Sentenza n. 20/1974
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/01/1974 · relatore Nicola Reale
Norme in gioco
applicata al caso
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 290,
primo e secondo comma, e 313, terzo comma, del codice penale, promossi
con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 febbraio 1971 dalla Corte d'assise di
Venezia nel procedimento penale a carico di Pavanello Bruno, iscritta
al n. 126 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 112 del 5 maggio 1971;
2) ordinanza emessa il 18 novembre 1971 dal giudice istruttore del
tribunale di Milano nel procedimento penale a carico di Baldelli Pio,
iscritta al n. 343 del registro ordinanze 1972 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 del 22 novembre 1972;
3) ordinanza emessa l'8 novembre 1972 dalla Corte d'assise di Bari
nel procedimento penale a carico di Mughini Giampiero ed altri,
iscritta al n. 30 del registro ordinanze 1973 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 55 del 28 febbraio 1973.
Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 21 novembre 1973 il Giudice
relatore Nicola Reale;
udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,
per il Presidente del consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Nel corso del procedimento penale a carico di Pavanello Bruno,
imputato del reato di cui all'art. 290, cpv., del codice penale per
avere pubblicamente vilipeso le Forze Armate dello Stato, la difesa
dell'imputato eccepiva l'illegittimità della citata disposizione in
riferimento all'art.21, primo comma, della Costituzione. Nel ritenere
pregiudiziale e non manifestamente infondata la questione, la Corte
d'assise di Venezia, con ordinanza 24 febbraio 1971 (n. 126 reg. ord.
1971), argomentando dal principio che la libertà di manifestazione del
pensiero non tollera altri limiti se non quelli previsti dalla tutela
di altri beni di rilievo costituzionale, ha dubitato che le Forze
Armate assumano nel contesto delle norme costituzionali "valore pari al
diritto predetto della personalità". La stessa Corte, inoltre,
d'ufficio ha contestato la legittimità costituzionale dell'art. 290,
cpv., cod. pen. in relazione all'art. 25, secondo comma, Cost. sotto il
profilo che la norma incriminatrice del vilipendio, per la sua
imprecisione, renderebbe estremamente difficile stabilire i limiti nei
confronti della libertà di critica, creando così una discriminazione
ingiusta a sfavore di chi, per scarsa educazione, mancanza di cultura,
incapacità espressiva, non riesce a contenersi nelle proprie
manifestazioni.
Nel giudizio innanzi a questa Corte, in rappresentanza del
Presidente del Consiglio dei ministri, l'avvocato generale dello Stato,
con atto di intervento 19 maggio 1971, sostiene che la tutela del
prestigio delle Forze Armate si inquadra tra i beni di rilievo
costituzionale, la cui tutela funge da limite della libertà di
manifestazione del pensiero.
Lo dimostrerebbero le molteplici disposizioni costituzionali che si
riferiscono direttamente o indirettamente alle Forze Armate ed in
ispecie quelle che, sotto il comando del Capo dello Stato, affidano ad
esse il compito essenziale della difesa dell'unità della Repubblica.
Quanto al preteso contrasto tra la norma denunziata ed il principio di
legalità, l'Avvocatura dello Stato ricorda che la dottrina e la
giurisprudenza hanno avuto modo di precisare il concetto di vilipendio,
inteso nel senso di una "offesa grossolana e brutale lesiva
dell'istituzione ma non comprendente, invece, le critiche e le censure
con le quali il pensiero si può liberamente e compiutamente
manifestare".
2. - Nel corso di altro procedimento penale a carico di Baldelli
Pio, imputato del reato di cui all'art. 290, primo comma, del codice
penale, per avere, nella sua qualità di direttore responsabile del
periodico "Lotta continua", consentito che in numero di detto giornale
venisse pubblicamente vilipeso l'Ordine giudiziario, il giudice
istruttore del tribunale di Milano, con ordinanza 18 novembre 1971 (n.
343 reg. ord. 1972), ha sollevato questione di legittimità
costituzionale della citata disposizione in riferimento all'art. 21,
primo comma, Costituzione. Nel ritenere pregiudiziale la questione, il
giudice istruttore, premesso che il pubblico ministero aveva richiesto
"non doversi procedere per mancanza di autorizzazione ministeriale", ha
osservato che la mancanza di detta "condizione di procedibilità" non
esclude la rilevanza della questione di legittimità della norma penale
sostanziale denunziata, in quanto, in caso di dichiarata
incostituzionalità di essa, dovrebbe adottarsi "una diversa e più
liberatoria formula di proscioglimento". Nel merito il giudice a quo
dubita che, nel confronto tra il valore costituzionale della libertà
di manifestazione del pensiero ed il prestigio dell'Ordine giudiziario,
possa prevalere l'esigenza di tutela di quest'ultimo.
Considerato, d'altra parte, che tra pensiero critico e
manifestazione vilipendiosa non vi sarebbe alcuna differenza di
sostanza, ma al più una differenza formale, il giudice istruttore fa
notare che, comunque, nel garantire la libertà d'espressione, la
Costituzione "prescinde dalle forme espressive usate".
3. - Nel corso di un terzo procedimento penale a carico di Mughini
Giampiero ed altri, imputati del reato di cui all'articolo 290, primo e
secondo comma, del codice penale, per avere pubblicamente vilipeso il
Governo, l'Ordine giudiziario e le Forze Armate dello Stato in alcuni
supplementi del periodico "Lotta continua", con ordinanza 8 novembre
1972 la Corte d'assise di Bari prospettava il dubbio circa la
legittimità dell'art. 313, terzo comma, ultima parte, del codice
penale, nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro
per la giustizia, anziché del Consiglio superiore della magistratura,
l'esercizio dell'azione penale per il reato di vilipendio dell'Ordine
giudiziario, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo
comma, Cost., e del citato art. 290 cod pen., in riferimento agli artt.
21, 25, secondo comma, e 3, primo comma, Cost. e con argomentazioni non
diverse da quelle sopra enunciate.
Anche in questo giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri rappresentato dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha
depositato atto di deduzioni 23 dicembre 1972. Considerato in diritto :
1. - Le ordinanze di cui in epigrafe riguardano questioni identiche
o connesse: i relativi giudizi possono, pertanto, essere riuniti e
decisi con unica sentenza.
2. - La Corte d'assise di Bari ha sollevato la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice
penale, nella parte in cui subordina all'autorizzazione del Ministro di
grazia e giustizia, anziché del Consiglio superiore della
magistratura, l'esercizio dell'azione penale per il reato di vilipendio
dell'Ordine giudiziario. In riferimento agli articoli 101, secondo
comma, e 104, primo comma, della Costituzione, si prospetta il dubbio
che tale istituto possa costituire una arbitraria ingerenza del potere
esecutivo nell'esercizio della funzione giurisdizionale, violando
l'autonomia e l'indipendenza della magistratura.
Peraltro, avendo già con sentenza n. 142 del 1973 questa Corte
dichiarata non fondata la questione e non essendo stato addotto alcun
motivo nuovo che possa indurre a modificare la precedente pronunzia,
deve dichiararsi la manifesta infondatezza della questione predetta.
3. - Ciò premesso la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 290, primo comma, del codice penale, nella parte in cui
prevede il reato di vilipendio dell'Ordine giudiziario, sollevata, in
riferimento all'art. 21, primo comma, Cost., dal giudice istruttore del
tribunale di Milano con l'ordinanza del 18 novembre 1971, deve
dichiararsi inammissibile. Essa appare manifestamente irrilevante nel
giudizio di merito in corso, atteso che nella specie risulta dalla
stessa ordinanza non essere stata concessa l'autorizzazione a
procedere, di cui all'art. 313, terzo comma, del codice penale, norma
la cui legittimità costituzionale è stata riaffermata nel precedente
paragrafo.
Invero, la predetta autorizzazione va configurata come un
presupposto la cui mancanza impedisce che l'azione penale possa
validamente essere iniziata o proseguita, e preclude in modo assoluto
al giudice qualsiasi indagine e pronuncia di merito (sent. n. 17 del
1973). La declaratoria d'illegittimità costituzionale dell'impugnato
art. 290 non potrebbe avere, quindi, alcuna incidenza sulla decisione
riservata al giudice a quo.
4. - Nel merito, la Corte d'assise di Bari, ha denunziato, in
riferimento all'art. 21, primo comma, Cost., l'art. 290 cod. pen.,
nella parte in cui prevede il reato di vilipendio del Governo,
dell'Ordine giudiziario e delle Forze Armate dello Stato. Analoga
questione è stata sollevata dalla Corte d'assise di Venezia,
limitatamente al vilipendio delle Forze Armate. E, secondo le due
ordinanze, sul riflesso che il precetto costituzionale riconoscerebbe
testualmente come unico limite della libertà di manifestazione del
pensiero soltanto il buon costume, ovvero che il prestigio delle
entità sopra richiamate non possa in ogni caso inquadrarsi tra i beni
degni di tutela e rilievo costituzionale o, comunque, assumere valore
pari ai diritti inviolabili della personalità, così da integrarne un
giustificato limite. Nelle ordinanze predette si prospettano, inoltre,
le ulteriori questioni se l'art. 290 cod. pen. contrasti con gli artt.
25, secondo comma, e 3, primo comma, Cost.; ciò sull'assunto che
l'incompleta e troppo generica indicazione della fattispecie penale
possa rendere difficile distinguere tra facoltà di critica e
manifestazione vilipendiosa e tradursi, quindi, sul piano pratico, in
una molteplicità d'interpretazioni giurisprudenziali ed in una
disparità di trattamento tra i soggetti, derivandone in definitiva
un'ingiusta incriminazione soprattutto di chi, per scarsa educazione,
mancanza di cultura o incapacità espressiva, non riesca a controllarsi
nella manifestazione del pensiero.
Le questioni non sono fondate sotto alcun profilo.
5. - Circa la censura d'incostituzionalità relativa all'articolo
21, primo comma, Cost., questa Corte ha più volte ribadito che la
tutela del buon costume non costituisce il solo limite alla libertà di
manifestazione del pensiero, sussistendo invece altri limiti -
impliciti - dipendenti dalla necessità di tutelare beni diversi, che
siano parimenti garantiti dalla Costituzione (sentenze nn. 19 del 1962;
25 del 1965; 87 e 100 del 1966; 199 del 1972; 15, 16 e 133 del 1973),
di guisa che, in tal caso, l'indagine va rivolta all'individuazione del
bene protetto dalla norma impugnata ed all'accertamento se esso sia o
meno considerato dalla Costituzione in grado tale da giustificare una
disciplina che in qualche misura possa apparire limitativa della
fondamentale libertà in argomento.
Orbene, la Corte ritiene doversi affermare che, fra i beni
costituzionalmente rilevanti, va annoverato il prestigio del Governo,
dell'Ordine giudiziario e delle Forze Armate in vista
dell'essenzialità dei compiti loro affidati. Ne deriva la necessità
che di tali istituti sia garantito il generale rispetto anche perché
non resti pregiudicato l'espletamento dei compiti predetti.
In riferimento poi alla particolare censura delineata
nell'ordinanza della Corte d'assiste di Venezia non può certo negarsi
fondamento alla tutela delle Forze Armate. Basta osservare che per una
serie di espliciti precetti la loro organizzazione è preordinata, al
di fuori di qualificazioni politiche, alla difesa della Patria,
mediante il concorso dei cittadini, chiamati all'adempimento di un
dovere che la Costituzione, significativamente, qualifica sacro (art.
52).
Non si esclude, peraltro, che in regime democratico siano
consentite critiche, con forme ed espressioni anche severe, alle
istituzioni vigenti e tanto sotto il profilo strutturale quanto sotto
quello funzionale (al caso attraverso le persone e gli organi che ne
sono esponenti); anzi tali critiche possono valere ad assicurare, in
una libera dialettica di idee, il loro adeguamento ai mutamenti
intervenuti nella coscienza sociale (sent. n. 199 del 1912) in ordine
ad antiche o nuove istanze.
Ma non impedisce tale libertà di critica la previsione, come
reato, della condotta vilipendiosa ipotizzata nell'art. 290 c.p., in
una o più delle svariate forme che essa può assumere.
Secondo la comune accezione del termine, il vilipendio consiste nel
tenere a vile, nel ricusare qualsiasi valore etico o sociale o politico
all'entità contro cui la manifestazione è diretta sì da negarle ogni
prestigio, rispetto, fiducia, in modo idoneo a indurre i destinatari
della manifestazione (si consideri che per il delitto di cui all'art.
290 è richiesto l'elemento della pubblicità quale definito nell'art.
266, quarto comma) al disprezzo delle istituzioni o addirittura ad
ingiustificate disobbedienze. Ciò con evidente e inaccettabile
turbativa dell'ordinamento politico - sociale, quale è previsto e
disciplinato dalla Costituzione vigente. Il che, per le ragioni
sopraccennate, non esclude che si possa, ma con ben diverse
manifestazioni di pensiero, propugnarne i mutamenti che si ritengano
necessari.
Pertanto la disposizione impugnata, così interpretata, non
contrasta con il precetto dell'art. 21 della Costituzione.
6. - Le ulteriori censure ex artt. 25 e 3 Cost. pongono il dubbio
se la normativa dell'art. 290 consenta di distinguere in concreto la
critica lecita dalla condotta vilipendiosa.
Ma ovviamente ciò spetta al giudice chiamato ad applicare la
norma, mentre la Corte non può non ritenere sufficiente, ai sensi
dell'art. 25, la specificazione legislativa ancorata al concetto -
sopra richiamato - di vilipendio, trattandosi di reato a forma
cosiddetta libera, categoria la cui legittimità costituzionale è
stata più volte riconosciuta in decisioni di questa Corte.
Questa Corte ha più volte affermato, infatti, che non si viola il
principio di legalità e d'uguaglianza quando si ricorre per
l'individuazione del fatto costituente reato a concetti diffusi e
generalmente compresi dalla collettività in cui il giudice opera
(sent. n. 133 del 1973 e n. 125 del 1971) .
Il che - con riguardo a specifica censura delle ordinanze - vale
anche ad escludere che la norma impugnata risulti applicabile solo in
danno di persone meno colte o più sprovvedute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 290, primo comma, del codice
penale, sollevata, in riferimento all'art. 21, primo comma, della
Costituzione, dal giudice istruttore del tribunale di Milano con
l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 313, terzo comma, del codice penale,
sollevata, in riferimento agli artt. 101, secondo comma, e 104, primo
comma, della Costituzione, dalla Corte d'assise di Bari con l'ordinanza
in epigrafe e già dichiarata non fondata con sentenza n. 142 del 1973;
dichiara non fondate nei sensi di cui in motivazione le questioni
di legittimità costituzionale dell'art. 290 del codice penale, nella
parte in cui prevede il reato di vilipendio del Governo, dell'Ordine
giudiziario e delle Forze armate dello Stato, sollevate, in riferimento
agli artt. 3, primo comma, 21, primo comma, e 25, secondo comma, della
Costituzione, dalle Corti di assise di Bari e di Venezia con le
ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1974.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - GIUSEPPE
VERZÌ- GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -
LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO -
ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA -
VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO
CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO
ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1974:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte