Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Limiti alla proponibilità delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi - Denunciata disparità di trattamento, menomazione del diritto di difesa, violazione del principio del giusto processo e limitazione della tutela del contribuente - Sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità della norma oggetto - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste in riferimento agli artt. 3, 24, 111 e 113 Cost. - dell'art. 57, comma 1, lett. a ), del d.P.R. n. 602 del 1973, nella parte in cui - prevedendo l'inammissibilità delle opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ., fatta eccezione per quelle concernenti la pignorabilità dei beni - costringe il contribuente a subire in ogni caso l'esecuzione, ancorché ingiusta, con la possibilità di presentare ex post una richiesta di rimborso di quanto ingiustamente percetto dalla pubblica amministrazione, o suo concessionario per la riscossione, ovvero di agire per il risarcimento del danno. La sentenza n. 114 del 2018 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dal rimettente, con la conseguenza che le questioni sono divenute prive di oggetto. ( Precedenti citati: sentenza n. 114 del 2018; ordinanze n. 137del 2017, n. 38 del 2017, n. 34 del 2017, n. 181 del 2016 e n. 4 del 2016 ).
sentenza 91/2019massima n. 42554 Riguarda ancheart. 16 d.lgs. 46/1999
Oggetto del giudizio - Disposizione indicata "ove occorra" nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Assenza di censure mosse ad essa dal rimettente - Esclusione del suo esame.
Non forma oggetto di incidente di costituzionalità una disposizione che sia indicata "soltanto ove occorra" nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, senza che alcuna censura sia mossa dal rimettente. (Nel caso di specie è ritenuto che oggetto dell'incidente di costituzionalità promosso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste sia l'art. 57, comma 1, lett. a , del d.P.R. n. 602 del 1973, e non anche l'art. 3, comma 4, lett. a, del d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248).
sentenza 91/2019massima n. 42555 Riguarda ancheart. 16 d.lgs. 46/1999art. 3 d.l. 203/2005
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Limiti alla proponibilità delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi - Inammissibilità per il contribuente-debitore di far valere (le patologie o) l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento - Denunciata violazione della riserva di legge, del diritto di difesa nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, nonché dei principi di uguaglianza e del giusto processo - Carente motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, sollevate dal giudice di esecuzione del Tribunale di Sulmona in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 111, 113 e 117 Cost. e all'art. 6 CEDU. Da una parte, il rimettente descrive la fattispecie del giudizio a quo in modo sommario ed assai sintetico; dall'altra, considerato che la parte attrice non ha eccepito il vizio di notifica dell'atto di pignoramento presso terzi, questo potrebbe avere comunque raggiunto il suo scopo anche in presenza di una modalità della notifica che il giudice ricorrente assume essere contra legem. Né il giudice a quo, rilevato d'ufficio che la notificazione al terzo pignorato sarebbe avvenuta con modalità difformi da quelle previste dalla legge sì da dover essere considerata come inesistente, spiega le ragioni per cui tale vizio, avendo ad oggetto un atto della riscossione fiscale (il pignoramento presso terzi) e non già il titolo posto a suo fondamento (la cartella di pagamento) - e comunque non risolvendosi nell'inesistenza della notificazione - non possa esser fatto valere con l'ordinaria opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 cod. proc. civ.
Riguarda ancheart. 16 d.lgs. 46/1999
Prospettazione della questione incidentale - Sufficiente motivazione del rimettente sulla non manifesta infondatezza - Plausibile non adottabilità di un'interpretazione adeguatrice - Ammissibilità delle questioni.
Sono ammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste, dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, in relazione agli artt. 3, 24, 111, e 113 Cost. Il rimettente è chiamato a fare applicazione della disposizione censurata, e sussiste inoltre una sufficiente motivazione della ritenuta non manifesta infondatezza delle questioni di costituzionalità sollevate, nonché la plausibile non adottabilità di un'interpretazione adeguatrice.
Riguarda ancheart. 16 d.lgs. 46/1999
Oggetto del giudizio - Disposizione indicata "ove occorra" nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione - Assenza di censure mosse ad essa dal rimettente - Esclusione del suo esame.
Non forma oggetto di incidente di costituzionalità una disposizione che sia indicata "soltanto ove occorra" nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, senza che alcuna censura sia mossa dal rimettente. (Nel caso di specie è ritenuto che oggetto dell'incidente di costituzionalità promosso dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste sia solo l'art. 57 del d.P.R. n. 602 del 1973, e non anche l'art. 3, comma 4, lett. a, del d.l. n. 203 del 2005, indicato nel dispositivo delle ordinanze di rimessione al solo fine di confermare l'applicabilità dell'art. 57 citato).
Riguarda ancheart. 16 d.lgs. 46/1999
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Limiti alla proponibilità delle opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi - Inammissibilità, per il contribuente-debitore di far valere (le patologie o) l'inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento - Violazione del diritto di difesa e del diritto al giusto processo - Illegittimità costituzionale in parte qua.
È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 24 e 113, Cost., l'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, nella parte in cui non prevede che, nelle controversie che riguardano gli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento o all'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602 del 1973, sono ammesse le opposizioni regolate dall'art. 615 cod. proc. civ.. Il riparto di giurisdizione, quanto agli atti della riscossione coattiva, tra il giudice tributario e il giudice (ordinario) dell'esecuzione è dato, ex art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, dalla cartella di pagamento e dall'eventuale successiva intimazione ad adempiere. In tale contesto, l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi, disciplinata dalla norma censurata, non prevede una generale ammissibilità. Se, in particolare, non c'è alcun vuoto di tutela nel caso di opposizione riguardante la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, sotto la giurisdizione del giudice tributario, diverso è il caso in cui tale giurisdizione non sia affatto configurabile e non venga in rilevo perché si è a valle di quest'ultima, come nel caso di opposizione agli atti dell'esecuzione forzata tributaria successivi alla notifica della cartella di pagamento. In tale ipotesi, l'inammissibilità dell'opposizione prevista dalla disposizione censurata dal giudice dell'esecuzione del Tribunale di Trieste confligge frontalmente con i parametri evocati, dovendo essere assicurata in ogni caso una risposta di giustizia a chi si oppone alla riscossione coattiva. ( Precedenti citati: sentenze n. 239 del 1997, n. 318 del 1995, n. 63 del 1982, n. 125 del 1969, n. 45 del 1962, n. 79 del 1961 e n. 21 del 1961 ). La pur marcata peculiarità dei crediti tributari, che può giovarsi di una disciplina di favore per l'amministrazione fiscale, e che è a fondamento della speciale procedura di riscossione coattiva tributaria rispetto a quella ordinaria di espropriazione forzata, non è però tale da giustificare che, nelle ipotesi in cui il contribuente contesti il diritto di procedere a riscossione coattiva e sussista la giurisdizione del giudice ordinario, non vi sia una risposta di giustizia se non dopo la chiusura della procedura di riscossione ed in termini meramente risarcitori. ( Precedente citato: sentenza n. 90 del 2018 ). La possibilità di attivare il sindacato del giudice su atti immediatamente lesivi appartiene al diritto, inviolabile e quindi fondamentale, di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi (art. 24 Cost.), senza che contro gli atti della pubblica amministrazione la tutela giurisdizionale possa essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti (art. 113 Cost.).
Riguarda ancheart. 16 d.lgs. 46/1999
Thema decidendum - Accoglimento della questione di legittimità costituzionale in riferimento ad alcuni dei parametri evocati - Assorbimento dei restanti profili di censura.
Accolta, in parte qua, per violazione degli artt. 24 e 113, Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 602 del 1973, come sostituito dall'art. 16 del d.lgs. n. 46 del 1999, restano assorbiti gli altri profili di censura sollevati in riferimento agli artt. 3 e 111 Cost.
Riguarda ancheart. 16 d.lgs. 46/1999
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Inammissibilità delle opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. nell'ipotesi di contestazioni circa l'esistenza o l'entità del credito - Conseguente impossibilità per il giudice ordinario di concedere la sospensione del processo esecutivo ai sensi dell'art. 60 d.P.R. n. 602 del 1973, pur in presenza di un danno grave ed irreparabile e di gravi motivi - Lamentata violazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale e del diritto di agire in giudizio a tutela dei propri diritti - Asserita ingiustificata disparità di trattamento - Insufficiente motivazione sulla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 57, comma 1, lett. a ), e 60, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come sostituiti dal d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, censurati, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, nel dichiarare inammissibili le opposizioni all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., impediscono la concessione della sospensione dell'esecuzione pur in presenza di un danno grave ed irreparabile e di gravi motivi. Invero, le riscontrate carenze argomentative in ordine alla mancata notificazione degli atti impositivi si risolvono in una insufficienza di motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione.
Riguarda ancheart. 60 Riscossione imposte sul redditoart. 16 d.lgs. 46/1999
Imposte e tasse - Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Esclusione della possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. - Lamentata violazione del principio di ragionevolezza e del diritto di difesa - Insufficiente descrizione della fattispecie con conseguente carenza di motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, censurato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui esclude la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. in materia di riscossione esattoriale. Invero, il rimettente ha omesso di descrivere la fattispecie oggetto del giudizio a quo e ciò, impedendo di vagliare l'effettiva applicabilità della norma denunciata al caso dedotto nel giudizio principale, si risolve in carente motivazione sulla rilevanza della questione sollevata. - Sulla manifesta inammissibilità per carente descrizione della fattispecie, vedi, citate, ex plurimis , ordinanze n. 35/2009, nn. 300/2008 e 266/2008.
sentenza 93/2009massima n. 33275 Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario, anziché al giudice tributario - Questione di legittimità costituzionale sollevata da una Commissione tributaria regionale - Sopravvenuta previsione della ricorribilità davanti alle commissioni tributarie del provvedimento di fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Mutamento normativo comportante l'attribuzione della giurisdizione al giudice che ne era privo al momento della domanda - Necessità di riesame della rilevanza della questione sollevata - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Va disposta la restituzione degli atti al giudice rimettente, perché proceda ad un nuovo esame della rilevanza della questione di legittimità costituzionale - sollevata con riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione - degli articoli 48, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuiscono al giudice ordinario, anziché a quello tributario, la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo amministrativo dei veicoli, in quanto, successivamente alle ordinanze di rimessione, è entrato in vigore l'art. 35, comma 26- quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale, integrando il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di fermo sui beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni (lettera e - ter ).
Riguarda ancheart. 49 Riscossione imposte sul redditoart. 86 Riscossione imposte sul redditoart. 2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 19 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario, anziché al giudice amministrativo - Questione di legittimità costituzionale sollevata dal Consiglio di Stato - Sopravvenuta previsione della ricorribilità davanti alle commissioni tributarie del provvedimento di fermo di beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. n. 602 del 1973 - Mutamento normativo ininfluente sulla rilevanza delle questioni, in forza dell'art. 5 del cod. proc. civ.
Non incide sulla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 48, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 - che attribuiscono al giudice ordinario, anziché a quello amministrativo, la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo amministrativo dei veicoli -, sollevate dal Consiglio di Stato con riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione, lo jus superveniens , costituito dall'art. 35, comma 26- quinquies , del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, il quale, integrando il disposto dell'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, ha previsto la ricorribilità davanti alle commissioni tributarie anche del provvedimento di fermo sui beni mobili registrati di cui all'art. 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni (lettera e - ter ), in quanto, a norma dell'art. 5 del codice di procedura civile, la giurisdizione si determina con riguardo alla legge vigente al momento della proposizione della domanda e non hanno effetto rispetto ad essa i successivi mutamenti della legge medesima. - Sulla portata del principio della perpetuatio jurisdictionis , v. citata, l'ordinanza n. 161/2007.
Riguarda ancheart. 49 Riscossione imposte sul redditoart. 86 Riscossione imposte sul redditoart. 2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 19 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Riscossione delle imposte - Fermo amministrativo dei veicoli - Giurisdizione sulle relative controversie - Attribuzione al giudice ordinario, anziché al giudice amministrativo - Denunciata deroga irragionevole all'ordinario criterio di riparto tra giurisdizione ordinaria e amministrativa, disparità di trattamento in danno dei destinatari di provvedimenti di fermo, assenza di tutela giurisdizionale piena rispetto alla limitazione della libertà di circolazione, dell'iniziativa economica e della libertà privata - Questioni sostanziantesi nell'impropria richiesta di avallo dell'interpretazione preferita dal rimettente ed opposta alla regola formalmente assunta come diritto vivente - Uso distorto dell'incidente di costituzionalità - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Consiglio di Stato con riferimento agli artt. 3, 24, 16, 41 e 42 della Costituzione - degli articoli 48, 57 e 86 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e degli artt. 2 e 19 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che attribuiscono al giudice ordinario, anziché a quello amministrativo, la giurisdizione sulle controversie in materia di fermo amministrativo dei veicoli, in quanto configurano un improprio tentativo di ottenere l'avallo della (diversa) interpretazione e ricostruzione della natura giuridica dell'istituto che il giudice a quo dimostra di condividere. - Negli stessi termini, v., citata, l'ordinanza n. 161/2007.
Riguarda ancheart. 49 Riscossione imposte sul redditoart. 86 Riscossione imposte sul redditoart. 2 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.art. 19 Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413.
Riscossione delle imposte - Esecuzione esattoriale - Ricorso del debitore al giudice dell'esecuzione per ottenere la riduzione del pignoramento, analogamente a quanto disposto dall'art. 496 cod. proc. civ. - Mancata previsione - Questione sollevata dal giudice rimettente dopo l'adozione di un provvedimento urgente e priva di motivazione in ordine alla tesi enunciata - Manifesta inammissibilità.
Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 57 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come modificato dall'art. 16 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46, denunciato, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, in quanto, in materia di esecuzione esattoriale, non sarebbero ammesse né le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi, né il ricorso al giudice dell'esecuzione per ottenere la riduzione del pignoramento. Infatti, il giudice della cautela rimettente - che, dopo aver emanato un provvedimento di sospensione dell'esecuzione esattoriale ex art. 700 cod. proc. civ., ha mantenuto il giudizio davanti a sé - non spiega perchè abbia ritenuto rilevante nel giudizio innanzi a sé pendente una questione concernente i poteri del giudice dell'esecuzione; ne' motiva in alcun modo in ordine alla tesi interpretativa da lui accolta, apoditticamente enunciata in termini generali. M. F.
Riguarda ancheart. 16 d.lgs. 46/1999