Corte costituzionale

Ordinanza n. 203/1998

Questione dichiarata infondata · depositata il 03/06/1998 · relatore Cesare Mirabelli

Norme in gioco

citata

  • art. 26legge 87/1953

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 del codice di

procedura penale, anche in relazione all'art. 321, comma 3, dello

stesso codice, promossi con ordinanze emesse: 1) il 5 novembre 1996

dal pretore di Lucera nel procedimento penale a carico di Vittorio

Monaco, iscritta al n. 437 del registro ordinanze 1997 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie

speciale, dell'anno 1997; 2) il 29 novembre 1997 dal pretore di

Belluno, sezione distaccata di Feltre, nel procedimento penale a

carico di Gianluigi Piol ed altra, iscritta al n. 15 del registro

ordinanze 1998 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 5, prima serie speciale, dell'anno 1998;

Udito nella camera di consiglio del 7 aprile 1998 il giudice

relatore Cesare Mirabelli.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 5 novembre 1996 (reg. ord. n.

437 del 1997), il pretore di Lucera - che aveva in precedenza

respinto, quale giudice per le indagini preliminari, l'istanza di

revoca del sequestro preventivo di un manufatto - abusivo ha

sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2, del

codice di procedura penale, in relazione all'art. 321, comma 3, dello

stesso codice, nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del

giudice per le indagini preliminari, il quale abbia pronunciato il

rigetto della istanza di revoca di un sequestro preventivo, a

svolgere funzioni di giudice del dibattimento;

che il giudice rimettente, dopo avere ricordato i principi

enunciati dalla giurisprudenza costituzionale in tema di

incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel

procedimento, ritiene che violi la garanzia del giusto processo

affidare la valutazione conclusiva della responsabilità penale

dell'imputato al giudice che, durante le indagini preliminari, ha

rigettato la richiesta di revoca di una misura cautelare reale

effettuando una valutazione positiva degli indizi di colpevolezza;

che con ordinanza emessa il 29 novembre 1997 (reg. ord. n. 15 del

1998) nel corso di un procedimento penale, il pretore di Belluno,

sezione distaccata di Feltre - che in precedenza, quale giudice per

le indagini preliminari, aveva adottato nel medesimo procedimento una

misura cautelare reale - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e

24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità

costituzionale dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., nella parte in

cui non prevede che non possa partecipare al giudizio dibattimentale

il giudice che abbia in precedenza, quale giudice per le indagini

preliminari, emesso un decreto di sequestro preventivo;

che anche il pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre,

richiama la giurisprudenza costituzionale in materia di

incompatibilità del giudice e ritiene che l'emissione di un decreto

di sequestro preventivo, sebbene non comporti la previa valutazione

dell'esistenza di gravi indizi di colpevolezza richiesta invece per

l'adozione delle misure cautelari personali, implichi tuttavia la

convinzione del giudice in ordine all'esistenza di indizi di reato ed

un apprezzamento anche in fatto, seppure non così approfondito come

quello necessario per le misure cautelari personali.

Considerato che le due questioni di legittimità costituzionale

sono evidentemente connesse e possono essere definite con unica

pronuncia, investendo entrambe la disciplina dell'incompatibilità

del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento (art. 34

cod. proc. pen.), nella parte in cui non comprende, tra i casi nei

quali il giudice non può partecipare al giudizio, anche quello del

giudice che, prima del dibattimento, quale giudice per le indagini

preliminari, abbia rigettato l'istanza di revoca di un sequestro

preventivo o abbia emesso decreto di sequestro preventivo;

che, come questa Corte ha già affermato nel dichiarare non

fondata analoga questione (sentenza n. 66 del 1997), le misure

cautelari reali sono per loro natura attinenti a beni o cose

pertinenti al reato la cui libera disponibilità può costituire

situazione di pericolo; tali misure possono prescindere da qualsiasi

profilo di colpevolezza, sicché, per la loro adozione, manca quella

incisiva valutazione prognostica sulla responsabilità dell'imputato,

basata su gravi indizi di colpevolezza, che potrebbe rendere, o far

apparire, condizionato il successivo giudizio di merito da parte

dello stesso giudice, così da violare le garanzie che si collegano

al principio del giusto processo. Né vi è, per le due diverse

misure cautelari, personali o reali, una identità di presupposti in

ordine alla valutazione rimessa al giudice, tale da comportare la

medesima disciplina quanto all'incompatibilità del giudice;

che, d'altra parte, nell'adozione o nella conferma delle misure

cautelari reali, se la valutazione di merito non è imposta dal tipo

di atto, l'effetto pregiudicante all'interno dello stesso

procedimento di una eventuale valutazione di responsabilità deve

essere accertato in concreto, ricorrendo, ove ne sussistano i

presupposti, agli istituti della astensione o della ricusazione

(sentenza n. 308 del 1997);

che i giudici rimettenti non prospettano profili o argomenti

nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte e pertanto le

questioni di legittimità costituzionale devono essere dichiarate

manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza delle

questioni di legittimità costituzionale:

a) dell'art. 34, comma 2, in relazione all'art. 321, comma 3, del

codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3,

24 e 101 della Costituzione, dal pretore di Lucera con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

b) dell'art. 34 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, della Costituzione, dal

pretore di Belluno, sezione distaccata di Feltre, con l'ordinanza

indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 maggio 1998.

Il Presidente: Granata

Il redattore: Mirabelli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1998.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1998:203 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte