Sentenza n. 20/1959
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/03/1959 · relatore Biagio Petrocelli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 31 del D.P.R.
11 luglio 1953, n. 495 promossi con due ordinanze del 28 febbraio 1958
del Tribunale di Roma, emesse nei procedimenti penali a carico di
Colombari Enzo e De Sanctis Vincenzo, pubblicate nella (Gazzetta
Ufficiale del 12 aprile 1958, n. 89 ed iscritte ai nn. 14 e 15 del
Registro ordinanze 1958.
Udita la relazione del Giudice Biagio Petrocelli in camera di
consiglio.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Dinanzi al Tribunale di Roma pendeva procedimento penale a carico
di Colombari Enzo e De Sanctis Vincenzo, imputati del delitto di cui
agli artt. 25 e 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, e 107 della
legge 25 settembre 1940, n. 1424, per essere stati trovati, quali
rivenditori al minuto, in possesso di olio di lino cotto contenuto in
recipienti che non recavano all'esterno la indicazione del peso, e,
inoltre, - quelli del De Sanctis - sprovvisti di chiusura stabile.
All'udienza del 28 febbraio 1958 il Tribunale emise, per ciascuno
dei due procedimenti, ordinanza di rimessione degli atti alla Corte
costituzionale (nn. 14 e 15 Reg. ord.), ritenendo non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 del
D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, sollevata dalla difesa in riferimento
agli artt. 70 e 76 della Costituzione, in quanto l'art. 31 del citato
decreto, col qualificare contrabbando la detenzione di olio di lino
cotto in recipienti con caratteristiche diverse da quelle prescritte
dall'art. 25, avrebbe superato i limiti di cui all'art. 2 della legge
20 dicembre 1952, n. 2385, con la quale il Governo era delegato ad
emanare norme complementari e integrative della disciplina degli oli di
semi.
Non essendovi stata costituzione di parti, le due cause, ai sensi
dell'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e
dell'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale, sono state trattate nella camera di consiglio del 17
febbraio 1959. Considerato in diritto :
Data la identità di oggetto, la Corte ritiene di provvedere con
unica sentenza.
L'art. 2 della legge di delega stabilisce, per le violazioni delle
norme complementari ed integrative della disciplina fiscale della
lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, soltanto la
pena dell'ammenda, conferendo così al reato il carattere di
contravvenzione, ai sensi degli artt. 17 e 39 Codice penale. Dall'art.
31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495, al contrario, la detenzione di
olio di lino cotto in recipienti aventi caratteristiche non conformi a
quelle stabilite dall'art. 25, è qualificata come "contrabbando",
reato che, anche nella ipotesi generica dell'art. 107 della legge
doganale, è punito con la multa ed assume pertanto il carattere di
delitto. Ciò importa indubbiamente una violazione dei limiti della
delega, per la natura del reato in sé, per la diversa pena che vi
corrisponde, per gli effetti, notevolmente diversi, che l'ordinamento
giuridico riconnette rispettivamente al delitto e alla contravvenzione.
Si deve pertanto dichiarare la illegittimità costituzionale della
norma dell'art. 31 del D.P.R. 11 luglio 1953, n. 495.
Tenuto presente, inoltre, l'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n.
87, la Corte deve pervenire a identica pronuncia anche in ordine
all'art. 48 del D.P.R. 22 dicembre 1954, n. 1217, che approva il T.U.
delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione
dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, emanato ai sensi della
delega contenuta nell'art. 3 della legge 20 dicembre 1952, n. 2385, in
quanto anche nella indicata norma si dispone che la inosservanza delle
prescrizioni circa il condizionamento dell'olio di lino cotto nei
recipienti sia punita "con le pene previste per il contrabbando dalla
legge doganale".
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
visto l'art. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
visto l'art. 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla
Corte costituzionale;
pronunciando con unica sentenza sui due giudizi riuniti indicati in
epigrafe:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 31 del D.P.R.
11 luglio 1953, n. 495, e, conseguentemente, dell'art. 48 del D.P.R. 22
dicembre 1954, n. 1217, in riferimento agli artt. 70 e 76 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 marzo 1959.
GAETANO AZZARITI - GIUSEPPE CAPPI -
TOMASO PERASSI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - GIOVANNI CASSANDRO
- BIAGIO PETROCELLI - ANTONIO MANCA.
ECLI:IT:COST:1959:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte