Sentenza n. 200/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1975 · relatore Ercole Rocchetti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.l. 427/1973
- art. 2d.l. 427/1973
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 1 e
2 del d.l. 24 luglio 1973, n. 427 (Disciplina dei prezzi di beni di
largo consumo), convertito in legge 4 agosto 1973, n. 496, promossi con
le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 novembre 1973 dal pretore di Sassari nel
procedimento civile vertente tra il pastificio Bartolomeo Pesce e il
prefetto di Sassari, iscritta al n. 424 del registro ordinanze 1973 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15 del 16
gennaio 1974;
2) ordinanza emessa il 13 maggio 1974 dal pretore di Sora nel
procedimento civile vertente tra la società pastificio Zaffiri Tommaso
e Walter e il prefetto di Frosinone, iscritta al n. 325 del registro
ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 263 del 9 ottobre 1974;
3) ordinanza emessa il 4 maggio 1974 dal pretore di Gaeta nel
procedimento civile vertente tra la società Domenico Paone e il
prefetto di Latina, iscritta al n. 342 del registro ordinanze 1974 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 284 del 30
ottobre 1974;
4) ordinanza emessa il 21 gennaio 1975 dal pretore di Castellammare
di Stabia nel procedimento civile vertente tra la società pastificio
Gerardo Di Nola e il prefetto di Napoli, iscritta al n. 73 del registro
ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 88 del 2 aprile 1975.
Visti gli atti di costituzione del pastificio Bartolomeo Pesce,
della società Zaffiri Tommaso e Walter, dei prefetti di Sassari, di
Frosinone e di Napoli, nonché gli atti d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore
Ercole Rocchetti;
uditi gli avvocati Giuseppe Guarino e Walter Prosperetti, per il
pastificio Pesce, l'avv. Giuseppe Guarino, per la società Zaffiri, ed
il sostituto avvocato generale dello Stato Michele Savarese, per i
prefetti di Sassari, di Frosinone e di Napoli, e per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - In quattro distinti procedimenti, relativi ai ricorsi promossi
da imprese nei confronti di ordinanze recanti l'ingiunzione di pagare
una somma di danaro a titolo di sanzione amministrativa per infrazioni
alle disposizioni in materia di disciplina dei prezzi dei beni di largo
consumo, i pretori di Sassari, di Sora, di Gaeta e di Castellammare di
Stabia hanno proposto questione di legittimità costituzionale, con
riferimento all'art. 41 della Costituzione, degli artt. 1 e 2 del d.l.
24 luglio 1973, n. 427, convertito nella legge 4 agosto 1973, n. 496.
Secondo le ordinanze di rimessione, l'intenento del legislatore
volto a statuire autoritativamente i prezzi dei beni e dei prodotti
posti in vendita da parte delle imprese, può, in linea di massima,
ritenersi legittimo, quando è diretto a porre in essere misure
protettive del benessere sociale e ad indirizzare l'attività economica
a fini di comune interesse.
Tuttavia, tale intervento non può essere senza regole e senza
garanzie in relazione alla tutela del diritto di iniziativa economica
dei cittadin; e comunque non 'può essere attuato in modo da comportare
un annullamento di fatto del predetto diritto mediante la soppressione
totale della convenienza economica dei privati di svolgere attività in
campo economico. Questi limiti, secondo i giudici a quo, sarebbero
stati superati dalle norme contenute negli artt. 1 e 2 del d.l. 24
luglio 1973, n. 427, che hanno introdotto un blocco rigido dei prezzi,
destinato a durare per un tempo apprezzabilmente lungo e non
suscettibile di modificazione, nemmeno nel caso di comprovati e
imprescindibili aumenti dei costi di produzione, perché il blocco
rigido dei prezzi si risolverebbe nella imposizione alle imprese di
vendere le proprie merci a prezzi costanti, nonostante l'aumento dei
costi di produzione, e quindi in perdita o almeno con l'esclusione di
qualsiasi ragionevole guadagno, sancito dall'art. 41 della
Costituzione.
Le quattro ordinanze sono state tutte ritualmente notificate,
comunicate e pubblicate.
2. - Il pastificio Bartolomeo Pesce e la società in nome
collettivo Zaffiri Tommaso e Walter, parti private nei giudizi
rispettivamente promossi dal pretore di Sassari e dal pretore di Sora,
si sono costituiti dinanzi alla Corte chiedendo che venga dichiarata la
illegittimità costituzionale delle norme impugnate. A sostegno dei
motivi prospettati dalle rispettive ordinanze di rimessione, le imprese
ritengono che la illegittimità costituzionale deriverebbe dal fatto
che i prezzi non sono stati ancorati all'andamento del mercato delle
materie prime impiegate e agli altri costi di produzione, ma sarebbero
stati bloccati, con la conseguenza che tutte le variazioni dei costi di
produzione risulterebbero posti a carico dell'imprenditore.
3. - Dinanzi alla Corte si sono costituiti, a mezzo della
Avvocatura generale dello Stato, i prefetti di Sassari, di Frosinone e
di Napoli, nei giudizi rispettivamente promossi dai pretori di Sassari,
di Sora e di Castellammare di Stabia, deducendo la infondatezza della
questione di legittimità degli artt. 1 e 2 del d.l. 24 luglio 1973, n.
427. In difesa della legittimità costituzionale delle norme impugnate
è altresì intervenuto, in tutti e quattro i giudizi, il Presidente
del Consiglio dei ministri col patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Secondo la difesa dello Stato, le norme impugnate hanno soltanto lo
scopo di realizzare un temporaneo congelamento del meccanismo della
libera formazione dei prezzi - volto ad arginare il grave processo
inflazionistico che ha investito l'economia del Paese - congelamento
conseguito mediante l'introduzione di un regime di prezzi controllati,
non già di prezzi amministrati. I prezzi dei generi di largo consumo
che debbono essere mantenuti sono infatti quelli stessi che
l'imprenditore già praticava alla data indicata nel provvedimento
legislativo e che egli aveva liberamente fissati secondo i normali
criteri di convenienza economica.
Ciò posto, l'Avvocatura osserva che la invariabilità dei prezzi,
decisa non già a tempo indeterminato, ma soltanto per un periodo ben
limitato nel tempo e non certo irragionevolmente protratto, non è
idoneo a produrre quella assoluta compressione della libertà di
iniziativa economica lamentata nelle ordinanze di rinvio.
All'udienza di discussione le parti hanno ulteriormente illustrato
le loro conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Poiché le questioni proposte con le quattro ordinanze vertono
sulla stessa materia, le cause possono essere riunite e decise con
unica sentenza.
2. - Allo scopo di infrenare la spinta inflazionistica,
particolarmente accentuatasi nei primi mesi del 1973, il Governo
adottava nell'estate dello stesso anno provvedimenti urgenti, mediante
decreti legge poi convertiti, e diretti a controllare la dinamica dei
prezzi.
Fra questi, il d.l. 24 luglio 1973, n. 427, conteneva norme per la
disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo e disponeva all'art. 1
che i prezzi alla produzione, alla distribuzione e al consumo, relativi
a prodotti elencati nell'art. 2 ed in massima parte alimentari, non
avrebbero dovuto, fino al 31 ottobre 1973, superare quelli che ciascun
operatore trovavasi a praticare alla data del 6 luglio stesso. Il
provvedimento stabiliva poi i controlli mediante l'obbligo fatto agli
operatori di depositare i listini relativi a tali prezzi e comminava
per i contravventori sanzioni penali.
Con le ordinanze elencate in epigrafe, le norme degli articoli 1 e
2 del citato decreto sono state denunziate alla Corte assumendo che
esse violerebbero la libertà della iniziativa economica, che l'art.
41, primo comma, della Costituzione proclama libera, anche se, nei
successivi commi, afferma che essa non può svolgersi in contrasto con
l'utilità sociale e dispone, che, per impedire ciò, la legge può
introdurre gli opportuni controlli.
Nel caso, però, assumono i giudici che hanno proposto la
questione, il controllo dei prezzi che veniva così introdotto
supererebbe il limite di tollerabilità che ogni disciplina
vincolistica deve pur avere e che è costituita dalla necessità di
lasciare all'operatore un ragionevole margine di utile, affinché egli
possa trovare, nell'esercizio dell'attività economica, la convenienza
a iniziare e proseguire il suo lavoro. Nel caso, si afferma, tale
limite sarebbe stato superato perché, bloccando i prezzi a una certa
data, senza tener conto dell'aumento dei costi delle materie prime,
della mano d'opera e dei servizi di distribuzione, si costringerebbe
gli operatori o a cessare l'attività o a proseguirla in perdita o
almeno senza alcun utile.
3. - La questione non è fondata.
In rapporto alla generalità dei casi sui quali le norme
vincolistiche sono venute a incidere, può affermarsi che le dette
previsioni, alla stregua di un rapido esame delle disposizioni
impugnate, non possono essersi verificate.
Ciò perché tali norme non hanno introdotto un calmiere rigido di
prezzi fissati d'autorità in base a calcoli fondati su dati medi di
costi e di ricavi, ma hanno prescritto che ogni operatore economico del
settore colpito denunciasse i prezzi da lui praticati a una certa data
e li mantenesse fermi per il periodo del blocco.
Si trattava quindi di prezzi liberatamente determinati in base alle
leggi di mercato e, in partenza almeno, certamente remunerativi.
Quanto alla variazione in aumento che i costi di produzione e di
ricarico delle merci potevano subire, è da tener presente che quelle
variazioni, oltre a essere contenute (perché il blocco comprendeva
l'intero arco del fenomeno economico, incidendo sia sulla produzione
che sulla distribuzione e sulla cessione al consumo), non avevano
ovviamente alcun effetto sulle merci giacenti in magazzino e su quelle
non ancora introdottevi, ma già acquistate a prezzi anteriori. Il che,
se si tiene conto della relativa brevità del periodo di blocco, che
ammetteva una revisione a partire dal 31 ottobre 1973, porta a
concludere che il sacrificio imposto agli operatori era tollerabile e
ragionevole.
D'altra parte, non può farsi astrazione, ai fini di un tale
giudizio, né dalla eccezionalità del momento né dalle alte finalità
che il provvedimento perseguiva e nemmeno dai temperamenti che le
stesse norme prevedevano per rendere meno pesante il blocco, specie per
le merci la cui velocità di smercio rendeva più sensibili alle
variazioni dei costi.
Per le carni fresche di qualsiasi specie animale, i prezzi potevano
infatti variare in relazione alle disposizioni della CEE (art. 2,
secondo comma); l'Azienda di Stato per gli interventi sul mercato
agricolo (AIMA) era incaricata di svolgere attività per la regolazione
del mercato interno del grano, delle carni bovine, dei mangimi
destinati all'alimentazione del bestiame, mediante acquisto e
stoccaggio, all'interno e all'estero e successiva immissione nel
mercato nazionale alle condizioni stabilite dal CIPE (art. 7 del
decreto e unico della legge di conversione). Ed è noto che, per quanto
è stato possibile, i pastifici e i panifici sono poi stati riforniti
di grano a prezzi politici.
Né va infine dimenticato che le disposizioni del decreto legge del
24 luglio 1973, n. 427, trovavano base ed appoggio in quelle del
decreto di pari data n.425, il quale poneva a monte un più generale
blocco, incidente specialmente sulle materie prime, ed attuato mediante
il controllo dei prezzi cui venivano sottoposte le imprese commerciali
produttrici o distributrici di beni che, nel primo semestre del 1973,
avessero avuto un volume di affari superiore a cinque miliardi di lire.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 1 e 2 del decreto legge 24 luglio 1973, n. 427, sulla
disciplina dei prezzi dei beni di largo consumo, convertito con
modificazioni nella legge 4 agosto 1973, n. 496; questione con le
ordinanze in epigrafe proposta in riferimento all'art. 41 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte