Corte costituzionale

Ordinanza n. 202/2000

Altra decisione · depositata il 16/06/2000 · relatore Piero Alberto Capotosti

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 54, secondo

comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla

riscossione delle imposte sui redditi) e dell'art. 1 della legge 13

dicembre 1928, n. 3233 (Modifiche alle norme di riscossione delle

entrate a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese),

modificativo degli artt. 11 e 11-bis della legge 23 settembre 1920,

n. 1365, di conversione del regio decreto-legge 19 ottobre 1919,

n. 2060 (relativo all'istituzione dell'Ente autonomo per l'acquedotto

pugliese), promossi con ordinanze emesse il 13 marzo e il 16 maggio

1998 dal pretore di Lecce ed il 3 maggio 1999 dal pretore di Napoli,

rispettivamente iscritte ai nn. 350 e 696 del registro ordinanze 1998

ed al n. 593 del registro ordinanze 1999 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica nn. 21 e 40, prima serie speciale,

dell'anno 1998 e n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1999;

Udito nella camera di consiglio del 10 maggio 2000 il giudice

relatore Piero Alberto Capotosti;

Ritenuto che il pretore di Lecce, con due ordinanze emesse il 13

marzo ed il 16 giugno 1998, in altrettanti giudizi di opposizione

all'esecuzione promossa dal concessionario del servizio di

riscossione per il pagamento di canoni ed eccedenza per forniture

d'acqua eseguite dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, ha

sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 54,

secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 603 [recte: 602]

(Disposizioni sulla riscossione delle imposte sui redditi), nella

parte in cui esclude l'ammissibilità dell'opposizione all'esecuzione

ed agli atti esecutivi per contestare il diritto di procedere ad

esecuzione forzata relativamente ad entrate pubbliche non aventi

natura tributaria, in riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo

comma, e 113, primo e secondo comma, della Costituzione;

che, ad avviso del giudice a quo la norma impugnata

priverebbe il debitore di un'adeguata tutela giurisdizionale,

consentendogli di agire per l'accertamento negativo della pretesa

fatta valere dall'ente creditore soltanto prima che abbia inizio la

procedura esecutiva, e precludendogli successivamente qualsiasi

contestazione in ordine all'esistenza o all'ammontare del credito,

con la conseguente esclusione anche della possibilità di ottenere

dal giudice ordinario la sospensione dell'esecuzione;

che tale limitazione, volta ad assicurare la certezza e la

rapidità nella riscossione delle entrate tributarie, a tutela del

preminente interesse al regolare andamento dei flussi finanziari

dello Stato, non troverebbe giustificazione in riferimento alla

riscossione delle entrate pubbliche che, come quelle dell'Ente

autonomo per l'acquedotto pugliese, non hanno natura tributaria,

anche in ragione del fatto che ad esse non si applica, in caso di

contestazione del credito, il sistema di gradualità nella

riscossione, previsto dall'art. 15 del d.P.R. n. 602 del 1973;

che, inoltre, secondo il giudice rimettente, la norma

impugnata determinerebbe un'ingiustificata disparità di trattamento,

sotto il profilo della tutela giurisdizionale, tra i debitori

dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e gli utenti di altri

servizi pubblici per i quali non è prevista la riscossione

esattoriale;

che il pretore di Napoli, con ordinanza emessa il 3 maggio

1999, in un giudizio avente il medesimo oggetto di quelli pendenti

dinanzi al pretore di Lecce, ha sollevato, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione e sulla base di analoghe

argomentazioni, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1

della legge 13 dicembre 1928, n. 3233 (Modifiche alle norme di

riscossione delle entrate a favore dell'Ente autonomo per

l'acquedotto pugliese), nonché degli artt. 11 e 11-bis della legge

23 settembre 1920, n. 1365 (che converte in legge il regio

decreto-legge 19 ottobre 1919, n. 2060, relativo all'istituzione

dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese), come modificati dal

predetto art. 1, nella parte in cui, rinviando alle norme previste

per la riscossione delle imposte dirette per la soddisfazione dei

crediti non tributari dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese

(ed in particolare agli artt. 53 e 54 del d.P.R. n. 602 del 1973),

impediscono al debitore, in caso di contestazione dell'esistenza o

dell'entità del credito, di proporre opposizione all'esecuzione

dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria.

Considerato che le questioni di legittimità costituzionale hanno

ad oggetto la disciplina della riscossione coattiva delle entrate

dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, ed in particolare il

disposto dell'art. 54, secondo comma, del d.P.R. n. 602 del 1973,

richiamato dall'art. 11 del regio decreto-legge n. 2060 del 1919,

così come modificato dalla legge di conversione n. 1365 del 1920, ed

ulteriormente modificato dall'art. 1 della legge n. 3233 del 1928, il

quale prevede che le opposizioni regolate dagli articoli da 615 a 618

del codice di procedura civile non sono ammesse;

che l'identità della norma impugnata e la parziale comunanza

delle norme costituzionali parametro invocate dai giudici rimettenti,

nonché l'affinità delle argomentazioni svolte nelle ordinanze di

rimessione, rendono opportuna la trattazione congiunta delle

questioni;

che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di

rimessione, è stato emanato il decreto legislativo 11 maggio 1999,

n. 141, il quale, nel prevedere la trasformazione dell'Ente autonomo

per l'acquedotto pugliese in società per azioni, all'art. 9, lettere

a) e c), ha disposto espressamente l'abrogazione del regio

decreto-legge n. 2060 del 1919 e della legge n. 3233 del 1928, che

estendevano alla riscossione delle entrate del predetto Ente le norme

relative alla riscossione delle imposte dirette;

che l'art. 54 del d.P.R. n. 602 del 1973 è stato a sua volta

modificato dal decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, entrato

in vigore successivamente alla pronuncia delle ordinanze di

rimessione, il quale, nell'ambito di una revisione dell'intera

disciplina della riscossione mediante ruolo, ha sostituito l'intero

Titolo II del d.P.R. n. 602 del 1973, avente ad oggetto la

riscossione coattiva;

che l'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo novellato

dall'art. 16 del decreto legislativo n. 46 del 1999, conferma

l'improponibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 del

codice di procedura civile, fatta eccezione per quelle concernenti la

pignorabilità dei beni, e delle opposizioni regolate dall'art. 617

del codice di procedura civile relative alla regolarità formale ed

alla notificazione del titolo esecutivo;

che, in particolare, l'art. 29 del decreto legislativo n. 46

del 1999 prevede che "per le entrate (...) non tributarie (...) non

si applica la disposizione del comma 1 dell'art. 57 del decreto del

Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, come

sostituito dall'art. 16 del presente decreto e le opposizioni

all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme

ordinarie";

che le norme sopravvenute hanno determinato un mutamento

complessivo del quadro normativo di riferimento, tale da imporre il

riesame della perdurante rilevanza delle questioni di legittimità

costituzionale da parte dei giudici a quibus (cfr. ordinanze nn. 439

e 441 del 1999).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti al pretore

di Lecce ed al pretore di Napoli.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Capotosti

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 16 giugno 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

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