Sentenza n. 201/1975
Questione dichiarata infondata · depositata il 10/07/1975 · relatore Luigi Oggioni
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 692/1955
- art. 4legge 692/1955
- art. 32d.l. 745/1970
- art. 32legge 692/1955
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della
legge 4 agosto 1955, n. 692, e dell'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970,
n. 745, convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, concernenti lo
sconto obbligatorio a favore degli enti mutualistici sul prezzo di
vendita dei medicinali, promosso con ordinanza emessa il 19 luglio 1973
dal pretore di Milano nel procedimento civile vertente tra la società
Gibipharma e lo INADEL, iscritta al n. 398 del registro ordinanze 1973
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 307 del 28
novembre 1973.
Visti gli atti di costituzione della società Gibipharma e
dell'INADEL;
udito nell'udienza pubblica del 4 giugno 1975 il Giudice relatore
Luigi Oggioni;
uditi l'avv. Enrico Allorio, per la società Gibipharma, e gli
avvocati Antonio Sorrentino e Michele Giorgianni, per lo INADEL.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel procedimento civile vertente fra la società per azioni
Gibipharma è l'INADEL (Istituto nazionale per l'assistenza ai
dipendenti degli enti locali) ed avente ad oggetto la richiesta della
società predetta tendente ad ottenere dichiarazione di insussistenza
del credito di L. 300.713 vantato dall'INADEL in sede amministrativa a
titolo di sconto obbligatorio sui medicinali acquistati ai fini
dell'assistenza indiretta nel mese di gennaio 1973, il pretore di
Milano, su conforme richiesta della difesa della società attrice, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale delle norme di cui
agli artt. 2 e 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e 32 del d.l. 26
ottobre 1970, n. 745, per assunto contrasto con gli artt. 3,23,41 e 53
della Costituzione, nella parte in cui pongono a carico dei produttori
uno sconto obbligatorio del 19 % a favore degli enti assistenziali, nel
caso in cui non si avvalgano della facoltà di acquisto diretto dei
medicinali ai fini d'istituto.
Il pretore, dopo avere dichiarato genericamente proposte ed avere
conseguentemente respinto le eccezioni pregiudiziali di incompetenza
funzionale e per territorio sollevate dal convenuto, svolge censure di
illegittimità riguardanti, anzitutto, la pretesa violazione degli
artt. 3 e 23 della Costituzione.
Secondo il giudice a quo, poiché a norma dell'art. 53 Cost. tutti
devono concorrere alle spese pubbliche secondo la propria capacità
contributiva, le prestazioni in favore di un dato ente potrebbero
essere imposte solo a carico di coloro che traggono vantaggio dai
servizi dell'ente stesso, il che sarebbe da escludere nella specie,
perché gli enti mutualistici non svolgerebbero servizi rispondenti ad
esigenze dei produttori di farmaci. A giudizio del pretore dovrebbero
quindi essere esclusivamente le categorie beneficiarie dell'assistenza
farmaceutica a sopportare il carico contributivo necessario a far
fronte alle spese relative.
Altro aspetto di illegittimità dovrebbe rinvenirsi nella diretta
violazione dell'art. 53, consistente nel fatto che le norme denunziate
ragguaglierebbero lo sconto dovuto dai produttori ad una percentuale
del prezzo di vendita al pubblico dei medicinali, assumendo quindi come
presupposto d'imposta un fatto estraneo alla sfera giuridica del
soggetto passivo e, come tale, non idoneo ad esprimere la capacità
contributiva.
L'art. 53 Cost. sarebbe poi ulteriormente violato sia isolatamente,
sia nella sua relazione con la garanzia della libera iniziativa
economica, data l'eccessiva onerosità dello sconto, che graverebbe, in
modo intollerabile, sul bilancio delle aziende e, quindi, sulla loro
sfera di libertà di iniziativa economica. In proposito, il pretore
rileva particolarmente nell'ordinanza che l'imposizione degli sconti in
parola, sarebbe stata prevista in misura provvisoria dall'art. 32 del
d.l. n. 745 del 1970, che istituiva un meccanismo di revisione dei
prezzi riflettentesi sugli sconti, mentre attualmente la misura
inizialmente stabilita tenderebbe a divenire permanente.
Violata poi apparirebbe la riserva di legge di cui all'articolo 23
Cost., nella parte in cui le norme censurate prevedono la più ampia
facoltà discrezionale degli enti di scegliere la forma di assistenza
farmaceutica diretta o indiretta, risultando in tal modo arbitri gli
enti stessi di imporre o meno a carico dei produttori l'obbligo dello
sconto, che è dovuto, appunto, secondo le norme impugnate, solo nel
caso di assistenza indiretta, cioè mediante acquisto dei medicinali
non presso i produttori ma presso i farmacisti. Potendosi inoltre tale
discrezionalità riflettere anche su singoli medicinali prodotti da
più case farmaceutiche, nel senso, cioè, che l'acquisto diretto
potrebbe discrezionalmente effettuarsi nei confronti di non tutte le
ditte produttrici, le norme impugnate consentirebbero una
discriminazione arbitraria ed immotivata fra le varie case produttrici
con violazione anche dell'art. 3 della Costituzione.
Ove poi si consideri che la discrezionalità degli enti si estende
anche alla inclusione o meno dei medicinali in appositi elenchi ai fini
della loro prescrivibilità agli assistiti, dovrebbe dedursene, secondo
il pretore, ulteriore profilo di contrasto con le invocate norme
costituzionali (artt. 3 e 23 Cost.) perché dall'inclusione suddetta
deriverebbe l'assunzione del carico dello sconto a danno dei
produttori, nonché la possibile discriminazione fra le diverse case
produttrici dello stesso farmaco, eventualmente inserito nell'elenco
con riferimento ad una data casa produttrice soltanto.
Infine, le stesse norme costituzionali apparirebbero violate,
secondo il pretore, per effetto della facoltà dell'ente di porre a
carico del mutuato una parte del prezzo dei medicinali acquistati.
Invero, esercitando tale potere l'ente seguiterebbe a percepire
interamente lo sconto a carico del produttore ed in tal modo potrebbe
variare nella sostanza l'entità percentuale dello sconto stesso sul
costo reale del farmaco, fino ad eguagliarne o addirittura a superarne,
in ipotesi, l'importo. Il che costituirebbe una ulteriore violazione
dell'art. 53 Cost. che, prevedendo per tutti il concorso alla spesa
pubblica, ne postulerebbe la costante e rigida proporzionalità alla
spesa stessa.
L'ordinanza, notificata e comunicata come per legge, è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 307 del 28 novembre 1973.
La società Gibipharma, in persona del suo amministratore Maciocco
Antonio, si è costituita in questa sede rappresentata e difesa
dall'avv. prof. Enrico Allorio, che ha depositato nei termini le
proprie deduzioni.
La difesa fa proprie e sviluppa ampiamente tutte le argomentazioni
contenute nell'ordinanza a sostegno delle censure sollevate. In
particolare, insiste, anzitutto, nell'affermare che il principio della
capacità contributiva dovrebbe interpretarsi, per quanto riguarda le
imposizioni tributarie degli enti diversi dallo Stato, in senso
relativo, cioè in funzione della eventuale situazione di vantaggio
economico del contribuente, in rapporto al fine specifico che l'ente
impositore persegue nel suo indirizzo istituzionale. Quindi, ove manchi
il vantaggio economico, secondo la difesa, mancherebbe la causa
dell'imposizione tributaria. Il vantaggio economico funzionerebbe, in
sostanza, come limite e condizione del legittimo esercizio della
facoltà di imposizione, e siccome nella specie, come già evidenziato
dal pretore, i produttori non risentirebbero alcun vantaggio del
genere, l'imposizione dello sconto a loro carico sarebbe illegittima.
Per quanto riguarda la lamentata violazione dell'art. 53 Cost.,
sotto il profilo del riferimento al prezzo di vendita al pubblico dei
medicinali come parametro inidoneo a costituire validamente un
presupposto d'imposta, la difesa illustra diffusamente le tesi svolte
nell'ordinanza, insistendo nell'affermare che anche nella più larga
nozione economica della capacità contributiva, il presupposto
d'imposta dovrebbe essere direttamente riferibile al soggetto
sottoposto all'imposizione, mentre, nella specie, il prezzo di vendita
costituirebbe un riferimento del tutto arbitrario, non potendosi
l'utile del produttore desumere dal prezzo di vendita al pubblico, che
risentirebbe di altre e differenti componenti economiche. L'alta
incidenza dello sconto, che giungerebbe al 29,32%, testimonierebbe
dell'arbitrarietà dell'imposizione e rafforzerebbe la censura
sollevata.
La difesa mette poi in particolare evidenza la disparità di
trattamento che, per tale sistema di imposizione senza possibilità di
rivalsa o traslazione, sarebbe posta a carico degli industriali
farmaceutici rispetto a tutte le altre categorie produttive, che hanno
invece possibilità di trasferire sul prezzo il carico fiscale. Il che
comporterebbe, altresi, conformemente a quanto affermato nell'ordinanza
di rinvio, violazione dell'art. 41 Cost., considerando la rigidità dei
fattori economici presenti nel ciclo produttivo dei medicinali, nel
quale si inserirebbe l'insopportabile carico dello sconto, che
condannerebbe le imprese produttrici al dissesto economico.
Anche per quanto riguarda la asserita violazione della riserva di
legge di cui all'art. 23 Cost. e dell'art. 3 Cost., sotto i vari
profili denunciati nell'ordinanza con riferimento alla discrezionalità
dell'ente, la difesa svolge argomentazioni parallele a quelle esposte
dal giudice a quo ponendo particolarmente in luce fra l'altro la
circostanza che, a mente dell'art. 4 della legge n. 692 del 1955,
verrebbe conferita agli enti assistenziali una vera e propria facoltà
incondizionata di imposizione fiscale, col solo limite dell'entità
dell'imposizione stessa, insufficiente a garantire l'osservanza
dell'art. 23 della Costituzione.
Avanti a questa Corte si è anche costituito l'INADEL, in persona
del presidente Giuseppe D'Angelo, rappresentato e difeso dagli avvocati
proff. Michele Giorgianni, Arturo Carlo Jemolo e Antonio Sorrentino,
che hanno tempestivamente depositato le proprie deduzioni.
La difesa osserva preliminarmente che il pretore adito avrebbe
sostanzialmente omesso di pronunciarsi sulla eccezione di incompetenza
sollevata pregiudizialmente nel giudizio principale dall'istituto
deducente, limitandosi a respingerla perché genericamente formulata.
In tal modo, prosegue la difesa, il giudice a quo avrebbe omesso di
valutare la rilevanza della questione sollevata, essendo evidente che
solo il controllo positivo sulla competenza poteva rendere rilevante la
questione di legittimità. E poiché, d'altra parte, il giudice adito
sarebbe certamente incompetente sia territorialmente che
funzionalmente, la questione andrebbe dichiarata inammissibile perché
irrilevante, o quanto meno, dovrebbero restituirsi gli atti al giudice
a quo affinché motivi adeguatamente sul punto.
Nel merito la difesa osserva che tutte le questioni come sopra
sollevate andrebbero dichiarate manifestamente infondate perché già
sostanzialmente decise con le sentenze nn. 70 del 1960 e 144 del 1972.
Invero le censure relative alla mancanza di una causa economica o
giuridica che giustifichi l'imposizione a carico dei produttori,
nonché all'inidoneità del prezzo di vendita al pubblico dei
medicinali ad essere assunto come presupposto dell'imposizione in
esame, sarebbero già state esaminate con la sentenza n. 144 del 1972,
che ha ritenuto razionalmente giustificata l'imposizione a carico. dei
produttori di medicinali, quali esercenti un'attività particolarmente
collegata all'assistenza farmaceutica e largamente potenziata dalla
diffusione dell'assistenza stessa.
Né avrebbe rilievo l'asserita estraneità dei produttori alla
materiale fornitura dei medicinali agli assistiti, perché il
legislatore, nel predisporre il regime degli sconti, avrebbe tenuto
conto del meccanismo di produzione e distribuzione dei medicinali e dei
relativi profitti.
La censura formulata in relazione alla tendenza a trasformare in
permanente il regime dello sconto, non avrebbe fondamento, poiché
attingerebbe al potere del legislatore di adottare provvedimenti in
relazione a situazioni la cui gravità egli solo è competente a
valutare, la pretesa eccessiva incidenza dello sconto sul bilancio
aziendale (e la conseguente lamentata violazione dell'art. 41 Cost.),
non potrebbe ritenersi fondata, in conformità a quanto già ritenuto
in precedenza da questa Corte con le citate sentenze, perché, in
sostanza, la censura investirebbe non la norma impugnata ma il sistema
di determinazione dei prezzi al consumatore, e, comunque, perché,
trattandosi di prestazioni patrimoniali di natura tributaria, la
materia sarebbe regolata dagli artt. 23 e 53 Cost. e non dall'art. 41,
che riguarda il diverso campo delle attività economiche private.
Per quanto riguarda, infine, la censura collegata alla lamentata
discrezionalità degli enti ai fini dell'imposizione dello sconto, la
difesa dell'INADEL si richiama alla giurisprudenza di questa Corte
(sent. n. 70 del 1960), la quale avrebbe ritenuto la legittimità della
attribuzione della potestà di imposizione, previa determinazione per
legge della misura del tributo, come si verificherebbe appunto nella
specie, nonché si richiama alla sentenza n. 144 del 1972 con cui,
specificamente, è stato ritenuto che la discrezionalità attribuita
agli enti non riguarda il momento impositivo della prestazione, coperto
interamente dalla legge, bensì il suo momento attuativo, che sarebbe
al di fuori della garanzia costituzionale, una volta che la prestazione
risulti sufficientemente determinata dalla legge. Cosicché nessun
rilievo potrebbe attribuirsi alle modalità di inserimento dei
medicinali negli appositi elenchi, o alla facoltà dell'ente di
pretendere dall'assistito una parte del prezzo.
La difesa della societa Gibipharma ha depositato nei termini una
memoria illustrativa con cui ribadisce le tesi già svolte con le
precedenti deduzioni.
In particolare, contesta anzitutto la fondatezza della eccezione
concernente la rilevanza delle questioni sollevate, affermando che
esula dall'ambito del giudizio di legittimità costituzionale il
sindacato circa la competenza del giudice a quo, su cui invece dovrebbe
pronunciarsi la Corte secondo la tesi sostenuta dalla difesa
dell'INADEL.
Riguardo poi alla questione sollevata con riferimento alla pretesa
natura specificamente causale della imposizione dello sconto, precisa
che il vantaggio che il soggetto passivo della imposizione dovrebbe
risentire sarebbe da identificare nella utilità che l'esistenza ed il
funzionamento dell'ente impositore arrechi "istituzionalmente" alla
categoria economica assoggettata al tributo, onde sarebbe priva di
rilievo la circostanza che, come nella specie, la categoria dei
produttori di farmaci possa, di fatto, beneficiare dell'incremento di
consumi legato all'opera degli enti mutualistici.
La difesa afferma anche, con particolare evidenza, che la
discrezionalità delle scelte attribuite agli enti in materia di
assistenza farmaceutica finirebbe col costituire gli stessi in enti
impositori con la sola condizione della loro libera scelta il che
sposterebbe il momento impositivo dello sconto dalla norma di legge ad
una discrezionale manifestazione di volontà amministrativa e
contrasterebbe, quindi, con la riserva di legge di cui all'art. 23
della Costituzione.
Anche la difesa dell'INADEL ha presentato nei termini un'ampia
memoria, con cui svolge le tesi già in precedenza prospettate,
insistendo sulle già rassegnate conclusioni. Considerato in diritto :
1. - Le questioni di legittimità, sollevate con l'ordinanza di
rimessione, concernono gli artt. 2 e 4 della legge n. 692 del 1955 e 32
del d.l. n. 645 del 1970 convertito in legge n. 1034 del 1970. In
sintesi, si assume che gli sconti, imposti ai produttori sul prezzo dei
medicinali, in favore di Enti mutualistici e in funzione
dell'assistenza cosiddetta indiretta, esercitata mediante acquisto
presso le farmacie, violerebbe, sotto i profili che saranno di seguito
esaminati, i seguenti articoli della Costituzione: art. 3 (parità di
trattamento); art. 23 (riserva di legge per le prestazioni); art. 41
(libertà dell'iniziativa economica privata); art. 53 (rapporto con la
capacità contributiva).
2. - La difesa dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai
dipendenti degli enti locali (INADEL) formula, anzitutto, una eccezione
di inammissibilità delle questioni sollevate, per la pretesa
irrilevanza delle stesse, che emergerebbe dalla incompetenza funzionale
e per territorio del Pretore rilevata nel giudizio a quo dall'Istituto
stesso, senza che il giudice, nell'ordinanza di rinvio, abbia
convenientemente valutato il problema così posto, essendosi limitato
ad affermare la genericità del rilievo ed a respingerlo
conseguentemente.
L'eccezione va respinta sulla base della costante giurisprudenza di
questa Corte in ordine alla sindacabilità in sede di giudizio
incidentale di legittimità costituzionale, dei presupposti attinenti
alla giurisdizione o alla competenza del giudice a quo.
3. - Ciò posto, e passando al merito delle questioni, è da
osservare che le censure ricalcano, nella sostanza, sia pure con
ulteriori argomentazioni, quelle che sono già state esaminate e
respinte con la sentenza n. 144 del 1972, salvo per quanto riguarda il
lamentato contrasto delle norme impugnate con gli artt. 3 e 23 della
Costituzione, sotto il profilo della pretesa limitazione della
riferibilità delle prestazioni imposte ai soli soggetti che traggono
vantaggio dai servizi che le prestazioni stesse sono destinate a
finanziare. Tale limitazione deriverebbe, secondo il giudice a quo,
dalla necessaria osservanza, in materia di prestazioni tributarie, del
principio della capacità contributiva enunciato dall'art. 53 Cost.,
secondo cui sarebbe da ravvisare, come indispensabile causa economica e
giuridica della contribuzione, il vantaggio economico del contribuente
in rapporto al fine specifico perseguito istituzionalmente dall'ente
impositore.
Peraltro, pur non essendo contestabile che trattasi nella specie di
prestazioni di natura fiscale, come è stato espressamente riconosciuto
dalla giurisprudenza costituzionale (sentenza n. 144 del 1972), per cui
si rendono applicabili in materia i principii sanciti dall'art. 53
Cost., è da rilevare che l'interpretazione della portata dell'articolo
stesso prospettata nell'ordinanza di rimessione non può essere
condivisa.
Come infatti la Corte costituzionale ha ripetutamente avuto
occasione di affermare, il principio della capacità contributiva di
cui all'art. 53, sul piano garantistico costituzionale, deve essere
inteso come espressione dell'esigenza che ogni prelievo tributario
abbia causa giustificatrice in indici concretamente rivelatori di
capacità contributiva (v. sentt. n. 144 e n. 200 del 1972). I
soggetti assumono così tale capacità contributiva in funzione del
collegamento con le fattispecie cui la norma tributaria attribuisce
tale efficacia indicativa, secondo valutazioni riservate al
legislatore. In altri termini, per capacità contributiva, nel senso
espresso dalla norma costituzionale, deve intendersi l'idoneità
soggettiva all'obbligazione d'imposta, deducibile dal presupposto al
quale la prestazione è collegata, senza che spetti al giudice della
legittimità delle leggi alcun controllo, se non, ovviamente, sotto il
profilo della assoluta arbitrarietà o irrazionalità delle norme.
Ciò posto, può, senz'altro, affermarsi che non è necessaria la
prospettata causalità specifica dell'imposta ai fini della
giustificazione della relativa potestà d'imposizione, essendo
sufficiente il collegamento dell'imposizione ad un presupposto
rivelatore di ricchezza, quale è indubbiamente il prezzo di vendita,
anche nei riguardi dei produttori, ove si ricordi che, come la Corte ha
già affermato (sent. n. 144 del 1972), il prezzo al pubblico deve
essere stabilito tenendo conto anche della esigenza della realizzazione
di un profitto da parte delle imprese, ed è idoneo quindi ad assumere
funzione indicativa della loro capacità contributiva, come la detta
sentenza ha espressamente affermato, chiarendo che il prezzo stesso
rappresenta un elemento oggettivo "razionalmente collegato con la
situazione economica dei produttori". È da aggiungere che, anche
considerata la norma dell'art. 53 sotto il suo aspetto finalistico,
secondo cui la capacità contributiva va proporzionalmente utilizzata
ai fini della copertura delle spese pubbliche, non potrebbe dedursene
la delimitazione della potestà tributaria in relazione ai benefici
economici che eventualmente i soggetti ritraggano dall'attività
pubblica così finanziata. L'elemento finalistico, invero, così come
emerge dalla chiara lettera dell'art. 53 Cost. concerne, se mai, la
complessiva capacità del soggetto che deve essere utilizzata ai fini
della contribuzione alle spese pubbliche, ma non si estende alla
rispondenza della singola contribuzione a benefici individualizzati
derivanti dalla contribuzione stessa. Tale rispondenza è del tutto
estranea alla lettera ed allo spirito della norma costituzionale, e
potrebbe riguardare soltanto alcuni aspetti teorici di una
ricostruzione dei fondamenti della potestà tributaria, che esulano
dall'ambito della norma costituzionale obbiettiva, con la quale
soltanto è lecito il raffronto in questa sede.
Le considerazioni che precedono, riguardo alla idoneità del
presupposto dell'imposta in esame, valgono, ovviamente, anche ad
escludere la fondatezza della parallela censura sollevata in relazione
alla pretesa estraneità del prezzo di vendita al pubblico di
medicinali, alla sfera giuridica dei produttori.
4. - Passando ad esaminare le altre censure sollevate, è
sufficiente fare riferimento alla motivazione della citata sentenza n.
144 del 1972 e ordinanza n. 102 del 1973, ove si rinvengono
affermazioni e principii che ne escludono la fondatezza.
La eccessiva onerosità dello sconto, ed il preteso conseguente
contrasto con gli artt. 53 e 41 Cost. sono stati esclusi dalla citata
sent. n. 144 del 1972 ove si è testualmente affermato che "non spetta
al giudice della costituzionalità delle leggi valutare, in funzione
dell'art. 53 Cost., l'entità e la proporzionalità dell'onere
tributario imposto, trattandosi di compito riservato al legislatore", e
non ricorrendo quell'aspetto di assoluta arbitrarietà ed
irrazionalità dell'imposizione, la quale sola autorizzerebbe il
sindacato della Corte al riguardo.
Tali affermazioni, da cui la Corte non ha motivo di discostarsi, si
riflettono anche sulla durata dell'incidenza dello sconto che sarebbe
stata prevista dalla legge come temporanea e che attualmente invece
tenderebbe a divenire permanente. È ovvio, infatti, che anche sotto
questo profilo resta valida la riconosciuta discrezionalità del
legislatore fiscale, mentre la pretesa violazione anche dell'art. 41
Cost. per effetto di tale orientamento di politica finanziaria è
dedotto fuori luogo, versandosi in materia tributaria e dovendosi,
quindi, escludere al riguardo, la applicabilità dell'invocata norma
costituzionale, che concerne, invece, la libertà di iniziativa
economica privata.
Anche il profilo di illegittimità prospettato in relazione
all'assunta violazione della riserva di legge di cui all'art. 23 Cost.,
per effetto della lamentata discrezionalità attribuita agli Enti, ai
fini della scelta della forma di assistenza diretta o indiretta e della
conseguente arbitrarietà dell'imposizione (dovuta solo per i
medicinali venduti ai fini dell'assistenza indiretta), nonché ai fini
della scelta dei medicinali e delle relative ditte produttrici da
assoggettare allo sconto, risulta sostanzialmente considerato con la
ripetuta sentenza n. 144 del 1972, anche per quanto riguarda la
lamentata conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione.
Invero, come afferma la detta sentenza "il fatto che l'imposizione
patrimoniale in esame, delimitata nella sua potenziale incisività,
possa essere resa operante a scelta degli enti espressamente a ciò
autorizzati dalla legge stessa, non attiene al momento impositivo della
prestazione, ma al suo momento attuativo, il cui verificarsi, rispetto
all'esigenza garantistica che sta alla base della norma costituzionale,
è indifferente, una volta che la prestazione risulti sufficientemente
precisata dalla legge".
La scelta del sistema di assistenza e la formazione dell'elenco dei
medicinali da parte dell'Ente, rientra indubbiamente nel quadro dei
provvedimenti attuativi dell'imposizione, e, pertanto, è da escludere
la pretesa violazione della invocata riserva di legge nonché la
violazione del principio di eguaglianza, tenuto anche conto, a
quest'ultimo proposito, che alle dette scelte l'Ente procede in
esecuzione di scopi assistenziali di interesse pubblico, mediante atti
i cui vizi sono eventualmente rilevabili nelle sedi competenti.
5. - È, infine, anche da escludere che la facoltà dell'Ente di
porre a carico del mutuato una parte del prezzo dei medicinali, e la
conseguente maggiore incidenza percentuale dello sconto sul reale
prezzo di vendita, possano evidenziare un vizio di illegittimità delle
norme impugnate per violazione delle testé citate garanzie
costituzionali.
È agevole, invero, rilevare che la facoltà in esame,
eccezionalmente esercitata dall'Ente sulla base di criteri economici
collegati al miglior perseguimento dei fini istituzionali, non deriva
dalle disposizioni impugnate, le quali, limitandosi a prevedere lo
sconto obbligatorio, non possono in nessun modo configurarsi come le
fonti normative della lamentata variazione di incidenza del valore
percentuale dello sconto, e non sono quindi suscettibili di censura in
relazione alle variazioni stesse.
La facoltà in questione viene invero esercitata dall'Ente in base
a determinazione del Consiglio di amministrazione adottata in
esecuzione della legge n. 350 del 1946 con cui è stata attribuita
all'Ente stesso l'erogazione dell'assistenza sanitaria, e, quindi, al
di fuori del campo di applicazione diretta delle norme impugnate.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 2 e 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692 (Estensione
dell'assistenza di malattia ai pensionati di invalidità e vecchiaia) e
dell'art. 32 del d.l. 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18
dicembre 1970, n. 1034, sollevata con l'ordinanza in epigrafe del
pretore di Milano, in riferimento agli artt. 3,23,41 e 53 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 27 giugno 1975.
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI -
LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA -
EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI -
MICHELE ROSSANO.
ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1975:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte