Sentenza n. 202/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1995 · relatore Cesare Mirabelli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1,
della legge della regione siciliana approvata il 25 ottobre 1994
dall'Assemblea regionale, recante: "Interventi urgenti nel settore
del diritto allo studio universitario", promosso con ricorso del
Commissario dello Stato per la regione siciliana notificato il 2
novembre 1994, depositato in cancelleria il 9 novembre 1994 ed
iscritto al n. 82 del registro ricorsi 1994;
Visto l'atto di costituzione della regione siciliana;
Udito nell'udienza pubblica del 19 aprile 1995 il Giudice relatore
Cesare Mirabelli;
Uditi l'Avvocato dello Stato Giuseppe O. Russo per il ricorrente e
gli avvocati Giovanni Lo Bue e Laura Ingargiola per la Regione;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Con ricorso ritualmente notificato e depositato il
Commissario dello Stato per la regione siciliana ha promosso
questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della
legge approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 ottobre
1994, che disciplina interventi urgenti nel settore del diritto allo
studio universitario. Il ricorrente denuncia la violazione degli
artt. 3 e 34 della Costituzione e dell'art. 17, lettera d), dello
Statuto speciale (approvato con regio decreto legislativo 15 maggio
1946, n. 455), in relazione all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991,
n. 390 (Norme sul diritto agli studi universitari) ed all'art. 3,
comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13
aprile 1994 (Uniformità di trattamento per il diritto allo studio
universitario).
La disposizione sottoposta a verifica di legittimità
costituzionale autorizza l'Assessore regionale per i beni culturali
ed ambientali e per la pubblica istruzione a derogare, per l'anno
accademico 1994-1995, ai criteri di formulazione delle graduatorie
dei benefici e dei servizi relativi al diritto agli studi
universitari stabiliti dall'art. 3, comma 3, del d.P.C.M. 13 aprile
1994, emanato in esecuzione dell'art. 4 della legge n. 390 del 1991.
Il Commissario dello Stato premette che la regione siciliana ha
competenza legislativa in materia di istruzione universitaria entro i
limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la
legislazione dello Stato (art. 17, lettera d, dello Statuto e
relative norme di attuazione, emanate con d.P.R. 14 maggio 1985, n.
246), ma ritiene che la disposizione denunciata non rispetti tali
limiti e sia in contrasto con il principio di eguaglianza nella
tutela del diritto allo studio (artt. 3 e 34 della Costituzione).
La disposizione denunciata conferirebbe all'Assessore regionale
competente una delega in bianco, con il potere di derogare ai criteri
dettati a livello nazionale per disciplinare l'uniformità di
trattamento nel godimento di servizi e provvidenze inerenti al
diritto allo studio. Ne deriverebbe una disparità di trattamento
degli studenti universitari siciliani rispetto a quelli di altre
regioni: chi è in possesso dei requisiti di merito e di reddito
richiesti dalla normativa statale potrebbe essere escluso dalle
provvidenze per effetto dei diversi criteri determinati dalla
disciplina regionale. La competenza legislativa regionale,
concorrente in materia di istruzione universitaria, non consentirebbe
inoltre di autorizzare, senza prefissare alcun criterio o limite,
deroghe a fonti normative secondarie statali attuative di uno
specifico dettato legislativo, in modo da eludere il contenuto di
quest'ultimo.
La possibilità che nella regione si adottino criteri di selezione
dei beneficiari difformi o contrastanti con quelli fissati dall'art.
3 del d.P.C.M. 13 aprile 1994, secondo il quale è determinante il
merito, prefigura, ad avviso del Commissario dello Stato, un
contrasto con l'art. 34 della Costituzione, se la valutazione delle
condizioni economiche superi quella del merito.
2. - Si è costituita in giudizio la regione siciliana, chiedendo
che la questione di legittimità costituzionale sia dichiarata non
fondata.
La disciplina dettata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale
contestata è compresa nella materia dell'istruzione universitaria,
nella quale la regione ha competenza concorrente (art. 17, lettera d,
dello Statuto) per soddisfare condizioni particolari ed interessi
propri. Queste particolari finalità sarebbero state perseguite dal
legislatore regionale per ricondurre ad equità i criteri enunciati
dal d.P.C.M. 13 aprile 1994, che, privilegiando il merito
nell'accesso ai servizi ed alle provvidenze previste dalle norme sul
diritto allo studio, penalizza eccessivamente l'aspetto economico,
particolarmente rilevante in rapporto alle particolari condizioni
dell'economia isolana. Considerato in diritto
1. - La questione di legittimità costituzionale concerne la norma
approvata dall'Assemblea regionale siciliana il 25 ottobre 1994 che,
disponendo interventi urgenti nel settore del diritto allo studio
universitario, autorizza l'Assessore per la pubblica istruzione a
derogare, per l'anno accademico 1994-1995, ai criteri di formulazione
delle graduatorie previsti dal decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri 13 aprile 1994 (emanato in esecuzione dell'art. 4 della
legge 2 dicembre 1991, n. 390), per l'accesso ai servizi ed alle
provvidenze non destinati alla generalità degli studenti.
Il Commissario dello Stato per la regione siciliana ha promosso
questione di legittimità costituzionale in via principale ritenendo
che questa disposizione sia in contrasto con gli artt. 3 e 34 della
Costituzione e violi l'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 e
l'art. 3, comma 3, del d.P.C.M. 13 aprile 1994, in relazione ai
limiti posti al legislatore siciliano dall'art. 17, lettera d), dello
Statuto speciale. L'ampia facoltà, concessa all'Assessore regionale,
di derogare ai criteri posti dalla legislazione statale e dalle
relative norme di attuazione per assicurare l'uniformità di
trattamento nel godimento di servizi e provvidenze inerenti al
diritto allo studio determinerebbe diseguaglianze nell'esercizio di
tale diritto, tutelato dall'art. 34 della Costituzione. La
disposizione statutaria, che attribuisce alla regione la competenza
in materia di istruzione media ed universitaria entro i limiti dei
principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello
Stato, sarebbe violata, perché la norma impugnata consentirebbe,
senza prefissare alcun criterio o limite, di eludere una specifica
disciplina legislativa statale attraverso la deroga alle fonti
normative secondarie che la attuano.
2. - La questione non è fondata.
La competenza della regione siciliana in materia di assistenza
universitaria trova fondamento nell'art. 17, lettera d), dello
Statuto e nelle relative norme di attuazione (d.P.R. 14 maggio 1985,
n. 246), e deve essere esercitata nei limiti dei principi generali
cui si informa la legislazione dello Stato.
Nello specifico settore dell'accesso all'istruzione superiore e
degli interventi destinati a garantire ai capaci e meritevoli, anche
se privi di mezzi, il diritto di raggiungere i gradi più alti degli
studi, i principi fondamentali per gli interventi dello Stato, delle
regioni e delle Università sono fissati dalla legge n. 390 del 1991
che, intendendo espressamente costituire attuazione degli artt. 3 e
34 della Costituzione, detta norme sul diritto agli studi
universitari.
La disposizione approvata dall'Assemblea regionale siciliana non
prevede né consente deroghe ai principi espressi da questa legge,
che rimangono vincolanti anche per gli atti che l'Assessore regionale
competente dovesse adottare, ma consente adattamenti nel
bilanciamento dei criteri di determinazione del merito e delle
condizioni economiche, fissati dal d.P.C.M. 13 aprile 1994 per la
formazione delle graduatorie di coloro che hanno titolo all'accesso
ai servizi ed alle provvidenze non destinati alla generalità degli
studenti.
Il provvedimento dell'Assessore regionale competente, che
eventualmente si discosti dai criteri fissati nella normativa statale
secondaria, non rimane quindi privo di limiti e vincoli, dovendo
sempre ispirarsi ai principi delle norme sul diritto agli studi
universitari espressi dalla legge n. 390 del 1991, alla cui
osservanza è tenuto.
La disposizione denunciata non eccede pertanto l'ambito delle
competenze regionali né contrasta con la norma costituzionale di
eguaglianza e con la tutela dei capaci e meritevoli nell'accesso agli
studi universitari, principi questi ai quali si dovrà uniformare
anche l'atto rimesso all'Assessore regionale competente.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 1, comma 1, della legge della regione siciliana approvata
dall'Assemblea regionale il 25 ottobre 1994, recante: "Interventi
urgenti nel settore del diritto allo studio universitario", promossa,
in riferimento agli artt. 3 e 34 della Costituzione e 17, lettera d),
dello Statuto speciale della regione siciliana, dal Commissario dello
Stato per la regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: MIRABELLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte