Corte costituzionale

Ordinanza n. 200/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 12/04/1989 · relatore Giovanni Conso

Norme in gioco

applicata al caso

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 38 del regio

decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle

leggi di pubblica sicurezza), e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n.

895 (Disposizioni sul controllo delle armi), questi ultimi nel testo

sostituito ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974,

n. 497 (Nuove norme contro la criminalità), promosso con ordinanza

emessa il 22 marzo 1984 dal Tribunale di Spoleto nel procedimento

penale a carico di Collazzoni Lanfranco, iscritta al n. 807 del

registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1989;

Udito nella camera di consiglio dell'8 marzo 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di Spoleto, con ordinanza del 22 marzo

1984 (pervenuta a questa Corte soltanto il 13 dicembre 1988), ha

sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e

degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, questi ultimi

nel testo sostituito ad opera degli artt. 10 e 14 della legge 14

ottobre 1974, n. 497, nella parte in cui, "nel prevedere come reato

l'illegale detenzione di armi comuni da sparo, non distinguono la

posizione di chi non abbia mai provveduto alla relativa denuncia da

quella di chi, dopo averla effettuata presso l'autorità di P.S. o il

Comando dei Carabinieri del luogo di originaria residenza, ometta di

ripeterla nel luogo di nuova residenza";

considerato che la stessa questione è già stata dichiarata non

fondata con sentenza n. 166 del 1982 e manifestamente infondata con

ordinanze n. 34 del 1983, n. 36 del 1984, n. 254 del 1984 e che nelle

ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti diversi

rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale degli artt. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n.

773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),

e 2 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895 (Disposizioni per il

controllo delle armi), questi ultimi nel testo sostituito ad opera

degli artt. 10 e 14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme

contro la criminalità), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale di Spoleto con ordinanza del 22 marzo

1984.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 aprile 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 12 aprile 1989.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1989:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte