Art. 2
[1](Art. 2 T. U. 1926).
[2]Il prefetto, nel caso di urgenza o per grave necessita' pubblica, ha facolta' di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica.
[3]Contro i provvedimenti del prefetto chi vi ha interesse puo' presentare ricorso al Ministro per l'interno. 25
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
25La Corte Costituzionale con sentenza 23 - 27 maggio 1961, n. 26 (in G.U. 1ª s.s. 03/06/1961, n. 135) ha dichiarato l'illegittimita' "costituzionale dell'art. 2 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nei sensi e nei limiti indicati nella motivazione".
Testo vigente dal 4 giugno 1961, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva