Sentenza n. 204/1982
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 30/11/1982 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
dichiarata illegittima
applicata al caso
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 7 e
18, comma primo, della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela
della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento)
promossi con le ordinanze emesse dal Pretore di Parma il 23 ottobre e
il 22 novembre 1976, dal Pretore di Treviso il 18 dicembre e il 27
novembre 1976, dal Pretore di Parma il 1 dicembre 1976 e dal Pretore di
Treviso l'11 agosto 1977, rispettivamente iscritte ai nn. 739 e 758
del registro ordinanze 1976 ed ai nn. 38, 39, 57 e 468 del registro
ordinanze 1977 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
nn. 31, 44, 66, 80, 87 e 334 del 1977.
Visti gli atti di costituzione di Bombardieri Gianni, della s.n.c.
Dal Negro Teodomiro e di Faraoni Franca;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1982 il Giudice relatore
Virgilio Andrioli;
udito l'avv. Luciano Ventura, per Bombardieri Gianni e per Faraoni
Franca.
Motivazione
Ritenuto in fatto :
1.1. - Con ricorso, depositato il 1 e notificato l'8 luglio 1976,
Gianni Bombardieri chiese in via principale dichiararsi illegittimo -
tra l'altro per mancata affissione del codice disciplinare nell'unità
di lavoro cui era addetto - il licenziamento intimatogli dalla datrice
s.p.a. Alivar con lettera 31 maggio dello stesso anno e per l'effetto
condannare la medesima a reintegrarlo nel posto di lavoro e a
risarcirgli i danni patiti e patiendi in misura pari a cinque
mensilità di retribuzione globale, in via subordinata dichiarare
insussistente la contestata giusta causa di recesso e condannare la
Alivar al pagamento, in favore di esso ricorrente, della retribuzione
per il periodo 1-15 giugno, nonché della indennità sostitutiva del
preavviso nella misura di due mesi e mezzo di retribuzione, con ogni
conseguente effetto sulle indennità periodiche e di fine rapporto. Nel
contraddittorio della Alivar, costituitasi con memoria depositata il 6
agosto 1976, l'adito Pretore di Parma, in funzione di giudice del
lavoro, con ordinanza pronunciata il 23 ottobre 1976 (notificata l'8 e
comunicata l'11 ' del successivo mese di novembre, pubblicata nella G.
U. n. 31 del 2 febbraio 1977 e iscritta al n. 739 R.O. 1976), giudicò
rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3
Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 comma
primo l. 20 maggio 1970 n. 300, in quanto non sia applicabile ai
licenziamenti disciplinari, sul riflesso che il principio di
uguaglianza sarebbe violato dall'art. 7, se interpretato nel senso,
prospettato dalla giurisprudenza della Sezione Lavoro della Corte di
Cassazione, che "nessuna delle disposizioni dell'art. 7 (e, quindi,
neanche la disposizione di cui al primo comma di tale articolo, che si
assume nella specie violata) sia applicabile ai licenziamenti
disciplinari, con la conseguenza che le garanzie, da tali disposizioni
assicurate al lavoratore in caso di adozione di sanzioni disciplinari,
non sarebbero applicabili al licenziamento disciplinare, che
costituisce indubbiamente la più grave di tali sanzioni".
1.2. - Avanti la Corte si è costituito per il Bombardieri l'avv.
Luciano Ventura giusta delega in margine all'atto, depositato il 21
febbraio 1977, con il quale ha concluso per la dichiarazione di
fondatezza della proposta questione ponendo in particolare rilievo che
il licenziamento per violazione degli obblighi propri del lavoratore
subordinato non differisce - nel contenuto, nelle finalità, nel
rispetto del canone giuridico della proporzionalità tra infrazione e
sanzione - da un provvedimento disciplinare e pertanto non merita
diversa disciplina. Il Presidente del Consiglio dei ministri non è
intervenuto.
2.1. - Con ricorso, depositato il 13 e notificato il 18 del mese di
maggio 1976 alla datrice ditta Concari dott. Piero, il geom. Livio
Sartori chiese dichiararsi illegittimo o comunque invalido il
licenziamento intimatogli il 7 aprile 1976 e, di conseguenza,
condannarsi la ditta, poi costituitasi con memoria depositata l'11 '
giugno 1976, al ripristino del rapporto di lavoro e al risarcimento dei
danni sofferti e alla corresponsione degli interessi. Con ordinanza
pronunciata il 22 novembre 1976 (notificata il successivo 25 e
comunicata il 2 dicembre, pubblicata nella G. U. n. 44 del 16 febbraio
1977 e iscritta al n. 758 R.O. 1976), l'adito Pretore di Parma, in
funzione di giudice del lavoro, giudicò rilevante e non manifestamente
infondata, in riferimento all'art. 3 Cost., la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, commi primo, secondo e quinto
l. 20 maggio 1970 n. 300, in quanto inapplicabili ai licenziamenti
disciplinari: rilevante in quanto l'inadempimento del lavoratore, posto
a base del licenziamento, sarebbe - in quanto motivato da colpa del
medesimo - da qualificare licenziamento disciplinare, regolato
dall'art. 7 che sostituirebbe di diritto l'art. 68 cap. C.C.N.L. 1
gennaio 1973 per i dipendenti delle imprese edili e affini, che
giustificherebbe, ad avviso della ditta datrice, l'automatica
risoluzione del rapporto di lavoro provocata dal fatto addebitato; non
manifestamente infondata per le ragioni esposte nella ordinanza 23
ottobre 1976 (supra l. 1), cui il giudice "a quo" aggiunse che la
diversità di trattamento non è giustificata dalla non omogeneità
ontologica tra licenziamento e le altre sanzioni disciplinari in quanto
"le garanzie di cui all'art. 7 dello Statuto sono dettate in funzione
della tutela del lavoratore assoggettato all'esercizio del potere
disciplinare del datore di lavoro e non pare perciò ragionevole
escluderne l'applicabilità nel caso in cui venga adottata,
nell'esercizio di tale potere, la più grave delle sanzioni
disciplinari".
2.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
3.1. - Miatto Maria, essendo stata licenziata sotto la data del 19
maggio 1976, chiese costituirsi il collegio di conciliazione e
arbitrato previsto dall'art. 7, comma sesto, l. 20 maggio 1970 n. 300,
ma la datrice s.n.c. Dal Negro Teodomiro non solo non procedé alla
designazione del proprio arbitro, ma, a sensi dello stesso art. 7,
comma settimo, adì il Pretore di Treviso, in funzione di giudice del
lavoro, per la dichiarazione di legittimità del licenziamento intimato
alla lavoratrice, comecché adottato per giusta causa o giustificato
motivo. Con ricorso ex art. 700 c.p.c. la Miatto chiese ordinarsi alla
datrice di reintegrarla d'urgenza nel posto di lavoro e di
corrisponderle la retribuzione non erogatale dal 23 febbraio 1976 alla
data della ordinanza e, in subordine, alla data del licenziamento. Il
Pretore, con ordinanza pronunciata il 27 novembre 1976 (comunicata il 4
dicembre e notificata il 15 gennaio 1977, pubblicata sulla G. U. n. 80
del 23 marzo 1977 e iscritta al n. 39 R.O. 1977), giudicò rilevante e
non manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.,
la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 e segnatamente
del comma settimo ultima parte l. 20 maggio 1970 n. 300: rilevante
perché il provvedimento di reintegrazione, cui, in sede di cognizione
sommaria, non potrebbe pervenirsi in considerazione dei complessi
accertamenti tecnici resi necessari dall'apprezzamento delle ragioni di
merito addotte dalle parti, potrebbe essere adottato se, in contrasto
con l'orientamento giurisprudenziale della Sezione Lavoro della Corte
di Cassazione, l'art. 7 l. 300/1970 fosse applicato ai licenziamenti
disciplinari ovvero se l'art. 7, interpretato così come inteso dalla
Cassazione, fosse ritenuto incostituzionale; non manifestamente
infondata 1) non solo perché ad una sanzione, che, come il
licenziamento, implica la perdita del costo di lavoro, non si
applicherebbe l'art. 7 comma settimo - a tenor del quale le sanzioni
disciplinari sono sospese sino alla definizione del giudizio le quante
volte il datore di lavoro, come nella specie, adisca il giudice e la
sanzione disciplinare viene di conseguenza sospesa per la durata del
giudizio - che pur si applica ad altre sanzioni disciplinari meno
gravi, II) ma anche perché non agevole è l'accertamento, in concreto,
della gravità delle mancanze del lavoratore, e, III) infine, perché
l'art. 7 somministrerebbe al lavoratore mezzi di difesa più efficienti
di quelli previsti dagli artt. 2 e 7 l. 15 luglio 1966 n. 604, che si
limitano l'uno a conferirgli la facoltà di interpellare la controparte
sui motivi del licenziamento e l'altro a prevedere la possibilità, per
il lavoratore, di promuovere il tentativo di conciliazione presso
l'ufficio provinciale del lavoro, cui per un verso non è il lavoratore
tenuto a parteciparvi e per altro verso non seguirebbe la sospensione
dell'intimato licenziamento.
3.2. - Avanti la Corte si sono costituiti per la s.n.c. Dal Negro
gli avv.ti Paolo Pantaleoni e Rosario Flammia, in virtù di mandato ad
litem 7 gennaio 1977 per notar Spinelli di Treviso (rep. n. 25395),
deducendo, con la memoria depositata il 23 febbraio 1977,
l'inammissibilità dell'incidente oggetto del quale sarebbe la
interpretazione di una disposizione avente forza di legge ordinaria,
della quale la Cassazione ha per giunta reputato manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale che ne
originerebbe, e soggiungendo che, se fossero esatte le argomentazioni
del giudice "a quo", si perverrebbe alla conclusione, sempre ad avviso
della parte costituita paradossale, di ritenere affetta da
illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3 e 24
Cost., anche la disciplina dei licenziamenti di cui alla l. 604/1966,
dal momento che i vizi d'incostituzionalità per mancata applicazione
dell'art. 7 ai licenziamenti c.d. disciplinari sono stati dedotti dal
Pretore di Treviso sulla base del raffronto in parte qua tra le leggi
del '66 e del '70. Il Presidente del Consiglio dei sinistri non ha
spiegato intervento.
4.1. - Con ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato il 23 settembre
1976, Leone Pietro chiese al Pretore di Treviso: "nel merito: Accertato
che il rapporto di lavoro tra il sig. Leone Pietro e la Ditta Filatura
San Lorenzo S.p.a. era un rapporto definitivo e a tempo indeterminato e
quindi che la volontà espressa dalla ditta con lettera 27-7-1976,
diretta a troncare il rapporto di lavoro, ha valore di lettera di
licenziamento, dichiararsi inefficace il licenziamento stesso per la
mancata comunicazione dei motivi e in ogni caso invalido per mancanza
di una giusta causa o di un giustificato motivo, condannarsi
conseguentemente la Filatura San Lorenzo S.p.a., in persona del suo
legale rappresentante pro tempore, alla reintegrazione del sig. Leone
Pietro nel proprio posto di lavoro, condannarsi inoltre la Filatura San
Lorenzo S.p.a. al risarcimento dei danni subiti dal sig. Leone Pietro
nella misura che verrà quantificata e comunque non inferiore a 5
mensilità, e, in caso di mancata riassunzione, a corrispondere al
ricorrente la retribuzione dalla data della sentenza a quella della
reintegrazione". Nel contraddittorio della datrice, che si oppose alla
domanda dando atto di occupare più di trentacinque dipendenti, l'adito
Pretore, in funzione di giudice del lavoro, escluso che nella specie
ricorressero gli estremi del rapporto a termine o del lavoro in prova,
e premesso che il licenziamento per scarso rendimento (come quello
nella specie intimato), collegandosi alla inosservanza da parte del
lavoratore dell'obbligo di usare la diligenza richiesta dalla natura
della prestazione, costituisce licenziamento disciplinare, con
ordinanza pronunciata il 18 dicembre 1976 (comunicata il successivo 31
e notificata il 15 gennaio 1977, pubblicata nella G. U. n. 66 del 9
marzo 1977 e iscritta al n. 38 R.O. 1977), giudicò rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 l. 300/1970 nella
parte in cui l'applicabilità dei commi secondo, terzo e quinto dello
stesso ai licenziamenti disciplinari era da ritenersi esclusa, sulla
base della motivazione svolta nella ordinanza 27 novembre 1976 (supra
3.1.).
4.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
5.1. - Con sentenza 7 giugno 1976 depositata il successivo 2 luglio
il Pretore di Borgo Val di Taro, in funzione di giudice del lavoro,
seguendo l'orientamento giurisprudenziale in virtù del quale anche al
licenziamento è applicabile l'art. 7 l. 300/1970, aveva dichiarato
l'illegittimità del licenziamento, intimato a Faraoni Franca dalla
datrice Ditta Solange di Patrizzi Santina, con la conseguente
reintegrazione della medesima nel posto di lavoro e condannato la
datrice al risarcimento dei danni sofferti dalla Faraoni sulla premessa
che nella specie non erano stati osservati i vari momenti della
procedura prevista dall'art. 7 (affissione delle sanzioni ecc.).
Con ordinanza emessa il 1 dicembre 1976 (notificata il successivo
29 e comunicata il 10 gennaio 1977, pubblicata nella G. U. n. 87 del 30
marzo 1977 e iscritta al n. 57 R.O. 1977), il Tribunale di Parma
(Sezione per le controversie di lavoro), al quale la Ditta Solange
aveva proposto appello con ricorso depositato il 27 luglio 1976,
giudicò rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento agli
artt. 2 e 3 Cost., la questione di legittimità costituzionale degli
artt. 7, commi primo, secondo e quinto, nonché 18 comma primo l. 300/
1970 in quanto quest'ultimo non prevede anche la invalidità e
inefficacia dei licenziamenti disciplinari intimati senza l'osservanza
prevista dall'art. 7. Dimostrata la correttezza della interpretazione
dell'art. 7 intesa a dirlo inapplicabile ai licenziamenti disciplinari,
e negata l'idoneità dell'art. 24 Cost. a fungere da parametro per
riferirsi la norma ai soli procedimenti giudiziali, il giudice "a quo"
richiamò gli artt. 2 e 3, il primo perché la disciplina normativa,
così come interpretata, sacrifica diritti inviolabili della persona
entro la formazione sociale della comunità di lavoro, e il secondo
perché non risponde al canone di eguaglianza una normativa che non
riserva per la sanzione più grave del licenziamento garanzie previste
per le altre sanzioni; per quel che attiene alla rilevanza, la ravvisò
nella natura disciplinare del licenziamento precisando che la Corte
veniva adita non già per risolvere un dubbio interpretativo, bensì
per provocare, traverso l'individuazione del significato delle
disposizioni impugnate, il controllo di legittimità sulle medesime.
5.2. - Avanti la Corte si è costituito per la Faraoni, giusta
delega in margine all'atto depositato il 15 aprile 1977 l'avv. Luciano
Ventura concludendo per l'accoglimento della questione sulla base delle
riassunte motivazioni del Tribunale di Parma. Il Presidente del
Consiglio dei ministri non ha spiegato intervento.
6.1. - Con ricorso depositato il 27 novembre 1976, di cui non è
agli atti la copia notificata alla datrice Ditta Panto s.a.s. Industria
Serramenti, Bruno Dal Col chiese dichiararsi inefficace il
licenziamento intimatogli perché privo di giusta causa e giustificato
motivo e condannarsi la datrice a riammetterlo in servizio ex art. 18
l. 300/1970, previa assunzione di prove per interpello e per testi. Nel
contraddittorio della Ditta, la quale, con memoria depositata il 5
febbraio 1977, aveva chiesto respingersi la domanda del ricorrente,
l'adito Pretore di Treviso, in funzione di giudice del lavoro, assunto
l'interrogatorio libero delle parti ed escussi i testi e autorizzato il
ricorrente a modificare parzialmente le conclusioni nel senso della
richiesta di declaratoria d'illegittimità del licenziamento anche "per
violazione dell'art. 7 legge 300/1970", in relazione alla circostanza
che la datrice non aveva provveduto alla nomina del proprio
rappresentante in seno al collegio di conciliazione e arbitrato
promosso dal lavoratore ai sensi del comma sesto dell'art. 7, con
ordinanza emessa l'11 ' agosto 1977 (notificata il 30 e comunicata il
31 dello stesso mese, pubblicata nella G. U. n. 334 del 7 dicembre
1977 e iscritta al n. 468 R.O. 1977) giudicò rilevante e non
manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la
questione di legittimità costituzionale del ripetuto art. 7 nella
parte in cui non debba ritenersi applicabile anche ai licenziamenti
disciplinari, limitandosi a richiamare le precedenti due ordinanze
(supra 3.1.; 4.1.) nonché la ordinanza n. 119/ 1976 resa sulla
controversia tra l'Amm.ne provinciale di Treviso e l'INAIL, e negando
l'applicabilità dell'art. 17 C.C.N.L. 1 settembre 1973 della
categoria, il quale si limiterebbe a dire applicabile la procedura
delineata nell'art. 7 "nei casi dalla medesima previsti".
6.2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita né ha
spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.
7. - Nella memoria depositata il 5 maggio 1982, comune
all'incidente iscritto al n. 739 R.O. 1976 (supra 1.), la difesa della
Faraoni e del Bombardieri, premesso che la inapplicabilità dell'art. 7
ai licenziamenti disciplinari è stata ribadita dalle Sezioni Unite
della Cassazione con sent. 28 marzo 1981 n. 1781 e che la l. 300/1970
tende a mutare progressivamente lo stato di subordinazione funzionale e
soggettiva del lavoratore in aderenza ad orientamenti già accolti
dalla giurisprudenza (Cass. 24 ottobre 1969 n. 3490, Giust. civ., 1970,
1, 211) sul tema della esclusione dell'associato da rapporti associati
e dalla giustizia amministrativa nel campo della irrogazione di
sanzioni disciplinari a impiegati pubblici, nega fondamento agli
argomenti addotti a confutazione della fondatezza delle proposte
questioni di costituzionalità perché 1) l'art. 7 incide sulla
situazione, come prima prospettata, nel senso che la giusta causa opera
con immediatezza ma nei limiti consentiti dall'assetto procedurale in
particolare previsto dai commi secondo, terzo e quinto dell'art. 7, e
II) la Cassazione ha affermato che il principio dell'immediatezza
condizionante validità e tempestività del licenziamento in tronco per
giusta causa deve essere inteso in senso relativo e può essere nei
casi concreti compatibile con un intervallo di tempo reso necessario
dall'accertamento (anche a mezzo di procedimento disciplinare) dei
fatti da contestare" (sent. 31 marzo 1969 n. 1065).
8. - Alla pubblica udienza del 5 maggio 1982, nella quale il
giudice Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Ventura ha ampiamente
illustrato le ragioni del Bombardieri e della Faraoni. Considerato in diritto :
9. - Sebbene il Pretore di Treviso, con le ordinanze 27 novembre
1976 e 11 agosto 1977, abbia coinvolto l'intero art. 7 l. 20 maggio
1970, n. 300 nel sospetto d'incostituzionalità per contrasto con gli
artt. 3 e 24 Cost., la motivazione delle due ordinanze individua
l'oggetto della censura nel solo comma settimo ("Qualora il datore di
lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli
dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno
al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha
effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la
sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del
giudizio").
Degli altri commi dell'art. 7 il primo è impugnato dal Pretore di
Parma con le ordinanze 23 ottobre e 22 novembre 1976 in riferimento
all'art. 3 e dal Tribunale di Parma con l'ordinanza 1 dicembre 1976 in
riferimento agli artt. 2 e 3, il secondo è impugnato dal Pretore di
Parma con l'ordinanza 22 novembre 1976 e dal Pretore di Treviso con
l'ordinanza 18 dicembre 1976 in riferimento all'art. 3, e dal Tribunale
di Parma con l'ordinanza 1 dicembre 1976 in riferimento agli artt. 2 e
3, il terzo dal Pretore di Treviso con l'ordinanza 18 dicembre 1976 in
riferimento all'art. 3, il quinto dai Pretori di Parma e di Treviso,
rispettivamente, con le ordinanze 22 novembre e 18 dicembre 1976 in
riferimento all'art. 3 e dal Tribunale di Parma in riferimento agli
artt. 2 e 3, di tal che i soli commi quarto, sesto e ottavo dell'art. 7
sono immuni da censura.
Infine, il Tribunale di Parma ha, con la ordinanza 1 dicembre 1976,
giudicato rilevante e, in riferimento agli artt. 2 e 3, non
manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 18
comma primo l. 20 maggio 1970, n. 300.
Tale essendo la sostanza dei sei procedimenti incidentali, se ne
appalesa più che opportuna la riunione.
10.1. - Nella pendenza degli or riuniti procedimenti avanti questa
Corte, la disputa sulla estensione, ai licenziamenti disciplinari,
dell'art. 7 nella sua interezza ha trovato, al livello
d'interpretazione, quell'assetto unitario di cui nel biennio 1976-77
era priva perché l'ufficio giudiziario, cui compete il magistero della
nomofilachia, componendo contrasti che sui limiti della
incompatibilità tra i due corpi di norme si erano avvertiti anche in
seno alla stessa Corte di Cassazione, ha negato che tra le sanzioni
relative a infrazioni disciplinari, per le quali è dettato l'art. 7,
sia da annoverare il licenziamento e, così rescrivendo, si è
affiancato alla opinione di parte della dottrina. Più precisamente, le
Sezioni Unite, con sent. 28 marzo 1981 n. 1781, pur riconoscendo che le
innovazioni contenute nell'art. 7 "apprestano in definitiva al
lavoratore una tutela più efficace di quella predisposta per i
licenziamenti individuali con la legge n. 604 del 1966" (constatazione
ribadita dalla Sez. Lav. 25 novembre 1981 n. 6269), hanno enunciato il
principio di diritto che "il licenziamento intimato per inadempimento o
mancanza del lavoratore è assoggettato alla disciplina contenuta
nell'art. 2119 cod. civ. e nella legge 15 luglio 1966 n. 604, a meno
che non sia applicabile all'atto una diversa disciplina (legislativa,
collettiva o validamente posta dallo stesso datore di lavoro) la quale,
oltre ad includerlo fra le sanzioni disciplinari, lo sottoponga al
regime giuridico per queste previsto dall'art. 7 legge 20 maggio 1970
n. 300 o da altra fonte equipollente", perché il giudice di merito,
che aveva reso la sentenza cassata, "avendo constatato che l'attrice
venne licenziata per giustificato motivo soggettivo, ha senz'altra
indagine ravvisato nella vicenda l'applicazione di una sanzione
disciplinare ed ha di questa dichiarato l'invalidità per contrasto con
le disposizioni di cui ai primi tre commi dell'art. 7 della citata
legge n. 300", ma hanno riservato al giudice di rinvio la verifica sul
se "nella specie occorra procedere anche all'applicazione
dell'ulteriore principio secondo cui la violazione delle prescrizioni
dell'art. 7 citato e di quelle integrative o validamente sostitutive di
esse rende nullo il licenziamento che sia da considerare sanzione
disciplinare".
10.2. - Niun dubbio che nel procedere allo scrutinio di
costituzionalità dei commi primo, secondo, terzo, quinto, settimo
dell'art. 7 sia questa Corte tenuta a prendere le mosse dal principio
di diritto enunciato dalle Sezioni Unite della Cassazione, ma non meno
certo si è che non la vincola né le somministra, nel merito, utili
dati di convinzione l'apprezzamento di manifesta infondatezza, cui è
addivenuta la Sez. Lav. con le sentt. 1) 20 gennaio 1977 n. 307,
fondata su ciò che l'uniformità di trattamento tra licenziamenti
disciplinari e licenziamenti che tali non sono sarebbe garantita dalla
l. 604/1966 e dall'art. 18 l. 300/1970, e II) 3 marzo 1979 n. 1351, per
la quale la contestazione e la discolpa del lavoratore sarebbero
previste anche dalla l. 604/1966 e i principi di eguaglianza e del
diritto al lavoro non sarebbero lesi dal ricorso all'uno o all'altro
complesso di garanzie procedurali, rispettivamente poste dalle ll.
604/1966 e 300/1970 a disciplina dei licenziamenti, dappoiché non
riesce arduo obiettare ad ambo le sentenze che la migliore
funzionalità delle difese assicurate ai lavoratori dall'art. 7
rispetto al trattamento fatto al diritto di difesa dei medesimi dalla
l. 604/1966 è stata, come si è già constatato, riconosciuta anche
dalle Sezioni Unite, e che il canone - audiatur et altera pars - è
realizzato, nel quadro disegnato nei commi secondo e terzo dell'art. 7,
prima della irrogazione della sanzione (in ipotesi del licenziamento)
disciplinare, laddove viene, a sensi della l. 604/1966 (non escluso
l'art. 7), attuato a licenziamento disposto e mandato ad esecuzione.
11.1. - Pertanto, questa Corte procede ad accertare se siano
conformi, oppur no, agli artt. 3, nonché - come ha sospettato il
Tribunale di Parma - 2 Cost. i commi primo ("Le norme disciplinari
relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali
ciascuna di essa può essere applicata ed alle procedure di
contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei
lavoratori mediante affissione in luogo accessibile a tutti. Esse
devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti
di lavoro ove esistano"), secondo ("Il datore di lavoro non può
adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore
senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo
sentito a sua difesa") e terzo ("Il lavoratore potrà farsi assistere
da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato"), interpretati come non estensibili alla sanzione
disciplinare del licenziamento, per la quale la normativa (legislativa,
collettiva o validamente posta dallo stesso datore di lavoro) si limiti
ad includere il licenziamento medesimo tra le sanzioni disciplinari e
non richiami espressamente il regime per queste previsto dall'art. 7 l.
300/1970.
La risposta affermativa deve essere data da chiunque ravvisi il
valore essenziale dell'ordinamento giuridico di un Paese civile nella
coerenza tra le parti di cui si compone; valore nel dispregio del quale
le norme che ne fan parte degradano al livello di gregge privo di
pastore: canone di coerenza che nel campo delle norme di diritto è
l'espressione del principio di eguaglianza di trattamento tra eguali
posizioni sancito dall'art. 3.
Orbene, l'art. 7 comma primo ha sancito il principio fondamentale,
per il quale chi è perseguito per una infrazione, deve essere posto in
grado di conoscere l'infrazione stessa e la sanzione.
L'art. 7 commi secondo e terzo, poi, raccoglie il ben noto sviluppo
- ad un tempo socio-politico e giuridico formale - che ha indotto ad
esigere come essenziale presupposto delle sanzioni disciplinari lo
svolgersi di un procedimento, di quella forma cioè di produzione
dell'atto che rinviene il suo marchio distintivo nel rispetto della
regola del contraddittorio: audiatur - lo si ripete - et altera pars.
Rispetto che tanto più è dovuto per quanto competente ad irrogare la
sanzione è (non già - come avviene nel processo giurisdizionale - il
giudice per tradizione e per legge "super partes", ma) la una pars.
Una volta introdotta con i commi secondo e terzo l'osservanza del
contraddittorio tra datore e lavoratore quale indefettibile regola di
formazione delle misure disciplinari, l'escluderne il licenziamento
disciplinare sol perché la sua normativa non richiama l'art. 7 suona
offesa dell'art. 3 pur a prescindere dalla maggiore gravità del
licenziamento rispetto alle altre misure disciplinari. Né ad attingere
opposto avviso vale richiamare la tradizione legislativa o collettiva
caratterizzata dalla posizione di distinti principi per il
licenziamento e le altre misure disciplinari perché siffatta
tradizione, se può essere di qualche peso sul piano
dell'interpretazione, non è idonea a fare della l. 604/1966 (e
dell'art. 18 comma primo l. 300/1970) una norma di grado superiore, che
valga a porre in forse l'applicazione del canone di coerenza.
Così statuendo la Corte insiste nell'orientamento espresso con la
sent. 69/1982, con la quale ha giudicato illegittimo, per violazione
dell'art. 3, l'art. 99 u.c., r.d. 16 marzo 1942 n. 267 (disciplina del
fallimento) interpretato nel senso che sancisse l'inappellabilità
delle sentenze, rese in sede di opposizione allo stato passivo su
crediti di lavoro e di previdenza e assistenza obbligatorie.
Ovviamente il constatato contrasto tra i commi primo a terzo
dell'art. 7 e l'art. 3 Cost. esime dal verificare se anche l'art. 24
Cost. sia offeso dalla sinora dominante interpretazione dei commi primo
a terzo dell'art. 7.
11.2. - A parametri della denunciata incostituzionalità del comma
quinto ("In ogni caso, i provvedimenti disciplinari più gravi del
rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano
trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che
vi ha dato causa") si prospettano gli artt. 2, 3 e 24 Cost., ma le
argomentazioni, con le quali i Pretori di Parma (ord. 22 novembre 1976)
e di Treviso (ord. 18 dicembre 1976) e il Tribunale di Parma (ord. 1
dicembre 1976) hanno sostenuto le impugnazioni, non convincono: non
l'art. 2 perché - quale che sia il significato da assegnarsi al
vocabolo "applicati" (emanati o mandati ad esecuzione) - i diritti
inviolabili del lavoratore sia come singolo sia nelle formazioni
sociali non sono vulnerati dalla mancata procrastinazione dell'initium
dell'una o dell'altra operazione, né l'art. 24 perché il comma quinto
non incide sul diritto del lavoratore, colpito da ogni e qualsiasi
sanzione disciplinare, di essere sentito a difesa avanti al giudice.
Le suesposte ragioni destituiscono di fondamento anche la censura
sollevata sulla base dell'art. 3 Cost.
11.3. - A giudizio del Pretore di Treviso l'inefficacia della
sanzione disciplinare (consecutiva alla mancata designazione, da parte
del datore, del rappresentante in seno al collegio di conciliazione e
arbitrato, di cui al comma sesto) e la sospensione della stessa per
tutta la durata del giudizio promosso dal datore negligente, ove non
siano estese ai licenziamenti disciplinari, provocherebbero la
violazione degli artt. 3 e 24, ma ambo le norme sono a torto evocate.
Invero il comma settimo, vuoi nel primo vuoi nel secondo periodo,
esibisce una sorta di astreintes mediante le quali il legislatore mira
a piegare l'intendimento, dal datore nutrito, di impedire la
costituzione del collegio di conciliazione e di arbitrato e di
indirizzare la controversia sulle rotaie della giustizia togata, sulle
quali è massima di comune esperienza che non corrano frecce di
qualsiasi colore: è una scelta di politica legislativa, che, se non
estesa al licenziamento disciplinare, non sbarra al lavoratore, che
siasi rivolto all'ufficio provinciale del lavoro e della massima
occupazione, la via del ricorso al presidente del tribunale di cui
all'art. 810 c.p.c. al fine di conseguire - malgrado la indifferenza
del datore - la integrazione del collegio.
Del tutto fuori luogo è il richiamo dell'art. 24 perché la
sospensione legale dell'efficacia dell'atto, la cui eliminazione
rappresenta il petitum della domanda che il lavoratore intende
sottoporre al collegio di conciliazione e di arbitrato, incide non sul
diritto di difesa ma sulla posizione sostanziale di cui il lavoratore
medesimo pretende di essere titolare, né diversa è la diagnosi da
stilarsi in merito alla domanda giudiziale del datore, obietto della
quale altro non è che l'accertamento negativo della pretesa
sostanziale del lavoratore.
12. - Rimane l'impugnazione dell'art. 18 comma primo 1.300/1970,
mossa, sulla base degli artt. 2 e 3 Cost., dal solo Tribunale di Parma
il quale ha lamentato che, ove fossero accolte le censure appuntate ai
commi primo, secondo, terzo (nonché quinto e settimo), il lavoratore,
fatto ingiustamente segno di licenziamento disciplinare, non
conseguirebbe quella reintegrazione nel posto di lavoro che la
disposizione impugnata assicura al lavoratore licenziato nelle ipotesi
nella medesima elencate (inefficacia per inosservanza dei commi primo e
secondo dell'art. 2 l. 604/1966, nullità per insussistenza di giusta
causa o di giustificato motivo) e in siffatta discrepanza ha ravvisato
violazione degli artt. 2 e 3 Cost..
Fermo quanto già esposto sull'art. 2 (supra 11.2.), la violazione
dell'art. 3 si appalesa evidente ove si assuma a termine di paragone
idoneo a coglierla l'ipotesi descritta nell'art. 2 l. 604/1966,
accomunata alla vicenda in esame dalla natura formale delle due
violazioni, la cui constatazione non vieta che il giustificato motivo
sia successivamente comunicato al lavoratore con l'atto di
licenziamento, così come il provvedimento di licenziamento
disciplinare potrà essere rinnovato con il rispetto dei commi secondo
e terzo (non poco dubbia è invece la novellazione nel caso di
inosservanza del comma primo, ma è problema di natura interpretativa
che la Corte può pur esimersi dal risolvere).
Di contro, è da osservare che, una volta estesi i commi primo a
terzo ai licenziamenti disciplinari per i quali la normativa si limiti
ad includerli tra le sanzioni disciplinari senza l'espresso richiamo
dei ripetuti commi, la forza espansiva, di cui sono muniti testi
suscettibili di esprimere più ampia norma, estende l'art. 18 comma
primo alla fattispecie consecutiva alla pronuncia d'incostituzionalità
che si sta per emanare, e l'osservazione giova a preferire alla tecnica
della sentenza interpretativa di accoglimento l'altra della sentenza
interpretativa di rigetto della proposta questione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 738 e 758 R.O. 1976, 38, 39,
57 e 168 R.O. 1977,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi primo,
secondo e terzo dell'art. 7 (sanzioni disciplinari) l. 20 maggio 1970,
n. 300 (norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori,
della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di
lavoro e norme sul collocamento), interpretati nel senso che siano
inapplicabili ai licenziamenti disciplinari, per i quali detti commi
non siano espressamente richiamati dalla normativa legislativa,
collettiva o validamente posta dal datore di lavoro;
2) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 comma primo l. 20
maggio 1970, n. 300, sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con
ordinanza 1 dicembre 1976 del Tribunale di Parma;
3) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del comma quinto dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in
riferimento agli artt. 2, 3 e 24 Cost., con ordinanze 22 novembre 1976
del Pretore di Parma, 18 dicembre 1976 del Pretore di Treviso e 1
dicembre 1976 del Tribunale di Parma;
4) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale
del comma settimo dell'art. 7 l. 20 maggio 1970, n. 300, sollevata, in
riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con ordinanze 27 novembre 1976 e
11 agosto 1977 del Pretore di Treviso.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 29 novembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte