Sentenza n. 20/1973
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/02/1973 · relatore Angelo de Marco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 9legge 991/1969
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 9
della legge 24 dicembre 1969, n. 991 (adeguamento delle pensioni degli
avvocati e dei procuratori), promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 18 dicembre 1970 dal pretore di Brescia su
ricorso di Avanzini Arnaldo, iscritta al n. 61 del registro ordinanze
1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 99 del
21 aprile 1971;
2) ordinanza emessa il 4 aprile 1972 dal pretore di Sampierdarena
su ricorso di Bottini Alfredo, iscritta al n. 327 del registro
ordinanze 1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 296 del 15 novembre 1972;
3) ordinanza emessa il 20 settembre 1972 dal pretore di Enna su
ricorso di Caggegi Maria, iscritta al n. 348 del registro ordinanze
1972 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 317 del
6 dicembre 1972.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri e di costituzione del Ministero dell'interno;
udito nell'udienza pubblica del 7 febbraio 1973 il Giudice relatore
Angelo De Marco;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Umberto Coronas,
per il Presidente del Consiglio dei ministri e per il Ministero
dell'interno.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Con l'art. 9 della legge 24 dicembre 1969, n. 991, si è disposto
che è dovuto un contributo di L.2.000 sui decreti con i quali i
Prefetti, i Presidenti delle Giunte provinciali o i Sindaci, ai sensi
della legge 3 maggio 1967, n. 317, sulla cosiddetta depenalizzazione,
infliggono sanzioni pecuniarie amministrative per talune infrazioni di
norme sulla circolazione stradale e di norme di regolamenti locali.
Della legittimità costituzionale dell'imposizione di tale
contributo dubitano i pretori di Brescia, di Sampierdarena e di Enna, i
quali, rispettivamente, con ordinanze in data 18 dicembre 1970, 4
aprile 1972 e 20 settembre 1972, nei giudizi davanti ad essi promossi
per opposizione a decreti dei Prefetti, rispettivamente di Brescia, di
Genova e di Enna, con i quali erano state comminate sanzioni pecuniarie
amministrative per violazione a norme sulla circolazione stradale,
motivatane la rilevanza con la considerazione che, in caso di rigetto
dell'opposizione, avrebbero dovuto confermare l'obbligo del pagamento
di quel contributo, hanno ritenuto non manifestamente infondata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge n.
991 del 1969, in riferimento, secondo i pretori di Brescia e di
Sampierdarena, agli artt. 3 e 53 della Costituzione e, secondo il
pretore di Enna, anche in riferimento agli artt. 23 e 38, comma quarto,
oltre agli artt. 3 e 53.
In sostanza, poi, la non manifesta infondatezza in tutte e tre le
ordinanze viene così motivata:
La Corte costituzionale, con le sentenze 17 aprile 1968, n. 23 e 17
aprile 1969, n. 85, ha affermato che le prestazioni a favore della
Cassa di previdenza per gli avvocati hanno carattere lato senso di
tributi giudiziari e che, quindi, legittimamente possono essere imposti
a quanti (si avvalgano o no dell'opera di un legale) si giovano
divisibilmente del servizio giudiziario.
Nella ipotesi in esame del servizio giudiziario si giovano soltanto
coloro che propongono opposizione, dato che i decreti che infliggono le
sanzioni amministrative hanno, alla loro volta, carattere
esclusivamente amministrativo, cosicché il contributo alla Cassa può
essere imposto soltanto in caso di opposizione e non anche sul decreto
non opposto.
Di qui la conseguenza che l'imposizione sul decreto non opposto,
per la mancanza di ogni connessione, anche indiretta, del decreto
stesso con il servizio giudiziario, viola tanto gli artt. 3 e 53 della
Costituzione, secondo i pretori di Brescia e di Sampierdarena, quanto
anche gli artt. 23 e 38, comma quarto, secondo il pretore di Enna.
Dopo gli adempimenti di legge, i giudizi così promossi. vengono
ora alla cognizione della Corte.
Nessuna delle parti private si è costituita.
Nei giudizi Promossi con le ordinanze dei Pretori di Brescia e di
Sampierdarena sono, invece, intervenuti la Presidenza del Consiglio dei
ministri ed il Ministero dell'interno, rappresentati e difesi
dall'Avvocatura generale dello Stato, che, con gli atti d'intervento,
chiede che le questioni sollevate vengano dichiarate infondate, in
quanto, a parte il rilievo che, anche nella fase meramente
amministrativa, non può escludersi che l'interessato si avvalga,
quanto meno, della consulenza di un legale, è da rilevare che la
stessa legge sulla depenalizzazione prevede una fase giudiziaria, nella
quale, innegabilmente, l'interessato si giova del servizio giudiziario,
cosicché, secondo la giurisprudenza della Corte citata dalle ordinanze
di rinvio, l'imposizione del contestato contributo deve riconoscersi
sotto ogni aspetto costituzionalmente legittima. Considerato in diritto :
1. - I tre giudizi, come sopra promossi, vanno riuniti per essere
decisi con unica sentenza, avendo per oggetto la contestazione della
legittimità costituzionale, sia pure sotto profili in parte diversi,
della stessa norma, precisamente dell'art. 9 della legge 24 dicembre
1969, n. 991, sull'adeguamento delle pensioni degli avvocati e
procuratori.
2. - Con la norma impugnata viene imposto un contributo di lire
2.000 alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore degli
avvocati e dei procuratori legali sulle ordinanze emesse, ai sensi e
per gli effetti di cui all'art. 9 della legge 3 maggio 1967, n. 317
(sulla cosiddetta depenalizzazione di talune infrazioni delle norme in
tema di circolazione stradale e di regolamenti locali), dalle autorità
indicate nell'art. 8 della legge stessa (prefetti, presidenti di giunte
provinciali, sindaci) e viene altresì disposto che la riscossione del
contributo è demandata alle stesse autorità ed uffici cui è
demandata, in via normale o in via coattiva, la riscossione della
sanzione amministrativa.
La illegittimità costituzionale di tale norma viene prospettata
sotto i seguenti profili:
a) violazione dell'art. 3, comma primo, della Costituzione, in
quanto assoggetta il contravventore che non paghi tempestivamente la
sanzione amministrativa ad un onere contributivo che non grava su chi
la paga tempestivamente, impone contributi a favore degli avvocati e
procuratori a persone che non si avvalgono delle loro prestazioni,
discriminandole dalla collettività per il solo fatto di essere
passibili di sanzioni meramente amministrative, pone in essere un
trattamento di privilegio all'Ente previdenziale degli avvocati e
procuratori;
b) violazione dell'art. 23 della Costituzione "per non essere stato
legittimamente determinato il presupposto d'imposta";
c) violazione dell'art. 38, comma quarto, della Costituzione;
nell'ordinanza del pretore di Enna, che ne contiene la denunzia, tale
violazione non è in alcun modo motivata;
d) violazione dell'art. 53 della Costituzione, in quanto il
contributo è imposto senza alcuna relazione con la capacità
contributiva di chi è tenuto a corrisponderlo.
Chiariti, così, i termini delle questioni proposte, si rileva:
3. - La legittimità costituzionale di alcuni contributi alla Cassa
di previdenza degli avvocati e procuratori è già venuta all'esame di
questa Corte, in relazione, peraltro, non alla legge n. 991 del 1969,
ma in relazione alla legge 5 luglio 1965, n. 798, e precisamente:
a) in riferimento all'art. 3, comma primo, lett. b. che impone un
contributo di lire 2.000 sui decreti penali di condanna non opposti;
b) in riferimento all'art. 3, lett. b ed i, che impongono un
contributo oggettivo sui decreti di svincolo della indennità di
espropriazione spettante al proprietario espropriato;
c) in riferimento all'art. 4, lett. a, b e c. che impongono i
contributi definiti oggettivi, rispettivamente, di lire 400 per ogni
certificato penale rilasciato in bollo dagli uffici del casellario
giudiziario, di lire 400 per ogni atto notorio in bollo di competenza
dei cancellieri giudiziari, di lire 3.200 per ogni certificato
rilasciato dalla cancelleria dei tribunali, relativo alle imprese
indicate dall'art. 2195 del codice civile.
Le relative ordinanze di rinvio, partendo dal presupposto che tali
contributi non trovano giustificazione in prestazioni professionali
degli avvocati e procuratori dirette o indirette a favore di coloro che
sono tenuti a corrisponderli, ne denunziavano la illegittimità
costituzionale per contrasto con gli artt. 3, 23, 24, 38, 42, 53 e
perfino 98 della Costituzione.
Con le sentenze nn. 23 del 1968 e 85 del 1969, la Corte ha ritenuto
che tali contributi debbono ricondursi sotto il concetto, in senso
lato, di tributi giudiziari, legittimamente posti a carico di coloro
che, con o senza l'ausilio di un professionista legale, si giovano del
servizio giudiziario, del quale gli esercenti la professione forense
sono indispensabili collaboratori, dovendosi in tale collegamento
ravvisarsi anche una esigenza di interesse pubblico che giustifica
l'imposizione.
Partendo da questa premessa la Corte, ha, poi, conseguentemente ed
agevolmente dimostrata la infondatezza delle proposte questioni, in
riferimento a tutte le norme della Costituzione delle quali, come sopra
si è esposto, si prospettava la violazione.
4. - Poiché nessun nuovo argomento è stato addotto che possa
indurre a discostarsene, la giurisprudenza formata con le citate
sentenze deve essere mantenuta ferma.
Pertanto, posto il principio che il contestato contributo va
ricondotto nel concetto di tributo giudiziario in senso lato, ai fini
del decidere deve accertarsi se nella ordinanza contemplata nell'art. 9
della legge 3 maggio 1967, n. 317, finché non vi sia stata
opposizione, possano ravvisarsi elementi tali da far ritenere esistente
un collegamento, anche indiretto, col servizio giudiziario.
Al riguardo si rileva:
Come questa Corte ha dimostrato con la sentenza n. 32 del 1970, la
natura oggettivamente ed esclusivamente amministrativa di tale
ordinanza non può contestarsi.
Del resto ne dà conferma la ormai costante giurisprudenza
dell'Autorità giudiziaria ordinaria che, uniformandosi ai principi
affermati con la sopra citata sentenza di questa Corte, giudica sulle
Opposizioni alle ordinanze in sede civile e non in sede penale.
Non solo, ma, come si desume dal secondo comma, proprio
dell'impugnato art. 9 della legge n. 991 del 1969, anche in caso di
rigetto dell'opposizione all'ordinanza, la riscossione del contributo
è demandata alle stesse autorità ed uffici cui anche è demandata in
via normale o in via coattiva la riscossione della sanzione
amministrativa e non alla cancelleria del giudice dell'opposizione.
Ciò è in perfetta coerenza con la natura di giudizio di
legittimità su un atto amministrativo che pone in essere
l'opposizione, rigettata la quale, la sanzione amministrativa resta
comminata dall'ordinanza riconosciuta legittima e non viene fatta
propria dalla sentenza di rigetto.
Resta, così, confutata anche l'eccezione dell'Avvocatura dello
Stato, secondo la quale l'attività devoluta all'autorità
amministrativa dalla legge n. 317 del 1967 sarebbe amministrativa solo
formalmente, essendo pur essa diretta a reintegrare l'ordine giuridico
mediante applicazione di sanzioni ed essendo intimamente collegata con
la fase strettamente giurisdrzionale.
Che, poi, anche in sede amministrativa si possa aver bisogno della
consulenza o dell'assistenza di un esercente la professione legale, non
ha rilevanza, in quanto, ove tali ipotesi si verifichino, sono dovuti
gli altri contributi che la legge prevede e non quello oggetto della
contestazione in esame.
Tanto stabilito, risulta in modo evidente che soltanto in caso di
opposizione chi sia stato colpito da un'ordinanza di comminazione di
sanzione amministrativa "si giova del servizio giudiziario" ed è
tenuto, in conseguenza, al pagamento dei contributi alla Cassa di
previdenza degli avvocati e procuratori preveduti dalla legge per i
giudizi davanti al giudice adito, ancorché, avvalendosi della facoltà
accordatagli dal comma sesto dell'art. 9 della legge n. 317 del 1967,
preferisca stare in giudizio senza ministero del difensore.
Ma, se non vi è stata opposizione, il "giovamento del servizio
giudiziario" rimane nel campo di una mera possibilità astratta comune
ad ogni atto amministrativo, che può essere impugnato davanti alla
giurisdizione ordinaria o amministrativa o, addirittura ad ogni
contratto di diritto privato che, potenzialmente, può condurre davanti
ad un giudice o in veste di attore o in veste di convenuto.
Viene così a mancare il presupposto, che secondo la giurisprudenza
di questa Corte, può giustificare l'imposizione del contributo in
esame, considerato tributo giudiziario, in senso lato, ossia il
godimento in modo divisibile del servizio giudiziario col relativo
collegamento alla esigenza di interesse pubblico che si riconosce alla
professione forense nella sua funzione di collaborazione del servizio
giudiziario.
Ciò posto, senza che occorra passare all'esame degli altri profili
di illegittimità costituzionale prospettati con le ordinanze di
rinvio, è assorbente e sicuramente fondato quello con il quale si
prospetta la violazione del principio di eguaglianza: nessuna razionale
giustificazione infatti ha la differenziata disciplina, rispetto
all'obbligo del pagamento del contributo in questione, che colpisca
coloro nei confronti dei quali sia stata emessa un'ordinanza di
comminazione di sanzione amministrativa, opponibile in sede
giudiziaria, di fronte a quella riguardante tutti coloro ai quali sia
stato notificato un qualsiasi atto amministrativo, impugnabile sia
davanti agli organi di giurisdizione ordinaria sia davanti agli organi
di giurisdizione amministrativa.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 9 della legge 24
dicembre 1969, n. 991, recante "adeguamento delle pensioni degli
avvocati e procuratori".
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 14 febbraio 1973.
GIUSEPPE CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ
- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1973:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte