Sentenza n. 20/1994
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/02/1994 · relatore Luigi Mengoni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 384/1992
- art. 14legge 384/1992
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 4 e 14 del
d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure urgenti in materia di
previdenza, di sanità e di pubblico impiego, nonché disposizioni
fiscali), convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438, promossi
con ordinanze emesse il 31 marzo 1993 (n. 1 ordinanza) dal Pretore di
Lecce, il 1°, il 2 aprile ed il 24 marzo 1993 (n. 5 ordinanze) dal
Pretore di Brescia, il 20 gennaio 1993 dal Pretore di Bologna (n. 1
ordinanza) iscritte ai nn. 266, 273, 274, 275, 281, 445 e 570 del
registro ordinanze 1993 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 24, 25, 36 e 40, prima serie speciale, dell'anno 1993;
Visti gli atti di costituzione di Conversano Cosimo e Salodini
Maria, di Villani Velia ed altre, di Fabbri Marco e dell'I.N.P.S.
nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 gennaio 1994 il Giudice
relatore Luigi Mengoni;
Uditi gli avvocati Franco Agostini per Villani Velia ed altre e
per Fabbri Marco, Vito Lipari per l'I.N.P.S. e Salvatore Cabibbo per
Conversano Cosimo e Salodini Maria e l'Avvocato dello Stato Gian
Paolo Polizzi per il Presidente del Consiglio dei ministri;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1.1. - Nel corso di un giudizio promosso da Marco Fabbri contro
l'I.N.P.S. per ottenere l'indennità di malattia per il periodo 31
luglio-9 agosto 1990, il Pretore di Bologna, con ordinanza del 20
gennaio 1993 (R.O. n. 281/93), ha sollevato, in riferimento agli
artt. 3 e 24 Cost., questione di legittimità costituzionale degli
artt. 4, commi 1 e 3, e 14 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384,
convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438.
Il comma 1 reca un nuovo testo dell'art. 47, secondo e terzo
comma, del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, che prevede,
rispettivamente, per le controversie in materia di trattamenti
pensionistici un termine di decadenza triennale dall'azione
giudiziaria (in luogo del precedente termine decennale, già
qualificato di decadenza, anziché di prescrizione, dall'art. 6 del
d.-l. 29 marzo 1991, n. 103, convertito nella legge 1° giugno 1991,
n. 166), e per le controversie in materia di prestazioni temporanee
ai lavoratori dipendenti, tra cui i trattamenti economici di
malattia, un termine di decadenza di un anno: termini decorrenti
dalla data di comunicazione della decisione del ricorso pronunziata
dai competenti organi dell'Istituto o dalla data di scadenza del
termine stabilito per la pronunzia della predetta decisione, ovvero
dalla data di scadenza dei termini prescritti per l'esaurimento del
procedimento amministrativo, computati a decorrere dalla data di
presentazione della richiesta di prestazione.
Il comma 3 dispone che la nuova disciplina non si applica "ai
procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in vigore
del presente decreto ancora in corso alla medesima data".
Poiché nella specie il ricorrente ha esercitato l'azione
giudiziaria trascorso un anno dalla data di formazione del silenzio-rifiuto da parte dell'I.N.P.S., l'Istituto - interpretando
restrittivamente il comma 3 in relazione ai soli procedimenti
giudiziari - ha eccepito l'intervenuta decadenza dall'azione. Il Pretore condivide tale interpretazione, ma ritiene la legge così
interpretata contraria all'art. 3 Cost. sia sotto il profilo del
principio di razionalità, coordinato col diritto di difesa garantito
dall'art. 24 Cost., in quanto priva inopinatamente l'assicurato di un
diritto di prestazione per il cui esercizio la disciplina dal giudice
ritenuta applicabile prima dell'entrata in vigore del d.-l. n. 384
del 1992 gli accordava ancora un ampio spazio di tempo, sia sotto il
profilo del principio di eguaglianza perché esclude l'applicabilità
del ius superveniens solo a vantaggio di coloro che già avevano
proposto domanda giudiziale.
1.2. - Nel giudizio davanti alla Corte costituzionale si è
costituito il ricorrente osservando preliminarmente che prima del 19
settembre 1992 le prestazioni economiche di malattia non erano
soggette alla prescrizione decennale di cui all'art. 47, secondo
comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, bensì alla prescrizione di un
anno prevista dall'art. 6, ultimo comma, della legge 11 gennaio 1943,
n. 138, e chiedendo in principalità che la questione sia risolta,
con una sentenza interpretativa di rigetto, nel senso che il comma 3
- contenente la disposizione transitoria a torto ritenuta mancante
dal Pretore - deve essere interpretato includendo tra i
"procedimenti" sottratti alla nuova disciplina, in quanto già
instaurati prima della, e ancora in corso alla, data di entrata in
vigore del decreto, anche i procedimenti amministrativi, oltre a
quelli giudiziari. Questa interpretazione, ampiamente sviluppata in
una memoria successiva, limita l'applicabilità della nuova normativa
alle domande amministrative presentate dopo l'entrata in vigore del
d.-l. n. 384.
In subordine, la parte privata chiede che sia dichiarata
l'illegittimità costituzionale denunciata.
1.3. - Si è pure costituito l'I.N.P.S. chiedendo una sentenza
interpretativa di rigetto. Re melius perpensa, l'Istituto riconosce
che nell'art. 4, comma 3, del d.-l. n. 384 del 1992 il vocabolo
"procedimenti" comprende anche i procedimenti amministrativi, ma,
diversamente dall'interpretazione prospettata dalla parte privata,
ritiene applicabili i nuovi termini (ridotti) di decadenza anche nel
caso di domanda amministrativa presentata anteriormente alla data di
entrata in vigore del decreto, con decorrenza da tale data.
1.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o comunque infondata.
In una memoria depositata nell'imminenza dell'udienza di
discussione l'interveniente ha motivato l'inammissibilità sul
riflesso che il giudice a quo ha erroneamente computato il termine di
decadenza anziché dalla data di comunicazione della decisione
tardiva dell'I.N.P.S., dalla data entro cui la decisione doveva
essere pronunziata. La conclusione subordinata di infondatezza è
argomentata mediante un'interpretazione del comma 3 analoga a quella
prospettata dall'I.N.P.S .
2.1. - Nel corso di un giudizio promosso da Cosimo Conversano
contro l'I.N.P.S. per ottenere l'assegno di invalidità, l'art. 4,
commi 1 e 3, del d.-l. n. 384 del 1992 è stato impugnato dal Pretore
di Lecce, con ordinanza del 31 marzo 1993 (R.O. n. 266/93), in
riferimento agli artt. 3, 38 e 113 Cost., "nella parte in cui non
prevede che l'azione giudiziaria possa essere proposta nel termine di
tre anni dall'entrata in vigore dello stesso decreto legge", qualora
essa fosse ancora proponibile ai sensi della disciplina precedente
per non essere decorso il termine di dieci anni dalla data di
comunicazione della decisione del ricorso o dalla data di scadenza
del termine prescritto per la pronunzia.
Anche le censure formulate in questa ordinanza di rimessione si
fondano interamente sull'interpretazione dell'art. 4, comma 3, nel
senso di escludere l'applicazione del nuovo regime decadenziale di
cui al comma 1 nei soli casi di proposizione dell'azione giudiziale
prima dell'entrata in vigore del decreto.
2.2. - Nel giudizio davanti alla Corte si è costituito il
ricorrente contestando la detta interpretazione e chiedendo una
sentenza interpretativa di rigetto fondata sull'opposta
interpretazione che riferisce il comma 3 anche ai procedimenti
amministrativi.
2.3. - Si è costituito pure l'I.N.P.S. chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile e comunque infondata.
Secondo l'Istituto il termine "procedimento", di cui al comma 3,
va inteso "come procedimento amministrativo se riferito al primo
comma (che attiene alla fase amministrativa) e come procedimento
giudiziario se riferito al secondo comma (che attiene alla fase
giudiziaria)". Nel primo riferimento la qualifica "ancora in corso"
va interpretata nel senso (sostenuto anche dalla parte privata) che
alla data di entrata in vigore del decreto n. 384 "non è (ancora)
scaduto il precedente termine decennale per l'inizio dell'azione
giudiziaria", salva la decadenza dall'azione trascorso un triennio o
un anno (a seconda delle due specie di controversie distinte nel
comma 1) dalla data di entrata in vigore del decreto.
2.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o comunque infondata. Inammissibile
perché carente di motivazione in punto di rilevanza; infondata
perché il legislatore non è intervenuto con una norma retroattiva,
ma ha configurato un nuovo rapporto tra fase amministrativa e fase
giudiziaria, destinato per sua stessa natura ad operare solo nel
futuro.
3.1. - Nel corso di cinque giudizi separati, promossi da Maria
Cominelli e altri contro l'I.N.P.S. per ottenere l'integrazione al
trattamento minimo della pensione di riversibilità, il Pretore di
Brescia, con ordinanze di analogo tenore in data 24 marzo, 1° e 2
aprile 1993 (R.O. nn. 273, 274, 275, 445, 570/93), ha sollevato
questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.-l. n. 384
del 1992, per violazione dell'art. 3 Cost., sotto un duplice profilo:
a) perché il comma 1, riproducendo il testo dell'art. 47,
secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, con la sola riduzione a
tre anni del termine decennale per l'esercizio dell'azione
giudiziaria, avrebbe "completamente travolto la disposizione di
interpretazione autentica" di cui all'art. 6 del citato d.-l. n. 103
del 1991, ripristinando una normativa contraria al principio
costituzionale di imprescrittibilità del diritto alla pensione;
b) perché il comma 3, facendo salva la norma dell'art. 6 del
d.-l. n. 103 del 1991 in favore dei soli assicurati che hanno
presentato la domanda di prestazione prima della data di entrata in
vigore del d.-l. n. 384 del 1992 e per i quali il procedimento
amministrativo sia ancora in corso, discrimina ingiustificatamente
coloro per i quali il procedimento amministrativo si sia esaurito
anteriormente alla detta data o per decisione di rigetto
dell'I.N.P.S. o per decorso dei termini prescritti.
3.2. - Nei giudizi promossi dalle ordinanze iscritte in R.O. nn.
275 e 570/93 si sono costituiti i ricorrenti chiedendo in
principalità una sentenza interpretativa di rigetto, in subordine
una dichiarazione di illegittimità costituzionale. Quanto al primo
dei due profili della denunciata illegittimità costituzionale, le
parti private contestano l'interpretazione del giudice a quo, che,
senza conforto nella lettera della legge, attribuisce alla
disposizione impugnata efficacia abrogatrice della norma di
interpretazione autentica dettata dall'art. 6 del d.-l. n. 103 del
1991, a stregua della quale i termini previsti dall'art. 47, secondo
e terzo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970, sono posti a pena di
decadenza per l'esercizio del diritto ai ratei della prestazione
pensionistica, ferma l'imprescrittibilità del diritto in sé alla
pensione. Si obietta che l'art. 4 del d.-l. n. 384 del 1992 si è
limitato ad abbreviare i termini decadenziali, senza modificarne
l'oggetto, che pure nel nuovo testo dell'art. 47 va individuato in
conformità dell'interpretazione autentica stabilita dal decreto del
1991. Quanto al secondo profilo, entrambe le difese concordano
sostanzialmente, pur con formulazioni diverse, nel ritenere compresa
nel riferimento del comma 3 ai procedimenti "ancora in corso" alla
data di entrata in vigore del decreto anche l'ipotesi che il
procedimento amministrativo sia già esaurito a tale data ma perduri
la possibilità di esercizio dell'azione giudiziaria per non essere
ancora scaduto il termine decennale previsto dalla disciplina
previgente.
3.3. - Si è costituito l'I.N.P.S. concludendo per l'infondatezza
della questione con le medesime argomentazioni svolte nel giudizio
relativo all'ordinanza del Pretore di Lecce (R.O. n. 266/93).
3.4. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione
sia dichiarata inammissibile o comunque infondata con argomenti,
relativamente all'uno e all'altro dei due profili sopra distinti,
analoghi a quelli svolti dalle parti costituite. Considerato in diritto
1. - I Pretori di Bologna, Lecce e Brescia hanno sollevato, con
varie prospettazioni, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4, commi 1 e 3, del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384,
convertito nella legge 14 novembre 1992, n. 438. Il comma 1 reca un
nuovo testo dell'art. 47, secondo e terzo comma, del d.P.R. 30 aprile
1970, n. 639, che riduce a tre anni il termine decadenziale del
diritto ai ratei delle prestazioni pensionistiche e assoggetta al
termine di decadenza di un anno tutte le prestazioni temporanee ai
lavoratori dipendenti di cui all'art. 24 della legge n. 88 del 1989.
Il comma 3 dispone che il nuovo regime decadenziale non si applica
"ai procedimenti instaurati anteriormente alla data di entrata in
vigore del presente decreto ancora in corso alla medesima data". Il
primo giudice denuncia anche l'art. 14 del decreto legge citato, che
ne dispone l'entrata in vigore il giorno stesso della sua
pubblicazione (19 settembre 1992).
Dal Pretore di Bologna le dette disposizioni sono impugnate per
violazione degli artt. 3 e 24 Cost., in quanto prevedono che il nuovo
regime decadenziale - con i termini di decorrenza alternativamente
individuati nella data di comunicazione della decisione del ricorso
all'I.N.P.S. o nella data di scadenza del termine stabilito per la
pronunzia della decisione ovvero nella data di scadenza dei termini
prescritti per l'esaurimento del procedimento amministrativo,
computati dal giorno della domanda di prestazione - si applichi anche
agli assicurati che hanno presentato la domanda all'I.N.P.S. prima
dell'entrata in vigore del decreto, ma che in questo momento non
abbiano ancora proposto la domanda giudiziale.
Dal Pretore di Lecce l'art. 4 del d.-l. n. 384 del 1992 è
censurato, in riferimento agli artt. 3, 38 e 113 Cost., nella parte
in cui non prevede che l'azione giudiziaria possa essere proposta nel
termine di tre anni dall'entrata in vigore del decreto, qualora fosse
ancora proponibile secondo la disciplina precedente.
Fondata su un'intepretazione diversa è la questione sollevata dal
Pretore di Brescia in riferimento all'art. 3 Cost. Queste ordinanze
impugnano in primo luogo l'art. 4, comma 1, del d.-l. n. 384 del 1992
perché avrebbe "completamente travolto la disposizione di
interpretazione autentica di cui all'art. 6 del d.-l. n. 103 del
1991", che ha limitato la sanzione decadenziale ai soli ratei
pregressi delle prestazioni previdenziali, salvaguardando il
principio costituzionale di imprescrittibilità del diritto alla
pensione per sé considerato. Secondariamente è censurato il comma 3
perché fa salva l'applicabilità dell'art. 6 ora citato soltanto in
favore degli aventi diritto per i quali il procedimento
amministrativo, instaurato prima della data di entrata in vigore del
decreto n. 384, sia ancora in corso a tale data, così discriminando
irragionevolmente coloro per i quali il procedimento amministrativo
fosse già esaurito alla data del 19 settembre 1992, ma non avessero
ancora esercitato l'azione giudiziaria.
2. - Le questioni sollevate dalle sette ordinanze sono analoghe o
connesse, e pertanto i relativi giudizi possono essere riuniti e
decisi con unica sentenza.
3. - Le questioni non sono fondate nei sensi appresso spiegati.
Le censure dei Pretori di Bologna e di Lecce dipendono interamente
da un'interpretazione restrittiva che intende la parola
"procedimenti" nell'art. 4, comma 3, nel senso di procedimenti
giudiziari, e quindi attribuisce a tale disposizione il significato
di norma che conferisce efficacia retroattiva al nuovo regime
decadenziale previsto dal comma 1, salvo soltanto il caso di
proposizione dell'azione giudiziaria prima della data di entrata in
vigore del decreto.
A sostegno di questa interpretazione, che nega la riferibilità
del comma 3 anche ai procedimenti amministrativi, sono addotti
argomenti di scarsa consistenza. Che in relazione al comma 2 il
termine "procedimenti" non possa concernere se non i procedimenti
giudiziari - la norma di riferimento essendo afferente alla
disciplina dell'onere delle spese, delle competenze e degli onorari
nei giudizi per prestazioni previdenziali - non è evidentemente una
ragione che imponga di intendere il termine nel medesimo significato
pure in relazione al comma 1. Né in tal senso può soccorrere il
confronto con l'art. 6, comma 2, del d.-l. 29 marzo 1991, n. 103,
convertito nella legge 1° giugno 1991, n. 166, che sottrae
all'efficacia retroattiva delle disposizioni di cui al primo comma "i
processi in corso alla data di entrata in vigore del presente
decreto". Anzi, il confronto fornisce un argomento esegetico
contrario mettendo in risalto l'uso, nella disposizione denunciata,
di un termine diverso da quello di "processo", suscettibile di una
accezione più ampia. Nel comma 2 del citato art. 6 il riferimento ai
(soli) "processi" (giudiziari) in corso si spiega riflettendo che la
norma del comma 1 intende ripristinare la configurazione della
decadenza sancita dalla legge interpretata come decadenza
sostanziale, contro la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte
di cassazione che ne aveva affermata la natura di termine di
decadenza procedimentale.
Sul piano dell'interpretazione logica è decisivo l'argomento
svolto nelle memorie dell'I.N.P.S. e della difesa di una delle parti
private. In relazione al comma 1 la disposizione del comma 3 perde
senso se la parola "procedimenti" viene intesa limitatamente ai
procedimenti giudiziari: la proposizione della domanda giudiziale
impedisce la decadenza, sicché in questo caso non può sorgere la
questione, regolata dal comma 3, circa il regime decadenziale
applicabile.
4. - Ciò posto, il significato più immediato della frase
"procedimenti ancora in corso" (alla data di entrata in vigore del
decreto n. 384) parrebbe quello di "procedimenti (amministrativi) non
ancora esauriti a tale data". Così infatti la locuzione legale è
parafrasata nella circolare dell'I.N.P.S. n. 165 del 15 luglio 1993.
Nello stesso senso sono orientate le ordinanze del Pretore di
Brescia, ad avviso del quale, peraltro, qualora alla data del 19
settembre 1992 il procedimento amministrativo già radicato "si fosse
esaurito o per espresso rigetto dell'Istituto o per decorso del
termine previsto", l'art. 4, comma 1, del d.-l. n. 384 del 1992
sarebbe applicabile col significato normativo attribuito all'art. 47,
secondo comma, del d.P.R. n. 639 del 1970 anteriormente
all'interpretazione autentica disposta dall'art. 6 del d.-l. n. 103
del 1991: tale disposizione sarebbe stata "completamente travolta"
dal successivo decreto del 1992.
Questo profilo di incostituzionalità - del resto prospettato
senza un parametro adeguato (nelle cinque ordinanze del Pretore di
Brescia è invocato il solo art. 3 Cost. e non anche l'art. 38,
secondo comma, Cost.) - è palesemente infondato. Dall'identità del
nuovo testo del 1992 col testo originario del 1970, "salvo che per la
riduzione del termine di decadenza da decennale a triennale", non è
consentito arguire l'abrogazione implicita dell'interpretazione
autentica. L'art. 6 del d.-l. n. 103 del 1991 si è integrato in una
complessa fattispecie normativa formata dalla legge interpretata e
dalla legge interpretativa: l'art. 4, comma 1, del decreto del 1992
ha modificato la prima delle componenti della fattispecie senza
toccare l'altra.
5. - L'interpretazione secondo cui l'art. 4, comma 3, esclude
l'applicabilità del comma 1 solo quando il procedimento
amministrativo (compresa la fase contenziosa) non sia ancora esaurito
alla data dell'entrata in vigore del d.-l. n. 384 del 1992, dà luogo
a conseguenze pratiche incompatibili con i principi circa l'efficacia
della legge nel tempo.
Nell'ipotesi ora indicata dovrebbero ritenersi applicabili, con
decorrenza da una data posteriore al 19 settembre 1992, i termini
decadenziali previsti da una legge anteriore ormai non più vigente.
Non è dubbio invece che, ove il ricorso amministrativo sia stato
presentato prima di questa data, ma il dies a quo del termine di
decadenza per l'esercizio dell'azione giudiziaria - costituito da una
delle date alternativamente specificate nell'art. 4, comma 1, del
decreto del 1992 - si verifichi dopo, si devono applicare i nuovi
termini. Il termine di decadenza non può prendere regola se non
dalla legge in vigore nel momento in cui comincia a decorrere.
Nel caso opposto, in cui il procedimento amministrativo è già
esaurito alla data di entrata in vigore del decreto, la pretesa
retroattività del nuovo regime decadenziale si traduce in
conseguenze assurde quando si tratti di un diritto previdenziale
assoggettato per la prima volta nel 1992 al regime dell'art. 47
(riformato) del d.P.R. n. 639 del 1970. Tale è il diritto alle
prestazioni economiche di malattia, precedentemente soggetto alla
prescrizione di un anno di cui all'art. 6, ultimo comma, della legge
11 gennaio 1943, n. 138, decorrente, dopo la legge 9 marzo 1989, n.
88, dalle stesse date stabilite per le prestazioni pensionistiche.
Nella causa pendente davanti al Pretore di Bologna, dove si
controverte appunto del diritto a un trattamento economico di
malattia, l'interpretazione avversata ha portato il giudice a
ritenere applicabile l'art. 4, comma 1, del decreto del 1992, e
quindi a lamentare, sollevando incidente di costituzionalità, che il
termine decadenziale di un anno fosse già interamente decorso prima
dell'entrata in vigore della legge che ex novo lo ha introdotto.
6. - Queste riflessioni convincono che alla disposizione in esame
non può essere ascritto il significato suggerito da un primo
approccio puramente letterale, non saggiato dal controllo delle
conseguenze. La loro incongruenza o addirittura assurdità impone una
lettura diversa, la quale ravvisa nel testo normativo un'ellissi
esplicitabile, mediante l'interpretazione logico-sistematica, in un
senso conforme in pari tempo all'intenzione del legislatore e ai
principi costituzionali.
Coordinato col comma 1 dell'art. 4 del d.-l. n. 384 del 1992 e
tenuto conto che l'originario art. 47, secondo comma, della legge del
1970, ai fini del decorso del termine di decadenza, considerava
soltanto il procedimento amministrativo contenzioso, il comma 3 deve
essere inteso nel senso che il nuovo regime decadenziale non si
applica quando, in relazione al ricorso amministrativo proposto
anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto, si siano
già verificati i presupposti di decorrenza del termine previsto
dalla legge precedente per la proposizione della domanda giudiziale
(comunicazione della decisione definitiva del ricorso o scadenza del
termine per la pronunzia della medesima) e il termine sia ancora
pendente alla detta data.
Sotto questo aspetto, afferente al tempo antecedente il 19
settembre 1992, il comma 3 altro non è se non un'applicazione del
principio di irretroattività della legge. Sotto un altro aspetto,
afferente al tempo successivo, la norma si qualificherebbe di diritto
transitorio se alla frase "non si applicano" fosse attribuito anche
il valore di deroga alla regola generale dell'art. 252 disp. att.
cod. civ. Ma è un punto di cui la Corte non ha ragione di occuparsi,
sia perché dalle ordinanze non risulta rilevante ai fini della
decisione dei giudizi principali, sia comunque perché la sua
decisione compete al giudice del merito.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara non fondate, nei sensi di cui in
motivazione, le questioni di legittimità costituzionale degli artt.
4, commi 1 e 3, e 14 del d.-l. 19 settembre 1992, n. 384 (Misure
urgenti in materia di previdenza, di sanità e di pubblico impiego,
nonché disposizioni fiscali), convertito nella legge 14 novembre
1992, n. 438, sollevate, in riferimento, rispettivamente, agli artt.
3 e 24 Cost., 3, 38 e 113 Cost., 3 Cost., dai Pretori di Bologna,
Lecce e Brescia con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1994.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: MENGONI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 3 febbraio 1994.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1994:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte