Corte costituzionale

Ordinanza n. 200/1991

Altra decisione · depositata il 02/05/1991 · relatore Ugo Spagnoli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 279, 299 del

codice di procedura penale e 91 del decreto legislativo 28 luglio

1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del

codice di procedura penale), promossi con n. 5 ordinanze emesse il 30

agosto, il 25 settembre ed il 23 ottobre 1990 dal Tribunale di

Cosenza, iscritte rispettivamente ai nn. 688, 693, 696, 738 e 745 del

registro ordinanze 1990 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica nn. 45 e 50, prima serie speciale, dell'anno 1990 e n. 1,

prima serie speciale, dell'anno 1991;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 10 aprile 1991 il Giudice

relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che con le ordinanze, di tenore identico ed analogo, indicate in epigrafe il Tribunale di Cosenza dubita che gli artt. 279,

299 cod. proc. pen. e 91 disp. att. cod. proc. pen., nella parte in

cui non prevedono che - ai fini della decisione da assumere nella

fase degli atti preliminari al dibattimento sulle istanze di revoca,

sostituzione o modifica di misure cautelari di cui all'art. 299 cod.

proc. pen. (ordinanze nn. 688, 696, 738 e 745 del 1990) ovvero di

liberazione ai sensi dell'art. 302 dello stesso codice (ordinanza n.

693 del 1990) - il pubblico ministero debba trasmettere al giudice,

previo avviso di quest'ultimo, gli atti contenuti nel fascicolo del

pubblico ministero (art. 433), violino gli artt. 3, 13, secondo comma

e 24, secondo comma, Cost.;

che in particolare, ad avviso del Tribunale: dovendosi escludere

che siano gli istanti a dover produrre gli atti necessari per tali

decisioni; essendo a tal fine insufficienti quelli contenuti nel

fascicolo per il dibattimento (artt. 431 e 432); non essendo

espressamente prevista l'applicabilità delle disposizioni di cui

agli artt. 309, quinto comma, 310, secondo comma, cod. proc. pen. e

100 disp. att. cod. proc. pen., ne risulterebbero violati: l'art. 3

Cost., per disparità di trattamento tra imputati in detta fase

rispetto a quelle successive alla conclusione dell'istruttoria

dibattimentale; l'art. 13 Cost., perché il giudizio e la relativa

motivazione risulterebbero impossibili; l'art. 24 Cost., perché

sarebbe menomato il diritto di difesa;

che nei giudizi di cui alle ordinanze nn. 688, 738 e 745 del

1990 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, che deduce la non fondatezza della questione in riferimento a tutti i

parametri invocati e sostiene, in particolare, che, avendo i

difensori - ai sensi dell'art. 433, secondo comma, del codice di rito

- facoltà di prendere visione ed estrarre copia degli atti contenuti

nel fascicolo del pubblico ministero, dovrebbe ritenersi che sia

onere dell'imputato, nella fase degli atti preliminari al

dibattimento, di produrre gli atti portati a sostegno delle richieste

di revoca o sostituzione delle misure cautelari;

Considerato che i giudizi instaurati con le predette ordinanze

possono essere riuniti, dato che vertono su questioni identiche od

analoghe;

che successivamente all'emanazione di tali ordinanze è entrato

in vigore il decreto legislativo 14 gennaio 1991, n. 12, recante

"Disposizioni integrative e correttive della disciplina processuale

penale e delle norme ad essa collegate";

che l'art. 14, primo comma, lettera b), del predetto decreto

dispone che dopo il quarto comma dell'art. 299 del codice di

procedura penale è aggiunto, tra l'altro, il seguente comma: "4-bis.

Dopo la chiusura delle indagini preliminari, se l'imputato chiede la

revoca o la sostituzione della misura con altra meno grave ovvero la

sua applicazione con modalità meno gravose, il giudice, se la

richiesta non è presentata in udienza, ne dà comunicazione al

pubblico ministero, il quale, nei due giorni successivi, formula le

proprie richieste";

che alla stregua di tale disposizione potrebbe ritenersi che il

pubblico ministero, nel formulare le proprie richieste, debba

allegare, per la loro compiuta illustrazione, la documentazione

inerente alla misura di cui si chiede la revoca, o la sostituzione

con altra meno grave, o l'applicazione con modalità meno gravose;

che pertinenti produzioni dei difensori dell'istante risultano

possibili in base al disposto dell'art. 433, secondo comma, cod.

proc. pen.;

che la medesima procedura potrebbe essere ritenuta applicabile

ove si tratti di provvedere in ordine all'estinzione della custodia

cautelare ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen.;

che in ordine agli accertamenti sulle condizioni di salute

dell'imputato in stato di custodia cautelare che il Tribunale

rimettente, nella prima delle suddette ordinanze (r.o. n. 688 del

1990), lamenta di non poter eseguire, il medesimo art. 14, primo

comma, lettera b), del predetto decreto dispone che dopo il quarto

comma dell'art. 299 del codice di procedura penale è aggiunto il

seguente comma: "4-ter. In ogni stato e grado del procedimento,

quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, il giudice

dispone, anche di ufficio e senza formalità, accertamenti sulle

condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali

dell'imputato. Gli accertamenti sono eseguiti al più presto e

comunque entro quindici giorni da quello in cui la richiesta è

pervenuta al giudice. Durante tale periodo è sospeso il termine

previsto dal comma 3";

che conseguentemente gli atti vanno restituiti al giudice

rimettente affinché riesamini la rilevanza della questione alla

stregua delle disposizioni sopravvenute.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Cosenza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 aprile 1991.

Il Presidente: GALLO

Il redattore: SPAGNOLI

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 2 maggio 1991.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1991:200 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte