Sentenza n. 201/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 16legge 233/1990
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 38Costituzione
- art. 3legge 297/1982
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 16 della legge
2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei trattamenti pensionistici dei
lavoratori autonomi), in relazione all'art. 3, ottavo comma, della
legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di fine
rapporto e norme in materia pensionistica), promosso con ordinanza
emessa il 19 febbraio 1997 dal tribunale di Cremona nel procedimento
civile vertente tra Tartari Lucio e l'INPS, iscritta al n. 269 del
registro ordinanze 1997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1997.
Visti gli atti di costituzione di Tartari Lucio e dell'INPS;
Udito nella udienza pubblica del 23 marzo 1999 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi gli avvocati Salvatore Cabibbo per Tartari Lucio e Carlo De
Angelis per l'INPS.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza con
cui il pretore di Cremona aveva respinto una domanda rivolta all'INPS
per il ricalcolo dell'importo della pensione d'anzianità sulla base
della sola contribuzione obbligatoria, il tribunale di Cremona, in
funzione di giudice del lavoro, ha sollevato, con ordinanza emessa il
19 febbraio 1997, questione di legittimità costituzionale - in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 della Costituzione -
dell'art. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei
trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi), in relazione
all'art. 3, ottavo comma, della legge 29 maggio 1982, n. 297
(Disciplina dei trattamentidi fine rapporto e norme in materia
pensionistica), nella parte in cui, in caso di posizione assicurativa
mista (derivante, nella specie, dal cumulo di contributi obbligatori
versati nella gestione dei lavoratori autonomi con quelli obbligatori
e volontari versati nella gestione dei lavoratori dipendenti), non
prevede che la pensione di anzianità, per la quota imputabile al
periodo di iscrizione del lavoratore alla gestione dei lavoratori
dipendenti, non possa essere liquidata in misura inferiore a quella
calcolata sulla base del cumulo dei soli contributi obbligatori,
qualora questi siano sufficienti a far maturare il diritto alla
pensione.
Il rimettente - esclusa l'applicabilità, per la diversità della
fattispecie, delle sentenze della Corte costituzionale n. 307 del
1989, n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994 - rileva che, assunto come
base di riferimento (ai sensi del citato art. 3, ottavo comma, della
legge n. 297 del 1982) l'ultimo periodo di iscrizione al fondo,
durante il quale il ricorrente aveva versato la contribuzione
volontaria, si ottiene (secondo quanto emerso da una consulenza
tecnica di ufficio) un assegno pensionistico di importo inferiore a
quello calcolato sulla base delle sole contribuzioni obbligatorie,
già sufficienti per la maturazione del diritto alla pensione. Donde
il prospettato dubbio di illegittimità costituzionale delle norme
denunciate, sotto il profilo dell'irrazionalità di un trattamento
pensionistico inferiore nel caso di versamento (anche) di contributi
volontari rispetto al caso in cui tale versamento (ulteriore) non vi
sia stato, e sotto il profilo della vanificazione delle finalità
della contribuzione volontaria ove questa comporti la "compressione"
dell'importo dell'assegno pensionistico rendendolo non adeguato alla
contribuzione (obbligatoria e volontaria) complessivamente versata.
Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo sottolinea
che l'eventuale declaratoria di illegittimità costituzionale della
denunciata normativa comporterebbe l'accoglimento della domanda, con
conseguente rideterminazione dell'assegno pensionistico.
2. - Si sono costituite in giudizio entrambe le parti.
La parte privata ha ribadito la correttezza dell'interpretazione
già prospettata con il ricorso davanti al Pretore, sostenendo
l'immediata applicazione anche al caso di specie delle citate
sentenze della Corte costituzionale.
L'INPS ha invece chiesto la declaratoria di infondatezza della
questione, in quanto nel giudizio a quo "si prescinde dal compimento
dell'età pensionabile da parte dell'interessato", mentre nelle
sentenze della Corte costituzionale n. 307 del 1989, n. 428 del 1992,
n. 264 del 1994 e n. 388 del 1995 si ha riguardo all'importo della
pensione nel momento dell'età pensionabile, con la conseguenza che
nella specie, ove si riliquidasse la pensione con riferimento a tale
momento (in applicazione del principio di cui alla sentenza n. 428
del 1992), gli effetti decorrerebbero dal 1 agosto 2001, tenuto conto
della data di nascita dell'interessato (6 luglio 1936) e dell'età
pensionabile prevista per gli esercenti le attività commerciali (65
anni). Considerato in diritto
1. - Il tribunale di Cremona ha sollevato questione di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 della
Costituzione - del combinato disposto dell'art. 16 della legge 2
agosto 1990, n. 233, e dell'art. 3, ottavo comma, della legge 29
maggio 1982, n. 297, nella parte in cui non prevede che la pensione
di anzianità, in caso di posizione assicurativa mista del
lavoratore, con contribuzioni nel fondo della gestione dei lavoratori
autonomi e nel fondo della gestione dei lavoratori dipendenti, non
possa essere liquidata, per la quota relativa alla gestione dei
lavoratori dipendenti, in misura inferiore a quella calcolata in base
ai soli contributi obbligatori, qualora questi ultimi siano
sufficienti a far maturare il diritto alla pensione.
Il rimettente prospetta l'ipotesi di un lavoratore che abbia già
conseguito la prescritta anzianità assicurativa e contributiva
obbligatoria, e che negli ultimi cinque anni abbia versato contributi
volontari nel fondo della gestione dei lavoratori dipendenti, dopo
aver versato contributi obbligatori in tale fondo ed in quello della
gestione dei lavoratori autonomi. L'applicazione della norma
denunciata, imponendo la considerazione (al fine di individuare la
retribuzione pensionabile) delle ultime 260 settimane di
contribuzione antecedenti la decorrenza del trattamento
pensionistico, comporterebbe - secondo il rimettente stesso -
l'irrazionale ed ingiusto risultato di determinare un trattamento
pensionistico inferiore a quello spettante sulla base della sola
contribuzione obbligatoria, già sufficiente a far maturare il
diritto a pensione.
2. - La questione è infondata, muovendo il giudice a quo da un
erroneo presupposto interpretativo.
L'art. 16 della legge n. 233 del 1990 stabilisce infatti che, in
caso di cumulo dei periodi assicurativi presso diverse gestioni, è
liquidata un'unica pensione, il cui importo deve corrispondere alla
somma delle quote di pensione calcolate in base alla contribuzione
finale presso ciascuna gestione. Ciò implica il frazionamento della
retribuzione pensionabile in rapporto ai singoli periodi di
iscrizione del lavoratore alle diverse gestioni; con conseguente
rinvio, per la quota di pensione riguardante la gestione dei
lavoratori dipendenti, alle "norme dell'assicurazione generale
obbligatoria" (comma 1, lettera b), del citato art. 16), e in
particolare all'art. 3, ottavo comma, della legge n. 297 del 1982.
Poiché le censure formulate dal giudice rimettente attengono solo
alle modalità di calcolo della retribuzione pensionabile per
l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, la
sollevata questione di legittimità costituzionale è dunque da
ritenere circoscritta proprio al disposto di quest'ultimo articolo,
non essendo dette modalità influenzate dal cumulo dei periodi
assicurativi. Ma la norma stessa è rimasta modificata dalle pronunce
di questa Corte n. 428 del 1992 e n. 264 del 1994, che ne hanno
dichiarato l'illegittimità costituzionale nella parte in cui essa
non prevedeva che, in caso di minore contribuzione nell'ultimo
quinquennio, la pensione non venisse liquidata al lavoratore in
misura inferiore a quella spettantegli sulla base della precedente
contribuzione, ove questa fosse già sufficiente al raggiungimento
dell'anzianità contributiva minima.
Giova in proposito rammentare che questa Corte ha più volte posto
in evidenza gli effetti paradossali ai quali conduceva l'articolo in
parola, allorché la contribuzione previdenziale volontaria,
successiva a quella obbligatoria già sufficiente alla maturazione
del diritto a pensione, fosse venuta a determinare un peggioramento
del trattamento pensionistico, con riguardo a quello che sarebbe
spettato ove il lavoratore avesse omesso di effettuare l'ulteriore
contribuzione volontaria. E da tale considerazione muovono, non solo
le due succitate, ma anche altre pronunce (come le sentenze n. 427
del 1997, n. 388 del 1995, n. 307 del 1989, n. 822 del 1988), la cui
ratio decidendi è individuabile proprio nel rilievo che, dopo il
perfezionamento del requisito minimo contributivo, l'ulteriore
contribuzione (obbligatoria, volontaria o figurativa), mentre vale ad
incrementare il livello di pensione già consolidato, non deve
comunque poter compromettere la misura della prestazione
potenzialmente maturata in itinere: effetto, quest'ultimo, che
sarebbe infatti da considerare palesemente contrastante con gli artt.
3 e 38 della Costituzione (v., in particolare, sentenza n. 388 del
1995).
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 16 della legge 2 agosto 1990, n. 233 (Riforma dei
trattamenti pensionistici dei lavoratori autonomi) e 3, ottavo comma,
della legge 29 maggio 1982, n. 297 (Disciplina del trattamento di
fine rapporto e norme in materia pensionistica), sollevata, in
riferimento agli artt. 3, primo comma, e 38 della Costituzione, con
l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:201 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte