Corte costituzionale

Ordinanza n. 2/1975

Altra decisione · depositata il 16/01/1975 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 86,

quarto comma, e 87, sesto ed ottavo comma, del d.P.R. 15 giugno 1959,

n. 393 (Testo unico delle norme concernenti la disciplina della

circolazione stradale), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanze emesse il 28 febbraio e l'8 marzo 1972 dal pretore di

Avigliana nei procedimenti penali rispettivamente a carico di Pognant

Graziano e Pietro e di Genova Antonio, iscritte ai nn. 392 e 393 del

registro ordinanze 1972 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 21 del 24 gennaio 1973 e n. 28 del 31 gennaio 1973;

2) ordinanza emessa il 26 ottobre 1972 dal pretore di

Castell'Arquato nel procedimento penale a carico di Ferrari Ferruccio,

iscritta al n. 35 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 62 del 7 marzo 1973;

3) ordinanza emessa il 12 novembre 1973 dal pretore di Avigliano

nel procedimento penale a carico di Lorusso Andrea, iscritta al n. 32

del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 69 del 13 marzo 1974.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 ottobre 1974 il Giudice relatore

Nicola Reale;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con ordinanze emesse il 28 febbraio 1972 e l'8 marzo

1972 il pretore di Avigliana - nel corso di procedimenti penali a

carico di Pietro e Graziano Pognant e di Antonio Genova - ha sollevato,

in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità

costituzionale degli artt. 86, quarto comma, e 87, sesto e ottavo

comma, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393 (Testo unico delle norme sulla

circolazione stradale), c.d. codice della strada, nella parte in cui

comportano che il titolare di una patente di guida rilasciata ai sensi

dell'art. 80 del predetto d.P.R. n. 393 del 1959, che si ponga alla

guida di una macchina agricola, risponde del reato di cui all'art. 80,

nono comma (guida senza patente), punibile congiuntamente con l'arresto

e con l'ammenda anziché di quello più lieve di cui all'art. 87, comma

sesto (guida con patente abilitante alla guida di veicoli di diversa

categoria), punibile alternativamente con l'ammenda o con l'arresto;

che con ordinanza emessa il 12 novembre 1973 - nel corso del

procedimento penale a carico di Andrea Lorusso - il pretore di

Avigliano ha sollevato analoga questione, sempre in riferimento

all'art.3 Cost., relativamente agli artt. 86, quarto comma, e 87, sesto

comma, del d.P.R. n. 393 del 1959;

che con ordinanza emessa il 26 ottobre 1972 dal pretore di

Catell'Arquato, nel corso del procedimento penale a carico di Ferruccio

Ferrari, è staia sollevata, sempre in riferimento all'art. 3 Cost.,

questione di legittimità costituzionale relativa al solo art. 86,

quarto comma, in relazione all'art. 80, comma nono, del d.P.R. n. 393

det 1959;

che i giudizi, avendo riferimento a questioni analoghe, possono

essere riuniti;

che nessuna delle parti si è costituita dinanzi alla Corte, mentre

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura dello Stato, è intervenuto soltanto nei giudizi

relativi alle ordinanze n.393 del 1972 e n.32 del 1974.

Considerato che in pendenza di tali giudizi è entrata in vigore la

legge 14 febbraio 1974, n. 62, che nell'art. 4 ha sostituito al

precedente un nuovo testo dell'art. 86 il cui comma primo dispone che

per la guida di macchine agricole è sufficiente aver ottenuto la

patente di categoria B prevista dal nuovo testo dell'art. 80 come

sostituito dall'art. 2 della predetta legge n. 62 del 1974;

che occorre - conseguentemente - che il giudice a quo accerti se

sussista tuttora la rilevanza delle questioni di legittimità

costituzionale prospettate con le ordinanze in epigrafe.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti ai pretori di Avigliana, di

Castell'Arquato e di Avigliano.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 9 gennaio 1975.

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIOVANNI

BATTISTA BENEDETTI - LUIGI OGGIONI -

ANGELODE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI

- GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA

- GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1975:2 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte