Sentenza n. 203/1976
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1976 · relatore Guido Astuti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 692/1955
- art. 32d.l. 745/1970
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4 della legge
4 agosto 1955, n. 692 (estensione dell'assistenza di malattia ai
pensionati di invalidità e vecchiaia), e dell'art. 32 del d.l. 26
ottobre 1970, n. 745 (provvedimenti straordinari per la ripresa
economica), convertito in legge 18 dicembre 1970, n. 1034, promosso con
l'ordinanza emessa il 2 agosto 1973 dal pretore di Milano nel
procedimento civile vertente tra l'Istituto nazionale per
l'assicurazione contro le malattie e Grillo Maria, iscritta al n. 292
del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 250 del 25 settembre 1974.
Visto l'atto di costituzione dell'INAM;
udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1976 il Giudice relatore
Guido Astuti;
udito l'avv. Michele Giorgianni, per l'INAM.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
Nel corso di un procedimento civile vertente tra l'INAM e Grillo
Maria, il pretore di Milano, con ordinanza in data 2 agosto 1973 ha
sollevato, di ufficio, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e dell'art. 32 del d.l.
26 ottobre 1970, n. 745, in riferimento agli artt. 3, 23, 24, 53, 97,
100 e 104 della Costituzione.
Si premette nell'ordinanza di rinvio che l'INAM chiederebbe il
rimborso dei servizi assistenziali erogati ai propri assicurati in
dipendenza di un fatto dannoso altrui, non in base ai servizi
effettivamente prestati, ma secondo la "spesa media" desunta dal costo
globale dei servizi offerti agli assistiti. Tale sistema di
determinazione delle somme, di cui l'INAM chiede il rimborso,
renderebbe rilevante la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 4 della legge n. 692/1955, che, per l'illimitato potere
amministrativo concesso all'ente, consentirebbe lo spreco del pubblico
denaro, in contrasto con gli artt. 97, 100 e 104 Cost., addosserebbe
sogli obbligati al risarcimento dei danni una maggiore "spesa media",
non prevista dalla legge e non commisurata alla capacità contributiva
del soggetto debitore, in violazione degli artt. 23 e 53 Cost.,
impedirebbe di tener conto dello spreco in sede di liquidazione dei
danni in favore dell'INAM, confliggendo cosi anche con l'art. 24 della
Costituzione.
Dopo ampia motivazione sullo spreco del pubblico denaro nella
gestione INAM, l'ordinanza rileva, ancora, che gli artt. 4 della legge
n. 692/1955 e 32 del d.l. n. 745/1970 sarebbero in contrasto con gli
artt. 3 e 23 Cost., nella parte in cui attribuiscono all'INAM un vasto
potere discrezionale:
- per quanto riguarda la scelta fra acquisto diretto dei farmaci
presso i produttori e acquisto presso le farmacie, con diritto, in
quest'ultimo caso, ad uno sconto-tributo;
- in ordine alla compilazione del prontuario dei farmaci;
- relativamente alla richiesta di un contributo variabile ai
mutuati, restando invariato lo sconto-tributo di cui sopra.
Con riferimento al primo punto, il contrasto denunciato si
verificherebbe per l'arbitraria possibilità da parte dell'INAM di far
sorgere un rapporto di diritto tributario o di diritto civile con i
produttori di farmaci, ovvero rapporti di natura diversa con i vari
produttori per un identico farmaco. Anche la discrezionalità nella
compilazione del prontuario si risolverebbe, a sua volta, in un
arbitrario potere di far sorgere a carico dei produttori l'obbligo di
pagare lo sconto-tributo. La effettiva misura di quest'ultimo, infine,
dipenderebbe dall'uso del potere discrezionale nella determinazione del
contributo a carico dei mutuati.
Si è costituito in giudizio l'INAM deducendo l'irrilevanza e,
comunque, l'infondatezza delle questioni proposte.
Non contestandosi, infatti, nell'ordinanza di rimessione, la
regolarità delle operazioni di calcolo e la loro riferibilità a spese
effettivamente sostenute, una eventuale dichiarazione di illegittimità
delle norme denunziate, con conseguente eventuale maggiore economicità
della gestione, potrebbe riferirsi al futuro e non al passato, e,
quindi, non avrebbe alcuna influenza sul giudizio a quo.
Nel merito, poi, le questioni proposte sarebbero attinenti a
problemi di carattere esclusivamente tecnico, come tali estranei ad un
giudizio di legittimità costituzionale. Considerato in diritto :
1. - In un procedimento civile promosso dall'INAM in surrogazione
d'un assicurato danneggiato, per ottenere dalla responsabile civile il
rimborso delle somme spese per indennità di malattia, degenza
ospedaliera ed assistenza medico-farmaceutica, il giudice a quo ha
sollevato di ufficio, nella contumacia della parte convenuta, questione
di legittimità costituzionale degli artt. 4 della legge 4 agosto 1955,
n. 692, e 32 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in
legge 18 dicembre 1970, n. 1034, che autorizzano gli istituti ed enti
mutualistici nazionali all'acquisto diretto dai produttori delle
preparazioni farmaceutiche per la distribuzione ai propri assistiti, e,
qualora essi non si avvalgano di detta facoltà, prevedono a loro
favore uno sconto del 25 per cento sul prezzo di vendita al pubblico
dei medicinali. Queste disposizioni, secondo l'ordinanza di rimessione,
attribuiscono all'INAM un eccessivo potere discrezionale in ordine alla
scelta ed all'acquisto dei farmaci e determinano una cattiva gestione
amministrativa, con ingiustificato ed abusivo aggravio di spese: esse
confliggerebbero con gli artt. 97, 100 e 104 Cost., permettendo spreco
del pubblico denaro; con l'art. 24 Cost., impedendo di tener conto di
tale spreco nella liquidazione dei danni da rimborsare all'INAM; con
gli artt. 23 e 53 Cost., ponendo arbitrariamente una prestazione a
carico dei soggetti eventualmente tenuti al risarcimento per i servizi
erogati, non commisurata alla loro capacità contributiva; con gli
artt. 3 e 23 Cost., conferendo all'INAM il potere discrezionale di
imporre un contributo variabile ai mutuati, restando invariato lo
sconto - tributo dovuto dalle imprese produttrici di medicinali e dalle
farmacie all'Istituto, sul prezzo di vendita al pubblico.
2. - La questione di costituzionalità è inammissibile, per
manifesto difetto di rilevanza in ordine alla decisione del giudizio di
merito. Nell'ordinanza di rimessione si osserva che l'INAM ha chiesto
il rimborso, per spese di assistenza medico-farmaceutica, della somma
di lire 126.420, calcolata sulla base di lire 2580 al giorno per giorni
49, e l'importo di questa spesa media giornaliera viene apoditticamente
assunto come indice sicuro d'una "pessima organizzazione amministrativa
di acquisto dei farmaci, con conseguente spreco del pubblico denaro",
su cui il giudice a quo si diffonde con inconferente motivazione,
diretta a contestare non solo l'ingente costo dell'assistenza
mutualistica pubblica, ma financo le scelte tecnico-farmacologiche
dell'INAM nella formazione del prontuario delle specialità medicinali
ammesse per gli assistiti, e l'alto prezzo dei prodotti farmaceutici
per la incidenza delle spese pubblicitarie e per l'eccessivo numero dei
"produttori parassiti".
È ovvio che siffatte considerazioni nulla hanno a vedere con
l'oggetto della causa, nella quale il giudice ben poteva sottoporre ad
esame la congruità della nota spese farmaceutiche prodotta dall'INAM,
ed emettere la propria pronuncia sul caso concreto, senza veruna
necessità di sollevare pregiudizialmente la questione di
costituzionalità delle disposizioni denunciate (la cui legittimità,
oltre tutto, è già stata riconosciuta da questa Corte con decisioni
nn. 144 del 1972, 102 del 1973, 201 del 1975); disposizioni di cui è
evidente la non applicabilità, anche mediata o indiretta, ai fini
della decisione del giudizio di merito, come risulta altresì
dall'assenza di qualsiasi motivazione circa la rilevanza nel
provvedimento di rimessione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale
degli artt. 4 della legge 4 agosto 1955, n. 692, e 32 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito in legge 18 dicembre
1970, n. 1034, sollevata con l'ordinanza in epigrafe, in riferimento
agli artt. 3,23,24,53,97,100,104 della Costituzione.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 15 luglio 1976.
F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -
ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -
ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE
TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA
REALE - LEONETTO AMADEI - GIULIO
GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO
ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO
DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA.
ARDUINO SALUSTRI Cancelliere
ECLI:IT:COST:1976:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte