Sentenza n. 203/1993
Questione dichiarata infondata · depositata il 29/04/1993 · relatore Renato Granata
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 386/1990
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge
15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina sanzionatoria degli
assegni bancari), promosso con ordinanza emessa il 3 giugno 1992 dal
giudice per le indagini preliminari presso la Pretura di Busto
Arsizio nel procedimento penale a carico di Perrone Castrenze,
iscritta al n. 693 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale,
dell'anno 1992;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice
relatore Renato Granata;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - Premesso che nel corso del giudizio penale nei confronti di
Perrone Castrenze, imputato del reato di emissione di assegno
bancario senza provvista, il Pubblico Ministero presso la pretura di
Busto Arsizio aveva richiesto il provvedimento di archiviazione per
essere stati pagati, nel termine di cui all'art. 8 della legge n.
386/1990, sia l'importo dell'assegno sia le spese di protesto, il
giudice per le indagini preliminari rilevava che non era stata
corrisposta (anche) la penale e quindi avrebbe dovuto esser respinta
la richiesta d'archiviazione per procedersi "all'imputazione coatta".
In riferimento a tale ritenuta procedibilità dell'azione penale il
g.i.p. ha sollevato questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 legge n. 386/1/990 cit., per violazione degli artt. 3, 27
e 41 della Costituzione, nella parte in cui prevede
l'impromovibilità ed improcedibilità dell'azione penale solo per
effetto del pagamento, nel termine di cui alla medesima norma, del
capitale, interessi, penale e spese di protesto o di dichiarazione
equivalente.
Osserva il giudice rimettente che l'aver collegato l'irrogazione
della pena al (mancato) pagamento del risarcimento dei danni,
peraltro non accertati caso per caso, ma predeterminati per legge, è
contrario al senso di umanità del quale deve essere permeata la pena
(perché la penale appare avere la sola funzione di "spaventare" il
debitore cartolare inadempiente per scoraggiarlo ad emettere assegni
privi di copertura) e contrasta con la funzione rieducativa che
quest'ultima deve avere ex art. 27 della Costituzione (perché appare
essere una punizione per il mancato adempimento civile).
Inoltre - ritiene ancora il giudice rimettente -
ingiustificatamente tale trattamento è riservato a coloro che
emettono assegni bancari privi di copertura e non è anche esteso a
tutti i responsabili di reati contro il patrimonio con la conseguente
violazione del principio di uguaglianza cui all'art. 3 della
Costituzione di talché il risarcimento del danno per taluni è
un'attenuante, per altri è una condizione di procedibilità
dell'azione penale.
Altresì ci sarebbe disparità di trattamento anche nei confronti
degli emittenti di assegni bancari che per iniziativa del creditore
cartolare siano stati richiamati e quindi sottratti dalla
presentazione; per questi non c'è - ad avviso del giudice rimettente
- in ogni caso la procedibilità dell'azione penale, che invece
sussiste nel caso in cui l'importo dell'assegno sia stato interamente
pagato con piena soddisfazione del creditore.
Il giudice rimettente, poi, sempre con riferimento all'art. 3
della Costituzione, muove di fatto anche una censura di
ragionevolezza della norma impugnata nella parte in cui non prevede
l'improcedibilità dell'azione penale ove il prenditore risulti
risarcito del danno subito e di ciò sia soddisfatto (senza quindi
pretendere anche il pagamento della penale). Rileva inoltre che
l'obbligare il creditore di somma di danaro ad accettare una somma
predeterminata per legge a titolo di capitale e risarcimento danni è
contrario alla libertà dell'iniziativa privata (art. 41 della
Costituzione).
2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato
concludendo per la non fondatezza della questione di
costituzionalità.
In relazione al parametro dell'art. 3 della Costituzione
l'Avvocatura ritiene che l'ordinanza di rimessione sia
contraddittoria perché indica come termine di comparazione la
ridotta rilevanza del completo risarcimento del danno patrimoniale
(art. 62, n. 6 c.p.) e nello stesso tempo censura il fatto che in
caso di emissione di assegni senza provvista il risarcimento
incompleto (perché privo di penale e spese di protesto) non giochi
addirittura come causa di improcedibilità.
Inoltre - osserva ancora l'Avvocatura - l'ordinanza
irragionevolmente mira a rendere arbitro il creditore della
punibilità del fatto, mentre il rilievo penale del pagamento del
titolo non può non esser previsto a condizioni generali, astratte ed
eguali per tutti, in considerazione del carattere plurioffensivo del
reato di emissione di assegno bancario senza provvista, reato che
incide non soltanto sul patrimonio, ma anche sulla fede pubblica e la
stessa economia pubblica.
Quanto poi agli altri due parametri invocati dal giudice
rimettente, l'Avvocatura ritiene comunque infondata la questione di
costituzionalità non essendo violati né l'art. 27 della
Costituzione (trattandosi di condizione di procedibilità), né
l'art. 41 della Costituzione (essendo previsto il deposito vincolato
della penale, oltre al pagamento nelle mani del prenditore). Considerato in diritto
1. - È stata sollevata questione incidentale di legittimità
costituzionale - in riferimento agli artt 3, 27 e 41 della
Costituzione - dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386
(Nuova disciplina sanzionatoria degli assegni bancari) nella parte in
cui prevede l'impromovibilità ed improcedibilità dell'azione penale
solo per effetto del pagamento, nel termine di cui alla medesima
norma, del capitale, interessi, penale e spese di protesto o di
dichiarazione equivalente, per sospetta violazione:
a) del necessario carattere umanitario e della funzione
reducativa della pena (art. 27 della Costituzione), oltre che del
principio di ragionevolezza (art. 3 della Costituzione);
b) del principio di eguaglianza (art. 3 della Costituzione) per
l'ingiustificato trattamento differenziato riservato a coloro che
emettono assegni bancari privi di copertura rispetto a coloro che si
rendono responsabili di reati contro il patrimonio atteso che il
risarcimento del danno per questi ultimi costituisce un'attenuante
(art. 62, n. 6, c.p.), mentre per i primi rappresenta una condizione
di procedibilità dell'azione penale; inoltre vi sarebbe un
trattamento meno favorevole rispetto all'ipotesi del richiamo
dell'assegno da parte del creditore;
c) del principio della libertà dell'iniziativa privata (art.
41 della Costituzione) perché obbliga il creditore cartolare ad
accettare una somma predeterminata per legge a titolo di capitale e
risarcimento danni.
2. - La questione non è fondata.
La norma censurata, che rappresenta uno dei punti maggiormente
significativi della scelta di politica criminale operata dal
legislatore nel porre la nuova disciplina degli assegni bancari,
prevede che, in caso di emissione di assegno bancario che, presentato
in tempo utile, non sia pagato per difetto di provvista, l'azione
penale non può essere iniziata o proseguita se entro sessanta giorni
dalla data di scadenza del termine di presentazione l'emittente abbia
pagato l'assegno, gli interessi, le spese di protesto ed una penale
pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata. Tale
disposizione - che, seppur di natura processuale, incide
sull'estensione dell'area di effettiva repressione penale dei
comportamenti di abuso dell'assegno bancario - non confligge con
alcuno dei parametri costituzionali invocati dal giudice rimettente.
3. - La regola dell'art. 27, comma 3, della Costituzione, secondo
cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso
di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, non è
evocabile con riferimento alla norma censurata perché questa prevede
una condizione di procedibilità dell'azione penale e non già la
sanzione della condotta costituente reato. Né per altro verso la
norma, che è censurata di eccessivo rigore, può sospettarsi di
irragionevolezza (art. 3 della Costituzione) perché l'eventuale
previsione (auspicata dal giudice rimettente) dell'improcedibilità
dell'azione penale come conseguenza del solo pagamento della somma
nominale, oggetto dell'obbligazione cartolare, non sarebbe
sufficiente a disincentivare (ma anzi incentiverebbe) l'uso
dell'assegno come strumento di credito con lesione della fede
pubblica nell'assegno come mezzo di pagamento.
Il fatto che il legislatore, introducendo tale condizione di
procedibilità, abbia sotto questo profilo (ma non sotto altri)
attenuato il rigore sanzionatorio modificando la soglia della
repressione penale, non esclude che l'assegno bancario sia rimasto
tutelato come mezzo di pagamento e non già come strumento di
credito. In questa prospettiva, che è espressione di
discrezionalità legislativa nella configurazione dei reati, la
condizione di procedibilità prevista dalla norma censurata, proprio
perché investe un'area di comportamenti penalmente non sanzionati,
non sarebbe potuta consistere nel mero pagamento della somma portata
dall'assegno, ciò potendo valere a ripristinare gli interessi
patrimoniali, ma non anche a tutelare l'affidamento che la
collettività fa nell'assegno bancario come mezzo di solutio.
Pertanto l'effetto di remora ad emettere assegni bancari senza
copertura, cui è finalizzata la sanzione penale, viene assicurato -
per i comportamenti che destano minore allarme sociale (ossia quelli
che sono seguiti dal pagamento dell'assegno entro il termine di
sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione)
- dalla prospettiva di dover corrispondere insieme alla somma
capitale - in ogni caso ed indipendentemente da una richiesta di
risarcimento da parte del creditore - anche una penale, oltre agli
interessi e alle spese di protesto; mentre, ove l'improcedibilità
dell'azione penale conseguisse al mero pagamento dell'importo
dell'assegno, il bene, oggetto della tutela penale, degraderebbe al
mero interesse civilistico del creditore all'esatto adempimento
dell'obbligazione cartolare.
4. - Neppure è leso il principio di eguaglianza sotto il profilo
indicato dal giudice rimettente, non essendo la situazione di chi
commette lo specifico reato di emissione di assegno senza copertura
comparabile con quella di chi commette reati contro il patrimonio,
per i quali il risarcimento del danno costituisce solo un'attenuante
(art. 62, n. 6 cod. pen.). Il comportamento preso in considerazione
dalla norma censurata è diverso e più ampio del mero risarcimento
del danno, soprattutto perché comprende - a prescindere
dall'atteggiamento serbato dal creditore cartolare - anche il
pagamento della penale suddetta e deve essere posto in essere
tempestivamente (entro sessanta giorni dalla data di scadenza del
termine di presentazione dell'assegno e non già soltanto prima del
giudizio). Queste connotazioni differenziali assicurano, nella
valutazione discrezionale del legislatore, anche che non sia
compromesso (se non in misura assai lieve sì da giustificare
l'astensione dalla repressione penale) il bene giuridico della fede
pubblica nell'assegno bancario come mezzo di pagamento.
Né vi è disparità di trattamento sotto il profilo che, secondo
il giudice rimettente, l'assegno bancario sarebbe richiamabile, nel
breve lasso di tempo che precede la levata del protesto, dall'ultimo
prenditore che lo abbia presentato per l'incasso, con conseguente non
punibilità di chi abbia emesso l'assegno senza provvista; mentre
dopo il protesto la non procedibilità dell'azione penale, e quindi
la non punibilità, richiede che si verifichino le condizioni
previste dall'art. 8 della citata legge n. 386/1990.
Anche sotto tale profilo la censura è destituita di fondamento
perché, come ritiene la giurisprudenza della Corte di cassazione, il
reato di emissione di assegno senza provvista si consuma con la sua
presentazione (in concomitanza con la mancanza di fondi sufficienti
per il pagamento) e non già con la levata del protesto. Quindi in
entrambi i casi, oggetto della comparazione operata dal giudice
rimettente, trova applicazione la norma censurata.
5. - Infine non è violata la sfera di autonomia e di libertà del
prenditore (o del giratario) del titolo, evocata dal giudice
rimettente in riferimento all'art. 41 della Costituzione, perché la
norma censurata prevede anche, al fine dell'improcedibilità
dell'azione penale, il deposito vincolato delle somme indicate
dall'art. 8 cit. presso l'istituto trattario ovvero il pagamento al
pubblico ufficiale che ha levato il protesto o ha effettuato la
constatazione equivalente, in alternativa al pagamento nelle mani
dello stesso portatore del titolo. Questi rimane libero di non
accettare l'eventuale pagamento offertogli da chi abbia emesso
l'assegno privo di provvista senza peraltro che ciò comporti
l'automatica procedibilità dell'azione penale; come anche è libero
di restituire il titolo a seguito del solo pagamento della somma
cartolare (con spese di protesto ed interessi) senza pretendere il
pagamento della penale; in tale ipotesi - prospettata dal giudice
rimettente - il versamento della penale - a prescindere dalla
possibile funzione di offerta e deposito, secondo il regime
civilistico della mora credendi, di quanto il portatore può
pretendere dall'emittente ex art. 3, legge n. 396/1990 cit. - ha
comunque, secondo i rilievi già svolti, un effetto disincentivante
dell'impiego - con lesione della pubblica fede - dell'assegno come
strumento di credito anziché come mezzo di pagamento.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 386 (Nuova disciplina
sanzionatoria degli assegni bancari) sollevata - in riferimento agli
art. 3, 27 e 41 della Costituzione - dal giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Busto Arsizio con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 aprile 1993.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: GRANATA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 29 aprile 1993.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1993:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte