Sentenza n. 201/1986
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 18/07/1986 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 45legge 6/1952
- art. 21legge 289/1963
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 45 della legge
8 gennaio 1952 n. 6 (Istituzione della Cassa Nazionale di previdenza e
di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori) nel testo
sostituito dall'art. 21 della legge 25 febbraio 1963 n. 289 (Modifiche
alla legge 8 gennaio 1952, n. 6 sulla istituzione della Cassa Nazionale
di previdenza e assistenza a favore degli avvocati e procuratori)
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 5 luglio 1978 dal Pretore di Napoli nel
procedimento civile vertente tra Scarselli Luigi e Cassa Nazionale di
previdenza ed assistenza avvocati e procuratori, iscritta al n. 624 del
registro ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 45 dell'anno 1979;
2) ordinanza emessa il 28 maggio 1979 dal Pretore di Lucca nel
procedimento civile vertente tra Frezza Mario e Cassa Nazionale di
previdenza ed assistenza avvocati e procuratori, iscritta al n. 666 del
registro ordinanze 1979 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 332 dell'anno 1979.
Visti l'atto di costituzione della Cassa Nazionale di previdenza ed
assistenza degli avvocati e procuratori e gli atti di intervento del
Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nell'udienza pubblica del 6 maggio 1986 il giudice relatore
Francesco Greco;
uditi l'avv. Alessandro Nigro per la Cassa Nazionale previdenza ed
assistenza avvocati e procuratori e l'Avvocato dello Stato Paolo
D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1. - Con nota del 28 settembre 1977 la Cassa Nazionale di
previdenza per avvocati e procuratori comunicava all'Avv. Luigi
Scarselli che gli era stato riconosciuto il diritto a pensione di
anzianità con decorrenza dall'1 giugno 1977, ma che relativi ratei
sarebbero stati trattenuti fino ad avvenuta compensazione con il
credito di lire 1.453.135, vantato dalla Cassa stessa per contributi
omessi nel decennio 1963 - 1973 e relativi interessi.
Con ricorso al Pretore di Napoli l'assicurato lamentava
l'illegittimità di tale ultima determinazione della Cassa ed, in
particolare, eccepiva, da un lato la prescrizione dei contributi
anteriori al 1971 e, dall'altro, la illegittimità costituzionale
dell'art. 45 legge 8 gennaio 1952 n. 6, come sostituito dall'art. 21
legge 25 febbraio 1963 n. 289, in relazione all'art. 38 Cost. nella
parte in cui prevede che l'iscritto, il quale sia, a qualunque titolo,
debitore verso la Cassa, è ammesso al godimento della pensione, ove ne
sussistano le condizioni, previa detrazione delle somme dovute e dei
relativi interessi.
Il giudice adito, ritenendo la seconda eccezione rilevante e non
manifestamente infondata, ne rimetteva l'esame a questa Corte con
ordinanza 5 luglio 1978 (R.O. n. 624/78), regolarmente notificata,
comunicata e pubblicata con la G. U. n. 45 del 14 febbraio 1979.
Osservava in particolare che l'illimitata possibilità di
soddisfazione delle ragioni creditorie dell'ente erogatore sull'importo
della pensione, come prevista dalla norma censurata, appariva in
contrasto con la garanzia costituzionale di attribuzione al lavoratore,
in caso di vecchiaia, di mezzi adeguati alle sue esigenze di vita:
essa, invero, si concreta nella possibile soppressione, sia pure
temporanea, del trattamento pensionistico, il cui carattere
prevalentemente alimentare non può fondatamente revocarsi in dubbio e
costituisce anzi il motivo ispiratore di principi generali
dell'ordinamento, in forza dei quali si esclude ogni disponibilità del
trattamento stesso da parte degli interessati ed ogni soggezione a
misure cautelari o espropriative ovvero a compensazione (art. 1246 n. 3
cod. civ.).
In punto di rilevanza della questione, il giudice a quo si
limitava, poi, alla mera affermazione di sussistenza della stessa.
2. - In un giudizio di identico oggetto (riconoscimento del diritto
a pensione ad un avvocato con decorrenza dall'1 agosto 1976 e
trattenuta integrale dei relativi ratei fino a concorrenza della somma
di lire 3.684.200, pretesi dalla Cassa per contributi omessi ed
interessi) la stessa questione di legittimità costituzionale veniva
sollevata anche dal Pretore di Lucca con ordinanza emessa il 28 maggio
1979 (R.O. n. 666/ 79), ritualmente comunicata, notificata e pubblicata
con la G. U. n. 332 del 5 dicembre 1979.
Ai fini della rilevanza della questione, il giudice a quo osservava
che non avevano fondamento le eccezioni di decadenze, opposte dal
ricorrente alla pretesa della Cassa di compensare il trattamento
pensionistico dovuto con il proprio credito per contributi ed interessi
e che l'eccezione di prescrizione dei contributi stessi, per essere
solo parzialmente fondata, implicava esclusivamente la riduzione e non
l'estinzione dell'intero credito opposto in compensazione, onde
rimaneva pur sempre pregiudiziale la questione di costituzionalità
della norma sopra citata, nella parte in cui legittima la Cassa alla
preventiva ed integrale soddisfazione delle proprie ragioni creditorie
sull'erogando trattamento pensionistico.
Nel merito di tale questione, oltre a rilevare il contrasto della
norma censurata con l'art. 38 Cost. per ragioni sostanzialmente
analoghe a quelle già svolte dal Pretore di Napoli, deduceva altresì
la violazione dell'art. 3 Cost., per il deteriore trattamento dalla
norma stessa riservato ai pensionati della Cassa rispetto a quelli
soggetti al regime assicurativo generale.
Infatti, mentre per primi si consente la sospensione della
erogazione dell'intera pensione fino al recupero delle somme vantate in
credito dall'ente gestore, per secondi l'art. 69 della legge n. 153/69
prevede che crediti dell'I.N.P.S. possono essere soddisfatti sui ratei
di pensione soltanto nella misura di un quinto degli stessi.
Né ragionevole giustificazione di siffatta disparità di
trattamento può ravvisarsi nella non omogeneità dei sistemi
assicurativi posti a confronto poiché, ad onta di questa, la ratio
della previsione limitativa posta a fondamento della disposizione del
citato art. 69 legge n. 153/69 risulta pienamente valida anche
nell'ambito della previdenza forense: tanto più se si considera che
appunto tale ratio ispira il disposto dell'art. 22 della stessa legge
n. 289/63 (secondo il quale alle pensioni ed agli assegni corrisposti
dalla Cassa si applicano, per quanto riguarda il sequestro, il
pignoramento e la cessione, le disposizioni vigenti per dipendenti
statali), onde risulta avvalorata l'intrinseca irrazionalità della
speciale disciplina dettata dalla norma censurata esclusivamente in
relazione al debito del professionista verso la Cassa.
3. - In entrambi giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, insistendo per la
declaratoria di infondatezza della questione.
L'Avvocatura dello Stato ha, in particolare, osservato che è
improprio, nella fattispecie, il richiamo all'art. 38 Cost.,
trattandosi di una forma previdenziale di categoria. Inoltre, il
precetto costituzionale istituisce la garanzia di mezzi adeguati alle
esigenze di vita solo in relazione ad eventi che incidono negativamente
sulla capacità di lavoro e di guadagno (infortunio, malattia,
invalidità e vecchiaia), determinando così una situazione di bisogno:
nella specie, invece, si tratta di una pensione di anzianità, la cui
funzione differisce da quella delle forme previdenziali testé
ricordate, in quanto la erogazione del relativo trattamento è
correlata alla sola circostanza dell'avvenuto versamento di un certo
numero di contributi, sicché rispetto ad essa non è dato apprezzare
ragioni di intangibilità identiche a quelle che valgono per le forme
previdenziali destinate, secondo il precetto costituzionale, a
sovvenire in caso di bisogno dell'assicurato.
D'altra parte, anche l'intangibilità dei trattamenti assicurati
attraverso tale forma di previdenza è soltanto parziale e non
assoluta; e lo stesso principio di automaticità delle prestazioni,
sebbene sia venuto generalizzandosi nel nostro ordinamento, da un lato
non ha rilievo costituzionale e dall'altro risponde ad una linea di
tendenza, attuabile con la gradualità consentita dalla particolare
struttura e funzione delle varie forme di previdenza e dalle
caratteristiche proprie delle rispettive fonti di finanziamento: si
spiega perciò che ordinamenti previdenziali di categoria, come quello
forense, finanziati essenzialmente attraverso contributi degli
appartenenti alla categoria stessa, possono prevedere eccezioni a quel
principio, specie quando, come nella fattispecie, il credito il cui
recupero comporta la temporanea sospensione del trattamento
pensionistico, avendo natura contributiva, attiene esso stesso alle
fonti di finanziamento ed ha, perciò, un rilievo tutto interno al
rapporto assicurativo.
Tale rilievo rende anche ragione all'impossibilità di porre a
confronto, per giudicare della legittimità del regime di
intangibilità o meno del trattamento pensionistico, il caso
riconducibile a detta fattispecie con altri in cui le posizioni
contrapposte di debito o di credito attengono a vicende estranee al
rapporto assicurativo, anche se, in ipotesi, intercorrenti fra le parti
di questo.
Ne deriva che è mal posto il riferimento all'art. 69 della legge
n. 153 del 1969, afferente ad un sistema pensionistico diversamente
strutturato: la norma censurata, invece, ha lo scopo di assicurare alla
Cassa mezzi finanziari necessari all'erogazione delle prestazioni e
costituisce l'implicazione del fatto che all'iscritto viene assicurata
anche la computabilità di periodi in relazione ai quali risulti moroso
nel versamento dei contributi.
Ugualmente improprio è il riferimento all'art. 22 della legge n.
289/63 che garantisce l'intangibilità del trattamento pensionistico
erogato dalla Cassa soltanto rispetto a vicende estranee al rapporto
assicurativo e non interno ad esso, come la suddetta morosità.
4. - Nel giudizio promosso con l'ordinanza del Pretore di Napoli si
è costituita la Cassa Nazionale di previdenza degli avvocati e
procuratori prospettando preliminarmente l'inammissibilità della
questione.
Deduce al riguardo la difesa della Cassa che, nel corso del
giudizio a quo era stata prospettata l'eccezione di improcedibilità
della domanda per mancato esperimento preventivo della procedura
amministrativa di cui all'art. 12 della legge 8 gennaio 1952 n. 6,
talché il giudice adito avrebbe dovuto, prima di ogni altro
provvedimento, adottare quelli di cui all'art. 443 cod. proc. civ. onde
consentire detto esperimento. Inoltre, essendo stata dal ricorrente
sollevata eccezione di prescrizione estintiva dei contributi afferenti
al periodo 1963 1971, l'esame di questa doveva necessariamente
precedere la deliberazione della questione di costituzionalità,
essendo evidente che, nell'ipotesi di accertata insussistenza del
credito opposto in compensazione dalla Cassa, non vi sarebbe stato
luogo all'applicazione della norma censurata.
Tali omissioni, ad avviso della Cassa, rendono detta questione
meramente eventuale e perciò priva dei requisiti richiesti dall'art.
23 della legge n. 87/53.
Nel merito, secondo la difesa della Cassa, la questione non ha
fondamento.
L'art. 38 Cost. non può essere utilmente richiamato a proposito
della previdenza dei professionisti forensi per quali non esistono
tutte quelle forme di protezione sociale che detto precetto prevede per
"lavoratori" a nell'accezione usuale e più ristretta di lavoratori
subordinati ".
D'altra parte quella previdenza, come riconosciuto anche da questa
Corte (sent. n. 62/77), è imperniata su di una esasperata applicazione
del principio di solidarietà, in quanto implica l'erogazione di
trattamenti minimi uguali per tutti, quale che sia l'onere contributivo
gravante su ciascuno; né ha senso commisurarne singoli istituti al
principio dell'adeguatezza alle esigenze di vita dell'assicurato,
quando è notorio che siffatti trattamenti sono nel loro complesso
largamente inadeguati a tali esigenze.
Inoltre, lo stesso principio di intangibilità dei trattamenti
pensionistici, anche a volerlo configurare come un principio generale
dell'ordinamento, non è privo di eccezioni talora disposte dal
legislatore in considerazione della particolare natura o finalità dei
crediti che su di essi possono trovare soddisfazione; e nessuna
eccezione appare più giustificata di quella che, come nella
fattispecie, è strumentale al recupero, da parte della Cassa, dei
finanziamenti sui quali si impernia il sistema previdenziale da essa
gestito.
Infine, non sono, nel caso in esame, applicabili principi in base
ai quali questa Corte (sent. n. 22/69) ebbe a dichiarare
l'illegittimità dell'art. 128, secondo comma, R.D.L. n. 1827 del 1935
nella parte in cui attribuiva all'I.N.P.S. il diritto di trattenere
sulle pensioni l'ammontare delle somme dovutegli in forza di
provvedimenti dell'autorità giudiziaria: tale declaratoria
presupponeva il riconoscimento che la ritenuta a soddisfacimento di
crediti dell'ente erogatore estranei al rapporto contributi - pensione
introduceva nel rapporto stesso un elemento abnorme e con esso
incompatibile; nel caso in esame, invece, la ritenuta è appunto
funzionale al ripristino della normalità di quel rapporto.
Nell'imminenza dell'udienza la Cassa Nazionale di previdenza ed
assistenza a favore degli avvocati e procuratori ha depositato una
memoria con la quale insiste nella già eccepita inammissibilità della
questione e, comunque, nella deduzione di infondatezza della medesima.
Per quanto concerne il primo profilo, ribadisce che il giudice a
quo, con l'ordinanza di rimessione, non ha adeguatamente esaminato la
rilevanza della questione, in relazione alle proposte eccezioni di
improcedibilità della domanda, per mancato preventivo esperimento
della procedura amministrativa, e di prescrizione dei contributi
pretesi dalla Cassa.
Nel merito rileva che la pensione sulla quale erano state
effettuate le contestate ritenute è una pensione di anzianità, la cui
erogazione è correlata alla sola sussistenza di una certa anzianità
non anagrafica, ma contributiva, sicché essa non può ritenersi
funzionale, come quella di vecchiaia. alla liberazione dell'assicurato
dallo stato di bisogno, con la conseguenza che non può essere
ricompresa fra trattamenti previdenziali relativamente ai quali opera
la garanzia dell'art. 38 Cost..
Quest'ultimo precetto, poi, non può essere inteso come idoneo a
porre una regola rigorosa di assoluta intangibilità di detti
trattamenti, dei quali, in effetti, il legislatore ha sovente previsto,
sia pure entro limiti variamente fissati, la possibilità di
assoggettamento a misure cautelari, espropriative o a compensazione,
anche in favore di creditori estranei al rapporto assicurativo.
Tale possibilità, prevista per lavoratori dipendenti, deve a
fortiori ritenersi sussistente riguardo ai trattamenti propri dei
lavoratori autonomi.
Per costoro, invero, il regime previdenziale (nonostante il
contrario avviso talora espresso da questa Corte: sentt. n. 62 del
1977 e nn. 132 e 133/84, rese peraltro con riferimento a normative
posteriori a quella denunciata) presenta rilevanti caratteri di
mutualità e non solo di solidarietà, sicché, se pure non può
istituirsi uno stretto nesso di sinallagmaticità fra contribuzione e
prestazioni assicurative, resta pur sempre il fatto che l'una è
condizione delle altre, come è reso palese dalla circostanza che
nessun trattamento previdenziale è dovuto se non si è raggiunto un
minimo di anzianità contributiva; che le pensioni sono commisurate,
almeno fino ad un certo ammontare, ai contributi versati nell'ultimo
periodo; che, in caso di mancato raggiungimento del minimo
contributivo, contributi vengono restituiti.
Ciò giustifica la disposizione sospettata di incostituzionalità,
la quale ha appunto lo scopo di ripristinare la funzionalità del
rapporto assicurativo con riferimento ad evenienze non estranee ad
esso, ma collocabili al suo interno: tanto è vero che, ove si tratti
di soddisfare crediti estranei al detto rapporto, l'art. 22 della
stessa legge del 1963 prevede una sorta di intangibilità dei
trattamenti previdenziali dei professionisti forensi assoggettandoli,
in parte qua, allo stesso regime che vale per pubblici dipendenti.
In quest'ordine di idee, si comprende anche la non pertinenza al
caso in esame dei principi sanciti da questa Corte con sentenza n.
22/69 che, appunto, concerneva la declaratoria di illegittimità di
norme che consentivano all'I.N.P.S. di soddisfare, sui trattamenti
corrisposti, crediti estranei al rapporto contributi - pensione. Considerato in diritto :
1. - I due giudizi, che prospettano la stessa questione, possono
essere esaminati congiuntamente e decisi con un'unica sentenza.
2. - I Pretori di Napoli (R.O. n. 624/78 e di Lucca (R.O. n.
666/79) sollevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 45
legge 8 gennaio 1952 n. 6, come modificato dall'art. 21 legge 25
febbraio 1963 n. 289, nella parte in cui prevede che l'iscritto alla
Cassa Nazionale di previdenza avvocati il quale, a qualunque titolo
risulti debitore della detta Cassa, è ammesso al godimento della
pensione, ove ne sussistano le condizioni, previa detrazione delle
somme dovute e dei relativi interessi.
Entrambi rilevano il contrasto con l'art. 38 Cost. in quanto la
norma impugnata effettua una possibile soppressione, sia pure
temporanea, del trattamento pensionistico che, per il suo carattere
prevalentemente alimentare, non è soggetto a misure espropriative
ovvero a compensazione (art. 1246 n. 3 cod. civ.).
Il Pretore di Lucca rileva anche il contrasto con l'art. 3 Cost.
perché pensionati della Cassa hanno un trattamento deteriore rispetto
a quelli soggetti al regime assicurativo generale. Infatti, mentre per
gli uni l'erogazione della intera pensione è sospesa fino al recupero
delle somme vantate a credito dall'ente gestore, per gli altri l'art.
69 della legge n. 153 del 1969 prevede che crediti dell'I.N.P.S.
possono essere soddisfatti sui ratei di pensione solo nella misura di
un quinto degli stessi.
Il giudice a quo rileva che la ratio della norma posta in raffronto
risulta pienamente valida anche per la previdenza forense, tanto più
che l'art. 22 della legge n. 289/63 prevede l'applicazione alle
pensioni ed agli assegni corrisposti dalla Cassa, delle disposizioni
vigenti per dipendenti dello Stato per quanto riguarda il sequestro, il
pignoramento e la cessione.
3. - In punto di rilevanza, il Pretore di Napoli si è limitato ad
affermarne la sussistenza nonostante che l'istante avesse eccepito la
prescrizione dei contributi omessi dal 1963 al 1971, pur rimanendo
dovuti quelli per il 1972 ed il 1973, e la Cassa Nazionale forense
avesse eccepito l'improcedibilità della domanda per il mancato
preventivo esperimento della procedura amministrativa di cui all'art.
12 della legge 8 gennaio 1952 n. 6 per cui trovava applicazione l'art.
443 cod. proc. civ. (sospensione del giudizio e rimessione in termini
dell'istante per la proposizione del reclamo amministrativo).
Il Pretore di Lucca ha, invece, osservato che l'eventuale
accoglimento dell'eccezione di prescrizione, sollevata anche - nel
giudizio proposto dinanzi a lui, siccome riferentesi ad una parte
soltanto del credito, lasciava impregiudicata la questione di
costituzionalità della norma citata.
4. - La Cassa Nazionale di previdenza, costituitasi in questo
giudizio, per entrambi le ragioni suddette (eccezioni di prescrizione e
di mancato esperimento della procedura amministrativa), ha eccepito
l'inammissibilità della questione.
Nel merito ha dedotto l'inapplicabilità dell'art. 38 Cost. non
trattandosi di lavoratori subordinati e non ricorrendo il principio di
solidarietà. Ha poi sostenuto che trattamenti pensionistici de quibus
non potevano ritenersi intangibili nell'ipotesi di recupero del
finanziamento delle pensioni essendo la trattenuta funzionale al
ripristino della normalità del rapporto (fattispecie estranea a quella
di cui alla sent. Corte Cost. n. 22 del 1969).
L'Avvocatura dello Stato ha condiviso l'inapplicabilità dell'art.
38 Cost. in quanto si tratterebbe di pensione di anzianità; la
relatività del principio dell'intangibilità delle pensioni anche
perché il credito da recuperare ha rilievo interno al rapporto
assicurativo. Ha poi affermato la irrilevanza del richiamo all'art. 69
della legge n. 153/69 trattandosi di un regime pensionistico
diversamente strutturato e del principio di automaticità delle
prestazioni non di rango costituzionale.
5. - La Corte ritiene fondata l'eccezione di inammissibilità della
questione sollevata dal Pretore di Napoli, mancando qualsiasi
motivazione sulla sua rilevanza pur in presenza di apposita
contestazione delle parti.
6. - La Corte ritiene fondata nel merito la questione sollevata dal
Pretore di Lucca.
Rileva che essa ha ripetutamente affermato (sentt. nn. 62/ 77; 132
e 133/84) che la pensione erogata dalla Cassa di Previdenza degli
avvocati e procuratori, pur essendo una pensione di categoria, rientra,
nel fine e nei mezzi, nel quadro generale dell'adempimento dei doveri
di solidarietà sociale di cui agli artt. 2 e 38 Cost..
Ha altresì escluso che sia una pensione di tipo mutualistico in
quanto la Cassa, pur nell'ambito della categoria degli avvocati e
procuratori, risponde ai fini generali della previdenza ed assistenza.
Non è una pensione di tipo contributivo, non essendovi stretta
relazione tra contributi e suo ammontare. È attuata una collaborazione
per la difesa contro l'invalidità e la vecchiaia ed il contributo va a
favore di tutti gli iscritti.
È una pensione di tipo "retributivo" cioè commisurata a una certa
media dell'ammontare degli ultimi redditi professionali; invero, con
tale criterio la pensione non è resa proporzionale né tanto meno
corrispettiva ai contributi ma è adeguata allo stato di bisogno
(sentt. nn. 132 e 133/84).
Si ha una gestione collettiva del fondo alla cui costituzione
concorrono apporti anche estranei all'ordine forense.
Secondo le leggi del tempo (nn. 6/52; 96/58; 289/63; 991/69;
319/75), le fonti di finanziamento erano:
1) contributi personali annui da corrispondersi dagli iscritti per
scaglioni di reddito professionale;
2) contributi da corrispondersi da ogni avvocato o procuratore in
relazione all'esercizio del proprio ministerio in qualunque
procedimento giurisdizionale;
3) contributi (c.d. oggettivi) ripetibili nei confronti della parte
soccombente, dovuti in relazione a qualsiasi provvedimento
giurisdizionale;
4) contributi (c.d. oggettivi) dovuti in relazione al rilascio di
certificati penali in carta bollata;
5) contributi relativi ad incarichi retribuiti conferiti
dall'autorità giudiziaria.
Dal fatto che il finanziamento del trattamento previdenziale non è
a carico dei soli iscritti e dalla mancanza di una netta e precisa
corrispondenza tra l'ammontare della contribuzione e l'ammontare della
pensione, consegue anzitutto l'infondatezza della tesi dell'Avvocatura
secondo cui il recupero dei contributi omessi attiene in via esclusiva
alla fonte di finanziamento; consegue, altresì, l'insussistenza della
necessità dell'ente assicuratore di recuperare, sulla pensione che
eroga, contributi omessi e del paventato pericolo che, in caso di
diffusa morosità, si turbi l'equilibrio finanziario dell'ente con il
possibile pregiudizio di tutti gli iscritti alla Cassa.
Tanto più che un particolare rimedio per il recupero dei
contributi omessi è previsto dall'art. 52 della legge n. 6/52, e
confermato dalle leggi successive, secondo cui si applicano le norme di
legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati termini e le
forme stabiliti, escluso l'obbligo del non riscosso come riscosso.
Anzi, proprio sulla possibile riscossione coattiva dei contributi
con gli strumenti tipici dell'esazione tributaria, è fondata
l'opinione, diffusa in dottrina ed in giurisprudenza, secondo cui anche
ai regimi di previdenza degli avvocati e procuratori trova
applicazione, analogicamente, il principio della automaticità delle
prestazioni.
La Corte ritiene anche che non sia ragione di esclusione
dell'applicabilità dell'art. 38 Cost. la qualifica della pensione di
cui trattasi, come di anzianità. Invero, le pensioni all'epoca erogate
dal fondo di previdenza, al quale erano obbligatoriamente iscritti gli
esercenti la professione forense, istituito dal loro ordinamento
particolare, realizzavano una forma previdenziale analoga a quella
dell'assicurazione generale dell'invalidità e vecchiaia gestita
dall'I.N.P.S., in via ordinaria per lavoratori subordinati e con
gestione speciale per lavoratori autonomi, richiedendosi identici
requisiti e, cioè, l'età e l'anzianità retributiva (art. 8 legge n.
319/75).
Ed è analoga la funzione assolta dalle due pensioni, anche se
allora diversamente denominate, con una disciplina, però,
sostanzialmente identica.
Essendo due trattamenti sostanzialmente omogenei, non è razionale
e non trova adeguata giustificazione la norma denunciata che consente
all'ente erogatore di detrarre dall'importo della pensione, tutto in
una volta, l'ammontare dei contributi omessi o di altri crediti da esso
vantati, con possibilità che la pensione rimanga trattenuta
integralmente, o quasi, per lungo tempo, anziché prevedere il recupero
del debito sui ratei di pensione al massimo in ragione di un quinto del
loro ammontare, così come stabilito dall'art. 69 della legge n. 153
del 1969 per le pensioni ordinarie, per crediti verso l'I.N.P.S., anche
per contributi omessi, con l'esclusione delle somme dovute per
interessi e sanzioni amministrative.
Del resto, anche alle pensioni di cui trattasi è prevista, dalle
norme che le disciplinano (art. 22 legge 289/63), l'applicabilità
delle limitazioni del sequestro, del pignoramento e della cessione
stabilite per le pensioni erogate ai dipendenti pubblici e che trova
puntuale applicazione per tutte le pensioni (sent. n. 22/69) ed ha una
ratio analoga a quella che si rinviene nella fattispecie.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 45 legge 8 gennaio 1952 n. 6, nel testo
sostituito dall'art. 21 legge 25 febbraio 1963 n. 289, sollevata dal
Pretore di Napoli (RO. n. 624/78), in riferimento all'art. 38 Cost.;
b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 della
legge 8 gennaio 1952 n. 6 nel testo sostituito dell'art. 21 della legge
25 febbraio 1963 n. 289, nella parte in cui prevede la detrazione delle
somme dovute dall'iscritto e dei relativi interessi per contributi
omessi, sull'ammontare della pensione nella totalità anziché nel
limite massimo di un quinto sui ratei di pensione e con esclusione
degli interessi.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 1 luglio 1986.
F.to: LIVIO PALADIN - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIUSEPPE FERRARI - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- GABRIELE PESCATORE - UGO SPAGNOLI -
FRANCESCO PAOLO CASAVOLA.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte