Ordinanza n. 202/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1998 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto
degli artt. 183, primo comma, e 292 del codice di procedura civile,
promosso con ordinanza emessa il 24 aprile 1997 dal pretore di Torino
nel procedimento civile vertente tra la Sparco s.r.l. e la Sakson
Aebe S.A. iscritta al n. 570 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie
speciale, dell'anno 1997.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'11 marzo 1998 il giudice
relatore Annibale Marini.
Ritenuto che nel corso di un giudizio per inadempimento
contrattuale, il pretore di Torino, con ordinanza del 24 aprile 1997,
ha sollevato, in riferimento all'art. 24 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale degli artt. 183, primo
comma, e 292 del codice di procedura civile nella parte in cui non
prevedono la notificazione al contumace del verbale in cui il giudice
fissa la prima udienza di trattazione per interrogare liberamente le
parti sui fatti di causa;
che il rimettente, dopo aver premesso che secondo un consolidato
indirizzo giurisprudenziale il comportamento processuale della parte
può costituire unica e sufficiente fonte di prova e di convincimento
(e non soltanto elemento di valutazione di prove già acquisite al
processo), rileva come il vigente sistema processuale preveda -
proprio al fine di salvaguardare il diritto di difesa della parte non
costituita - la notificazione al contu-mace delle ordinanze che
ammettono l'interrogatorio formale o il giuramento e, a seguito delle
sentenze di questa Corte n. 250 del 1986 e n. 317 del 1989, del
verbale in cui si dà atto della produzione della scrittura privata
non indicata in atti notificati in precedenza;
che, ad avviso del rimettente, la mancata comparizione del
contumace all'udienza di prima trattazione, potendo essere valutata
dal giudice quale argomento di prova ai sensi dell'art. 116, secondo
comma, del cod. proc. civ., renderebbe costituzionalmente
illegittime, ex art. 24 della Costituzione, le norme denunciate
nella parte in cui non prevedono la notificazione al contumace del
verbale di fissazione di tale udienza;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione.
Considerato che, per giurisprudenza costante, la contumacia non
può assumere alcun significato probatorio né ricomprendersi in quel
comportamento della parte dal quale si possono desumere argomenti di
prova ai sensi dell'art. 116, secondo comma, del cod. proc. civ;
che, conseguentemente, la disposizione di cui all'art. 183, primo
comma, del cod. proc. civ., a tenore del quale alla prima udienza di
trattazione "la mancata comparizione delle parti senza giustificato
motivo costituisce comportamento valutabile ai sensi del secondo
comma dell'art. 116" deve intendersi riferita esclusivamente alle
parti costituite;
che l'erroneità del presupposto interpretativo posto dal
rimettente a base della questione di costituzionalità comporta la
manifesta infondatezza di quest'ultima.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 183, primo comma, e 292 del codice di
procedura civile sollevata, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, dal pretore di Torino con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1998:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte