Corte costituzionale

Ordinanza n. 201/1994

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/05/1994 · relatore Vincenzo Caianello

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29 del codice

penale militare di pace, promosso con ordinanza emessa il 6 luglio

1993 dal Tribunale militare di Padova nel procedimento penale a

carico di Spinelli Cosimo ed altro, iscritta al n. 605 del registro

ordinanze 1993 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1994 il Giudice

relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Tribunale militare di Padova, nell'ambito di un

giudizio penale a carico di un brigadiere dei carabinieri e di un

carabiniere, entrambi in servizio permanente, imputati di concorso

nel reato di violata consegna aggravata, ha sollevato con l'ordinanza

in epigrafe, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione

di legittimità costituzionale dell'art. 29 del codice penale

militare di pace, nella parte in cui detta norma consente

l'applicazione automatica della pena accessoria della rimozione dal

grado nei riguardi dei militari non legati da un rapporto di impiego

con l'amministrazione militare nonché nei riguardi dei militari non

più in servizio;

che, secondo la prospettazione del giudice a quo, l'accennata

possibilità si porrebbe in contrasto con il parametro costituzionale

invocato, nel raffronto con la situazione del militare legato

all'amministrazione da un rapporto di pubblico impiego al quale

viceversa - sempre secondo il rimettente - la richiamata pena

accessoria non sarebbe applicabile, giacché l'art. 29 denunciato

risulterebbe "parzialmente abrogato" dall'art. 9 della legge 7

febbraio 1990, n. 19, e precisamente non sarebbe più operante nei

confronti dei militari che, legati da un rapporto di impiego in atto

con l'amministrazione, sarebbero soggetti (soltanto) alla nuova

disciplina della destituzione quale recata dalla citata legge n. 19

del 1990; una disciplina, quest'ultima, che avrebbe in tal modo

interferito sulla materia delle pene accessorie, delimitandone

l'automatismo ai soli casi in cui non sia operante l'istituto della

destituzione e il correlativo necessario procedimento disciplinare;

che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei

ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o, in

subordine, non fondata;

Considerato che, secondo la stessa prospettazione del rimettente,

la questione sollevata potrebbe assumere rilievo, relativamente alla

posizione del militare rivestito del grado di brigadiere, solo se e

quando quest'ultimo dovesse subi're l'esecuzione della sentenza di

condanna "per la revoca della (sospensione) condizionale" e "in un

momento in cui egli abbia cessato dal servizio";

che la configurazione doppiamente condizionata rende la

questione, così come impostata dal rimettente, puramente ipotetica

ed anzi, a contrario, presuppone da parte del medesimo giudice la

avvenuta prognosi di concessione del beneficio della sospensione

condizionale della pena che, come tale, si estende alle pene

accessorie (art. 166, primo comma, del codice penale, nel testo

modificato dall'art. 4 della già citata legge n. 19 del 1990) e

dunque anche a quella della rimozione dal grado;

che, peraltro, deve essere ribadito quanto già osservato da

questa Corte (sent. n. 197 del 1993 e, da ultimo, ord. n. 137 del

1994) in merito alla assoluta estraneità della nuova disciplina

della destituzione dei pubblici dipendenti, introdotta dall'art. 9

della legge n. 19 del 1990, rispetto a quella che regola

l'applicazione delle pene accessorie anche di carattere interdittivo;

che il rilievo che precede da un lato rende privo di fondamento

l'assunto interpretativo dal quale muove il giudice a quo, nella

delimitazione dell'ambito applicativo dell'impugnato art. 29

c.p.m.p., non risultando questa norma ricollegabile all'essere o meno

in atto un rapporto di impiego; dall'altro implica la individuazione

di altra norma, non denunciata dal giudice a quo, quale eventuale

origine del problema da questi dedotto, concernente l'automatismo

applicativo delle pene accessorie, e precisamente l'art. 58, secondo

comma, c.p.m.p., che è applicabile nei riguardi del militare che

concorra nel reato con l'inferiore e che sia condannato a pena

detentiva (una situazione, questa, verificatasi appunto nell'ambito

del processo principale); mentre l'art. 29 impugnato contiene, nel

primo comma, soltanto la descrizione del contenuto della pena

accessoria in argomento, nonché, nel secondo comma, una ipotesi di

sua applicazione, collegata all'entità di pena applicata in

concreto, che è estranea al giudizio a quo;

che sotto entrambi i profili accennati la questione si rivela in

conclusione manifestamente inammissibile, perché assume, nella sua

formulazione, carattere ipotetico, e perché investe, nella più

esatta configurazione dei suoi presupposti argomentativi, una norma

da cui comunque non deriva il vizio di incostituzionalità lamentato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 29 del codice penale militare

di pace, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale militare di Padova con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 maggio 1994.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: CAIANIELLO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 26 maggio 1994.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1994:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte