Sentenza n. 204/1992
Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/04/1992 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
dichiarata illegittima
- art. 17legge 843/1978
Epigrafe
ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 17, primo
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria) e 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (Finanziamento
del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei contratti
stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla legge 1°
giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile) convertito in legge
29 febbraio 1980, n. 33 promosso con ordinanza emessa il 20 marzo
1991 dalla Corte dei Conti - Sezione III giurisdizionale sul ricorso
proposto da Guido Cremonini, iscritta al n. 621 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 40, prima
serie speciale dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 18 marzo 1992 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Motivazione
Ritenuto in fatto
1. - La Corte dei Conti, con ordinanza 20 marzo 1991 - emessa nel
corso di un giudizio avente ad oggetto il diritto del ricorrente a
percepire l'indennità integrativa speciale, relativa al trattamento
di pensione erogatagli dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali
(C.P.D.E.L.), per il periodo in cui, dopo il collocamento a riposo,
aveva prestato attività lavorativa presso l'orfanotrofio di
Castelnuovo Emilia - ha sollevato, in riferimento all'art. 36, primo
comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e
15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. nella legge 29 febbraio
1980, n. 33.
Nell'ordinanza si osserva che questa Corte, con sentenza n. 566
del 1989, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 99,
quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale dispone
la sospensione dell'indennità integrativa speciale nei confronti dei
pensionati che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma,
presso lo Stato, le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici.
Ciò in quanto tale sospensione era stata prevista in via assoluta e
non in relazione ad una retribuzione che superasse un minimo
prestabilito.
Il giudice a quo ha dedotto che, pur dopo tale declaratoria
d'illegittimità costituzionale, ai sensi degli artt. 17, primo
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e 15 del D.L. 30 dicembre
1979, n. 663 (conv. nella legge 29 febbraio 1980, n. 33), al
pensionato che presti opera retribuita alle dipendenze di terzi, non
spetta l'intera indennità integrativa relativa al trattamento
pensionistico, prevedendo dette norme una sostanziale decurtazione
del suo trattamento pensionistico.
Tale decurtazione contrasterebbe con l'art. 36 della Costituzione,
in quanto - come quella disposta dall'art. 99, quinto comma, del
d.P.R. n. 1092 del 1973, già dichiarato illegittimo - opera senza
che sia stabilito l'ammontare minimo della retribuzione, in relazione
alla quale essa diventa operante.
Dinanzi a questa Corte non vi è stata alcuna costituzione di
parte e la questione è stata fissata per l'esame in camera di
consiglio ai sensi dell'art. 26, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9
delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte
costituzionale. Considerato in diritto
1. - Il giudice a quo ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 17, primo comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 843 e 15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663, conv. nella l.
29 febbraio 1980, n. 33, in quanto il primo vieta il cumulo
dell'indennità integrativa speciale con la retribuzione nei
confronti dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di
terzi iniziato posteriormente al 31 dicembre 1978; il secondo
stabilisce il congelamento degli incrementi dell'indennità
integrativa speciale, accertati dall'1 gennaio 1979, nei confronti
dei pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi in
corso alla data del 31 dicembre 1978. È fatto salvo l'importo
corrispondente al trattamento minimo di pensione previsto per il
Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Tale disciplina sarebbe in contrasto con l'art. 36, primo comma,
della Costituzione, perché implicherebbe una sostanziale
decurtazione del complessivo trattamento pensionistico, senza che sia
stabilito il limite minimo della retribuzione in relazione alla quale
tale decurtazione diventa operante.
La questione è stata sollevata nel corso di un giudizio avente ad
oggetto il diritto del ricorrente a percepire l'indennità
integrativa speciale, connessa al trattamento di pensione, erogatagli
dalla Cassa pensioni dipendenti enti locali (C.P.D.E.L.), per il
periodo (protrattosi dall'1 agosto 1971 al 31 ottobre 1979) in cui,
dopo il collocamento a riposo, aveva prestato attività lavorativa
presso l'orfanotrofio di Castelnuovo Emilia. Il giudice a quo ha
provveduto, con sentenza parziale, all'accoglimento della domanda per
quanto riguarda il diritto del ricorrente a percepire l'indennità
integrativa speciale sulla pensione, fino al 31 dicembre 1978 in
misura intera e, dal primo gennaio 1979 alla cessazione
dell'attività lavorativa, con le limitazioni di cui agli artt. 17
della legge n. 843 del 1978 e 15 del d.l. n. 663 del 1979, conv.
nella legge n. 33 del 1980. Contestualmente, con ordinanza di
rimessione a questa Corte, ha sollevato la questione di legittimità
costituzionale delle norme indicate.
Tale questione è rilevante (e quindi, ammissibile) nel giudizio a
quo, perché dalla declaratoria d'illegittimità costituzionale
deriverebbe l'accoglimento integrale della domanda, venendo a cadere
le limitazioni ostative poste dalle norme impugnate.
2. - Nel merito la questione è fondata.
Va premesso che l'art. 99, quinto comma, del d.P.R. 29 dicembre
1973, n. 1092, aveva già stabilito che la corresponsione
dell'indennità integrativa speciale "è sospesa nei confronti del
titolare di pensione o di assegno che presti opera retribuita, sotto
qualsiasi forma, presso lo Stato, amministrazioni pubbliche o enti
pubblici, anche se svolgono attività lavorativa".
Successivamente, l'art. 17, primo comma, della legge 21 dicembre
1978, n. 843 ha ampliato tale principio, disponendo che l'indennità
integrativa speciale non è cumulabile con la retribuzione "percepita
in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi",
dovendosi comunque fare salvo "l'importo corrispondente al
trattamento minimo di pensione previsto per il Fondo pensioni
lavoratori dipendenti".
In tale quadro normativo si è inserita la disposizione dell'art.
15 del d.l. 30 dicembre 1979, n. 663 (conv. nella legge 29 febbraio
1980, n. 33), la quale ha stabilito che, "nei confronti dei
pensionati con rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi alla data
del 31 dicembre 1978, aventi diritto all'indennità integrativa
speciale, il divieto di cumulo di cui al primo comma della legge 21
dicembre 1978, n. 843, si applica limitatamente agl'incrementi
dell'indennità stessa accertati dall'1 gennaio 1979 in poi".
Questa Corte, con la sentenza n. 566 del 1989, ha statuito - nel
dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 99, quinto
comma, sopra citato, del d.P.R. n. 1092 del 1973 - che "la
diminuzione del trattamento pensionistico complessivo può essere
giustificata e compatibile col principio stabilito dall'art. 36,
primo comma, della Costituzione soltanto se sia correlata ad una
retribuzione della nuova attività lavorativa che ne giustifichi la
misura". Con la conseguenza che non sono legittime norme che
implichino una sostanziale decurtazione del complessivo trattamento
pensionistico, senza stabilire il limite minimo dell'emolumento
dell'attività esplicata, oltre il quale tale decurtazione diventa
operante.
Ne deriva che, in base al suddetto principio, l'art. 17, primo
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 e l'art. 15 del d.l. 30
dicembre 1979, n. 663 sono costituzionalmente illegittimi; il primo
di essi ha infatti previsto l'esclusione; il secondo, il congelamento
(nell'importo dovuto al 31 dicembre 1978) dell'indennità integrativa
speciale, per i pensionati che svolgono anche attività di lavoro
subordinato, senza determinare la misura della retribuzione oltre la
quale l'esclusione e il congelamento diventano operanti. Tale
determinazione (e quella della relativa decorrenza) spetta al
legislatore e deve esplicarsi in modo da salvaguardare il precetto
dell'art. 36, primo comma, della Costituzione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 17, primo
comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria) e 15 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663
(Finanziamento del servizio sanitario nazionale nonché proroga dei
contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in base alla
legge 1° giugno 1977, n. 285, sulla occupazione giovanile), conv.
nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, nella parte in cui non
determinano la misura della retribuzione, oltre la quale diventano
operanti l'esclusione e il congelamento dell'indennità integrativa
speciale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 aprile 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 28 aprile 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:204 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte