Corte costituzionale

Ordinanza n. 204/1970

Altra decisione · depositata il 28/12/1970 · relatore Angelo de Marco

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 7r.d. 2313/1936
  • art. 1r.d. 2313/1936

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2772, primo

comma, del codice civile, e dell'art. 97 del R.D. 30 dicembre 1923, n.

3269 (legge di registro), promosso con ordinanza emessa il 10 gennaio

1969 dalla Corte d'appello di Genova nel procedimento civile vertente

tra la società Imperiale e l'Amministrazione delle finanze dello

Stato, iscritta al n. 140 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 128 del 21 maggio 1969.

Visti gli atti di costituzione della società Imperiale e

dell'Amministrazione delle finanze dello Stato e l'atto d'intervento

del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 novembre 1970 il Giudice

relatore Angelo De Marco;

uditi l'avv. Arturo Carlo Jemolo, per la società Imperiale, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Luciano Tracanna, per

l'Amministrazione finanziaria e per il Presidente del Consiglio dei

ministri.

Ritenuto che la Corte di appello di Genova con ordinanza emessa il

10 gennaio 1969 nel procedimento civile vertente tra la società per

azioni Imperiale e l'Amministrazione delle finanze dello Stato ha

ritenuto rilevante e non manifestamente infondata in riferimento

all'art. 42, secondo e terzo comma, della Costituzione la questione di

legittimità costituzionale, sollevata dalla società appellante,

degli artt. 2772, primo comma, del codice civile e 97 del R.D. 30

dicembre 1923, n. 3269 (legge di registro), nella parte in cui tali

norme riconoscono allo Stato, in relazione, rispettivamente, ai

crediti per tributi indiretti in generale e per l'imposta di registro

in particolare, un privilegio speciale sugli immobili ai quali il

tributo si riferisce, esercitabile - ove si tratti di imposta

principale o complementare - anche nei confronti dei terzi che si siano

resi acquirenti di tali immobili in epoca successiva al trasferimento

che ha dato luogo all'imposizione;

che nel giudizio davanti a questa Corte si sono costituiti la

società Imperiale e l'Amministrazione delle finanze dello Stato ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri;

Considerato che nell'ordinanza di rinvio la rilevanza è stata

soltanto così motivata: "giacché una volta che si pervenga - come

questa Corte reputa doversi pervenire, conformemente all'avviso

espresso dai primi giudici - a considerare quella di cui si discute

un'imposta di registro principale e non suppletiva";

che questa sopra riportata appare piuttosto una mera affermazione

che una vera e propria motivazione, tanto più necessaria in quanto:

a) è pacifico che la cosiddetta dichiarazione di "comando"

oggetto della imposta in questione datata 27 marzo 1945 fu presentata

all'Ufficio del registro di Genova (atti privati) il giorno 13 aprile

1945 allegata alla scrittura privata pure in data 27 marzo 1945

(regolarmente registrata) e non fu assoggettata ad autonoma tassazione

per erronea omissione dello Ufficio;

b) non soltanto nell'accertamento (vedasi, in atti, l'articolo

2072, campione atti civili dell'Ufficio del registro di Genova) ma nel

corso sia dei giudizi davanti alle Commissioni tributarie sia di

quelli davanti all'autorità giudiziaria ordinaria la imposta sulla

dichiarazione di "comando" fu sempre definita "suppletiva" e, quel che

più conta, così risulta definita nella sentenza della Corte d'appello

di Genova 17-28 luglio 1959, passata in cosa giudicata, anche se fra

parti diverse da quelle oggi in causa;

c) soltanto in data 30 maggio 1962 (vedasi il sopra citato art.

2072 campione atti civili), cioè quando, esauriti i giudizi di cui

sopra, in tanto si poteva far valere il privilegio di cui alle norme

denunciate, in quanto si fosse trattato di imposta principale, tale

venne tardivamente definita dall'Ufficio quella che anche per

giudicato era ormai accertata come imposta suppletiva;

d) il terzo comma dell'art. 7 della legge di registro

(integralmente riprodotto dall'art. 1 del R.D. 13 gennaio 1936, n.

2313) testualmente dispone: "Sono suppletive le tasse che si applicano

sopra un atto o una denunzia quando l'Ufficio del registro sia incorso,

al momento della registrazione dell'atto o nella liquidazione della

tassa in base a denunzia, in errore od omissione, tanto sulla qualità

della tassa dovuta, quanto sui titoli tassabili risultanti dall'atto

stesso o dalla stessa denunzia";

che, pertanto, è necessario che il giudice a quo riesamini la

sussistenza della rilevanza tenuto conto degli elementi sopra esposti;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti alla Corte di appello di Genova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI - COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI - FRANCESCO

PAOLO BONIFACIO - LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA

REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte