Corte costituzionale

Ordinanza n. 200/1982

Altra decisione · depositata il 24/11/1982 · relatore Ettore Gallo

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 624

e 625, n. 4, cod. pen. (furto semplice e furto con aggravante della

destrezza), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 19 aprile 1978 dal Tribunale di

Caltanissetta nel procedimento penale a carico di Arancio Giuseppina,

iscritta al n. 380 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 300 del 25 ottobre 1978;

2) ordinanza emessa il 9 novembre 1978 dal Pretore di Domodossola

nel procedimento penale a carico di Ligorio Palma, iscritta al n. 26

del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 80 del 21 marzo 1979.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 21 ottobre 1982 il Giudice

relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che coll'ordinanza del Tribunale di Caltanissetta è stata

sollevata d'ufficio questione di legittimità costituzionale degli

artt. 624 e 625, n. 4 cod. pen. in riferimento agli artt. 3, 13 e 27

Cost. "nella parte in cui tali norme sanciscono la punizione del

colpevole colle pene in esse stabilite, anche quando il fatto reato sia

consistito nell'impossessamento, senza alcuna violenza, di una somma di

denaro o di un oggetto di valore manifestamente irrisorio"; e che

coll'ordinanza del Pretore di Domodossola analoga questione è stata

sollevata limitatamente all'art. 624 cod. pen per asserito contrasto

cogli artt. 4, primo comma e 27, terzo comma Cost., in quanto la pena

comminata in astratto, sia pure nel minimo di giorni quindici di

reclusione, senza alcuna discriminazione in ordine ai furti di lieve

entità, si risolve di fatto, quando sia inscritta nel certificato

penale, in un grave ostacolo al conseguimento di un posto di lavoro

(art. 4 Cost.), che non troverebbe giustificazione rispetto alle

analoghe conseguenze che giustamente incombono su chi si è macchiato

di più gravi delitti; e, d'altra parte, la pena detentiva non

servirebbe, in siffatti modestissimi casi limiti, ai fini rieducativi

di cui all'art. 27 Cost.

Considerato che la sostanziale identità delle questioni consiglia

la riunione dei giudizi,

che la l. 24 novembre 1981, n. 689 recante "modifiche al sistema

penale", frattanto sopravvenuta, ha profondamente modificato

l'applicazione delle sanzioni detentive per l'ipotesi di pene brevi

(art. 53), consentendone persino la sostituzione con pena pecuniaria di

specie corrispondente, allorquando si tratti di determinarla entro il

limite di un mese,

che una siffatta nuova situazione sembrerebbe, pertanto,

corrispondere a quella auspicata dai giudici summenzionati nell'atto in

cui si determinavano a sollevare le rispettive questioni di

legittimità,

che conseguentemente la dedotta illegittimità deve essere ora

valutata alla stregua della sopravvenuta normativa, per cui s'impone la

restituzione degli atti al giudice a quo affinché proceda a nuovo

esame.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti rispettivamente al Tribunale di

Caltanissetta e al Pretore di Domodossola.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 novembre 1982.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1982:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte