Sentenza n. 2/1972
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1972 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 25 febbraio
1971, n. 94, recante "Erogazione, per gli anni 1968, 1969 e 1970, di
contributi straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori
concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori", promosso con
ricorso del Presidente della Regione autonoma della Sardegna,
notificato il 24 aprile 1971, depositato in cancelleria il 30
successivo ed iscritto al n. 8 del registro ricorsi 1971.
Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 10 novembre 1971 il Giudice
relatore Ercole Rocchetti;
uditi l'avv. Giuseppe Guarino, per la Regione sarda, ed il
sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti, per il
Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con ricorso notificato al Presidente del Consiglio dei
ministri in data 24 aprile 1971, la Regione autonoma della Sardegna ha
impugnato dinanzi alla Corte costituzionale la legge statale 25
febbraio 1971, n. 94, avente ad oggetto l'erogazione di contributi
straordinari agli enti pubblici e agli imprenditori concessionari di
autoservizi di linea per viaggiatori.
A sostegno del ricorso la Regione deduce innanzi tutto la
violazione dell'art. 3, lett. g, dello Statuto speciale per la
Sardegna, che assegna alla sua competenza la disciplina dei trasporti
su linee automobilistiche e tramviarie, osservando che le erogazioni
previste dalla legge impugnata si riferiscono soltanto agli autoservizi
pubblici di linea di concessione statale - in atto esistenti nelle sole
Regioni a statuto ordinario - e non anche a quelli di concessione
regionale, e ciò nonostante sussista identità di disciplina oggettiva
e di situazione, rispetto allo Stato, tra i concessionari che operano
nelle dette Regioni, di recente istituite, e quelli che svolgono la
loro attività nell'ambito della Regione sarda.
Questa diversità di trattamento si risolverebbe in una violazione
della competenza regionale, intesa in senso sostanziale, e cioè come
sfera complessiva di interessi, perché la normativa della legge
impugnata, pur non disponendo formalmente della sfera giuridica
regionale, la pregiudicherebbe sostanzialmente, obbligando la Regione a
provvedere analogamente in materia e con ciò a disporre in modo
diverso da quello che essa avrebbe fatto, nell'esercizio della sua
autonomia, se lo Stato non avesse legiferato al riguardo.
Oltre alla violazione della sua competenza, la Regione sarda deduce
poi la violazione del principio di eguaglianza, sancito dall'art. 3
della Costituzione, sotto il profilo che la legge impugnata attuerebbe
nei suoi confronti un trattamento meno favorevole di quello riservato
alle Regioni a statuto ordinario.
2. - Nel giudizio dinanzi alla Corte si è costituito il Presidente
del Consiglio dei ministri a mezzo dell'Avvocatura generale dello
Stato, la quale, con deduzioni del 14 maggio 1971, ha chiesto che la
Corte dichiari inammissibili e infondate le questioni di legittimità
costituzionale dedotte nel ricorso, richiamandosi in proposito alla
sentenza n. 11 del 1969, con cui la Corte costituzionale ha respinto un
ricorso, identico a quello in esame, proposto pure dalla Regione sarda
avverso la legge 28 marzo 1968, n. 375, che disponeva nella stessa
materia, in rapporto ad anni anteriori. L'Avvocatura osserva che tale
precedente è pienamente utilizzabile per la definizione del presente
giudizio, essendo del tutto irrilevante la circostanza, invocata dalla
ricorrente, della parziale attuazione dell'ordinamento regionale
ordinario, perché la intervenuta elezione degli organi regionali non
ha determinato, come risulta dall'art. 17 della legge 6 maggio 1970, n.
281, l'automatico trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle
potestà legislative previste dall'art. 117 della Costituzione.
All'udienza le parti si sono riportate, illustrandole, alle
precedenti deduzioni. Considerato in diritto :
Secondo la Regione autonoma della Sardegna, la legge 25 febbraio
1971, n. 94, concedendo contributi ai soli concessionari statali di
autoservizi di linea, e non anche a quelli regionali - che in atto sono
solo gli esercenti nelle Regioni a statuto speciale - violerebbe la
competenza che, per l'art. 3, lett. g, del suo statuto, le spetta in
materia di trasporti su linee automobilistiche e tranviarie, e
lederebbe altresì il principio di eguaglianza garantito dall'art. 3
della Costituzione.
Osserva al riguardo la Regione che sarebbe violata la sua
competenza perché la legge statale la costringerebbe di fatto a
provvedere, anche con la erogazione di mezzi finanziari, e quindi ad
adottare un comportamento non libero, in rapporto alla materia; nel
mentre il principio di eguaglianza sarebbe leso dal diverso trattamento
che quella stessa legge userebbe nei confronti delle Regioni a statuto
ordinario - ove le concessioni in oggetto e quelle amministrative in
genere, sono ancora di pertinenza dello Stato - rispetto a quelle a
statuto speciale, ove le stesse concessioni sono tutte di derivazione
regionale.
Con tali deduzioni, la Regione ripropone le medesime questioni di
legittimità costituzionale che essa ebbe a dedurre nel suo ricorso
notificato in data 11 maggio 1968, avverso l'anteriore e del tutto
simile legge statale del 28 marzo 1968, n. 375, e che furono dichiarate
non fondate dalla Corte con la sentenza n. 11 del 1969, per ragioni
che sarebbe qui del tutto superfluo ripetere.
La Regione ritiene di poter superare l'ovvia difficoltà derivante,
per l'accoglimento delle sue tesi, da questo precedente puntuale,
sostenendo che la situazione si sarebbe, in rapporto ad esso,
sostanzialmente modificata, in quanto ora esistono, per essere state
già costituite, le Regioni a statuto ordinario, che a quel tempo,
invece, non esistevano.
Ma l'argomento, come la stessa ricorrente non si nasconde, non è
risolutivo, perché, se ora le Regioni esistono, in quanto sono stati
eletti i suoi organi, esse non sono ancora funzionanti, per non essere
ancora avvenuto il trasferimento delle competenze previsto dall'art. 17
della legge 16 maggio 1970, n. 281.
Né hanno rilievo le ragioni esposte in ordine alla sostanziale
identità della situazione tra i concessionari delle Regioni di diritto
comune - aventi analoga competenza in materia di trasporti - e che sono
ancora statali ma diverranno regionali, e quelli delle Regioni di
diritto speciale, che erano statali e sono già divenuti regionali,
perché qui non è la natura giuridica della loro posizione che conta.
Quel che conta è la attualità, riferita al momento della emanazione
della legge, del funzionamento delle Regioni e quindi della loro
capacità di provvedere a determinati interessi in materia di loro
competenza. Le Regioni a statuto ordinario non potevano, e non possono
ancor oggi, assolvere al compito di soddisfare il pubblico interesse
collegato alle necessità di fornire mezzi straordinari ai
concessionari di autolinee, per garantire la continuità del pubblico
servizio ad essi affidato. È ovvio che, in tale carenza di poteri,
potesse e dovesse provvedere l'ente sopraordinato, e cioè lo Stato,
che quei poteri tuttora detiene per non averli ancora trasferiti.
Per le Regioni a statuto speciale che, al tempo della emanazione
della legge impugnata, già godevano della pienezza dell'esercizio
della loro autonomia in rapporto alla materia di che trattasi, potendo
agire l'ente sottordinato, lo Stato non aveva alcuna necessità di
intervenire e doveva anzi astenersene per i motivi esposti nella
precedente sentenza della Corte n. 11 del 1969, già richiamata.
A ciò deve aggiungersi che i contributi erogati in favore dei
titolari di concessioni statali, esercenti nel territorio delle Regioni
a statuto ordinario, si riferiscono ad anni anteriori, e cioè ad un
periodo in cui le dette Regioni - almeno per il maggior arco di tempo
cui i contributi si rapportano - non solo non erano ancora funzionanti,
ma non erano state ancora nemmeno costituite.
La concessione di contributi si riferisce infatti alle gestioni
degli anni 1968, 1969 e 1970, essendo la loro misura rapportata alle
percorrenze chilometriche effettuate in quegli anni. Il che non
costituisce soltanto un parametro di riferimento, ma rappresenta una
integrazione di un dato economico ritenuto deficitario rispetto alla
situazione dei singoli anni, oltre che un apporto di assestamento ai
bilanci di quegli stessi anni, volto a reintegrare la potenzialità
delle aziende e così garantire, nel pubblico interesse, la continuità
del servizio avvenire.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
sollevate dalla Regione autonoma della Sardegna nei confronti della
legge statale 25 febbraio 1971, n. 94, recante erogazione di contributi
straordinari agli enti e agli imprenditori concessionari di autoservizi
di linea per viaggiatori, in riferimento all'art. 3, lett. g. dello
statuto speciale, emanato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n.
3, e all'art. 3 della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1972.
MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI
- GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE
VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO
CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1972:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte