Sentenza n. 203/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 13/05/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 195, secondo
comma, ultimo periodo, del codice penale militare di pace, promosso
con ordinanza emessa il 26 settembre 1990 dal Tribunale militare di
Padova nel procedimento penale a carico di Mossi Bruno, iscritta al
n. 713 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno
1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 27 febbraio 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Nel corso di un procedimento penale avente ad oggetto, tra
l'altro, il reato di violenza ad un inferiore (art. 195, cod. pen.
mil. di pace), che aveva nella specie comportato lesioni gravi, il
Tribunale militare di Padova, su eccezione del pubblico ministero, ha
sollevato una questione di legittimità dell'ultima parte del secondo
comma di tale articolo, assumendone il contrasto con gli artt. 24,
secondo comma, 25, secondo comma e 27, primo comma, Cost.
L'articolo 195 cod. pen. mil. di pace come novellato dall'art. 5
della legge 26 novembre 1985, n. 689 (Modifiche al codice penale
militare di pace), stabilisce:
"1. Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito
con la reclusione militare da uno a tre anni.
2. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o
tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione
personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene
stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere
aumentata".
Premesso, in punto di rilevanza, che nella specie trattasi di
reato commesso in luogo militare per cause attinenti al servizio ed
alla disciplina militare, il Tribunale afferma, innanzitutto, che la
disposizione di cui all'ultima parte del secondo comma, testé
citato, configura una vera e propria circostanza aggravante - e non
il limite superiore di una pena edittalmente complessa - dato che non
prevede un preciso limite edittale dell'aumento di pena (cfr. art. 64
cod. pen.); e che tale natura mantiene anche se l'ipotesi di cui al
secondo comma viene qualificata come reato autonomo rispetto a quella
di cui al primo comma.
Essa va inquadrata, in particolare, tra le circostanze "indefinite" (o "indeterminate"), e più precisamente tra quelle indefinite
"facoltative" (o "a discrezionalità bifasica"), nelle quali
all'indeterminatezza dei contenuti e dei valori tutelati - la cui
individuazione è rimessa al giudice - si accompagna la
facoltatività della relativa applicazione da parte di costui.
In ciò il Tribunale rimettente ravvisa, in primo luogo, una
violazione del principio di tassatività - e, quindi, di legalità -
fissato nell'art. 25, secondo comma, Cost.: sia perché le
circostanze aggravanti, incrementando la sanzione penale, non possono
sfuggire al principio di tipicizzazione; sia perché spetta
esclusivamente alla legge di stabilire il trattamento sanzionatorio.
Né potrebbe sostenersi che il giudice, una volta riconosciuto il
valore non tipicizzato, sarebbe obbligato ad applicare la circostanza
e che la riserva di legge sarebbe rispettata attraverso l'obbligo di
motivazione. Il controllo sul corretto esercizio del potere così
"impropriamente" delegatogli sarebbe pur sempre rimesso, invero, ad
un giudice dell'impugnazione anch'esso privo di specifici parametri
normativi.
Il principio di legalità sarebbe violato, in particolare, per la
mancanza di ogni indicazione, sia pur generica (come, ad es., il
riferimento alla "gravità" del caso), dei valori protetti. Ciò,
infatti, renderebbe ineliminabile il dubbio se l'aggravante vada
riconosciuta solo in relazione alla plurioffensività del reato
rispetto alle corrispondenti figure di diritto penale comune; ovvero
anche per elementi intrinseci al fatto che ne denotino una
particolare gravità; o anche per fattori estrinseci al fatto,
concernenti l'elemento soggettivo e la personalità del reo.
Rilevato, poi, che la tendenza evolutiva del sistema penale è nel
senso di estendere anche alle aggravanti la regola della
rimproverabilità (cfr. art. 59 cod. pen., come modificato con la
legge n. 19 del 1990), il Tribunale rimettente fonda l'ulteriore
censura di violazione del principio di personalità della
responsabilità penale (art. 27, primo comma, Cost.) sul rilievo che
non può essere rimproverabile chi, per la genericità della norma,
non è in grado di conoscerne il preciso contenuto.
Sarebbe violato, infine, anche il diritto di difesa (art. 24,
secondo comma, Cost.), dato che la genericità dell'aggravante
comporta, necessariamente, che generica - e non precisa e dettagliata
- sia la contestazione di essa, sicché l'imputato non sarebbe posto
in condizione di discolparsi.
2. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto tramite
l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata
non fondata, in quanto la disposizione impugnata non configurerebbe
una circostanza aggravante, ma avrebbe la funzione di determinare la
pena edittale per i vari casi di violenza contemplati dal precetto.
La questione, cioè, concernerebbe la misura della pena, e quindi
materia rientrante nella discrezionalità del legislatore. Considerato in diritto
1. - L'articolo 195 cod. pen. mil. di pace, come novellato
dall'art. 5 della legge 26 novembre 1985, n. 689 (Modifiche al codice
penale militare di pace), stabilisce:
"1. Il militare, che usa violenza contro un inferiore, è punito
con la reclusione militare da uno a tre anni.
2. Se la violenza consiste nell'omicidio volontario, consumato o
tentato, nell'omicidio preterintenzionale, ovvero in una lesione
personale grave o gravissima, si applicano le corrispondenti pene
stabilite dal codice penale. La pena detentiva temporanea può essere
aumentata".
Il Tribunale militare di Padova assume che, quale che sia la
configurazione da dare alla fattispecie descritta nel secondo comma
(ipotesi aggravata rispetto a quella di cui al primo comma, ovvero
reato autonomo), la disposizione contenuta nell'ultima parte
costituisca una circostanza aggravante; e che, in particolare, essa
andrebbe classificata come aggravante "indefinita" e "facoltativa",
dato che lascia indeterminati i valori con essa tutelati e rende
facoltativa la sua applicazione.
Su tale premessa, il Tribunale sostiene che detta disposizione
(secondo comma, ultima parte) contrasterebbe:
- con il principio di legalità (art. 25, secondo comma, Cost.),
dato che sarebbe violata la riserva alla legge del trattamento
sanzionatorio e non sarebbe possibile stabilire se l'aggravamento
consegua alla sola plurioffensività del reato o anche alla gravità
del fatto o, ancora, a circostanze soggettive;
- con l'art. 27, primo comma, Cost., non potendo considerarsi
rimproverabile chi non sia posto in grado di conoscere l'esatto
contenuto della norma;
- con l'art. 24, secondo comma, Cost., perché la necessaria
genericità della contestazione non consentirebbe un'adeguata difesa.
2. - Premesso che non appare controvertibile la qualificazione
della disposizione impugnata come vera e propria circostanza
aggravante, occorre verificare se effettivamente risulti rimessa al
giudice l'individuazione del valore con essa tutelato, ciò che
sostanzierebbe la dedotta violazione dell'art. 25, secondo comma,
Cost.
Il giudice rimettente inquadra l'aggravante nella categoria delle
circostanze "indefinite", che peraltro designa solitamente, come è
noto, quelle proposizioni normative - particolarmente frequenti nella
legislazione speciale - nelle quali l'aggravamento di pena è
collegato alla "maggiore" o "particolare" gravità del "caso". In
esse l'individuazione degli elementi di disvalore - ulteriori
rispetto alla fattispecie base - che legittimano l'aumento o la
modificazione della specie di pena è lasciata al giudice, dato che
essi sono dal legislatore ritenuti insuscettibili di tipizzazione ed
enucleabili solo avendo riguardo alle particolarità del caso
concreto.
Già in prima approssimazione, quindi, vi è ragione di dubitare
dell'inquadramento dell'aggravante in esame tra quelle indefinite,
dato che trattasi di proposizione normativa strutturalmente diversa
da quelle tipiche di tale categoria: sicché occorre verificare se
l'apparente indeterminatezza dei contenuti di disvalore che essa
esprime non sia colmabile con i comuni strumenti di interpretazione.
3. - Occorre considerare, al riguardo, che il testo del novellato
art. 195 (violenza contro un inferiore) si differenzia da quello
originario - oltre che per un'attenuazione della pena prevista per
l'ipotesi base - proprio per la diversa formulazione dell'aggravante
in questione. Anche lì, cioè, si stabiliva che ai casi di violenza
consistiti in omicidio (nelle sue varie ipotesi) o in lesioni
(almeno) gravi si applicassero "le corrispondenti pene stabilite dal
codice penale": ma si statuiva che "Tuttavia, la pena detentiva
temporanea è aumentata".
La differenza tra l'aggravante originaria e quella del testo
novellato sta dunque solo in ciò, che essa è stata trasformata da
obbligatoria in facoltativa.
Tale modifica è frutto di un'elaborazione che, muovendo da un
testo del disegno di legge governativo di riforma (n. 1152 Atti Camera, IX legislatura) che nel secondo comma stabiliva, per i casi di
omicidio o lesioni, pene autonome rispetto a quelle dei
corrispondenti delitti comuni, approdò, in sede di prima lettura
alla Camera, ad una formulazione del tutto identica a quella
originaria, con il mantenimento, quindi, dell'aggravante
obbligatoria.
Al Senato (cfr. Seduta del 25 settembre 1985 delle Commissioni
Giustizia e Difesa riunite, in sede deliberante) nel contrasto tra
chi voleva il mantenimento dell'aggravante obbligatoria e chi
sosteneva che essa andasse integralmente eliminata, prevalse la tesi
della trasformazione dell'aggravante da obbligatoria in facoltativa,
alla cui stregua fu approvato il testo definitivo.
In relazione al testo originario del codice, era pacifico, in
dottrina e giurisprudenza, che l'aggravamento trova ragione nella
tipica plurioffensività del reato di violenza contro un inferiore,
nel fatto cioè che con esso, ove consista in omicidio o lesioni
(almeno) gravi, si offende non solo la vita o l'integrità fisica
dell'inferiore, ma anche l'interesse alla coesione delle forze
armate, e specificamente quello attinente al servizio ed alla
disciplina militare, che costituisce il peculiare oggetto di tutela
dei reati speciali di insubordinazione ed abuso di autorità.
Non vi è ragione di ritenere - né il giudice a quo offre
elementi in contrario - che la trasformazione dell'aggravante da
obbligatoria in facoltativa abbia comportato un mutamento del suo
oggetto, che cioè essa vada riferita a qualcosa di diverso o di
ulteriore rispetto alle esigenze di tutela del servizio e della
disciplina militare.
La modifica si inserisce, invece, nel quadro di un più vasto
orientamento tendente ad accentuare, nella prospettiva segnata
dall'art. 52 Cost., l'ispirazione democratica dell'ordinamento penale
militare e ad attenuarne, perciò, i caratteri di specialità
rispetto a quello comune. In tale orientamento si iscrivono, da un
lato, la totale equiparazione quoad poenam delle fattispecie di
insubordinazione con violenza e di violenza contro un inferiore
(artt. 186 e 195, nel testo novellato), e cioè la parificazione dei
soggetti del rapporto gerarchico quanto ai rispettivi doveri di
autocontrollo; dall'altro, la restrizione dell'area degli speciali
reati di insubordinazione ed abuso di autorità realizzata con la
trasformazione da attenuante in causa di inapplicabità ai medesimi
della previsione sull'estraneità al servizio od alla disciplina
militare delle cause dell'episodio criminoso (art. 199).
Nel medesimo senso, inoltre, si è indirizzata l'opera di
conformazione ai valori costituzionali svolta da questa Corte, che si
è manifestata non solo con le note pronuncie che hanno reso
ineludibile la riforma del 1985, ma anche, più di recente, con
l'ulteriore delimitazione (mediante ablazione di parte del citato
art. 199) dei comportamenti riconducibili ai predetti reati speciali,
resa necessaria da un più appropriato "bilanciamento tra le esigenze
di coesione dei corpi militari e quelle di tutela dei diritti
individuali che sono postulate dallo spirito democratico cui va
informato l'ordinamento delle forze armate" (sentenza n. 22 del
1991).
Di analogo segno è la modifica realizzata con la disposizione in
esame. Il legislatore ha, cioè, considerato che non ogni atto di
violenza, sfociato in omicidio od in lesioni gravissime o gravi,
perpetrato contro l'inferiore (ovvero contro il superiore: cfr.
l'art. 186, secondo comma) ha connotati tali da comportare una
significativa aggressione (anche) ai beni del servizio e della
disciplina militare: ed ha ritenuto, in base ad una scelta
discrezionale coerente al suddetto indirizzo, che solo una
consistente incisione di tali beni fosse meritevole di sanzione
aggiuntiva. Data l'impossibilità di tipizzare i casi in cui
l'aggressione assurga, in base a tale criterio, ad autonoma ragione
di aggravamento delle pene previste per i corrispondenti delitti
comuni, la legge ha così demandato al giudice l'individuazione della
soglia della lesione rilevante, da effettuarsi secondo le
particolarità del caso concreto attinenti, sotto il profilo
oggettivo e/o soggettivo, alle violazioni delle regole del servizio e
della disciplina.
4. - Così interpretata in base ai criteri storico e logico-sistematico, la norma impugnata risulta immune dalle censure mossele
dal giudice a quo.
Non è leso, innanzitutto, il principio di (sufficiente)
determinazione della fattispecie (art. 25, secondo comma, Cost.),
dato che nella disposizione è chiaramente individuato - pur se solo
per implicito - il disvalore da considerare ai fini dell'aggravamento
di pena e quindi l'ambito entro il quale può esplicarsi la
discrezionalità giudiziale; e questa è, d'altra parte,
ulteriormente limitata, anche sul piano quantitativo, dal già
illustrato criterio della "rilevanza" della lesione.
Né a sostegno della pretesa violazione dell'art. 25, secondo
comma, Cost. può addursi il (solo) carattere facoltativo, e quindi
discrezionale, dell'aggravante: sia perché la facoltatività attiene
solo all'individuazione della rilevanza della lesione dato che una
volta che la si sia riconosciuta l'applicazione dell'aggravante
diviene doverosa; sia perché la discrezionalità, così intesa,
risulta coerente al principio di "individualizzazione" delle pene,
con il quale quello della loro "legalità" va contemperato ed
armonizzato (cfr. sentenza n. 131 del 1970).
Invero, come questa Corte ha chiarito nella sentenza n. 50 del
1980, il primo principio è "naturale attuazione e sviluppo di
principi costituzionali, tanto di ordine generale (principio di
uguaglianza) quanto attinenti direttamente alla materia penale"; ed
il secondo "dà forma ad un sistema che trae contenuti ed
orientamenti da altri principi sostanziali - come quelli indicati
dall'art. 27, primo e terzo comma, Cost. - ed in cui 'l'attuazione di
una riparatrice giustizia distributiva esige la differenziazione più
che l'uniformità'". Ciò rende ragione, sia, in generale, del "ruolo
centrale, che nei sistemi penali moderni è proprio della
discrezionalità giudiziale, nell'ambito e secondo i criteri segnati
dalla legge"; sia, in particolare, della piena legittimità
costituzionale di aggravanti del tipo di quella qui esaminata.
Tanto meno, poi, possono dirsi violati i precetti di cui agli
artt. 27, primo comma e 24, secondo comma, Cost. Invero, l'univocità
del disvalore considerato dalla norma impugnata, da un lato ne
permette la conoscibilità, rendendo così rimproverabile la condotta
inosservante; dall'altro, consente all'accusa di enucleare gli
elementi di fatto reputati idonei a concretare una lesione
"rilevante" dei beni dell'ordine e della disciplina militare:
addossandole, per ciò stesso, l'onere di una loro contestazione
specifica, in mancanza della quale l'aggravante non potrebbe essere
riconosciuta che a pena di violazione del diritto di difesa, del
quale quello alla contestazione è naturale proiezione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione
di legittimità costituzionale dell'art. 195, secondo comma, ultima
parte, del codice penale militare di pace, in riferimento agli artt.
24, secondo comma, 25, secondo comma e 27, primo comma, della
Costituzione, sollevata dal Tribunale militare di Padova con
ordinanza del 26 settembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 23 aprile 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 13 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte