Sentenza n. 202/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 28/05/1999 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 5legge 726/1984
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, undicesimo
comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726, convertito nella legge 19
dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei
livelli occupazionali), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1997
dal pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Palma
Vilma e l'INPS, iscritta al n. 274 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, prima serie
speciale, n. 22 dell'anno 1997.
Visto l'atto di costituzione dell'INPS nonché l'atto di intervento
del Presidente del Consiglio dei Ministri;
Udito nell'udienza pubblica del 13 aprile 1999 il giudice relatore
Cesare Ruperto;
Uditi l'Avvocato Carlo De Angelis per l'INPS e l'Avvocato dello
Stato Giuseppe Stipo per il Presidente del Consiglio dei Ministri.
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un giudizio civile promosso nei confronti
dell'INPS per la rideterminazione dell'ammontare del trattamento di
pensione secondo i criteri stabiliti per il lavoro a tempo parziale
dall'art. 5, undicesimo comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726,
quale convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti
a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), il pretore di
Torino, in funzione di giudice del lavoro, ha sollevato - in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione -
questione di legittimità costituzionale della citata norma, nella
parte in cui questa non prevede il computo dell'anzianità in
proporzione all'orario effettivamente svolto per i periodi di lavoro
a tempo parziale effettuati dagli assicurati "in qualunque epoca ed
anche senza trasformazione di contratto".
Il pretore rimettente, sul presupposto che, per espressa
disposizione di legge, tale criterio di computo dell'anzianità è
applicabile solo nel caso di trasformazione del rapporto di lavoro da
tempo parziale a tempo pieno e viceversa, e solo per i periodi di
lavoro a tempo parziale successivi al 6 gennaio 1985 (data di entrata
in vigore della legge di conversione del d.-l. 30 ottobre 1984, n.
726), dubita della legittimità costituzionale della norma
denunciata, sia in riferimento all'art. 38, secondo comma, della
Costituzione, perché "prevede una copertura pensionistica non
conforme a quanto la stessa legge richiede di versare in costanza di
attività lavorativa", sia in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, perché presenta tratti di "manifesta irrazionalità",
potendo "ridondare anche a carico dell'INPS in caso di trasformazione
dei rapporti di lavoro da part time a full time", e perché tratta in
modo uguale situazioni disuguali ("lavoratori che hanno lavorato per
un quantum diverso, eseguendo inoltre versamenti contributivi
diversi").
Quanto alla rilevanza della questione, il giudice a quo sottolinea
che la norma denunciata, ove non dichiarata incostituzionale,
imporrebbe il rigetto della domanda, poiché l'assicurata aveva
prestato la sua attività lavorativa in due distinti periodi, con
soluzione di continuità, in base a due rapporti di lavoro e non con
la "trasformazione" di un unico rapporto richiesta dalla legge: un
primo periodo a tempo pieno, anteriormente al 6 gennaio 1985, ed un
secondo, successivo, periodo a tempo parziale, iniziato prima e
cessato dopo la data suddetta.
2. - Si è costituito in giudizio l'INPS ed ha chiesto la
declaratoria di infondatezza della questione, osservando che la ratio
della norma denunciata, diretta a facilitare la trasformazione del
rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, esclude la
rilevanza dei casi in cui - come in quello di specie - non vi sia
stata tale trasformazione.
3. - È intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo la declaratoria di inammissibilità e comunque della
manifesta infondatezza della questione sotto il profilo,
rispettivamente, della non censurabilità di una norma sol perché
potrebbe dar luogo a trattamenti differenziati e della ragionevolezza
di una disciplina che, per la sua applicazione, esiga, nell'a'mbito
della discrezionalità propria del legislatore, la determinazione del
momento di passaggio da tempo pieno a tempo parziale.
4. - Nell'imminenza dell'udienza l'INPS ha depositato una memoria,
insistendo per la declaratoria di infondatezza della questione.
Secondo l'Istituto, la norma denunciata, attraverso la
neutralizzazione degli effetti previdenziali negativi connessi alla
trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale
e viceversa, intenderebbe agevolare la flessibilità del lavoro
nell'azienda, favorendo la possibilità di nuove assunzioni, in
attuazione del dichiarato obiettivo dello stesso d.-l. n. 726 del
1984, di sostenere ed incrementare i livelli occupazionali: la
diversità di tale ipotesi rispetto a quella di rapporti sorti e
cessati come rapporti di lavoro a tempo parziale, e perciò non
inquadrabili in una prospettiva di incremento dell'occupazione
aziendale, renderebbe ragione della specialità della disciplina
previdenziale in riferimento ad entrambi i parametri di
costituzionalità evocati dal giudice a quo. Considerato in diritto
1. - Il pretore di Torino dubita della legittimità costituzionale
dell'art. 5, undicesimo comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), "nella parte in
cui non prevede che, per gli assicurati i quali abbiano svolto
periodi di lavoro a tempo parziale, in qualunque epoca ed anche senza
trasformazione di contratto, i periodi in questione non siano
calcolati proporzionalmente all'orario effettivamente svolto".
Secondo il rimettente, tale norma viola: a) l'art. 38, secondo
comma, della Costituzione perché "prevede una copertura
pensionistica non conforme a quanto la stessa legge richiede di
versare in costanza di attività lavorativa"; b) l'art. 3 Cost.,
sotto il doppio profilo della "manifesta irrazionalità" (poiché la
"disposizione può ridondare anche a carico dell'INPS, in caso di
trasformazione di rapporti di lavoro da part time a full time") e
della disparità di trattamento perché "tratta in modo uguale
situazioni disuguali (lavoratori che hanno lavorato per un quantum
diverso, eseguendo inoltre versamenti contributivi diversificati)".
2. - La questione non è fondata.
2.1. - Il primo dei due distinti aspetti, in cui viene articolata
la censura d'illegittimità costituzionale, concerne l'a'mbito
d'applicabilità in senso orizzontale della denunciata norma. Secondo
il giudice a quo infatti, questa parla di "trasformazione del
rapporto da full time a part time e non si vede come il dato
letterale possa essere superato" per estenderlo anche ai rapporti non
"trasformati", cioè nati ed estinti come di lavoro a tempo parziale.
Il giudice a quo fondando l'esegesi della disposizione sul solo
elemento letterale, senza utilizzare gli altri strumenti ermeneutici
consentiti dall'ordinamento, in particolare quello storico e
logico-sistematico, ha omesso di verificare la possibilità di una
diversa interpretazione in senso conforme alla Costituzione. Esame,
quest'ultimo, tanto più doveroso in quanto, pur mancando un vero e
proprio diritto vivente sul punto, si riscontra tuttavia un ampio
orientamento della giurisprudenza e della dottrina a favore
dell'applicabilità della norma stessa anche ai rapporti di lavoro a
tempo parziale non trasformati, tanto da consentire il superamento
dei prospettati dubbi d'illegittimità costituzionale, secondo le
considerazioni qui di seguito esposte.
2.1.1. - Il d.-l. n. 726 del 1984, quale convertito nella legge n.
863 del 1984, ha il dichiarato obiettivo, desumibile dall'"argomento"
del titolo, di sostenere ed incrementare i livelli occupazionali. A
questo fine - secondo quanto emerge dai lavori preparatori,
segnatamente dalla relazione al disegno di legge di conversione -
esso, attraverso la regolamentazione sostanziale e previdenziale del
lavoro a tempo parziale, intende soddisfare una duplice esigenza:
quella personale di chi "ricerchi un'occupazione con orari più brevi
della durata normale della prestazione" ("anziani, invalidi,
handicappati, studenti, genitori con figli in tenera età") e quella
generale di "restituire elasticità al sistema produttivo".
Alla stregua di tale ratio legislatoris, è plausibile l'implicito
assunto del giudice a quo che la norma denunciata, siccome intesa a
favorire il rapporto di lavoro a tempo parziale, comporti un
trattamento pensionistico complessivamente più favorevole del
precedente. E, del resto, proprio in questa direzione si è
sviluppata la prassi amministrativa dell'Istituto previdenziale,
privilegiando, tra le varie opzioni interpretative (anche di segno
opposto), quella per cui la norma incide contemporaneamente e
correlativamente su entrambi i parametri del trattamento
pensionistico: sul computo dell'anzianità assicurativa, contraendola
in proporzione ai periodi di lavoro a tempo parziale, e sul calcolo
della retribuzione media pensionabile, delimitando in base a tale
"proporzionamento" il periodo di riferimento delle retribuzioni
cumulate, indicato dall'art. 3 della legge 29 maggio 1982, n. 297,
nelle ultime 260 settimane di contribuzione.
2.1.2. - Codesto implicito assunto costituisce, all'evidenza, la
premessa da cui muove il rimettente per denunciare il conflitto tra
l'intento dichiarato del legislatore di agevolare il ricorso al
lavoro a tempo parziale in generale e la lettera dell'art. 5,
undicesimo comma, del d.-l. n. 726 del 1984, che sembra limitare il
menzionato computo proporzionale dell'anzianità assicurativa ai casi
di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale e
viceversa.
Ma, come sopra accennato, parte considerevole della giurisprudenza
di merito e della dottrina nonché, successivamente all'ordinanza di
rimessione, la stessa Corte di legittimità, al fine di escludere
tale apparente limitazione, hanno valorizzato la ratio legis, desunta
dall'intero testo e dall'origine storica della legge, individuandola
nell'intento di agevolare anche sul piano previdenziale il modulo
lavorativo del tempo parziale. In questa prospettiva, è stato
persuasivamente osservato che una talmente chiara finalità della
normativa impone di leggere la denunciata norma come riferita anche
ma non solo al caso di trasformazione del rapporto: nel senso che il
legislatore, disciplinando una peculiare fattispecie, suscettibile di
creare dubbi per il permanere dell'unicità del rapporto lavorativo,
ha nel contempo fissato una regola valida per tutte le ipotesi di
rapporto a tempo parziale.
Il disegno del legislatore di "sostegno ed incremento dei livelli
occupazionali" attraverso il recupero di "flessibilità" del sistema
produttivo a séguito di una maggiore utilizzazione del lavoro a
tempo parziale, non può realizzarsi, infatti, se non eliminando i
più gravi effetti previdenziali negativi per l'assicurato, connessi
a tale modulo lavorativo: lo stesso articolo 5 prevede in proposito
la frazionabilità oraria del minimale retributivo giornaliero
imponibile ai fini previdenziali. Rispetto a tale ratio sarebbe
perciò palesemente irrazionale che uno dei principali ostacoli,
sotto l'aspetto della disciplina previdenziale, a stipulare contratti
di lavoro a tempo parziale (cioè il mancato "proporzionamento" del
periodo di riferimento retributivo all'orario di lavoro
effettivamente svolto) venisse eliminato dalla legge soltanto nei
casi di trasformazione del rapporto da tempo pieno a tempo parziale o
viceversa, permanendo invece nei casi - non meno importanti, perché
altrettanto idonei a favorire la "flessibilità" dell'intero sistema
e l'incremento dell'occupazione in generale - di rapporti di lavoro
sin dall'inizio a tempo parziale e destinati a rimanere tali.
D'altronde, che il legislatore abbia avuto di mira la
"flessibilità" e l'occupazione nel loro complesso, e non
esclusivamente nell'a'mbito aziendale, è confermato dall'espressa
applicabilità della norma anche all'ipotesi di trasformazione del
rapporto da tempo parziale a tempo pieno. Donde l'inconsistenza della
tesi difensiva dell'INPS, secondo cui la norma denunciata
riguarderebbe solo le ipotesi di trasformazione del rapporto poiché
mirerebbe esclusivamente all'incremento del livello di occupazione
nelle singole aziende consentendo l'assunzione di altri lavoratori
per completare l'orario reso disponibile dalla trasformazione a tempo
parziale del rapporto.
2.1.3. - L'estensibilità della disciplina previdenziale dei
rapporti di lavoro trasformati ai rapporti non trasformati è dunque
fondata su argomentazioni plausibili, e si accorda con la strategia
del legislatore mirante a favorire la diffusione del rapporto di
lavoro a tempo parziale, sia nel lavoro privato (v., da ultimo, la
legge 5 febbraio 1999, n. 25, con delega al Governo per l'attuazione
della direttiva comunitaria del Consiglio del 15 dicembre 1997 n.
97/1981/CE, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale),
sia nel pubblico impiego (per il quale, tra l'altro, sono state
fissate regole di "proporzionamento" ai fini previdenziali: artt. 7 e
8 della legge 29 dicembre 1988, n. 554).
Non si vede allora perché il giudice a quo abbia respinto
aprioristicamente tale tesi, venendo così meno al dovere di
scegliere, fra le diverse possibili interpretazioni della norma da
applicare, quella risultante conforme ai principi costituzionali.
Tanto più, poi, che egli stesso osserva, nell'ordinanza di
rimessione, come la computabilità in misura proporzionale vada
operata ancorché la trasformazione del rapporto a tempo parziale sia
avvenuta prima dell'entrata in vigore della legge di conversione e,
giusta l'espressa previsione, soltanto per i periodi di lavoro
successivi: dati, questi, che insieme concorrono a rendere priva
d'alcun ragionevole motivo - secondo quanto anche la Corte di
cassazione ha rilevato - l'asserita non applicabilità della
denunciata norma ai rapporti di lavoro a tempo parziale sorti ed
estinti come tali.
2.2. - Il secondo aspetto della questione concerne l'applicabilità
in senso diacronico della denunciata norma. Ritiene, infatti, il
rimettente che questa violi entrambi i parametri come sopra evocati,
nel prevedere "la computabilità in misura proporzionale soltanto per
la parte di rapporto a tempo parziale (ancorché stipulato prima
dell'entrata in vigore della legge di conversione) che ha avuto
esecuzione successivamente al 6 gennaio 1985", giorno in cui è
entrata in vigore la legge stessa.
Al riguardo è sufficiente rammentare e ribadire quanto più volte
già affermato da questa Corte, che cioè rientra nella piena
discrezionalità legislativa fissare termini di decorrenza per
determinati effetti giuridici, anche nella materia previdenziale, col
solo limite generale della ragionevolezza e non arbitrarietà (v., ex
plurimis, sentenze nn. 417 del 1996, 127 del 1992, 440 del 1991, 171
del 1990). Limite certamente rispettato nella specie, non essendo
ravvisabile (né, del resto, avendo il rimettente offerto specifiche
indicazioni in proposito) alcun elemento di arbitrio o di
irrazionalità nella scelta del legislatore di fissare il giorno
dell'entrata in vigore della norma di maggior favore, quale data di
riferimento per i periodi di lavoro assoggettabili al nuovo regime
previdenziale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale
dell'art. 5, undicesimo comma, del d.-l. 30 ottobre 1984, n. 726,
convertito nella legge 19 dicembre 1984, n. 863 (Misure urgenti a
sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali) sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, della Costituzione, dal
pretore di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 28 maggio 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:202 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte