.U. delle leggi di p.s. (nonché fra gli artt. 285 e 286 del
relativo regolamento) e gli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 35, 39, 45 e 49
della Costituzione. I predetti articoli della Costituzione riguardano
in genere tutti i diritti di libertà: libertà di riunione, di
associazione, di fede religiosa, di parola e di stampa, libertà di
arte, di scienza e di insegnamento, libertà del lavoro, di
organizzazione sindacale, di cooperazione a carattere di mutualità, di
associazione in partiti. La mancanza di una norma che possa dirsi
specificamente in contrasto con l'art. 156 appare manifesta dalla
stessa genericità del riferimento a tutto il complesso dei diritti di
libertà, e, per quanto riguarda l'ordinanza del Pretote di Soave,
anche dal vago richiamo allo spirito della Costituzione.
La libertà che è tutelata dalle invocate norme della Costituzione
non può, come è ben noto, nelle varie sue manifestazioni, svolgersi
senza limiti e controlli. La dichiarazione stessa dei diritti di
libertà implica, per sua natura, in senso giuridico, anche posizione
di limiti, cioè determinazione della sfera di azione dei vari soggetti
entro condizioni tali che ne risulti garantito lo svolgimento della
libertà di tutti. L'art. 156 del T.U. delle leggi di p.s., e insieme
con esso i citati articoli del regolamento, sono appunto norme che
l'ordinamento giuridico pone per la delimitazione, e quindi per
l'ordinato e pacifico svolgimento, dei diritti di libertà. Esse
tendono ad evitare le molestie, le velate e fastidiose coercizioni, e
talvolta anche le frodi che possono verificarsi in occasione della
pubblica raccolta di fondi. E ciò col sottoporre le collette e le
questue al controllo dell'autorità di p.s., mediante l'obbligo della
licenza, e col determinare i casi in cui la licenza può essere
concessa.
Né è da accogliere il criterio riferito nell'ordinanza per il
quale l'art. 156 sarebbe incostituzionale in quanto l'esercizio dei
diritti sanciti dalla Costituzione non sarebbe praticamente possibile
senza mezzi economici adeguati, onde la necessità che ai citati
diritti sia logicamente connesso il diritto di reperire i mezzi per il
loro esercizio.
Dalla esistenza delle norme costituzionali che garantiscono
determinati diritti del cittadino non è dato desumere, per astrazione,
la esistenza correlativa di altra norma, implicita, che consenta la
libera e incondizionata raccolta dei fondi necessari al loro esercizio;
e, in secondo luogo, è da considerare che l'art. 156 non vieta la
raccolta dei fondi in sé e per sé, ma soltanto ne disciplina e regola
i modi, determinando limiti e condizioni, ritenuti necessari per
garantire, appunto, altre esigenze non meno rilevanti della vita
individuale e sociale.
Merita tuttavia considerazione il rilievo che le pubbliche raccolte
di fondi possono essere ispirate a fini socialmente apprezzabili, e che
esse si sono storicamente affermate, e vanno di fatto affermandosi,
come mezzo per procurare alle manifestazioni del pensiero e dell'azione
politica e sociale i fondi necessari al loro svolgimento, mediante la
stampa e altri organi di diffusione. Sotto questo aspetto, pertanto,
l'art. 156, con le categorie a cui riduce la possibilità della
licenza, potrebbe apparire una non adeguata tutela di quelle esigenze
della vita democratica che, per loro natura, importano il confluire di
energie e mezzi di carattere collettivo. Ma ciò non dà luogo a
contrasto fra l'art. 156 e le norme della Costituzione relative ai
diritti di libertà, né, quindi, alla illegittimità costituzionale
del predetto articolo. Tratterebbesi, se mai, di una deficienza, che
soltanto i competenti organi legislativi potrebbero indursi a
rimuovere, entro gli opportuni limiti e tenendo conto di tutte le altre
necessità sociali.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
pronunciando con unica sentenza sui due procedimenti riuniti
indicati in epigrafe:
respinge la eccezione di incompetenza sollevata dall'Avvocatura
generale dello Stato;
dichiara infondata la questione di legittimità costituzionale
relativa alle norme contenute nell'art. 156 del T.U. delle leggi di
p.s., approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (e negli artt. 285 e
286 del regolamento) in riferimento agli artt. 17, 18, 19, 21, 33, 39,
45 e 49 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1957.
ENRICO DE NICOLA - GAETANO AZZARITI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
ERNESTO BATTAGLINI - MARIO COSATTI -
FRANCESCO PANTALEO GABRIELI -
GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - MARIO
BRACCI - NICOLA JAEGER - GIOVANNI
CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -
ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1957:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte