Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/2001

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/2001 · relatore Guido Neppi Modona

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della

legge 8 febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 596-bis

del codice penale, promosso, nell'ambito di un procedimento civile,

con ordinanza emessa il 26 ottobre 1999 dal tribunale di Roma,

iscritta al n. 109 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13 - 1ª serie speciale -

dell'anno 2000.

Visti l'atto di costituzione dell'attore nel procedimento a quo

nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 12 dicembre 2000 il giudice

relatore Guido Neppi Modona;

Uditi l'avvocato Elio Ripoli per la parte costituita e l'avvocato

dello Stato Giuseppe Albenzio per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che il tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento

all'art 68, primo comma, della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 8

febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 596-bis del codice

penale, in quanto interpretati nel senso "della loro applicabilità

nei confronti del direttore ed editore del giornale, anche ai casi in

cui l'autore delle opinioni sia ammesso alla garanzia dell'art. 68,

primo comma, Cost.";

che il rimettente premette che nella causa civile per

risarcimento dei danni, intentata da persona che si ritiene diffamata

da un articolo apparso sul quotidiano "il Manifesto" nei confronti

dell'autore della pubblicazione, del direttore responsabile e del

legale rappresentante della società editrice, il tribunale ha

dichiarato con sentenza l'inammissibilità della domanda proposta nei

confronti dell'autore dell'articolo, deputato Nicola Vendola, a

seguito della delibera di insindacabilità pronunciata dalla Camera

dei deputati a norma dell'art. 68 della Costituzione;

che il giudice a quo rileva che, per "costante"

interpretazione giurisprudenziale, nei casi di diffamazione a mezzo

stampa permane la responsabilità del direttore e dell'editore del

giornale "anche in presenza della causa di esonero riconosciuta al

parlamentare ex art. 68 c. 1 Cost.", in quanto la "oggettività

dell'illecito penale [...] non consente il venir meno della

responsabilità per omissione, nell'ipotesi in cui l'autore

dell'illecito non è punito per l'applicabilità della specifica

esenzione soggettiva (e funzionale) prevista dall'art. 68 Cost.";

che, ad avviso del rimettente, tale indirizzo

giurisprudenziale si pone in contrasto con l'art. 68 Cost., in quanto

"di fatto tende ad escludere o a rendere oltremodo difficile la

possibilità per il parlamentare di esprimere le proprie opinioni a

mezzo della stampa";

che ne deriverebbe una evidente contraddizione, perché da un

lato viene prevista una prerogativa per le opinioni espresse in

connessione con l'esercizio della funzione parlamentare, dall'altro,

affermandosi "la responsabilità dei veicoli di divulgazione" di tali

opinioni, si creano ostacoli alla diffusione del pensiero del

parlamentare fuori dal contesto del Parlamento;

che si è costituito nel giudizio l'attore nel procedimento a

quo chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o

infondata;

che la parte costituita - premesso che avverso la sentenza

parziale pronunciata dal giudice rimettente nei confronti del

parlamentare autore dell'articolo diffamatorio è stato proposto

appello, con il quale, tra l'altro, viene contestata la legittimità

della deliberazione di insindacabilità votata dalla Camera e si

sollecita la Corte di appello a sollevare conflitto di attribuzione -

rileva, nel merito, che il sacrificio della giurisdizione derivante

dalla prerogativa soggettiva dell'art. 68 della Costituzione non

assicura, contrariamente a quanto asserisce il tribunale, "una

copertura costituzionale delle opinioni diffamatorie, bensì offre,

solo a favore del parlamentare, una astensione dall'intervento

sanzionatorio che non elide la illegittimità oggettiva della

condotta, né sopprime il dovere di controllo dei soggetti

responsabili ai sensi delle norme denunciate";

che l'accoglimento della censura estenderebbe inopinatamente

la insindacabilità a soggetti estranei all'esercizio delle funzioni

che costituiscono il fondamento della prerogativa stessa, con

evidente "degrado della dialettica politica", poiché la libera

divulgazione di espressioni o concetti diffamatori "non può

costituire materia di alcuna garanzia costituzionale";

che, sotto il profilo della rilevanza della questione, la

parte conclude che, ove la Corte di appello sollevasse il conflitto

di attribuzione, la deliberazione della Camera non potrebbe sfuggire

all'annullamento da parte della Corte costituzionale, essendo in

palese contrasto con i principi enunciati in materia dalla Corte

stessa circa il nesso funzionale tra le opinioni espresse e la

funzione parlamentare;

che sussiste, pertanto, un profilo di pregiudizialità, in

quanto l'annullamento della deliberazione della Camera determinerebbe

l'irrilevanza della questione di costituzionalità sollevata dal

tribunale;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, o,

in subordine, infondata;

che, secondo l'Avvocatura, le censure prospettate dal giudice

rimettente "non discendono dal diritto vivente formatosi in

riferimento ad una normativa ordinaria, che si porrebbe, perciò, in

contrasto con la norma costituzionale", ma si fondano "sulla

riconduzione della guarentigia costituzionale al novero delle

immunità ed alla riconduzione di queste ultime (secondo un

orientamento prevalente, seppur non unitario) alle cause personali di

esclusione della pena (perciò facenti eccezione all'art. 3 c.p.)":

di conseguenza, la questione sarebbe inammissibile perché tendente a

un "intervento sul parametro valutativo piuttosto che sulla

disposizione secondaria";

che in sede di discussione il difensore della parte privata

costituita e l'avvocato dello Stato hanno ulteriormente sviluppato le

ragioni a sostegno della inammissibilità e dell'infondatezza della

questione di legittimità costituzionale.

Considerato che il giudice a quo rileva che, per "costante"

interpretazione giurisprudenziale, in caso di diffamazione a mezzo

stampa permane la responsabilità del direttore del giornale e

dell'editore anche quando nei confronti del parlamentare autore della

pubblicazione sia intervenuta la deliberazione di insindacabilità

della Camera di appartenenza a norma dell'art. 68, primo comma,

Cost., e lamenta che tale indirizzo giurisprudenziale, basato sul

presupposto che l'insindacabilità sia una causa soggettiva di

esenzione dalla responsabilità, si pone in contrasto con l'art. 68

Cost., in quanto di fatto inciderebbe sulla possibilità del

parlamentare di esprimere le sue opinioni a mezzo della stampa;

che il rimettente vorrebbe quindi estendere l'esonero dalla

responsabilità al direttore del giornale e all'editore, ma non trae

le conseguenze applicative dell'interpretazione che egli stesso

considera conforme al parametro costituzionale evocato, a causa

dell'esistenza della "costante" giurisprudenza che segue

l'interpretazione da lui non condivisa;

che, contrariamente a quanto il rimettente mostra di

ritenere, nulla osta a che il giudice a quo adotti egli stesso quella

interpretazione che, a suo avviso, gli consentirebbe di superare i

prospettati dubbi di costituzionalità;

che, in definitiva, il rimettente ha sottoposto a questa

Corte esclusivamente una questione di interpretazione dell'art. 68,

primo comma, Cost., e non già una questione concernente il contrasto

tra il significato da attribuire alle norme ordinarie da applicare

nel giudizio a quo e il parametro costituzionale evocato;

che la questione deve pertanto essere dichiarata

manifestamente inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 11 e 12 della legge 8

febbraio 1948, n. 47 (Disposizioni sulla stampa) e 596-bis del codice

penale, sollevata, in riferimento all'art. 68, primo comma, della

Costituzione, dal tribunale di Roma, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 gennaio 2001.

Il Presidente: Santosuosso

Il redattore: Neppi Modona

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 23 gennaio 2001.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2001:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte